§ 5.3.303 - L.R. 27 maggio 1997, n. 16.
Autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:27/05/1997
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Provvidenze per i dipendenti ITALTER e SIRAP.
Art. 2.  Fondo destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale.
Art. 3.  Interventi nel settore dell'agricoltura.
Art. 4.  Commissario liquidatore presso i consorzi di bonifica.
Art. 5.  Rilievi aerofotogrammetrici per la programmazione agricolo- forestale.
Art. 6.  Modifica al bilancio della Regione per l'anno 1997.
Art. 7.  Disposizioni concernenti il personale degli enti locali.
Art. 8.  Interventi a favore dell'Ente minerario siciliano.
Art. 9.  Interventi a sostegno delle cooperative edilizie.
Art. 10.  Provvedimenti per il personale del consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela.
Art. 11.  Interventi a favore dell'occupazione.
Art. 12.  Interventi a favore dell'occupazione.
Art. 13.  Interventi in materia di pesca.
Art. 14.  Interventi per la catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la salvaguardia delle infrastrutture in sottosuolo della miniera Cozzo Disi.
Art. 15.  Utilizzo di somme.
Art. 16.  Interventi per lo svolgimento delle Universiadi estive 1997.
Art. 17.  Interventi a favore dell'Azienda siciliana trasporti.
Art. 18.  Corresponsione contributi ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.
Art. 19.  Disposizioni varie.
Art. 20.  Norma di salvaguardia CE.
Art. 21.  Oneri finanziari.
Art. 22.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.3.303 - L.R. 27 maggio 1997, n. 16.

Autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997.

(G.U.R. 31 maggio 1997, n. 27).

PRESIDENZA DELLA REGIONE

 

Art. 1. Provvidenze per i dipendenti ITALTER e SIRAP.

     1. Per il pagamento degli oneri derivanti dai contratti stipulati in forza dell'articolo 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è autorizzata per l'anno finanziario 1997 la spesa di lire 1.630 milioni (capitolo 10353).

 

     Art. 2. Fondo destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale.

     1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, è soppresso.

     2. La somma di lire 132.000 milioni prevista al capitolo 21262 "fondo destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale" è destinata quanto a lire 70.000 milioni al rinnovo contrattuale per l'anno 1997, quanto a lire 54.000 milioni all'applicazione per gli anni 1994, 1995 e 1996 della progressione economica orizzontale di cui all'articolo 14 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 e quanto a lire 8.000 milioni alle quote integrative degli stanziamenti di bilancio destinate alla copertura degli oneri per la contrattazione del trattamento di missione.

AGRICOLTURA E FORESTE

 

     Art. 3. Interventi nel settore dell'agricoltura.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 50 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 8.000 milioni (capitolo 14626).

     2. [*].

     3. Per le finalità dell'articolo 9 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 30.000 milioni (capitolo 54551).

     4. Per la concessione dei contributi finalizzati al ristoro dei danni provocati alle aziende agricole dalle piogge alluvionali del 1993 di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e all'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 2.000 milioni (capitolo 55459) [1].

 

     Art. 4. Commissario liquidatore presso i consorzi di bonifica. [1]a

 

     Art. 5. Rilievi aerofotogrammetrici per la programmazione agricolo- forestale.

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzato ad utilizzare la somma di lire 6.000 milioni appostati nel capitolo 60795 - codice 8003 - per la effettuazione dei rilievi aerofotogrammetrici necessari alla redazione della "Carta dell'uso attuale del suolo della Sicilia" su scala adeguata finalizzata alla esigenza della programmazione agricolo-forestale (capitolo 54451).

BILANCIO E FINANZE

 

     Art. 6. Modifica al bilancio della Regione per l'anno 1997. [1]b.

ENTI LOCALI

 

     Art. 7. Disposizioni concernenti il personale degli enti locali.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, con riferimento all'anno 1995 l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad utilizzare parte del fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, fino al limite massimo di lire 3.000 milioni (capitolo 18714).

     2. [2].

INDUSTRIA

 

     Art. 8. Interventi a favore dell'Ente minerario siciliano.

     1. Per le finalità previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 32 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 12.500 milioni.

     2. Agli oneri di lire 12.500 milioni l'Ente minerario siciliano è autorizzato a provvedere con le somme residue relative agli incrementi a destinazione vincolata dei fondi disposti con l'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, con l'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24 e con l'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 39.

LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 9. Interventi a sostegno delle cooperative edilizie.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, relativamente agli interventi di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, è autorizzato per l'esercizio 1997 il limite d'impegno venticinquennale di lire 142 milioni (capitolo 68586).

 

     Art. 10. Provvedimenti per il personale del consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela.

     1. Per consentire la corresponsione degli emolumenti al personale dell'ex Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela, di cui alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 44, relativi agli stipendi non percepiti dei mesi di novembre e dicembre, alla tredicesima mensilità dell'anno 1994, agli oneri derivanti dall'applicazione del contratto nazionale per il triennio 1994-1997 per i dipendenti dei consorzi autostradali nonché agli stipendi per l'anno 1997, è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 1.200 milioni (capitolo 29053).

 

    LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE

 

     Art. 11. Interventi a favore dell'occupazione.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata per l'esercizio 1997 l'ulteriore spesa di lire 82.000 milioni (capitolo 33709). Il termine del 31 dicembre 1999 di cui all'articolo 69 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è riferito anche agli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di lire 26.000 milioni (capitolo 33708).

     3. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 9.500 milioni (capitolo 34076).

     4. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 34.238 milioni, quota parte del fondo derivante dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le finalità previste dalle leggi regionali 6 marzo 1976, n. 24, articolo 3 e 15 maggio 1991, n. 27, articolo 16.

     5. Per le finalità dell'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 l'ulteriore spesa di lire 34.238 milioni, cui si provvede con parte dello stanziamento del capitolo di spesa 34109.

 

     Art. 12. Interventi a favore dell'occupazione.

     1. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84 è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 24.000 milioni (capitolo 33715).

     2. Relativamente ai lavoratori già dipendenti dalle società GEPI S.p.A. e NOVA S.p.A. il trattamento integrativo di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84 è elevato fino al raggiungimento della misura in precedenza spettante in applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche e integrazioni.

     3. Al fine di consentire la prosecuzione, a favore dei lavoratori interessati ai processi di crisi aziendale della società Pirelli di Villafranca Tirrena e di Siracusa, degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 4.000 milioni (capitolo 33714).

     4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a porre a carico degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 3 gli oneri connessi con gli adempimenti assicurativi scaturenti da progetti per lavori socialmente utili promossi dall'Amministrazione regionale e da enti ed aziende da essa dipendenti o vigilati, nel limite massimo di lire 400 milioni.

     5. All'onere complessivo di lire 28.400 milioni derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 si provvede:

     - per lire 12.000 milioni con la riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 così come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 12 marzo 1997, n. 7 (capitolo 65005);

     - per lire 5.000 milioni con parte dello stanziamento del capitolo 32002;

     - per lire 1.500 milioni con parte dello stanziamento del capitolo 33007;

     - per lire 2.000 milioni con parte dello stanziamento del capitolo 34108;

     - per lire 4.000 milioni con riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 33656);

     - per lire 3.900 milioni con riduzione di parte dello stanziamento del capitolo 34109.

COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA

 

     Art. 13. Interventi in materia di pesca.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25 è autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di lire 500 milioni (capitolo 35617).

BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

 

     Art. 14. Interventi per la catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la salvaguardia delle infrastrutture in sottosuolo della miniera Cozzo Disi.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 111, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni (capitolo 38378).

     2. Al fine di salvaguardare le infrastrutture in sottosuolo della miniera Cozzo Disi da utilizzare in attuazione del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni (capitolo 38131).

 

     Art. 15. Utilizzo di somme.

     1. Al fine di soddisfare i beneficiari degli stanziamenti gravanti sui capitoli 38074 e 38075 del bilancio della Regione, a seguito della revoca dei provvedimenti di impegno per l'esercizio finanziario 1993, l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario in corso, è autorizzato ad utilizzare gli stanziamenti del capitolo 38074 quanto a lire 300 milioni e del capitolo 38075 quanto a lire 300 milioni.

     2. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare apposita istanza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI

 

     Art. 16. Interventi per lo svolgimento delle Universiadi estive 1997.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, lettera d), della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 2.200 milioni (capitolo 48255).

     2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, lettera e), della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 13.765 milioni (capitolo 48256).

     3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 35 milioni (capitolo 48257).

     4. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 è autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di lire 3.000 milioni (capitolo 48632).

     5. Per la realizzazione di impianti sportivi e ricettivi per lo svolgimento delle Universiadi 1997 previste dall'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni (capitolo 88260).

