Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 31/12/1974 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. I dipendenti degli uffici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comandati in missione possono essere esonerati dall'obbligo previsto dalla seconda parte del primo comma [...] |
Art. 2. Il contributo ad integrazione del bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino, previsto all'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950 , n. 64, e successive aggiunte e modificazioni, [...] |
Art. 3. Allo scopo di favorire lo studio organico dei problemi dell'assetto e della tutela dei territorio dell'Isola, con particolare riguardo agli aspetti della bonifica, della irrigazione, dei [...] |
Art. 4. A decorrere dal 1° gennaio 1975, agli undici centri di assistenza tecnico-agricola istituiti dalla Regione siciliana ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ai due centri di assistenza [...] |
Art. 5. Per le finalità previste dall'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dall'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, è autorizzata, per l'esercizio 1975, la spesa di lire 1.000 [...] |
Art. 6. Per le finalità dell'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 400 milioni. |
Art. 7. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1975, contributi nella misura massima di lire 100 milioni per l'organizzazione di [...] |
Art. 8. Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 6.000 milioni. |
Art. 9. Le disponibilità finanziarie previste all'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, possono essere destinate anche alla realizzazione delle strutture zootecniche previste dall'art. 16 [...] |
Art. 10. A modifica di quanto stabilito dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, i contributi previsti dagli artt. 43 e 44 del R. D. 13 febbraio 1933 del D.R. 13 febbraio 1933, n. 215 e [...] |
Art. 11. La garanzia prevista dall'ultimo comma dell'art 3 del decreto legislativo del Presidente della Regione 5 giugno 1949, n. 14, convertito con modifiche nella legge regionale 11 marzo 1950, n. 21, [...] |
Art. 12. Le domande per la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole, sussidiabili a norma della vigente legislazione, di importo non superiore a lire 6 milioni, vanno presentate, [...] |
Art. 13. Alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi previsti dalla legge regionale 16 agosto 1974, n. 37, qualunque sia l'ammontare della spesa preventivata, provvedono gli ispettorati [...] |
Art. 14. In favore degli istituti professionali di Stato per la agricoltura operanti in Sicilia possono essere concessi contributi fino all'ammontare massimo del 90 per cento sul preventivo non superiore [...] |
Art. 15. Per le finalità dell'art. 6 della legge regionale 16 agosto 1974 n. 36 è autorizzata per l'anno finanziario 1975, la ulteriore spesa di lire 1.500 milioni. |
Art. 16. Per le finalità dell'art. 6 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3 sostituito con l'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 22, ed integrato con gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge [...] |
Art. 17. |
Art. 18. Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1964 n. 34 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni. |
Art. 19. Con decorrenza dal 1° gennaio 1975 la misura degli assegni previsti dalle leggi regionali 21 ottobre 1957, n 58, 8 gennaio 1960, n. 1, e 4 aprile 1969, n. 8, è elevata a lire 28 mila mensili: |
Art. 20. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno finanziario 1975 , contributi nei limiti di lire 60 milioni ad associazioni di enti locali e loro amministratori che si [...] |
Art. 21. Il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, integrato a norma [...] |
Art. 22. Per le domande presentate entro e non oltre il 30 giugno 1974, la documentazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, può essere sostituita da un [...] |
Art. 23. |
Art. 24. La lett. d dell'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, va intesa nel senso che in essa sono compresi |
Art. 25. A modifica dell'art. 11 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, il trattamento economico per i lavoratori disoccupati e per il personale di direzione impiegato nei cantieri di lavoro, a [...] |
Art. 26. A decorrere dal 1° gennaio 1975, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 22 e dall'art. 23 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, [...] |
Art. 27. |
Art. 28. Per i cantieri da istituire a decorrere dal 1° gennaio 1975, a modifica del terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 marzo 1959 n. 7, e dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge [...] |
Art. 29. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 1° luglio 1968, n. 17, è modificato come segue: |
Art. 30. Il parere tecnico per le opere da eseguirsi tramite i cantieri di lavoro è espresso a norma del terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato con l'art. 18 [...] |
Art. 31. Per le finalità previste all'art. 53, primo comma della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni. |
