Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 11/05/2006 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate. |
Art. 2. (Imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico). |
Art. 3. (Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico). |
Art. 4. (Tassa regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto |
Art. 4 bis. (Poteri dell’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate (ARASE) e dei comuni). |
Art. 4 ter. (Obblighi dei pubblici funzionari e dei gestori dei porti ed aeroporti). |
Art. 4 quater. (Modalità e termini dell’accertamento). |
Art. 4 quinquies. (Sanzioni). |
Art. 4 sexies. (Criteri di determinazione della sanzione). |
Art. 4 septies. (Sanzioni connesse alle violazioni alle norme tributarie regionali) |
Art. 4 octies. (Modalità di riscossione delle tasse accertate) |
Art. 5. Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale. |
Art. 6. Disposizioni in materia di contabilità. |
Art. 7. Agenzia regionale di promozione economica “Sardegna Promozione”. |
Art. 8. Soppressione degli enti provinciali del turismo. |
Art. 9. Interventi nel settore dell’artigianato. |
Art. 10. Disposizioni a favore degli enti locali. |
Art. 11. Conservatoria delle coste. |
Art. 12. Interventi nel settore agricolo. |
Art. 13. Interventi a favore dei consorzi di bonifica. |
Art. 14. Interventi a favore del sistema industriale. |
Art. 15. Sardegna fatti bella. |
Art. 16. Sardegna speaks English e Fabbrica della creatività. |
Art. 17. Disposizioni in materia di politiche sociali. |
Art. 18. Disposizioni in materia di agricoltura. |
Art. 19. Incentivi alla cancellazione dall’albo ed alla ricollocazione del personale di cui alla legge regionale n. 42 del 1989. |
Art. 20. Contrattazione collettiva, contenimento della spesa e razionalizzazione in materia di personale. |
Art. 21. Disposizioni in materia di opere pubbliche. |
Art. 22. Disposizioni in materia di ambiente, caccia e pesca. |
Art. 23. Disposizioni nel settore dell’istruzione, spettacolo, cultura e sport. |
Art. 24. Prevenzione per la diffusione della trichinellosi. |
Art. 25. Disposizioni urgenti per il potenziamento delle strutture residenziali dell’ERSU di Cagliari. |
Art. 26. Disposizioni in materia di trasporti. |
Art. 27. Disposizioni varie. |
Art. 28. Copertura finanziaria. |
Art. 29. Entrata in vigore. |
§ 5.2.187 – L.R. 11 maggio 2006, n. 4.
Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo.
(B.U. 13 maggio 2006, n. 15 – S.O. n. 6).
Capo I
Disposizioni finanziarie
Art. 1. Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate. [1]
1. È istituita l’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate, quale organo tecnico-specialistico in materia di entrate a sostegno dell’Amministrazione regionale nelle seguenti attività:
a) ricerche ed elaborazioni statistiche sui flussi di entrata e sugli effetti economici delle imposte, a supporto delle politiche regionali in materia finanziaria e di bilancio;
b) predisposizione degli strumenti normativi, regolamentari ed operativi per l’implementazione della fiscalità e per lo sviluppo della politica regionale delle entrate;
c) gestione dei tributi regionali;
d) adempimenti connessi al contenzioso tributario e alla gestione del recupero dei crediti;
e) vigilanza e controllo sulle tasse e sulle concessioni regionali;
f) informazione all’utenza in materia di fiscalità regionale.
2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; essa ha sede in Cagliari.
3. Sono organi dell’Agenzia il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti; essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di entrate, d’intesa con l’Assessore competente in materia di personale.
4. Il direttore generale è scelto mediante selezione pubblica per titoli; il personale dipendente dell'Agenzia è scelto mediante selezione pubblica per esami, per titoli, e per esami e titoli e/o mediante utilizzo di personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie regionali [2].
5. Il direttore generale, scelto tra esperti in materia di tributi e di finanza regionale, deve essere in possesso del titolo di laurea quadriennale o quinquennale e di documentata esperienza professionale maturata in ambito pubblico o privato; il suo rapporto di lavoro con l’Agenzia è regolato da contratto quinquennale di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed ha carattere pieno ed esclusivo.
6. La prima dotazione organica del personale dell’Agenzia è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di entrate e di concerto con l’Assessore competente in materia di personale, in numero non superiore a otto unità. L’Agenzia è inserita nel comparto contrattuale del personale dell’Amministrazione e degli enti regionali ed è soggetta alle disposizioni della
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, in conformità dei principi dettati dal presente articolo, previo parere della Commissione consiliare competente che deve esprimersi entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, approva, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di entrate, lo statuto dell’Agenzia, ne nomina gli organi e ne determina la dotazione organica.
8. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono valutati in euro 3.550.000 per l’anno 2006 ed in euro 550.000 per gli anni successivi (UPB S03.100).
Art. 2. (Imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico). [3]
1. È istituita l’imposta regionale sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo, diverse dall’abitazione principale, così come definita dall’articolo 8, comma 2, del
2. L’imposta si applica sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso:
a) delle unità immobiliari di cui al comma 1, site in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina;
b) di quote o di azioni non negoziate sui mercati regolamentati di società titolari della proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a), per la parte ascrivibile alle predette unità immobiliari. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente collegabili alle predette partecipazioni.
3. L’imposta non si applica alle cessioni a titolo oneroso di unità immobiliari adibite ad uso abitativo, effettuate in regime di impresa nell’esercizio delle attività di costruzione o compravendita di immobili, purché iscritte tra le rimanenze dell’ultimo bilancio approvato.
4. Soggetto passivo dell’imposta è l’alienante a titolo oneroso avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale ai sensi dell’articolo 58 del
5. La plusvalenza di cui al comma 2, lettera a), è costituita dalla differenza tra il prezzo o il corrispettivo di cessione ed il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al miglioramento del bene medesimo e rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6. La plusvalenza di cui al comma 2, lettera b), si calcola raffrontando il prezzo o corrispettivo di cessione con il costo di acquisizione della partecipazione. La quota parte delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni ascrivibili alle unità immobiliari di cui al comma 2, lettera a), è calcolata in riferimento ai valori contabili emergenti dall’ultimo bilancio o rendiconto approvato, rapportando il valore netto di bilancio riferito alle unità immobiliari di cui al comma 1, e il totale dell’attivo di bilancio o rendiconto approvato.
7. L’imposta regionale si applica nella misura del 20 per cento sulle plusvalenze calcolate ai sensi dei commi 5 e 6.
8. L’imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata ai sensi dei precedenti commi, deve essere versata in Tesoreria regionale o presso il concessionario per la riscossione, entro venti giorni dalla data dell’atto di cessione, se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero. Negli stessi termini deve essere inviata all’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate (di seguito denominata ARASE), da parte del cedente, apposita dichiarazione di conseguimento della plusvalenza recante i dati che ne consentono la determinazione, secondo le modalità stabilite dall’ARASE. All’atto della cessione l’alienante può chiedere al notaio, fornendo la necessaria provvista, di provvedere alla presentazione della dichiarazione, all’applicazione e al versamento dell’imposta nei termini suddetti. Di tale circostanza deve essere fatta menzione nell’atto avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso dell’unità immobiliare. Il notaio è comunque obbligato a comunicare all’ARASE, entro venti giorni dalla stipulazione, e secondo le modalità stabilite dall’ARASE, gli estremi dell’atto di cessione dell’unità immobiliare oggetto di imposta.
