§ 2.1.64 - L.R. 6 aprile 1996, n. 25.
Norme per il potenziamento, la razionalizzazione e il coordinamento dell'attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti. Modifiche alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria: organizzazione
Data:06/04/1996
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Principi ed obiettivi.
Art. 3.  Dipartimenti interaziendali.
Art. 4.  Organizzazione dei Dipartimenti interaziendali.
Art. 5.  Programma degli interventi.
Art. 6.  Verifica del programma.
Art. 7.  Formazione del personale.
Art. 8.  Finanziamento.
Art. 9.  Contributi dei comuni.
Art. 10.  Modifica all'articolo 36 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.
Art. 11.  Proroga per l'utilizzazione di residui di spesa in conto capitale.
Art. 12.  Variazione di destinazione di somme assegnate alle Aziende unità sanitarie locali e alle Università.
Art. 13.  Modifica alla composizione del Consiglio dei sanitari.
Art. 14.  Interpretazione autentica dell'articolo 55, comma 15, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.
Art. 15.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.
Art. 16.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 2.1.64 - L.R. 6 aprile 1996, n. 25.

Norme per il potenziamento, la razionalizzazione e il coordinamento dell'attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30. Proroga di termini e norme in materia di variazione somme.

(G.U.R. 11 aprile 1996, n. 17).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione siciliana, al fine di tutelare lo stato di salute dei cittadini nel rispetto della dignità della persona, promuove e sostiene ogni attività diretta ad assicurare ai pazienti prospettive di vita e di recupero della salute tramite procedure terapeutiche di trapianto.

     2. La Regione assume, altresì, come proprio obiettivo la formazione di una più ampia coscienza civile per la donazione di organi e tessuti come elemento di responsabilità e solidarietà umana e sociale essenziale per la collettività.

     3. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per lo sviluppo e l'ottimizzazione delle attività di prelievo e trapianto nella Regione siciliana e per un loro più efficace coordinamento operativo.

 

     Art. 2. Principi ed obiettivi.

     1. Costituiscono principi e obiettivi della presente legge:

     a) la predisposizione e l'attivazione di strumenti informativi, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, per diffondere tra la popolazione e gli operatori sanitari la conoscenza degli aspetti clinici, tecnici e normativi del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule staminali emopoietiche, midollari e periferiche, nonché per favorire la coscienza di scelte consapevoli sulla donazione, sia da cadavere che da vivente, nel rispetto dei convincimenti personali;

     b) l'adozione in tutte le Aziende ospedaliere ove ha sede il prelievo di cui alla lettera a) di codici comportamentali diretti a garantire l'anonimato del donatore e a sostenere le esigenze di informazione e di assistenza connesse all'atto della donazione;

     c) l'adeguamento ed il potenziamento dei reparti e servizi direttamente impegnati nelle attività di prelievo e trapianto di cui alla lettera a) e nella selezione e assistenza medica pre e post-trapianto;

     d) l'organizzazione dell'attività trapiantologica in forma dipartimentale, anche interaziendale, secondo quanto indicato all'articolo 3, al fine di ottenere un miglior coordinamento tra le diverse unità operative e una più elevata qualità delle prestazioni sul piano assistenziale e scientifico;

     e) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari operanti nelle strutture di cui al punto c).

 

     Art. 3. Dipartimenti interaziendali.

     1. A parziale modifica di quanto previsto nella legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 le Aziende ospedaliere possono istituire:

     a) dipartimenti funzionali anche fra unità operative afferenti ad aree funzionali non omogenee;

     b) dipartimenti interaziendali ai fini delle attività previste dall'art. 2, previa autorizzazione dell'Assessore regionale per la sanità, sentita la commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana;

     c) dipartimenti interaziendali nell'ambito dello stesso territorio comunale per le attività inerenti alle alte specialità di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1992, con le medesime procedure di cui alla lettera b).

 

     Art. 4. Organizzazione dei Dipartimenti interaziendali.

     1. E' organo del dipartimento interaziendale il Consiglio di dipartimento, costituito con le procedure e i compiti previsti dagli articolo 29, 30 e 31 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

     2. Del Consiglio fanno inoltre parte i direttori generali, i direttori sanitari e i direttori amministrativi delle aziende interessate.

     3. Il Consiglio è presieduto con rotazione annuale da uno dei direttori generali delle aziende.

 

     Art. 5. Programma degli interventi.

     1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale di Governo, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentita la Commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana, definisce programmi poliennali di interventi per il potenziamento, la razionalizzazione e il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti.

