Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 contabilità regionale |
Data: | 16/10/1997 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di perequare le assegnazioni delle somme risultanti dalla ripartizione per l'anno 1997 del fondo previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, secondo [...] |
Art. 2. 1. La quota integrativa di cui all'articolo 1 deve assicurare ai singoli comuni interessati, per l'anno 1997, una assegnazione pari all'80 per cento di quella corrisposta nel precedente anno, a [...] |
Art. 3. |
Art. 4. 1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 settembre 1979, n. 214, relative alla gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 5. 1. La competenza a deliberare la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'articolo 32, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142 così come [...] |
Art. 6. 1. Alla copertura degli organici delle società di cui alla lettera e) dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, si può [...] |
Art. 7. 1. La disposizione di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 si applica (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello [...] |
Art. 8. 1. Alla normativa di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, cosi come modificata dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, i legali [...] |
Art. 9. 1. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. 1. Per le imprese che sono state ammesse alle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, e che hanno rinunziato alle provvidenze di cui all'articolo 32 della legge [...] |
Art. 13. 1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere un contributo in conto capitale ai soggetti cooperativi, già beneficiali delle provvidenze [...] |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. 1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 50 milioni in favore di ciascuno dei nuclei familiari dei marittimi deceduti o dispersi a seguito [...] |
Art. 17. 1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 45.000 milioni ad incremento dello stanziamento del capitolo [...] |
Art. 18. 1. In relazione a quanto disposto nel precedente articolo nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni: |
§ 5.2.69 - L.R. 16 ottobre 1997, n. 39.
Modifiche ed integrazioni all'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e del turismo.
(G.U.R. 18 ottobre 1997, n. 58).
Titolo I
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AUTONOMIE LOCALI
1. Al fine di perequare le assegnazioni delle somme risultanti dalla ripartizione per l'anno 1997 del fondo previsto dall'articolo 45, comma 3, della
1. La quota integrativa di cui all'articolo 1 deve assicurare ai singoli comuni interessati, per l'anno 1997, una assegnazione pari all'80 per cento di quella corrisposta nel precedente anno, a seguito dei decreti del Presidente della Regione n. 228/VIII SG del 16 agosto 1996 e n. 277/VIII SG dell'8 novembre 1996, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 53 del 2 novembre 1996 e n. 6 dell'1 febbraio 1997, previa decurtazione del corrispondente ammontare trasferito per il pagamento delle retribuzioni del personale di cui alla
1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'Assessore regionale per gli enti locali mediante riparto della spesa prevista nel limite massimo di lire 5 milioni per bambino.
1. La competenza a deliberare la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'articolo 32, lettera f), della
1. Alla copertura degli organici delle società di cui alla lettera e) dell'articolo 22 della
2. Il personale di cui al comma 1 transita nelle società a seguito di domanda da presentarsi entro sei mesi dalla delibera consiliare di costituzione delle società.
3. Il personale - già assunto ai sensi della
4. Il personale di cui al comma 3 continua a fare parte del contingente di cui al comma 7 dell'articolo 45 della
1. La disposizione di cui all'articolo 4 della
2. Agli esperti dei sindaci e dei presidenti delle province regionali sono, altresì, dovuti i trattamenti di missione previsti per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.
1. Alla normativa di cui al comma 1 dell'articolo 12 della
2. Nei casi predetti i rappresentanti legali degli enti che intendono procedere con la determinazione devono a pena di nullità, espletare gara informale invitando almeno cinque ditte, tre nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, con l'esclusione dell'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di monopolio.
3. Tutte le determinazioni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza entro il termine di cinque giorni dall'adozione alla presidenza del consiglio comunale o provinciale e, ove istituito, al difensore Civico.
4. Le stesse devono essere pubblicate a norma di legge nell'albo pretorio dell'ente.
1. [1]a.
2. [2].
Titolo II
INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA
1. Per le imprese che sono state ammesse alle agevolazioni finanziarie previste dalla
2. La garanzia sussidiaria della Regione, prevista dagli articoli 43 e seguenti della
Titolo III
INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere un contributo in conto capitale ai soggetti cooperativi, già beneficiali delle provvidenze creditizie della
2. Per il debito residuo, i soggetti di cui al presente articolo godono dei benefici di cui all'articolo 50 della
3. L'IRCAC è autorizzato a corrispondere ad istituti ed aziende di credito il concorso interessi per la differenza tra il tasso di riferimento ed il 4 per cento per le operazioni di smobilizzo a venti anni delle esposizioni debitorie verso le banche a decorrere dalla data di perfezionamento di dette operazioni dei soggetti cooperativi già beneficiari delle provvidenze creditizie della
4. [*]*.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 87502 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.
Titolo IV
INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE DELLA PESCA
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 50 milioni in favore di ciascuno dei nuclei familiari dei marittimi deceduti o dispersi a seguito della scomparsa del motopeschereccio Raffaele avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 novembre 1996, iscritto nei registri dell'ufficio marittimo di Martinsicuro, Teramo [5].
2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli dei marittimi deceduti o dispersi che non fosse maggiorenne alla data dell'evento.
3. All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10698 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.
Titolo V
NORME FINANZIARIE
1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 45.000 milioni ad incremento dello stanziamento del capitolo 18712.
2. I commi 11 e 12 dell'articolo 45 della
3. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 4 della presente legge di lire 75.000 milioni per l'esercizio finanziario 1997 si fa fronte quanto a lire 40.000 milioni con lo stanziamento del capitolo 58504 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo e quanto a lire 35.000 milioni con riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo di spesa 75667 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
4. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della
1. In relazione a quanto disposto nel precedente articolo nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[1]1a Sostituisce l'art. 1, comma 1, della
[2] Modifica l'art. 4, comma 3, della
[*] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
[3] Sostituisce l'art. 34, comma 2, della
[*]** Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
[*] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
[4] Sostituisce l'art. 55, comma 3, della
[5] Comma così modificato dall'art. 4, comma 5, della