9. L’imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento delle quote o delle azioni delle società titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulle unità immobiliari di cui al comma 2, lettera a), deve essere versata nella Tesoreria regionale o al concessionario per la riscossione entro sessanta giorni dalla data della cessione. Relativamente alle plusvalenze di cui al comma 2, lettera b), l’organo amministrativo delle anzidette società è obbligato a comunicare, entro trenta giorni dalla cessione, l’avvenuto trasferimento all’ARASE, secondo le modalità stabilite dalla stessa ARASE. Nel medesimo termine e con le medesime modalità, l’organo amministrativo deve, altresì, comunicare al socio cedente che la cessione delle quote potrebbe implicare obbligo di versamento dell’imposta e mettere a disposizione, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta, tutta la documentazione necessaria per il calcolo della plusvalenza. Nei trenta giorni successivi, il cedente deve, qualora ne sussistano le condizioni, presentare la dichiarazione prevista nel comma 8.
10. Il gettito dell’imposta di cui al presente articolo è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.
Art. 3. (Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico). [4]
1. È istituita l’imposta regionale sulle unità immobiliari destinate ad uso abitativo, non adibite ad abitazione principale, così come definita dall’articolo 8, comma 2, del
2. Presupposto dell’imposta è il possesso delle unità immobiliari di cui al comma 1.
3. Soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari delle unità immobiliari di cui al comma 1, ovvero i titolari di diritti reali sugli stessi di usufrutto, uso e abitazione, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, ai sensi dell’articolo 58 del
4. I possessori a titolo di proprietà indivisa sono solidalmente responsabili del pagamento dell’imposta.
5. L’imposta regionale è stabilita nella misura annua di:
a) euro 9 per metro quadro per unità immobiliari di superficie fino a 60 mq;
b) euro 11 per ogni metro quadro eccedente i 60 mq e fino a 100 mq;
c) euro 14 per ogni metro quadro eccedente i 100 mq e fino a 150 mq;
d) euro 15 per ogni metro quadro eccedente i 150 mq e fino a 200 mq;
e) euro 16 per ogni metro quadro eccedente i 200 mq.
La superficie di riferimento ai fini del calcolo della base imponibile è quella dichiarata o accertata ai fini catastali.
6. Le misure previste al comma 5 sono aumentate del 20 per cento per i fabbricati ubicati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia marina.
7. L’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratta la titolarità della proprietà o degli altri diritti; a tal fine il mese durante il quale la titolarità si è protratta per almeno quattordici giorni è computato per intero. L’imposta è versata in un’unica soluzione dal 1° al 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite dall’ARASE.
8. Il gettito dell’imposta è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all’articolo 5 e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.
9. Per l’anno 2006 l’imposta è dovuta nella misura più favorevole al contribuente mediante comparazione tra le misure previste dal presente articolo e quelle previgenti.
Art. 4. (Tassa regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto [5]). [6]
[1. A decorrere dall’anno 2006 è istituita la tassa regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto.
2. Presupposto della tassa sono:
a) lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell’aviazione generale di cui all’articolo 743 e seguenti del Codice della navigazione adibiti al trasporto privato di persone nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre;
b) lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale e nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale lungo le coste della Sardegna delle unità da diporto di cui al
3. Soggetto passivo della tassa è la persona fisica o giuridica che assume l’esercizio dell’aeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione, o che assume l’esercizio dell’unità da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione [7].
4. La tassa regionale di cui al comma 2, lettera a) è dovuta per ogni scalo, quella di cui al comma 2, lettera b) è dovuta settimanalmente [8].
5. La tassa è stabilita nella seguente misura:
a) euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri;
b) euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri;
c) euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri;
d) euro 120 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri [9];
e) euro 500 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri [10];
f) euro 750 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri [11];
g) euro 1.250 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri [12];
h) euro 2.500 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri [13];
i) euro 3.750 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri [14];
l) a partire dalla quinta settimana di permanenza la tassa non è dovuta [15].
Per le unità a vela con motore ausiliario e per i motorsailer la tassa è ridotta del 50 per cento.
6. Sono esenti dalla tassa:
a) le imbarcazioni che fanno scalo per partecipare a regate di carattere sportivo, a raduni di barche d’epoca, di barche monotipo ed a manifestazioni veliche, anche non agonistiche, il cui evento sia stato preventivamente comunicato all’Autorità marittima da parte degli organizzatori; dell’avvenuta comunicazione deve essere data notizia all’ARASE, prima dell’approdo;
b) le unità da diporto che sostano almeno dieci mesi nel territorio regionale nelle strutture portuali regionali [16];
c) la sosta tecnica, limitatamente al tempo necessario per l’effettuazione della stessa.
Con specifico provvedimento dell’ARASE sono indicate le modalità di certificazione delle cause di esenzione.
7. La tassa è versata:
a) all’atto dello scalo per gli aeromobili di cui al comma 2, lettera a);
b) entro 24 ore dall’arrivo delle unità da diporto nei porti, negli approdi, nei punti e nei campi d’ormeggio ubicati lungo le coste della Sardegna; mediante modalità da stabilirsi con provvedimento dell’ARASE.
8. La riscossione del tributo può essere affidata dall’ARASE mediante:
a) stipula di apposite convenzioni con soggetti terzi;
b) stipula di apposite convenzioni a soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli approdi, i punti e i campi di ormeggio ubicati lungo le coste regionali, con riconoscimento di un aggio pari al 5 per cento della tassa riscossa.
9. I soggetti gestori di cui al comma 8 che accedono alla convenzione di riscossione provvedono, con le modalità previste dal provvedimento dell’ARASE, al riversamento alla Tesoreria regionale del tributo percetto, al netto degli eventuali aggi ad essi spettanti. Con il predetto provvedimento sono altresì disciplinate le caratteristiche degli eventuali moduli e precisati i dati che negli stessi devono essere riportati per individuare le unità da diporto.
10. I soggetti gestori delle strutture portuali ed aeroportuali che accedono alle convenzioni di cui al comma 8 sono obbligati a verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Entro il 31 ottobre di ciascun anno sono obbligati a presentare all’Assessorato regionale competente in materia di entrate un rendiconto amministrativo delle somme incassate secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.
11. I soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli approdi, i punti e i campi di ormeggio ubicati lungo le coste regionali sono tenuti a comunicare all’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, a fini statistici, i movimenti registrati nelle strutture di rispettiva pertinenza. Con successivo provvedimento dell’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, sono disciplinate le modalità di trasmissione degli elementi conoscitivi necessari alle indagini statistiche.]
