Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 17/11/1978 |
Numero: | 68 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a titolo di contributo agli Enti gestori dei Centri per i servizi sociali della Sardegna le somme assegnate dallo Stato alla regione, in [...] |
Art. 2. Il contributo viene concesso con decreto dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale su conforme de liberazione della Giunta regionale. |
Art. 3. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1978 e anni successivi si farà fronte con una quota pari all'assegnazione dello Stato alla regione di cui all'art. 9 della l. 16 [...] |
Art. 4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare ai centri gestori dei servizi sociali della Sardegna, con decreto dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e [...] |
Art. 5. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della regione per l'anno 1978 è istituito il Capitolo [...] |
§ 3.2.A - L.R. 17 novembre 1978, n. 68.
Autorizzazione a concedere, a titolo di contributo, agli enti gestori dei
Centri di servizi sociali della Sardegna, le somme assegnate dallo Stato alla regione, in attuazione dell'art. 9 della l. 16 maggio 1970, n. 281 per gli anni 1976 e successivi.
TITOLO I
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a titolo di contributo agli Enti gestori dei Centri per i servizi sociali della Sardegna le somme assegnate dallo Stato alla regione, in attuazione dell'art. 9 della
Per il 1978 e anni successivi i contributi saranno erogati dietro presentazione da parte degli Enti gestori dei centri per i servizi sociali di un dettagliato programma annuale di attività, e per gli anni successivi al 1978 anche di un piano triennale di attività con allegati i relativi preventivi di spesa.
Il contributo viene concesso con decreto dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale su conforme de liberazione della Giunta regionale.
All'atto della presentazione del programma e della conseguente approvazione, verrà erogata all'ente una somma, pari all'85% del contributo, mentre la restante somma verrà erogata a presentazione del rendiconto delle spese sostenute. Tale rendiconto dovrà, comunque, essere trasmesso non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
I contributi saranno accreditati a favore dei rappresentanti legali dei singoli Centri attualmente esistenti in Sardegna.
Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1978 e anni successivi si farà fronte con una quota pari all'assegnazione dello Stato alla regione di cui all'art. 9 della
TITOLO II
L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare ai centri gestori dei servizi sociali della Sardegna, con decreto dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, la somma complessiva di lire 108.000.000 a saldo delle spese sostenute dai centri stessi negli anni 1976 e 1977, dietro presentazione dei relativi rendiconti.
Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della regione per l'anno 1978 è istituito il Capitolo 10029 (Titolo I - Sezione III - Categoria 05) con la denominazione «Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a contributi agli enti gestori dei centri per i servizi sociali della Sardegna» con lo stanziamento di lire 108.000.000.
(Omissis).