Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 31/03/2001 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Estensione e modifica di norme in materia di lavori socialmente utili |
Art. 2. Contratti di diritto privato |
Art. 3. Società miste. Ulteriori soggetti partecipanti |
Art. 4. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 5. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 |
Art. 6. Reimpiego produttivo dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili |
Art. 7. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 3.16.252 - L.R. 31 marzo 2001, n. 2.
Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 agosto 1997, n. 30 e 23 dicembre 2000, n. 32.
(G.U.R. 31 marzo 2001, n. 14).
Art. 1. Estensione e modifica di norme in materia di lavori socialmente utili
1. I soggetti utilizzatori o finanziatori degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della
2. I termini del 31 gennaio 2001 e del 31 marzo 2001, previsti dall'articolo 5, comma 2, della
3. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 3, della
[4. Al comma 6, dell'articolo 4, della
5. Per favorire la fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili dei destinatari del regime transitorio, i soggetti promotori ed attuatori di attività socialmente utili possono utilizzare per l'assistenza tecnica e formativa organismi di comprovata e qualificata competenza nel settore a condizione che siano preventivamente indicati nel progetto formativo volto alla fuoriuscita.
Art. 2. Contratti di diritto privato
1. I contratti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 2, della
2. Per l'attivazione dei contratti di cui al comma 1 non è necessaria la predisposizione di nuovi progetti di utilità collettiva.
3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvede alla ripartizione territoriale, su base provinciale, delle risorse finanziarie destinate ai contratti di cui al presente articolo, proporzionalmente al numero dei soggetti inseriti nelle diverse graduatorie provinciali articolate in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione individuano, in base alle graduatorie provinciali di cui all'articolo 12, comma 2, della
4. Al fine della stipula dei contratti di cui al presente articolo gli enti interessati pubblicano, secondo le direttive emanate dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, l'elenco dei contratti che intendono stipulare in base alle proprie esigenze istituzionali, specificando il numero e le professionalità relative. I soggetti beneficiari devono effettuare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco, richiesta di stipula del contratto. La selezione è effettuata dall'ente utilizzatore avendo riguardo alle seguenti priorità:
a) requisiti professionali richiesti;
b) utilizzazione in attività socialmente utili presso il medesimo ente;
c) posizione nella graduatoria provinciale di cui all'articolo 12, comma 2, della
[5. Gli enti che non attivano progetti di cui agli articoli 11 e 12 della
6. Le procedure di mobilità tra enti si applicano ai contratti in base alle direttive emanate dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego.
7. In sede di prima applicazione si intendono beneficiari della misura:
a) prioritariamente i soggetti già assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della
b) i soggetti, in possesso dei requisiti di legge, che hanno rinunziato all'assegnazione ai predetti progetti di utilità collettiva poiché il luogo di assunzione era distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore stesso o per le altre cause giustificative previste dalle disposizioni attuative dell'articolo 11 e dell'articolo 12 della
8. Le disposizioni previste ai commi 1 e 6 si applicano anche ai soggetti assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della
9. Ai soggetti assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della
Art. 3. Società miste. Ulteriori soggetti partecipanti
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della
Art. 4. Modifiche alla
1. Alla
a) alla fine dell'articolo 14 è aggiunto il seguente comma: "Si applica quanto previsto dall'articolo 7 della
b) al comma 3 dell'articolo 15 la parola "mensile" è sostituita da "semestrale";
c) dopo l'articolo 15 bis, introdotto dall'articolo 9, comma 2, della
"Art. 15ter. 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza, o dell'assunzione se successiva".
Art. 5. Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 3 dell'articolo 18 le parole "Una stessa impresa può essere destinataria" sono sostituite dalle parole "I datori di lavoro di cui all'articolo 3 della
b) alla fine del comma 3 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente periodo: "È fatto salvo il caso previsto dall'articolo 14 della medesima
c) al comma 1 dell'articolo 19 dopo le parole "Alle imprese" sono aggiunte le parole "nonché alle associazioni ed enti privati senza fini di lucro". Inoltre le parole "contributi alle imprese per la formazione" sono sostituite da "contributi per la formazione";
d) al comma 3 dell'articolo 19 le parole "dell'impresa beneficiaria" sono sostituite dalle parole "del beneficiario";
e) alla fine del comma 1 dell'articolo 61 sono aggiunte le parole "nonché alle associazioni ed enti privati senza fini di lucro esercenti prestazioni di servizi".
Art. 6. Reimpiego produttivo dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili
1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 della
2. I servizi individuati dall'articolo 3, comma 3, della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma abrogato dall’art. 3 della
[2] Comma abrogato dall’art. 4 della