Art. 4 bis. (Poteri dell’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate (ARASE) e dei comuni). [17]
1. L’ARASE disciplina mediante appositi provvedimenti del direttore generale le modalità di pagamento dei tributi regionali. Per l’accertamento e la liquidazione delle imposte di cui agli articoli 2 e 3, l’ARASE dispone dei poteri di controllo riconosciuti ai comuni ai fini dell’imposta comunale sugli immobili dall’articolo 11 del
2. Ai fini della liquidazione e accertamento delle imposte di cui agli articoli 2, 3 e 4, i funzionari dell’ARASE possono:
a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
c) invitare soggetti pubblici e privati a fornire notizie utili all’accertamento dei tributi di cui alla presente legge;
d) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
In difetto della presentazione degli atti e dei documenti richiesti ai contribuenti l’ARASE procede ad accertamento d’ufficio dell’imposta dovuta. Con le stesse prerogative possono intervenire, previa richiesta dell’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate, i funzionari degli uffici tributi dei comuni in cui è situato l’immobile oggetto dell’imposizione di cui all’articolo 3.
3. L’ARASE può chiedere ai comuni interessati di svolgere indagini e verifiche su fabbricati situati all’interno del territorio dei comuni medesimi.
4. Ai fini dell’accertamento dell’imposta di cui all’articolo 4, gli impiegati dell’ARASE, appositamente autorizzati dal direttore e muniti di appositi cartellini identificativi, possono effettuare direttamente controlli presso gli scali, i porti, gli approdi e i punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale.
Art. 4 ter. (Obblighi dei pubblici funzionari e dei gestori dei porti ed aeroporti). [18]
1. Ai fini dell’accertamento dell’imposta di cui agli articoli 2 e 3 i responsabili degli Uffici tributi dei comuni, entro il 31 gennaio, comunicano all’ARASE le variazioni di proprietà, a fini ICI e TARSU, loro comunicate nell’anno precedente. Analogo obbligo è previsto per gli enti gestori dell’acqua, in relazione al mutamento dei contraenti nei contratti di somministrazione.
2. Indipendentemente dalle convenzioni per la riscossione di cui all’articolo 4, comma 8, lettera b), i soggetti titolari delle concessioni per la gestione delle strutture aeroportuali e marittime trasmettono all’ARASE, mediante l’invio di appositi moduli predisposti dall’Agenzia medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, gli estremi degli aeromobili e delle unità da diporto soggetti ad imposta e delle persone fisiche responsabili del pagamento, transitati dal 1° giugno al 30 settembre. Gli agenti del Corpo forestale regionale, che per ragioni di servizio operano presso le strutture portuali o aeroportuali, procedono a controllo, anche a campione, degli adempimenti previsti a carico dei soggetti al pagamento dell’imposta di cui all’articolo 4 e dei concessionari di cui al presente comma, comunicando tempestivamente all’ARASE gli esiti dei controlli.
Art. 4 quater. (Modalità e termini dell’accertamento). [19]
1. L’ARASE provvede al recupero delle imposte dovute, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al tasso legale, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento per le imposte di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. La notificazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall’articolo 60 del
3. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. L’ARASE esegue l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte di cui agli articoli 2, 3 e 4:
a) tramite i servizi e le procedure esistenti nell’ambito della propria struttura organizzativa;
b) mediante stipula di apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate con i criteri e le limitazioni previste da apposita delibera della Giunta regionale.
5. Il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell’atto ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 15 del
6. Le somme liquidate nell’avviso di accertamento per imposta, sanzioni ed interessi, e non versate entro il termine previsto dal comma 5 sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nel
7. La cartella di pagamento è notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla notifica dell’avviso di accertamento di cui al comma 1.
8. Il contribuente può chiedere all’ARASE il rimborso delle somme versate e non dovute, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento dell’imposta.
Art. 4 quinquies. (Sanzioni). [20]
1. I gestori delle strutture portuali ed aeroportuali convenzionate per la riscossione che non provvedono, in tutto o in parte, a riversare nei termini previsti dalle convenzioni, in Tesoreria regionale il gettito riscosso ai sensi dell’articolo 4, comma 9, sono soggetti alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta non versata.
2. In relazione all’avviso di accertamento di cui all’articolo 4 quater, comma 1, è applicata una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta evasa.
Art. 4 sexies. (Criteri di determinazione della sanzione). [21]
1. Le sanzioni sono irrogate dall’ARASE o dagli enti convenzionati, ai sensi dell’articolo 4 quater, comma 4, in conformità ai criteri di cui al
Art. 4 septies. (Sanzioni connesse alle violazioni alle norme tributarie regionali) [22]
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000, fatta salva l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 7 e dall’articolo 13 del
a) omessa, incompleta o tardiva comunicazione degli atti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni prescritte dall’articolo 4, comma 10, della
b) omissione di ogni comunicazione prescritta dall’articolo 4 bis della
c) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di cui alla lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
d) qualora le violazioni di cui alle lettere a), b) e c) siano commesse dai soggetti passivi delle tasse si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;
e) resta salva l’applicazione dei principi generali sulle sanzioni tributarie previsti dal
Art. 4 octies. (Modalità di riscossione delle tasse accertate) [23]
1. Il pagamento delle tasse accertate ai sensi dell’articolo 4 quater della
2. La cartella di pagamento di cui al comma 7 dell’articolo 4 quater è redatta conformemente a quanto disposto in materia di riscossione dall’articolo 25 del
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del
Art. 5. Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale.
1. È istituito il fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale; esso è alimentato dal 75 per cento del gettito derivante dall’imposta regionale sulle plusvalenze generate dalla cessione di fabbricati e dall’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico di cui agli articoli 2 e 3.
2. Il fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale è destinato a finanziare:
a) per il 40 per cento programmi di interesse regionale;
b) per il 40 per cento programmi di interesse comunale;
c) per il 20 per cento programmi di interesse provinciale.
3. I programmi di cui al comma 2 sono individuati e regolamentati con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
4. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5.
5. È abrogato il comma 3 dell’articolo 2 della
Art. 6. Disposizioni in materia di contabilità. [24]
[1. Nell’articolo 56 della
a) nel comma 3 le parole “venti giorni” sono sostituite con le parole “quindici giorni” e l’espressione “gli stessi devono avere regolare corso” è sostituita con “gli stessi devono essere registrati”;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. La Ragioneria generale provvede, entro i successivi quindici giorni dalla data di registrazione dell’atto di impegno di cui al comma 2, al controllo di legalità contabile. Tale controllo è diretto esclusivamente a verificare la legittimità dell’impegno a’ termini dell’articolo 40. Nel caso in cui la Ragioneria riscontri vizi di legittimità contabile nell’atto ne dà comunicazione al soggetto emittente, che dispone circa il seguito da dare allo stesso atto, all’organo gerarchicamente superiore nonché al competente organo politico. La Giunta regionale può limitare il controllo di cui al comma 5 a specifiche categorie di atti da individuarsi secondo criteri di campionamento, stabiliti dalla Giunta medesima.”.
