Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 07/11/1997 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni all'entrata del bilancio della Regione. |
Art. 2. Variazioni alla spesa del bilancio della Regione. |
Art. 3. Integrazione Fondo sanitario. |
Art. 4. Corresponsione contributi ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68. |
Art. 5. Rideterminazione della spesa relativa a rimborso di anticipazione. |
Art. 6. Riduzione di spese prefissate. |
Art. 7. Rimodulazione spese pluriennali. |
Art. 8. Progetti di utilità collettiva. |
Art. 9. Rideterminazione di contributi in favore di consorzi di difesa. |
Art. 10. |
Art. 11. Interventi per la zootecnia. |
Art. 12. Variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana. |
Art. 13. Soppressione di norma. |
Art. 14. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 5.3.304 - L.R. 7 novembre 1997, n. 40.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997 - Assestamento. Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
(G.U.R. 12 novembre 1997, n. 62).
Art. 1. Variazioni all'entrata del bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".
Art. 2. Variazioni alla spesa del bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B".
Art. 3. Integrazione Fondo sanitario.
1. La quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - a carico della Regione per l'anno finanziario 1997 prevista in lire 2.638.287 milioni con l'articolo 8 della
2. Al relativo onere, quantificato in lire 436.000 milioni, si fa fronte con le disponibilità di cui all'articolo 2, comma 3, della
Art. 4. Corresponsione contributi ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della
1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione sino al 31 dicembre 1997 dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 100.000 milioni che si iscrive al capitolo 48629.
3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della
4. Agli oneri previsti dal presente articolo si provvede con parte delle disponibilità di cui al capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.
Art. 5. Rideterminazione della spesa relativa a rimborso di anticipazione.
1. La spesa relativa al rimborso dell'anticipazione da parte dei fondi ex articolo 38 dello Statuto regionale a favore dei fondi extra-regionali, di cui all'articolo 14 della
- 1997 lire 103.422 milioni
- 1998 lire 10.000 milioni
- 1999 lire 10.000 milioni
- 2000 lire 206.578 milioni
2. La spesa di cui al comma 1 per gli anni successivi al 1997 è posta a carico dei fondi ordinari della Regione e trova riscontro, quanto a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.
Art. 6. Riduzione di spese prefissate.
1. Per l'esercizio finanziario 1997 le spese autorizzate dalle leggi regionali appresso elencate sono ridotte degli importi indicati a fianco di ciascuna di esse:
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Normativa Importi Capitolo |
in |
milioni |
di lire |
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integrazioni |
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modifiche ed integrazioni |
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modifiche ed integrazioni |
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modifiche ed integrazioni |
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modifiche ed integrazioni |
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modifiche ed integrazioni |
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modifiche ed integrazioni |
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modifiche ed integrazioni |
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modifiche ed integrazioni |
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modifiche ed integrazioni |
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Art. 7. Rimodulazione spese pluriennali.
1. La spesa di cui alla
- capitolo 55630 - 1997 lire 1.500 milioni
- capitolo 55630 - 1998 lire 687 milioni
Art. 8. Progetti di utilità collettiva.
1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della
Art. 9. Rideterminazione di contributi in favore di consorzi di difesa.
1. Per l'esercizio finanziario 1997 la spesa autorizzata dall'articolo 1 della
Art. 11. Interventi per la zootecnia.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della
2. All'onere di lire 16.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante le disponibilità del capitolo 21257 (Fondi globali) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 (codice 1015).
Art. 12. Variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle annesse tabelle "C" e "D".
Art. 13. Soppressione di norma.
1. Il comma 2 dell'articolo 49 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Tabelle.
(Omissis)
[*] Numero di capitolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.R. 6 dicembre 1997, n. 69.
[1] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.