     6. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è altresì autorizzato a finanziare nell'ambito delle disponibilità del capitolo istituito in forza del comma 5 le necessarie opere di manutenzione, di adeguamento e di completamento funzionale degli impianti sportivi scelti dal Comitato organizzatore ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, ivi compreso l'acquisto e il noleggio di attrezzature ed arredi, mediante:

     a) finanziamento in favore dei comuni e province per gli impianti pubblici di rispettiva proprietà, ivi compreso il ripristino di opere indispensabili oggetto di precedenti finanziamenti regionali;

     b) erogazione di un contributo, in favore dei titolari degli impianti sportivi privati, corrispondente agli oneri ammissibili per realizzare le necessarie opere di adeguamento, nonché di un finanziamento delle spese indispensabili per le infrastrutture e gli allestimenti funzionali alla manifestazione, su presentazione di specifico preventivo di spesa vistato dall'Ufficio tecnico comunale ed approvato dal Comitato organizzatore, su parere favorevole, per la tipologia degli interventi, della Federazione sportiva competente.

     7. Il progetto, per le opere di cui alla lettera a) del comma 6, è approvato dall'Ufficio tecnico comunale ed i lavori medesimi, al fine di renderne i tempi di esecuzione compatibili con l'Universiade, sono considerati, relativamente all'effettuazione delle gare di appalto, urgenti ed indifferibili.

     8. [3].

 

     Art. 17. Interventi a favore dell'Azienda siciliana trasporti.

     1. Al fine di soddisfare le improrogabili necessità di trasporto pubblico, in occasione delle "Universiadi 1997", l'Azienda siciliana trasporti è autorizzata ad acquisire autobus da destinare al rinnovo e potenziamento dell'autoparco dell'azienda medesima.

     2. Gli autobus di cui al comma 1 potranno essere acquistati con il contributo in conto capitale pari al 100 per cento della spesa di acquisto sostenuta (capitolo 88889).

     3. Gli autobus di cui ai precedenti commi dovranno essere immatricolati in servizio pubblico di linea extraurbano.

     4. All'onere di lire 6.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle disponibilità non impegnate del fondo di rotazione costituito presso l'Irfis - Mediocredito della Sicilia S.p.A. in applicazione della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

     5. In relazione alle disposizioni di cui al comma 4 la somma di lire 6.000 milioni è versata da parte dell'Irfis nelle entrate del bilancio della Regione (capitolo 5441).

 

     Art. 18. Corresponsione contributi ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

     1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione sino al 30 giugno 1997 dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive aggiunte e modificazioni.

     2. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento autorizzato con il comma 5 del presente articolo.

     3. [4].

     4. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti con proprio decreto stabilisce per ciascuna azienda l'ammontare delle percorrenze effettive desunte dai dati utilizzati per la determinazione del consuntivo 1995.

     5. All'onere di lire 140.475 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo e ricadente nel corrente esercizio si provvede quanto a lire 49.550 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60795 - codice 8002 - e quanto a lire 90.925 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - codice 1012 - del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 19. Disposizioni varie. [5]

 

     Art. 20. Norma di salvaguardia CE.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

     2. L'eventuale sospensione degli effetti di una norma, a seguito della procedura prevista dall'articolo 93 del trattato, non pregiudica l'attuazione delle altre disposizioni contenute nella presente legge che non formino oggetto di osservazione o che siano valutate positivamente da parte della Commissione dell'Unione europea.

 

     Art. 21. Oneri finanziari.

     1. Agli oneri di lire 382.185 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, con esclusione di quelli di cui agli articoli 17, comma 4 e 18, comma 5, con i capitoli sotto riportati, per gli importi a fianco indicati:

     - 21257 per lire 122.755 milioni;

     - 60751 per lire 47.142 milioni;

     - 60791 per lire 122.500 milioni;

     - 60795 per lire 89.788 milioni.

     2. In dipendenza di quanto disposto dalla presente legge, nel bilancio della Regione sono apportate le variazioni di cui alla annessa tabella.

 

     Art. 22.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Tabella

(Omissis)

 

 


[*] Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[1] Comma così integrato dall'art. 56 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[1]1a Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[1]1b Apporta le seguenti modifiche alla L.R. 28 aprile 1997, n. 14: «- nella Tabella B - Assessorato regionale agricoltura e foreste capitolo 14727: sopprimere le parole "(spese obbligatorie)";

[2] Modifica l'art. 45 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[3] Modifica l'art. 8 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 51.

[4] Modifica l'art. 10 della L.R. 14 giugno 1983, n. 68.

[5] Modifica l'art. 45 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.