2. Per le spese effettuate a valere sui conti detenuti dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato, la Ragioneria generale provvede, sulla base del programma di riparto delle risorse a favore del settore sanitario effettuato con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di sanità, a contabilizzare il relativo impegno e il relativo accertamento e ad effettuare il pagamento mediante commutazione in quietanza d’entrata da imputarsi ai competenti capitoli di bilancio regionale.
3. Nell’ambito dei vigenti sistemi di pagamento è ammessa l’utilizzazione da parte del Presidente, degli Assessori, dei dirigenti e dipendenti dell’Amministrazione regionale, delle carte di credito per il pagamento delle spese dagli stessi sostenute per missioni in territorio nazionale ed estero. La Giunta regionale, con propria delibera adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di personale, disciplina le procedure per la rendicontazione ed il controllo sull’utilizzo della carta di credito. Per le finalità di cui al presente comma è stipulata apposita convenzione secondo le indicazioni contenute nel comma 2 dell’articolo 5 del
4. La Ragioneria provvede all’incasso delle somme riscosse a titolo di deposito provvisorio, qualora le stesse, decorsi i termini di giacenza previsti dal decreto ministeriale 30 giugno 1939 (Istruzioni generali sui servizi del Tesoro), dovessero risultare, in tutto o in parte, ancora presenti su tale conto.
5. La Tesoreria regionale, tenuto conto dei termini di cui al comma 4, provvede a trasmettere alla Ragioneria gli elenchi dei depositi provvisori, articolati per tipologia, dei quali non risulti effettuata la restituzione.
6. I servizi competenti per materia sono informati, a cura della Ragioneria, affinché procedano allo svincolo per i depositi provvisori cauzionali, alla richiesta motivata di mantenimento del deposito per i depositi provvisori per concorrere alle aste, ovvero, producano tutti gli elementi utili all’eliminazione del deposito.
7. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che i servizi di cui al comma 6 abbiano provveduto a quanto richiesto, la Ragioneria generale procede all’accertamento e al versamento in conto entrate del bilancio regionale dei depositi provvisori dei quali non risulti, in tutto o in parte, effettuata la restituzione, nel termine di sei mesi, se trattasi di depositi per concorrere alle aste, e nel termine del secondo esercizio successivo a quello in cui vennero effettuati, per tutti gli altri.
8. In sede di prima applicazione la Ragioneria procede al versamento d’ufficio di tutti i depositi provvisori derivanti da titoli di spesa non andati a buon fine provenienti dall’esercizio 2004 e precedenti (UPB E01.081).
9. Le somme per le quali si è provveduto all’incasso possono, su richiesta dell’avente diritto e previa verifica della sussistenza del credito, essere riassegnate ai competenti capitoli di spesa, mediante utilizzo del fondo di cui all’articolo 31 della
10. La competenza in materia di entrate relative ad assegnazioni statali è attribuita all’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; restano fermi, in capo ai competenti Assessorati, gli adempimenti necessari all’effettiva acquisizione delle entrate medesime.]
Capo II
Disposizioni per favorire lo sviluppo economico
Art. 7. Agenzia regionale di promozione economica “Sardegna Promozione”. [25]
1. È istituita l’Agenzia governativa regionale denominata “Sardegna Promozione”, agenzia regionale di promozione economica per il coordinamento, la gestione delle attività di promozione economica e il sostegno della capacità di esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni, con personalità giuridica di diritto pubblico nonché autonomia regolamentare, organizzativa, contabile, finanziaria e gestionale. L’Agenzia promuove l’immagine unitaria della Sardegna, fornisce servizi nei processi di internazionalizzazione, coordina programmi di marketing territoriale, promuove, tutela e salvaguarda l’artigianato tipico tradizionale ed artistico; realizza, inoltre, tutte le azioni ad essa delegate dalla Giunta regionale dirette a perseguire le proprie finalità statutarie. L’Agenzia, articolata nell’area di promozione e internazionalizzazione e in quella di promozione degli investimenti, è regolata da un apposito statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli Assessori competenti per materia, previo parere della Commissione consiliare competente che deve essere espresso entro venti giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, col quale sono disciplinate l’organizzazione della struttura operativa e il funzionamento degli organi.
2. L’Agenzia è soggetta alle disposizioni della
3. L’Istituto sardo per l’organizzazione del lavoro artigiano (ISOLA) è soppresso. Le funzioni e i compiti svolti dall’ISOLA in materia di promozione e commercializzazione dei prodotti dell’artigianato tipico, tradizionale ed artistico, sono trasferiti all’Agenzia “Sardegna Promozione”; le altre attività e competenze sono svolte dall’Assessorato competente per materia. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore competente entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale. Entro trenta giorni dalla nomina il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore competente, un programma di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione del programma della gestione liquidatoria sono sospese tutte le procedure eventualmente in atto per la vendita dei beni immobili dell’ente. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell’ISOLA, l’Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti di carattere finanziario o patrimoniale di cui l’ISOLA era titolare e negli obblighi derivanti da contratti, convenzioni o da disposizioni di legge. Il personale inquadrato nell’Amministrazione regionale è iscritto al Fondo integrativo del trattamento di quiescenza (FITQ) al quale, a cura della gestione liquidatoria, sono versate le quote rivalutate dei contributi, a carico dell’Amministrazione e del dipendente, provenienti dal fondo integrativo dell’ente soppresso.
4. Il personale del BIC Sardegna con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2005, può essere inquadrato nell’Agenzia “Sardegna Promozione” subordinatamente al superamento di apposite procedure concorsuali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.
5. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono valutati in euro 5.000.000 annui (UPB S07.013).
Art. 8. Soppressione degli enti provinciali del turismo.
1. Gli enti di cui all’articolo 23 della
2. L’Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti e obblighi amministrativi e giuridici, debitori o creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale di cui gli stessi enti sono titolari alla data della cessazione della gestione liquidatoria.
3. L’Amministrazione regionale succede inoltre in tutte le cause pendenti e/o pretese in corso o future facenti capo agli stessi enti. A tal fine è disposto l’accertamento delle risorse che residuano al termine della gestione liquidatoria, salvo capienza dei rispettivi fondi; l’Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, alle conseguenti variazioni di bilancio.
4. Agli oneri di cui all’articolo 25 della
Art. 9. Interventi nel settore dell’artigianato.
1. La costituzione delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui alla legge regionale 10 settembre 1990, n. 41 (Organi di rappresentanza e di tutela dell’artigianato), avviene mediante designazione dei componenti da parte delle organizzazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative.
2. I commi 3 bis e 3 ter dell’articolo 12 della
“3 bis. I fondi di garanzia costituiti con versamenti dei soci, purché di ammontare non inferiore ad euro 25.000 presso gli enti creditizi convenzionati, dalle cooperative artigiane di garanzia che dimostrino la costituzione del fondo rischi il cui ammontare non deve essere inferiore ad euro 500.000, sono integrati a domanda da contributi concessi dall’Amministrazione regionale. L’ammontare dei contributi è ripartito tra gli aventi diritto per un terzo sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato, per un terzo sull’ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell’anno dagli enti creditizi convenzionati e per un terzo sull’ammontare del fondo rischi.
