§ 3.2.A - L.R. 17 novembre 1978, n. 68.
Autorizzazione a concedere, a titolo di contributo, agli enti gestori dei


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:17/11/1978
Numero:68


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a titolo di contributo agli Enti gestori dei Centri per i servizi sociali della Sardegna le somme assegnate dallo Stato alla regione, in [...]
Art. 2.      Il contributo viene concesso con decreto dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale su conforme de liberazione della Giunta regionale.
Art. 3.      Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1978 e anni successivi si farà fronte con una quota pari all'assegnazione dello Stato alla regione di cui all'art. 9 della l. 16 [...]
Art. 4.      L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare ai centri gestori dei servizi sociali della Sardegna, con decreto dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e [...]
Art. 5.      Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della regione per l'anno 1978 è istituito il Capitolo [...]


§ 3.2.A - L.R. 17 novembre 1978, n. 68.

Autorizzazione a concedere, a titolo di contributo, agli enti gestori dei

Centri di servizi sociali della Sardegna, le somme assegnate dallo Stato alla regione, in attuazione dell'art. 9 della l. 16 maggio 1970, n. 281 per gli anni 1976 e successivi.

 

TITOLO I

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a titolo di contributo agli Enti gestori dei Centri per i servizi sociali della Sardegna le somme assegnate dallo Stato alla regione, in attuazione dell'art. 9 della l. 16 maggio 1970, n. 281, per gli anni 1976 e successivi.

     Per il 1978 e anni successivi i contributi saranno erogati dietro presentazione da parte degli Enti gestori dei centri per i servizi sociali di un dettagliato programma annuale di attività, e per gli anni successivi al 1978 anche di un piano triennale di attività con allegati i relativi preventivi di spesa.

 

     Art. 2.

     Il contributo viene concesso con decreto dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale su conforme de liberazione della Giunta regionale.

     All'atto della presentazione del programma e della conseguente approvazione, verrà erogata all'ente una somma, pari all'85% del contributo, mentre la restante somma verrà erogata a presentazione del rendiconto delle spese sostenute. Tale rendiconto dovrà, comunque, essere trasmesso non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

     I contributi saranno accreditati a favore dei rappresentanti legali dei singoli Centri attualmente esistenti in Sardegna.

 

     Art. 3.

     Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1978 e anni successivi si farà fronte con una quota pari all'assegnazione dello Stato alla regione di cui all'art. 9 della l. 16 maggio 1970, n. 281.

 

TITOLO II

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare ai centri gestori dei servizi sociali della Sardegna, con decreto dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, la somma complessiva di lire 108.000.000 a saldo delle spese sostenute dai centri stessi negli anni 1976 e 1977, dietro presentazione dei relativi rendiconti.

 

     Art. 5.

     Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della regione per l'anno 1978 è istituito il Capitolo 10029 (Titolo I - Sezione III - Categoria 05) con la denominazione «Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a contributi agli enti gestori dei centri per i servizi sociali della Sardegna» con lo stanziamento di lire 108.000.000.

     (Omissis).