Art. 32. Per le finalità dell'art. 54, primo comma, della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 400 milioni. |
Art. 33. L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato a finanziare le cooperative e loro consorzi anche per la parte di oneri finanziari derivanti dal pagamento dell'IVA [...] |
Art. 34. Il fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) a norma dell'ultimo comma dell'articolo 53 della legge regionale 18 [...] |
Art. 35. |
Art. 36. L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, a decorrere dal l° gennaio 1975, a concedere, con la procedura prevista dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre [...] |
Art. 37. I contributi di cui all'art. 4, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, sono concessi sino a un massimo dell'80 per cento della spesa sostenuta da ciascuna cooperativa o [...] |
Art. 38. Per il biennio 1975-1976 il sussidio di cui al cap. 16813 viene erogato agli organismi regionali e provinciali delle tre associazioni di rappresentanza e tutela esistenti in Sicilia, in deroga [...] |
Art. 39. Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: |
Art. 40. L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, a disporre, nei limiti della somma di lire 50 milioni, finanziamenti a favore dei provveditorati agli [...] |
Art. 41. L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, a concedere ai comuni contributi per la gestione dei parchi gioco Robinson nei limiti della somma di [...] |
Art. 42. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 140 milioni per assegnazioni a biblioteche non statali e a biblioteche popolari, nonché per le spese di acquisto di pubblicazioni a [...] |
Art. 43. L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, nei limiti della somma di lire 120 milioni, a concedere contributi a favore di accademie, enti [...] |
Art. 44. Per l'affitto di locali da adibire a depositi di materiale bibliografico e suppellettili, materiale librario dei librobus e delle biblioteche circolanti soppressi con la legge regionale 20 marzo [...] |
Art. 45. L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare ai comuni le somme necessarie per la refezione scolastica in base al numero degli alunni iscritti nelle scuole materne [...] |
Art. 46. Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1959, n. 11, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 22 milioni. |
Art. 47. |
Art. 48. |
Art. 49. |
Art. 50. Le spese previste per la redazione dei piani comprensoriali di cui alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche, dei piani generali, dei programmi di fabbricazione e degli [...] |
Art. 51. Le assemblee consortili ed i comuni di cui alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, e successive aggiunte e modificazioni, possono deliberare l'affidamento di incarichi per la redazione di [...] |
Art. 52. Nei finanziamenti previsti dall'art. 36 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, sono inclusi anche i piani per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853. |
Art. 53. A valere sullo stanziamento del cap. 18657, l'Assessore regionale per lo sviluppo economico è autorizzato a concedere un contributo una tantum di lire 15 milioni al comune di Lipari, sulle spese [...] |
Art. 54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni che svolgono attività assistenziale in favore di minori discinetici da cerebropatite sussidi straordinari in proporzione [...] |
Art. 55. L'Assessore regionale per la sanità predispone annualmente il programma di distribuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per l'ampliamento, il restauro ed il rinnovo dei locali adibiti a [...] |
Art. 56. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1975, un contributo straordinario di lire 200 milioni all'Istituto [...] |
Art. 57. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la erogazione di un contributo di lire 20 milioni in favore dell'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari con sede in Palermo. |
Art. 58. Per le esigenze delle operazioni di liquidazione dell'Azienda autonoma per la gestione del patrimonio artistico-alberghiero, soppressa a termini dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 1972, [...] |
Art. 59. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, a concedere contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, [...] |
Art. 60. |
Art. 61. Il fondo di rotazione per il credito turistico di cui all'art. 42 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementato, per l'anno finanziario 1975, di lire 26 milioni, in relazione ai [...] |
Art. 62. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ricadenti nell'anno finanziario 1975 si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa [...] |
§ 5.3.190 - L.R. 31 dicembre 1974, n. 60.
Integrazione e modifiche di norme finanziarie.
(G.U.R. 4 gennaio 1975 n. 1).
I dipendenti degli uffici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comandati in missione possono essere esonerati dall'obbligo previsto dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del 18 dicembre 1973. n. 836, nei casi in cui le missioni suddette riguardino sopralluoghi presso aziende agricole.