3 ter. I fondi di garanzia costituiti con versamenti dei soci, purché di ammontare non inferiore ad euro 50.000, presso gli enti creditizi convenzionati, dai consorzi fidi che dimostrino la costituzione del fondo rischi il cui ammontare non deve essere inferiore ad euro 500.000, sono integrati a domanda da contributi concessi dall’Amministrazione regionale. L’ammontare di contributi è ripartito tra gli aventi diritto per un terzo sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato, per un terzo sull’ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell’anno dagli enti creditizi convenzionati e per un terzo sull’ammontare del fondo rischi.".
3. A valere sulle disponibilità sussistenti nel conto dei residui della UPB S07.038 (cap. 07136) una quota pari ad euro 4.000.000 è destinata alla concessione di contributi alle imprese artigiane, ai sensi dell’articolo 3 della
Art. 10. Disposizioni a favore degli enti locali.
1. Per la realizzazione di progetti pilota finalizzati alla progettazione del riuso turistico e del marketing e per la realizzazione di attività nei centri storici di paesi siti in prossimità della costa, è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 5.000.000; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di urbanistica, a’ termini della lettera i) dell’articolo 4 della
2. Il comma 2 dell’articolo 3 della
“2. La quota del medesimo fondo destinata alle province è ripartita fra di esse sulla base dei parametri per la ripartizione delle risorse individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 14 dell’articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7.”.
3. [Il comma 5 dell’articolo 19 della
“5. Le modifiche e le abrogazioni disposte dal presente articolo entrano in vigore all’atto dell’istituzione delle comunità montane ai sensi della presente legge.”] [26].
4. Una quota fino ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto in conto dell’UPB S04.019 (cap. 04019) è ripartita fra i comuni singoli o associati e le province che attuano processi di mobilità volontaria e di riorganizzazione per l’inserimento nelle proprie dotazioni organiche del personale delle comunità montane che cessa per effetto dell’applicazione della
5. Il comma 2 dell’articolo 3 della
“2. È autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 3.000.000 per la concessione di contributi a favore degli enti locali che hanno già attivato la raccolta differenziata e provvedono, in tutto o in parte, allo smaltimento dei rifiuti urbani mediante l’utilizzo di impianti di incenerimento e termovalorizzazione, sulla base dei quantitativi dei rifiuti urbani conferiti nel corso dell’anno precedente. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale ai sensi della lettera i) dell’articolo 4 della
6. I beni contenuti nella parte prima dell’ottavo elenco annuale dei beni immobili regionali alienabili, di cui alla
7. L’Assessore regionale dei lavori pubblici è autorizzato al trasferimento del patrimonio degli IACP destinato a uso pubblico, ai comuni ed alle province che ne facciano richiesta al prezzo simbolico di euro 1. Il provvedimento motivato di trasferimento è trasmesso alla Commissione consiliare competente per la relativa presa d’atto.
Art. 11. Conservatoria delle coste.
1. La Regione promuove la valorizzazione delle coste dell’Isola con studi e ricerche finalizzati alla tutela attiva secondo i principi dello sviluppo sostenibile; per tale finalità è autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di euro 500.000 (UPB S01.077).
Art. 12. Interventi nel settore agricolo.
1. Allo scopo di favorire il processo di concentrazione dei consorzi fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2005, costituiti fra piccole e medie imprese, aventi sede ed operanti in Sardegna, prevalentemente nel settore agricolo e agro-industriale, è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 5.000.000 a valere sulle risorse rinvenienti dalla
2. L’intervento è finalizzato all’integrazione dei fondi rischi dei consorzi derivanti dal processo di concentrazione e deve essere utilizzato esclusivamente a sostegno delle operazioni finanziarie e creditizie riguardanti le imprese che esercitano un’attività legata alla produzione, alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE; le relative finalità, i criteri e le modalità di erogazione, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, e da sottoporre all’esame di compatibilità rispetto alle norme europee in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
3. I termini di impegnabilità relativi ai progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell’articolo 18 della
4. L’Amministrazione regionale non procede al recupero delle anticipazioni erogate a favore delle aziende agricole per il finanziamento di progetti di investimento conclusi oltre i termini previsti, qualora le opere siano state completate, anche per soli lotti funzionali, e sia presentata richiesta di collaudo entro il 30 ottobre 2006.
5. Restano a carico dell’Amministrazione regionale le spese non rendicontabili all’Unione europea relative alla corresponsione all’ISMEA dei costi amministrativi inerenti la gestione della misura 4.19 - Ricomposizione fondiaria - del POR Sardegna.
6. Una quota parte dello stanziamento autorizzato dal comma 4 dell’articolo 6 della
7. A valere sulle disponibilità sussistenti in conto dell’UPB S06.030 (cap. 06103) e al fine di consentire il completamento della realizzazione degli interventi di assetto idrogeologico delegati al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare allo stesso Consorzio le somme non disponibili a seguito del pignoramento disposto dall’autorità giudiziaria per il recupero dei crediti vantati dall’Ente autonomo del Flumendosa, pari ad euro 3.600.000.
Art. 13. Interventi a favore dei consorzi di bonifica.
1. A valere sulle disponibilità recate nel conto dei residui della UPB S06.030 (capitolo 06103) è autorizzata l’erogazione, a favore del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, del Consorzio di bonifica del Cixerri e del Consorzio di bonifica del Basso Sulcis, della somma complessiva di euro 15.000.000 destinata ad abbattere i costi di manutenzione sostenuti negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, detratte le somme già assegnate per le finalità di cui all’articolo 13 della
2. A valere sulle disponibilità recate nel conto dei residui della UPB S06.030 (capitolo 06103), è autorizzata nell’anno 2006 l’erogazione a favore dei consorzi di bonifica di una somma di euro 10.000.000 per le finalità di cui all’articolo 13 della
3. Alle variazioni di bilancio conseguenti all’applicazione dei commi 1 e 2, nonché del comma 7 dell’articolo 12 della presente legge e del comma 8 dell’articolo 4 della
Art. 14. Interventi a favore del sistema industriale.
1. Per i fini di cui al punto 2 della lettera a) dell’articolo 32 della
2. Condizioni per l’ottenimento del contributo di cui al comma 1 sono:
a) l’accordo di disponibilità dell’area interessata dalla discarica tra il proprietario e il soggetto proponente;
b) l’inesistenza di soggetto obbligato alla riabilitazione dell’area.
3. Le modalità e i criteri per l’erogazione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’industria e comunque privilegiando aree di particolare interesse paesaggistico (parchi, aree SIC), archeologico, monumentale e iniziative di imprese che utilizzino il materiale di discarica per il loro processo produttivo in alternativa all’apertura di nuove cave.
Art. 15. Sardegna fatti bella.
