Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 industria ed energia |
Data: | 30/12/1977 |
Numero: | 108 |
Sommario |
Art. 1. Per consentire all'Ente minerario siciliano gli adempimenti di cui all'art. 11 della L.R. 21 luglio 1977, n. 61, la Presidenza della Regione è autorizzata ad anticipare l'importo di lire 3 [...] |
Art. 2. Il fondo di cui all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, incrementato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 25 giugno 1965, n. 16, e dell'art. 17 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, dell'art. 48 [...] |
Art. 5. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a carico del bilancio della Regione destinata come segue: |
§ 3.11.54 - L.R. 30 dicembre 1977, n. 108.
Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano e per le imprese impegnate in lavori e servizi nelle zone in stato di crisi grave.
(G.U.R. 7 gennaio 1978, n. 1).
Per consentire all'Ente minerario siciliano gli adempimenti di cui all'art. 11 della
TITOLO II
PROVVEDIMENTI PER LE IMPRESE IMPEGNATE IN LAVORI E SERVIZI NELLE ZONE IN
STATO DI CRISI GRAVE
Il fondo di cui all'art. 5 della
Ai fini del calcolo della quota del fondo da destinare agli scopi di cui alla lett. b dell'art. 7 della
Artt. 3. - 4.
(Omissis) [1].
Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a carico del bilancio della Regione destinata come segue:
- art. 1, lire 3.000 milioni;
- art. 4 (contributi interessi), lire 1.800 milioni;
- art. 4 (garanzie), lire 200 milioni.
All'onere relativo si farà fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978.
[1] Articoli abrogati con art. 35