Il contributo ad integrazione del bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino, previsto all'art. 7 della
Allo scopo di favorire lo studio organico dei problemi dell'assetto e della tutela dei territorio dell'Isola, con particolare riguardo agli aspetti della bonifica, della irrigazione, dei miglioramenti fondiari e delle strutture agricole, nonché dell'assistenza tecnica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo di lire 40 milioni alla Associazione siciliana dei consorzi ed enti di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario (ASCEBE).
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste vigila ed effettua controlli sul corretto impiego del sussidio ai fini della realizzazione delle attività programmate.
A decorrere dal 1° gennaio 1975, agli undici centri di assistenza tecnico-agricola istituiti dalla Regione siciliana ai sensi della
Per le finalità previste dall'art. 7 della
Per le finalità dell'art. 4 della
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1975, contributi nella misura massima di lire 100 milioni per l'organizzazione di mercati-concorso zootecnici di interesse regionale.
I contributi sono erogati a mezzo dei competenti ispettorati agrari provinciali sulla base dei programmi delle manifestazioni dagli stessi approvati.
Per le finalità dell'art. 2 della
Le somme disponibili per le finalità dell'art. 3 della predetta
Le disponibilità finanziarie previste all'art. 9 della
Le operazioni di prestito di cui all art. 10 della
Per la determinazione della misura del tasso di interesse per le operazioni di cui ai commi precedenti si provvede periodicamente con determinazione del Comitato regionale per il credito ed il risparmio [1].
A modifica di quanto stabilito dall'art. 2 della
Per le zone montane determinate ai sensi delle vigenti disposizioni, per le predette opere di miglioramento la competenza alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi è attribuita agli ispettorati ripartimentali delle foreste a favore dei quali si applicano le altre disposizioni previste dagli artt. 2 e 3 della citata
Le condotte agrarie, oltre alla istruttoria delle pratiche loro affidate dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvedono anche alla concessione e liquidazione dei benefici previsti dalle leggi per i settori dei miglioramenti fondiari, della serricoltura e della meccanizzazione agricola, quando la spesa preventivata non superi i 10 milioni di lire ed entro l'ambito della spesa che gli ispettorati provinciali dell'agricoltura annualmente comunicheranno di riservare alle singole condotte.
Il relativo pagamento sarà disposto dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura [2].
La garanzia prevista dall'ultimo comma dell'art 3 del
Le domande per la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole, sussidiabili a norma della vigente legislazione, di importo non superiore a lire 6 milioni, vanno presentate, unitamente alla relativa fattura di acquisto, ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura o alle condotte agrarie, che, previo accertamento dell'idoneità tecnica delle macchine stesse, provvedono alla concessione del contributo ed alla relativa liquidazione.
Nei limiti dell'importo di cui sopra il contributo sugli acquisti effettuati da coltivatori diretti, coloni e mezzadri rimane fissato nella misura del 50 per cento della spesa.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di accertare la permanenza nel fondo delle macchine agricole per le quali è stato corrisposto il contributo.
Le domande di cui al presente articolo vanno presentate, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di emissione della fattura.
Alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi previsti dalla
I provvedimenti di cui al comma precedente sono sottoposti al controllo successivo esercitato in sede di presentazione di rendiconto.
In favore degli istituti professionali di Stato per la agricoltura operanti in Sicilia possono essere concessi contributi fino all'ammontare massimo del 90 per cento sul preventivo non superiore a lire 50 milioni, ai sensi della
Per le finalità dell'art. 6 della
Per le finalità dell'art. 6 della
Assessorato regionale degli enti locali
Per le finalità previste dall'art. 1 della
Con decorrenza dal 1° gennaio 1975 la misura degli assegni previsti dalle leggi regionali 21 ottobre 1957, n 58, 8 gennaio 1960, n. 1, e 4 aprile 1969, n. 8, è elevata a lire 28 mila mensili:
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1975; l'ulteriore spesa di lire 50 milioni.
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno finanziario 1975 , contributi nei limiti di lire 60 milioni ad associazioni di enti locali e loro amministratori che si prefiggono lo sviluppo di autonomie locali.
Assessorato regionale dell'industria e del commercio
Il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della
Per le domande presentate entro e non oltre il 30 giugno 1974, la documentazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 della
[4].