1. Al fine di favorire il risanamento, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ecologico-ambientale della Sardegna, l’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, finanziare, coordinare e controllare uno specifico programma di interventi denominato “Sardegna fatti bella”, da realizzarsi da parte degli enti locali singoli o associati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, approva le direttive di attuazione, con l’indicazione della ripartizione delle risorse secondo le modalità previste dall’articolo 5 della
2. Gli enti beneficiari concorrono al finanziamento per la realizzazione dei progetti inclusi nel programma di cui al comma 1, in misura non inferiore ad un terzo delle spese ammesse, mediante utilizzo delle risorse loro assegnate a’ termini del comma 1 dell’articolo 9 della
3. I progetti devono avere la durata di un anno e devono essere attuati con l’impiego di disoccupati e inoccupati, secondo quanto previsto dall’articolo 36 della
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 20.000.000, di cui almeno euro 1.000.000 da destinarsi ad interventi nel Comune di La Maddalena (UPB S10.030).
Art. 16. Sardegna speaks English e Fabbrica della creatività.
1. È autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 20.000.000 per la realizzazione di un programma denominato “Sardegna speaks English”, finalizzato alla diffusione della conoscenza della lingua inglese. I relativi criteri e le modalità di attuazione sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente per materia, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito (UPB S11.073).
2. È autorizzata la spesa di euro 3.000.000, nell’anno 2006, per la realizzazione di un progetto sperimentale interdisciplinare e interculturale denominato “Fabbrica della creatività”, finalizzato alla creazione di un centro di incontro, di lavoro e di formazione delle arti contemporanee; i criteri e le modalità di attuazione del progetto sono definiti con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore competente per materia previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito (UPB S11.054).
Capo III
Politiche sociali
Art. 17. Disposizioni in materia di politiche sociali.
1. Al fine di favorire il rientro nella famiglia e nella comunità di appartenenza di persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario, superare la istituzionalizzazione e promuovere la permanenza nel proprio domicilio, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per la realizzazione di un programma sperimentale triennale denominato “Ritornare a casa”. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, predispone, sentiti gli enti locali, gli organismi di volontariato, di cooperazione sociale e di promozione sociale, le linee guida per l’attuazione del programma sperimentale che indicano le condizioni dei beneficiari ai quali è prioritariamente rivolto il programma, le modalità e i tempi di predisposizione dei piani, le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti, i sistemi di monitoraggio e di valutazione dell’efficacia degli interventi (UPB S12.076).
2. Al fine di favorire percorsi volti all'inclusione sociale di giovani dimessi da strutture residenziali che devono completare la fase di transizione verso la piena autonomia e integrazione sociale o completare il percorso scolastico o formativo, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di euro 1.470.000 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi di accompagnamento e di sostegno ai giovani ancora in difficoltà attraverso l'attribuzione di portafogli per l'inclusione sociale. Gli interventi sono estesi alle persone inserite in un programma terapeutico-riabilitativo condotto presso i servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali o che abbiano completato un programma presso le strutture per le tossicodipendenze regolarmente accreditate, residenziali e semiresidenziali. Le somme sono ripartite annualmente tra i comuni sulla base dei fabbisogni rilevati. Agli oneri relativi agli anni successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio a ciò destinati (missione 12 - programma 04 - titolo 1) [27].
3. Al fine di garantire la riqualificazione ed il coordinamento dei servizi pubblici e privati volti a prevenire il fenomeno delle dipendenze e ad assistere le persone con dipendenze da sostanze o con dipendenze comportamentali, è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l’anno 2006 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone un piano per le dipendenze, anche prevedendo unità di coordinamento dei servizi per le dipendenze (UPB S12.077).
4. Al fine di favorire la permanenza delle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti nella propria casa, sostenere le loro famiglie e incoraggiare l’emersione dal lavoro precario ed irregolare di coloro che offrono assistenza è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l’anno 2006 e di euro 1.000.000 per l’anno 2007. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il relativo programma (UPB S12.076).
5. Il mutuo agevolato concedibile ai sensi della
6. L’articolo 5 della
“Art. 5 (Spese per il personale delle case per anziani)
1. La Regione eroga a favore dei comuni di Alghero, Iglesias e Sassari, esclusivamente le spese relative al personale comandato o trasferito dall’Amministrazione regionale alle case per anziani fino ad esaurimento del predetto personale.".
7. Le spese relative all’attuazione del comma 6 fanno carico alle disponibilità recate dalla UPB S12.068.
8. I comuni interessati alla gestione delle case per anziani di cui al comma 6 possono trattenere i contributi regionali loro erogati negli anni tra il 2001 e il 2005, esclusa la ripetizione delle somme rimborsate, a condizione che rendicontino, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’effettuazione di spese a carico dei bilanci comunali, sostenute, negli stessi anni, per le case ex ONPI:
a) per il personale effettivamente impiegato nella gestione delle strutture, anche con contratti atipici o con appalto di servizi escluso il personale comandato dalla Regione;
b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e per gli acquisti, i servizi ed i programmi, anche parzialmente realizzati, a favore degli anziani ospiti delle strutture residenziali.
9. L’Amministrazione regionale è autorizzata al finanziamento, per l’anno 2006, dei progetti di cui al comma 18 dell’articolo 4 della
Capo IV
Contenimento della spesa e organizzazione in materia di personale
Art. 18. Disposizioni in materia di agricoltura.
1. Il personale della Regione e degli enti strumentali assegnato all’ARSEA Sardegna conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale dell’ente di provenienza.
2. Il termine stabilito dal comma 2 dell’articolo 1 della
3. La norma del comma 8 dell’articolo 7 della
4. La gestione liquidatoria degli enti soppressi ai sensi dell’articolo 30 della
5. Le spese per la gestione liquidatoria di cui al comma 4 sono valutate, sino all’entrata in vigore della legge di riforma degli enti operanti nel settore agricolo, in euro 23.695.000 (a valere sulle UPB S06.021, S06.022 e S06.024). A tal fine, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, variazioni compensative tra le suddette unità previsionali di base.
Art. 19. Incentivi alla cancellazione dall’albo ed alla ricollocazione del personale di cui alla
1. L’Amministrazione regionale, in attuazione del comma 4 dell’articolo 9 della
2. Al personale iscritto, alla data del 1° gennaio 2005, all’albo regionale di cui all’articolo 1 della
3. Al personale che non abbia maturato alla data del 31 dicembre 2006 i requisiti di legge per la pensione e che chieda comunque la cancellazione dall’albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2006, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità pari a cinque mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio, per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti di legge per la pensione e comunque fino a un massimo di cinque anni. Allo stesso personale, per il periodo compreso tra la data di maturazione dei requisiti per la pensione e quella del compimento dei sessantacinque anni di età per gli uomini e sessant’anni di età per le donne, è inoltre corrisposta, con medesimi parametri di riferimento, l’indennità stabilita dal comma 2.
4. Sono a carico dell’Amministrazione regionale, limitatamente ai lavoratori di cui al comma 3, gli oneri contributivi corrispondenti ai versamenti INPS necessari per il raggiungimento dei requisiti di legge per la pensione, per un periodo massimo di cinque anni.
5. Le domande, indirizzate all’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, devono indicare il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 e la decorrenza dell’estinzione del rapporto di lavoro.
