Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 27/05/1997 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Provvidenze per i dipendenti ITALTER e SIRAP. |
Art. 2. Fondo destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale. |
Art. 3. Interventi nel settore dell'agricoltura. |
Art. 4. Commissario liquidatore presso i consorzi di bonifica. |
Art. 5. Rilievi aerofotogrammetrici per la programmazione agricolo- forestale. |
Art. 6. Modifica al bilancio della Regione per l'anno 1997. |
Art. 7. Disposizioni concernenti il personale degli enti locali. |
Art. 8. Interventi a favore dell'Ente minerario siciliano. |
Art. 9. Interventi a sostegno delle cooperative edilizie. |
Art. 10. Provvedimenti per il personale del consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela. |
Art. 11. Interventi a favore dell'occupazione. |
Art. 12. Interventi a favore dell'occupazione. |
Art. 13. Interventi in materia di pesca. |
Art. 14. Interventi per la catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la salvaguardia delle infrastrutture in sottosuolo della miniera Cozzo Disi. |
Art. 15. Utilizzo di somme. |
Art. 16. Interventi per lo svolgimento delle Universiadi estive 1997. |
Art. 17. Interventi a favore dell'Azienda siciliana trasporti. |
Art. 18. Corresponsione contributi ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68. |
Art. 19. Disposizioni varie. |
Art. 20. Norma di salvaguardia CE. |
Art. 21. Oneri finanziari. |
Art. 22. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 5.3.303 - L.R. 27 maggio 1997, n. 16.
Autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997.
(G.U.R. 31 maggio 1997, n. 27).
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Art. 1. Provvidenze per i dipendenti ITALTER e SIRAP.
1. Per il pagamento degli oneri derivanti dai contratti stipulati in forza dell'articolo 76 della
Art. 2. Fondo destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale.
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della
2. La somma di lire 132.000 milioni prevista al capitolo 21262 "fondo destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale" è destinata quanto a lire 70.000 milioni al rinnovo contrattuale per l'anno 1997, quanto a lire 54.000 milioni all'applicazione per gli anni 1994, 1995 e 1996 della progressione economica orizzontale di cui all'articolo 14 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 e quanto a lire 8.000 milioni alle quote integrative degli stanziamenti di bilancio destinate alla copertura degli oneri per la contrattazione del trattamento di missione.
AGRICOLTURA E FORESTE
Art. 3. Interventi nel settore dell'agricoltura.
1. Per le finalità di cui all'articolo 50 della
2. [*].
3. Per le finalità dell'articolo 9 della
4. Per la concessione dei contributi finalizzati al ristoro dei danni provocati alle aziende agricole dalle piogge alluvionali del 1993 di cui all'articolo 1 della
Art. 4. Commissario liquidatore presso i consorzi di bonifica. [1]a
Art. 5. Rilievi aerofotogrammetrici per la programmazione agricolo- forestale.
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 10 della
BILANCIO E FINANZE
Art. 6. Modifica al bilancio della Regione per l'anno 1997. [1]b.
ENTI LOCALI
Art. 7. Disposizioni concernenti il personale degli enti locali.
1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della
2. [2].
INDUSTRIA
Art. 8. Interventi a favore dell'Ente minerario siciliano.
1. Per le finalità previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 32 della
2. Agli oneri di lire 12.500 milioni l'Ente minerario siciliano è autorizzato a provvedere con le somme residue relative agli incrementi a destinazione vincolata dei fondi disposti con l'articolo 1 della
LAVORI PUBBLICI
Art. 9. Interventi a sostegno delle cooperative edilizie.
1. Per le finalità di cui all'articolo 4 della
Art. 10. Provvedimenti per il personale del consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela.
1. Per consentire la corresponsione degli emolumenti al personale dell'ex Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela, di cui alla
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE
Art. 11. Interventi a favore dell'occupazione.
1. Per le finalità di cui all'articolo 10 della
2. Per le finalità di cui all'articolo 9 della
3. Per le finalità di cui all'articolo 11 della
4. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della
5. Per le finalità dell'articolo 70, comma 2, della
Art. 12. Interventi a favore dell'occupazione.
1. Per le finalità dell'articolo 2 della
2. Relativamente ai lavoratori già dipendenti dalle società GEPI S.p.A. e NOVA S.p.A. il trattamento integrativo di cui all'articolo 2 della
3. Al fine di consentire la prosecuzione, a favore dei lavoratori interessati ai processi di crisi aziendale della società Pirelli di Villafranca Tirrena e di Siracusa, degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 34 della
4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a porre a carico degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 3 gli oneri connessi con gli adempimenti assicurativi scaturenti da progetti per lavori socialmente utili promossi dall'Amministrazione regionale e da enti ed aziende da essa dipendenti o vigilati, nel limite massimo di lire 400 milioni.
5. All'onere complessivo di lire 28.400 milioni derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 si provvede:
- per lire 12.000 milioni con la riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 3 della
- per lire 5.000 milioni con parte dello stanziamento del capitolo 32002;
- per lire 1.500 milioni con parte dello stanziamento del capitolo 33007;
- per lire 2.000 milioni con parte dello stanziamento del capitolo 34108;
- per lire 4.000 milioni con riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 9 della
- per lire 3.900 milioni con riduzione di parte dello stanziamento del capitolo 34109.
COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
Art. 13. Interventi in materia di pesca.
1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della
BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Art. 14. Interventi per la catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la salvaguardia delle infrastrutture in sottosuolo della miniera Cozzo Disi.
1. Per le finalità previste dall'articolo 111, comma 1, lettere a) e b) della
2. Al fine di salvaguardare le infrastrutture in sottosuolo della miniera Cozzo Disi da utilizzare in attuazione del comma 3 dell'articolo 2 della
Art. 15. Utilizzo di somme.
1. Al fine di soddisfare i beneficiari degli stanziamenti gravanti sui capitoli 38074 e 38075 del bilancio della Regione, a seguito della revoca dei provvedimenti di impegno per l'esercizio finanziario 1993, l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario in corso, è autorizzato ad utilizzare gli stanziamenti del capitolo 38074 quanto a lire 300 milioni e del capitolo 38075 quanto a lire 300 milioni.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare apposita istanza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Art. 16. Interventi per lo svolgimento delle Universiadi estive 1997.
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, lettera d), della
2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, lettera e), della
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della
4. Per le finalità previste dall'articolo 5 della
5. Per la realizzazione di impianti sportivi e ricettivi per lo svolgimento delle Universiadi 1997 previste dall'articolo 1 della
6. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è altresì autorizzato a finanziare nell'ambito delle disponibilità del capitolo istituito in forza del comma 5 le necessarie opere di manutenzione, di adeguamento e di completamento funzionale degli impianti sportivi scelti dal Comitato organizzatore ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della
a) finanziamento in favore dei comuni e province per gli impianti pubblici di rispettiva proprietà, ivi compreso il ripristino di opere indispensabili oggetto di precedenti finanziamenti regionali;
b) erogazione di un contributo, in favore dei titolari degli impianti sportivi privati, corrispondente agli oneri ammissibili per realizzare le necessarie opere di adeguamento, nonché di un finanziamento delle spese indispensabili per le infrastrutture e gli allestimenti funzionali alla manifestazione, su presentazione di specifico preventivo di spesa vistato dall'Ufficio tecnico comunale ed approvato dal Comitato organizzatore, su parere favorevole, per la tipologia degli interventi, della Federazione sportiva competente.
7. Il progetto, per le opere di cui alla lettera a) del comma 6, è approvato dall'Ufficio tecnico comunale ed i lavori medesimi, al fine di renderne i tempi di esecuzione compatibili con l'Universiade, sono considerati, relativamente all'effettuazione delle gare di appalto, urgenti ed indifferibili.
8. [3].
Art. 17. Interventi a favore dell'Azienda siciliana trasporti.
1. Al fine di soddisfare le improrogabili necessità di trasporto pubblico, in occasione delle "Universiadi 1997", l'Azienda siciliana trasporti è autorizzata ad acquisire autobus da destinare al rinnovo e potenziamento dell'autoparco dell'azienda medesima.
2. Gli autobus di cui al comma 1 potranno essere acquistati con il contributo in conto capitale pari al 100 per cento della spesa di acquisto sostenuta (capitolo 88889).
3. Gli autobus di cui ai precedenti commi dovranno essere immatricolati in servizio pubblico di linea extraurbano.
4. All'onere di lire 6.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle disponibilità non impegnate del fondo di rotazione costituito presso l'Irfis - Mediocredito della Sicilia S.p.A. in applicazione della
5. In relazione alle disposizioni di cui al comma 4 la somma di lire 6.000 milioni è versata da parte dell'Irfis nelle entrate del bilancio della Regione (capitolo 5441).
Art. 18. Corresponsione contributi ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della
1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione sino al 30 giugno 1997 dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della
2. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della
3. [4].
4. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti con proprio decreto stabilisce per ciascuna azienda l'ammontare delle percorrenze effettive desunte dai dati utilizzati per la determinazione del consuntivo 1995.
5. All'onere di lire 140.475 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo e ricadente nel corrente esercizio si provvede quanto a lire 49.550 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60795 - codice 8002 - e quanto a lire 90.925 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - codice 1012 - del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
Art. 19. Disposizioni varie. [5]
Art. 20. Norma di salvaguardia CE.
1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2. L'eventuale sospensione degli effetti di una norma, a seguito della procedura prevista dall'articolo 93 del trattato, non pregiudica l'attuazione delle altre disposizioni contenute nella presente legge che non formino oggetto di osservazione o che siano valutate positivamente da parte della Commissione dell'Unione europea.
Art. 21. Oneri finanziari.
1. Agli oneri di lire 382.185 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, con esclusione di quelli di cui agli articoli 17, comma 4 e 18, comma 5, con i capitoli sotto riportati, per gli importi a fianco indicati:
- 21257 per lire 122.755 milioni;
- 60751 per lire 47.142 milioni;
- 60791 per lire 122.500 milioni;
- 60795 per lire 89.788 milioni.
2. In dipendenza di quanto disposto dalla presente legge, nel bilancio della Regione sono apportate le variazioni di cui alla annessa tabella.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Tabella
(Omissis)
[*] Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
[1] Comma così integrato dall'art. 56 della
[1]1a Articolo abrogato dall'art. 31 della
[1]1b Apporta le seguenti modifiche alla
[2] Modifica l'art. 45 della
[3] Modifica l'art. 8 della
[4] Modifica l'art. 10 della
[5] Modifica l'art. 45 della