A richiesta dei comuni interessati, la progettazione e l'esecuzione degli impianti di pubblica illuminazione di cui al precedente comma possono essere affidate all'Ente nazionale per l'energia elettrica.
L'Ente nazionale per l'energia elettrica può provvedere alla esecuzione di lavori anche in economia.
La lett. d dell'art. 1 della
Per le suindicate opere sanitarie l'intervento è limitato a lavori di completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione.
Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione
A modifica dell'art. 11 della
I lavoratori hanno diritto ad un assegno giornaliero di lire 3.600 aumentato di lire 150 per la moglie, i figli ed i genitori purché siano a carico.
Per i lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione il relativo importo dovrà essere detratto dall'assegno giornaliero sopra indicato.
Al direttore dei lavori è corrisposta un assegno giornaliero di lire 6.000, agli istruttori è corrisposta un assegno giornaliero di lire 5 400.
A decorrere dal 1° gennaio 1975, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 22 e dall'art. 23 della
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a ripartire, annualmente, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, la somma destinata per le finalità della
Le somme attribuite a ciascun comune non debbono, in ogni caso, essere inferiori a lire 5 milioni né superiori a lire 50 milioni.
Per i cantieri da istituire a decorrere dal 1° gennaio 1975, a modifica del terzo comma dell'art. 3 della
Il primo comma dell'art. 1 della
(Omissis).
Il parere tecnico per le opere da eseguirsi tramite i cantieri di lavoro è espresso a norma del terzo comma dell'art. 21 della
Per le finalità previste all'art. 53, primo comma della
Per le finalità dell'art. 54, primo comma, della
L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato a finanziare le cooperative e loro consorzi anche per la parte di oneri finanziari derivanti dal pagamento dell'IVA relativa all'acquisto di macchinari ed alla realizzazione di impianti sociali.
Il fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) a norma dell'ultimo comma dell'articolo 53 della
E' altresì ulteriormente incrementato di lire 100 milioni il fondo di cui al comma precedente, per le finalità previste dall'art. 54, ultimo comma, della
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, a decorrere dal l° gennaio 1975, a concedere, con la procedura prevista dagli artt. 2 e 3 della
1) sussidi straordinari previsti dal n. 1 dell'art. 1 della
2) sussidi straordinari previsti dal n. 2 dell'art. 1 della citata legge a favore di associazioni di lavoratori facenti capo ad organizzazioni cui sono collegati i patronati dei commercianti;
3) sussidi straordinari previsti dall'art. 2 della
I sussidi straordinari possono essere concessi anche ad integrazione di quelli corrisposti dallo Stato.
I sussidi straordinari previsti al n. 1 e al n. 2 sono concessi altresì alle organizzazioni sindacali regionali degli esercenti di attività commerciali a carattere nazionale che, pur non essendo dotate di patronato, sono collegate ai patronati giuridicamente riconosciuti che provvedono nel territorio della Regione siciliana all'assistenza sociale di lavoratori autonomi e rilascino attestazioni del collegamento medesimo.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 75 milioni così ripartita: lire 25 milioni per sussidi previsti dal n. 1, lire 25 milioni per quelli previsti al n. 2 e lire 25 milioni per quelli previsti dal n. 3 del primo comma del presente articolo.
L'art. 1 della
I contributi di cui all'art. 4, lett. d, della
[8].
Per il biennio 1975-1976 il sussidio di cui al cap. 16813 viene erogato agli organismi regionali e provinciali delle tre associazioni di rappresentanza e tutela esistenti in Sicilia, in deroga alla
Assessorato regionale della pubblica istruzione
Il primo comma dell'art. 16 della
(Omissis).
L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, a disporre, nei limiti della somma di lire 50 milioni, finanziamenti a favore dei provveditorati agli studi della Sicilia per le spese di organizzazione e di finanziamento di corsi di aggiornamento interprovinciali per il personale insegnante della scuola d'obbligo e della scuola materna statale e comunale.
L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, a concedere ai comuni contributi per la gestione dei parchi gioco Robinson nei limiti della somma di lire 75 milioni.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 140 milioni per assegnazioni a biblioteche non statali e a biblioteche popolari, nonché per le spese di acquisto di pubblicazioni a biblioteche aperte al pubblico.