6. Le indennità, come determinate ai commi 2 e 3, sono corrisposte entro tre mesi dalla data di estinzione del rapporto di lavoro.
7. Sono conferite alle province, ai sensi del comma 4 dell’articolo 39 della
a) formazione iniziale destinata ai giovani e finalizzata all’assolvimento dell’obbligo formativo ai sensi della normativa nazionale;
b) formazione iniziale rivolta a tutti i cittadini e finalizzata al raggiungimento di una qualifica professionale;
c) formazione diretta alle fasce deboli del mercato del lavoro;
d) formazione permanente per i cittadini;
e) formazione continua per i lavoratori dipendenti ed autonomi.
La provincia individua, tramite i servizi per il lavoro, i fabbisogni formativi nel territorio provinciale e programma l’attività formativa annuale d’intesa con il sistema dei servizi provinciali per il lavoro e il sistema scolastico, sulla base delle proprie risorse e di quelle regionali, statali e comunitarie destinate a tale scopo.
8. I comuni e le province, in relazione alle nuove funzioni ed a compiti in materia di formazione professionale, servizi all’impiego e politiche del lavoro, già trasferite ed in via di trasferimento possono assumere a tempo indeterminato, previa selezione anche per titoli, finalizzata alla verifica dell’idoneità all’assolvimento dei compiti propri della nuova qualifica di inquadramento, il personale della formazione professionale iscritto all’albo di cui alla
9. Per le finalità di cui al comma 8 l’Amministrazione regionale assume a proprio carico, per ciascuna delle annualità 2006, 2007 e 2008, l’onere finanziario corrispondente al 50 per cento del trattamento stipendiale spettante al predetto personale. Il contributo è subordinato alla cancellazione dall’albo e alla risoluzione del rapporto di lavoro con gli enti di formazione.
10. Il contributo di cui al comma 9 è erogato, a favore delle società miste pubblico/private costituite da enti locali, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale già iscritto all’albo del personale della formazione professionale.
11. A favore di enti di formazione professionale accreditati in Sardegna che assumano con contratto a tempo indeterminato personale iscritto all’albo di cui alla
12. A decorrere dal 1° gennaio 2007 sono esclusi dalla convenzione stralcio per gli operatori di cui alla
13. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale emana direttive di attuazione del presente articolo. Entro il 31 dicembre la Giunta predispone e trasmette al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del presente articolo.
14. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono valutati in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (UPB S10.035).
Art. 20. Contrattazione collettiva, contenimento della spesa e razionalizzazione in materia di personale.
1. Le disposizioni dell’articolo 19 della
2. I posti che si rendono vacanti, nell’Amministrazione e negli enti, a seguito dell’applicazione del comma 1 sono portati in detrazione nella dotazione organica complessiva di cui al comma 1 dell’articolo 15 della predetta
3. Ferme le riduzioni d’organico di cui al comma 2, per l’anno 2006 nell’Amministrazione regionale e negli enti non sono consentite assunzioni di personale delle categorie A, B e C.
4. Per sopperire alle esigenze organizzative dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, lo stesso è autorizzato ad inquadrare a tempo indeterminato i dipendenti assunti a termine, in attuazione della
5. Per consentire l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione di agenti forestali, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la totalità degli idonei nella prima fase del concorso medesimo è sottoposta agli accertamenti di cui al comma 3 dell’articolo 12 della
6. Per far fronte alle ulteriori esigenze derivanti dall’attuazione del comma 5, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad adeguare il contingente dei sottufficiali fino al numero previsto dal comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, attingendo dalla graduatoria degli idonei della selezione interna approvata con decreto assessoriale n. 256/P del 22 marzo 2005; i relativi oneri, valutati in euro 10.000 annui, fanno carico alle disponibilità recate dalla UPB S02.066.
7. Al comma 1 dell’articolo 16 della
8. I commi 1 e 2 dell’articolo 40 della
“1. L’Amministrazione regionale, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, è autorizzata a disporre o a richiedere il comando di personale degli enti del comparto di contrattazione collettiva regionale e a disporre il comando di proprio personale presso altri enti ed amministrazioni. La stessa Amministrazione è autorizzata a richiedere il comando di personale di altri enti e amministrazioni pubbliche, nel limite di dodici unità nello stesso esercizio finanziario e per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta. Il comando è disposto, sentito il dipendente interessato, con provvedimento dell’Assessore competente in materia di personale. Per la realizzazione di specifici progetti, sulla base di intese definite tra l’Amministrazione, gli enti e le agenzie regionali, gli enti locali e le aziende sanitarie locali interessate, può disporsi la mobilità temporanea di personale, nei limiti dei fabbisogni e delle risorse stanziate a copertura della dotazione organica dell’amministrazione o dell’ente di assegnazione su cui gravano i relativi oneri. Le intese stabiliscono compiti, modalità e tempi che non possono superare il biennio.”.
Sono abrogati il comma 4 e la lettera a) del comma 5 del medesimo articolo 40.
9. Il comma 1 dell’articolo 46 della
“1. L’Amministrazione e gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, relativamente a tutti i profili professionali delle diverse qualifiche funzionali, esclusi il personale dirigenziale e gli avvocati addetti agli uffici legali dell’Amministrazione e degli enti.”.
10. Sono abrogati l’articolo 1 e i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2 della
11. [L’Amministrazione e gli enti appartenenti al comparto contrattuale regionale, nei limiti delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci a copertura delle funzioni dirigenziali, quando il numero dei dirigenti in servizio si presenti insufficiente rispetto alle posizioni istituite, possono attribuire le funzioni medesime a dirigente di altra amministrazione o ente pubblico, collocato in comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza; l’attribuzione non può avere durata superiore a tre anni. È fatta salva la norma dell’articolo 29 della
12. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l’attribuzione di compensi accessori comunque legati al risultato conseguito dai dirigenti nell’esercizio delle loro funzioni e al rendimento del personale, è subordinata all’applicazione e agli esiti dei processi di valutazione, e cessano di essere applicate le disposizioni di legge o dei contratti collettivi in contrasto con la presente norma. Per consentire l’attuazione del sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali, la Giunta regionale istituisce il nucleo di supporto alla valutazione, quale organo di collaborazione e consulenza tecnica ed il comitato dei garanti, quale organo di riesame, a richiesta dell’interessato, della valutazione individuale delle prestazioni dirigenziali. Il nucleo di supporto alla valutazione è composto da tre esperti, interni all’amministrazione, individuati nelle aree funzionali dell’organizzazione, della programmazione e dei controlli interni; il comitato dei garanti è composto da un rappresentante eletto dai dirigenti del comparto regionale e da due esperti della materia, uno interno ed un esterno all’Amministrazione regionale, i cui incarichi hanno durata triennale.