     2. Il programma, in coerenza con le previsioni del piano sanitario regionale, definisce le modalità e le risorse con cui si realizza l'intervento delle Aziende ospedaliere per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 2.

     3. Nel primo anno di applicazione del programma di cui al comma 2 le risorse finanziarie destinate alla sua applicazione sono prioritariamente finalizzate ai seguenti interventi:

     a) consolidare e migliorare l'operatività delle strutture che già svolgono le attività di cui al punto c) dell'articolo 2;

     b) costituire équipes qualificate per la formazione dei collegi medici di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 578;

     c) realizzare il collegamento informatico fra tute le unità operative che interagiscono nelle attività di prelievo e trapianto ed il Centro regionale di riferimento e tra questo ed i Centri interregionali e il Centro nazionale;

     d) attivare, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, programmi di informazione diretti alla popolazione ed agli operatori sanitari.

 

     Art. 6. Verifica del programma.

     1. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Aziende ospedaliere inviano alla Giunta regionale di Governo, tramite l'Assessore regionale per la sanità, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 2 ed al programma di cui all'articolo 5, indicando i risultati ottenuti, gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione delle proprie strutture e le principali necessità di intervento.

 

     Art. 7. Formazione del personale.

     1. I dipartimenti interaziendali si avvalgono per le attività formative del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Caltanissetta.

 

     Art. 8. Finanziamento.

     1. Al finanziamento del programma definito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, provvede la Regione in sede di riparto della quota del Fondo sanitario nazionale e con somme a carico della Regione su apposito capitolo del bilancio regionale.

     2. In sede di prima attuazione del programma la Regione provvede con apposito finanziamento vincolato.

 

     Art. 9. Contributi dei comuni.

     1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, a richiesta degli aventi diritto, il comune di residenza del soggetto deceduto assume a proprio carico le spese di trasporto della salma, sottoposta a prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto, dal presidio ospedaliero al luogo di domicilio abituale e le spese di tumulazione.

     2. Dietro presentazione di apposita istanza documentata, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede all'accreditamento delle somme necessarie per il rimborso delle spese sostenute dal comune.

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1996-1998 la spesa complessiva di lire 750 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1996 e lire 300 milioni per ciascuno degli esercizio 1997 e 1998.

     4. All'onere di lire 150 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     5. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di lire 300 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.

 

     Art. 10. Modifica all'articolo 36 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge, a parziale modifica dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e considerati ad esaurimento eventuali assetti diversi, a garanzia della unitarietà dell'intervento cardiologico le unità di terapia intensiva non possono essere operativamente separate dalle corrispondenti divisioni di cardiologia.

 

     Art. 11. Proroga per l'utilizzazione di residui di spesa in conto capitale.

     1. Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5, già prorogato al «30 giugno 1996» [1] in forza dell'articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, è ulteriormente prorogato di un anno.

 

     Art. 12. Variazione di destinazione di somme assegnate alle Aziende unità sanitarie locali e alle Università. [2]

     1. Fermi restando gli originari provvedimenti di assegnazione di somme per le spese in conto capitale relativi agli esercizi finanziari 1993 e precedenti, l'Assessore regionale per la sanità fino al 31 dicembre 1998 [2]a, è autorizzato a consentire l'utilizzo da parte di ciascuna Azienda unità sanitaria locale o Università degli studi delle somme originariamente assegnate per nuove e/o attuali ulteriori esigenze connesse con il necessario rinnovo o ampliamento tecnologico e/o edilizio.

 

     Art. 13. Modifica alla composizione del Consiglio dei sanitari. [3]

 

     Art. 14. Interpretazione autentica dell'articolo 55, comma 15, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

     1. La previsione del comma 15 dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, va autenticamente interpretato nel senso che si applica a tutto il personale non medico comunque inquadrato nelle piante organiche delle unità sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, era addetto in via continuativa ad attività di prevenzione e/o riabilitazione.

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

     1. Il servizio di psicologia di cui all'articolo 7, comma 7, lettera b), della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è servizio intersettoriale autonomo posto alle dirette dipendenze del direttore generale.

     2. [4].

 

     Art. 16.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione siciliana.

 

 


[1] Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 1996 dal citato art. 7, L.R. 42/1995, come modificato dall'art. 11 della L.R. 27 marzo 1996, n. 10.

[2] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 49.

[2]2a Termine già prorogato dall'art. 38 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30 e così ulteriormente prorogato dall'art. 13 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 3.

[3] Modifica l'art. 9 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

[4] Modifica la lettera b), comma 7, articolo 7, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.