L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, nei limiti della somma di lire 120 milioni, a concedere contributi a favore di accademie, enti culturali e scientifici per sostenere in tutto o in parte le spese afferenti ad iniziative culturali di interesse regionale.
Per l'affitto di locali da adibire a depositi di materiale bibliografico e suppellettili, materiale librario dei librobus e delle biblioteche circolanti soppressi con la
L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare ai comuni le somme necessarie per la refezione scolastica in base al numero degli alunni iscritti nelle scuole materne comunali.
L'assegnazione delle somme di cui al precedente comma è calcolata in rapporto alla misura di lire 450 pro-capite e per 150 giorni.
I comuni interessati, all'inizio dell'anno scolastico comunicano all'Assessorato regionale della pubblica istruzione il numero degli alunni iscritti e sono obbligati, alla fine dell'anno scolastico, a trasmettere all'Assessore il rendiconto delle spese effettuate mediante relazione illustrativa.
Per le finalità del presente articolo e per quelle previste dall'art. 3, lett. d, della
Per le finalità di cui all'art. 1 della
Fino alla concorrenza di lire 6 milioni, la spesa di cui al comma precedente può essere destinata alle attività svolte nell'anno 1974.
L'art. 3 della
(Omissis).
Assessorato regionale dello sviluppo economico
Le spese previste per la redazione dei piani comprensoriali di cui alla
Le assemblee consortili ed i comuni di cui alla
Nei finanziamenti previsti dall'art. 36 della
A valere sullo stanziamento del cap. 18657, l'Assessore regionale per lo sviluppo economico è autorizzato a concedere un contributo una tantum di lire 15 milioni al comune di Lipari, sulle spese sostenute per l'erogazione e lo svolgimento del convegno (Sviluppo socio-economico e tutela delle isole Eolie).
Assessorato regionale della sanità
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni che svolgono attività assistenziale in favore di minori discinetici da cerebropatite sussidi straordinari in proporzione al numero degli assistiti, nonché per la fornitura di attrezzature sanitarie riabilitative e scolastiche compreso il trasporto.
I contributi vengono concessi su domanda delle associazioni, corredata dal programma dell'attività svolta, previo parere favorevole del medico provinciale competente per territorio.
Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 400 milioni
L'Assessore regionale per la sanità predispone annualmente il programma di distribuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per l'ampliamento, il restauro ed il rinnovo dei locali adibiti a mattatoi comunali, nonché per il rinnovo ed il miglioramento delle attrezzature dei mattatoi medesimi, dandone comunicazione alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale.
Per le finalità del precedente comma è autorizzata per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 150 milioni per il rinnovo ed il miglioramento delle attrezzature e di lire 400 milioni per l'ampliamento, il restauro ed il rinnovo dei locali.
Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1975, un contributo straordinario di lire 200 milioni all'Istituto nazionale del dramma antico.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la erogazione di un contributo di lire 20 milioni in favore dell'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari con sede in Palermo.
Per le esigenze delle operazioni di liquidazione dell'Azienda autonoma per la gestione del patrimonio artistico-alberghiero, soppressa a termini dell'art. 7 della
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, a concedere contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo degli enti provinciali per il turismo.
Per le finalità del precedente comma è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni di cui lire 500 milioni per l'attività svolta nell'anno 1974.
E' altresì autorizzata la spesa di lire 500 milioni, per l'anno finanziario 1975, a valere sui fondi statali per la attuazione dei programmi regionali di sviluppo in favore degli enti e delle aziende di cui al primo comma del presente articolo.
Il fondo di rotazione per il credito turistico di cui all'art. 42 della
Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ricadenti nell'anno finanziario 1975 si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
Art 63.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1975.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma aggiunto dall'art. unico della
[2] Comma abrogato dall'art. 22 della
[3] Sostituisce l'art. 4 della
[4] Modifica la lett. f dell'art. 1 della
[5] Comma così modificato dall'art. 2 della
[6] Articolo così modificato dall'art. 7 della
[7] Sostituisce il secondo comma dell'art. 45 della
[8] Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, della
[9] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[1]10 Aggiunge un comma all'art. 2 della
[1]11 Sostituisce l'art. 1 della
[1]12 Modifica il secondo comma dell'art. 6 della