13. I compensi previsti dal comma 7 dell’articolo 1 della
14. [Le lettere f) del comma 1 e h) del comma 2 dell’articolo 27 della
15. I dipendenti dei soppressi enti provinciali del turismo ed aziende autonome di cura e soggiorno di cui agli articoli 23 e 24 della
16. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 15 cessati dal servizio è assicurata, a cura del FITQ regionale, la continuità dei trattamenti integrativi di pensione, diretti o indiretti, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
17. Per le finalità del comma 15 le somme sussistenti nei fondi dei soppressi enti sono versate, a cura del commissario liquidatore, al FITQ regionale, al quale l’Amministrazione regionale è altresì tenuta a versare l’eventuale differenza tra queste e l’importo rivalutato, corrispondente ai contributi capitalizzati. La stessa Amministrazione, inoltre, assicura annualmente la somma necessaria al pagamento dei trattamenti integrativi di cui al comma 12, determinata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in euro 180.000 (UPB S02.086).
18. L’Amministrazione regionale è autorizzata al versamento della somma di euro 3.210.000, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del Fondo integrativo pensioni, istituito con la
19. Al fine di avviare il processo di omogeneizzazione con gli altri settori lavorativi e in attesa della revisione organica della
20. Per l’attuazione delle disposizioni relative agli istituti incentivanti contenuti nei contratti collettivi regionali di lavoro, le somme non utilizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario negli appositi fondi sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle risorse relative alla retribuzione accessoria in applicazione dei contratti collettivi sono disposte dall’Assessore competente in materia di bilancio, su proposta della direzione generale competente in materia di personale.
21. Il comma 8 dell’articolo 28 della
“8. Con la procedura prevista dal comma 4 il provvedimento di attribuzione delle funzioni può essere revocato e il dirigente destinato a diversa funzione dirigenziale, per esigenze attinenti all’ottimale utilizzazione delle competenze professionali, in relazione agli obiettivi, alle priorità date e ai programmi da realizzare ovvero in conseguenza di processi di riorganizzazione. Il provvedimento deve essere specificamente motivato e non può implicare giudizio negativo sull’operato del dirigente, nel qual caso si applica l’articolo 22. La revoca non può essere disposta nei dodici mesi successivi all’insediamento della Giunta regionale. Al dirigente trasferito a funzione dirigenziale di minor valore economico è conservata l’originaria indennità fino alla scadenza del precedente incarico, ma comunque non oltre i dodici mesi.”.
22. [Nel comma 9 dell’articolo 47 della
23. Nell’articolo 47 della
“9 bis. Le somme riscosse dall’Amministrazione a titolo di diritti ed onorari a seguito di sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva sono dovute, nella misura indicata dalla Giunta regionale e secondo criteri da essa stabiliti, agli avvocati dell’area legale.
9 ter. I compensi corrisposti ai sensi dei commi 9 e 9 bis, sono da considerare comprensivi, se dovuti, degli eventuali oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e sostituiscono le retribuzioni legate al risultato o al rendimento previste dai contratti collettivi, fatte salve eventuali integrazioni a carico dei corrispondenti fondi ove le somme ripartite fossero inferiori a detti compensi.".
24. È abrogato il comma 3 dell’articolo 11 della
25. Nel comma 3 dell’articolo 32 e nell’articolo 56 della
26. Nella
a) nel primo periodo della lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, le parole “e l’importo delle indennità di missione spettanti”, nonché l’intero secondo periodo;
b) l’articolo 1 bis.
27. Le indennità di missione o trasferta previste dall’articolo 3 della
28. Il comma 4 dell’articolo 7 della
29. Per garantire l’operatività degli uffici nelle attività operative, ausiliarie e di collegamento, in deroga a quanto previsto dal comma 3, i posti disponibili nelle dotazioni organiche delle categorie A e B, come ridefinite dall’articolo 15 della
30. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni del comma 1 dell’articolo 11 della
31. Su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, la Giunta regionale definisce i criteri per l’erogazione dei contributi di cui al comma 30 che le province interessate possono destinare ad incentivare i trasferimenti di personale.
32. All’atto del trasferimento del personale, le province provvedono alla revisione delle rispettive dotazioni organiche, assumendo a riferimento gli attuali ambiti territoriali e i criteri di contenimento e razionalizzazione della spesa, e comunque portando in detrazione i posti già occupati dal personale trasferito.
33. Per assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte, l’Agenzia regionale del lavoro è autorizzata ad inquadrare i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il rapporto stesso sia stato prorogato almeno una volta e che il contratto sia stato preceduto da selezione pubblica conforme ai principi della
34. Il personale assunto negli anni 2003, 2004 e 2005 dall’Ente foreste della Sardegna in attuazione del comma 1 dell’articolo 20 della
35. Al personale cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004, ricompreso, ai soli effetti giuridici, nelle graduatorie dei dipendenti ammessi a partecipare alle progressioni professionali di cui all’accordo contrattuale sottoscritto in data 20 giugno 2005, è attribuito a regime - nella rispettiva categoria di inquadramento - il livello economico superiore a quello di appartenenza, con decorrenza, ai fini economici, dal primo giorno del mese antecedente la data di collocamento in quiescenza; gli oneri previsti dal presente comma sono valutati in euro 200.000 per l’anno 2006 (UPB S02.066).
Capo V
Altre politiche settoriali
Art. 21. Disposizioni in materia di opere pubbliche.
1. I finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche classificate di competenza regionale a’ termini dell’articolo 5 della
2. Con le modalità di cui al comma 1 è autorizzata la riprogrammazione degli stanziamenti disposti a favore del settore delle opere portuali.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della
“1 bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a garanzia dell’efficiente ed efficace attuazione dei programmi di opere pubbliche da realizzarsi in regime di delega o mediante atti convenzionali, gli Assessorati regionali competenti in materia, provvedono all’attivazione di specifiche procedure di monitoraggio delle opere stesse, anche mediante utilizzo di una quota parte delle risorse finanziarie destinate, non superiore allo 0,5 per cento delle stesse, da determinarsi in sede di predisposizione del singolo programma di cui alla lettera l) dell’articolo 4 della
4. Nelle more di una disciplina organica di assetto idrogeologico, il Piano di bacino unico regionale o i Piani stralcio di bacino, compresi quelli forestale e idrogeologico, di cui alla
5. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell’ESAF, disposta con il comma 1 dell’articolo 5 della
5 bis. Le opere ed impianti realizzati dall'ente medesimo in regime di concessione o delega con finanziamenti pubblici si intendono acquisiti a titolo originario e gratuito al demanio idrico e fognario della Regione sarda [31].
5 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2005, data di cessazione della funzione di gestore del servizio idrico e fognario, costituisce attività istituzionale dell'ESAF in liquidazione la gestione dei fondi assegnati al medesimo dalla Regione Sardegna per la realizzazione e completamento delle opere del demanio regionale [32].
5 quater. Le opere ed impianti di cui al comma 5 bis sono trasferite al nuovo gestore unico del servizio idrico integrato appena completate; ad esso sono altresì trasferiti tutti gli altri cespiti pertinenziali e strumentali del cessato servizio, unitamente alle relative attività documentali e d'archivio del disciolto ente [33].
6. È disposto il trasferimento in capo all’ESAF Spa, ovvero al soggetto gestore del Servizio idrico integrato di cui alla
7. La partecipazione azionaria detenuta dall’ESAF in liquidazione, a seguito dell’operazione di fusione delle attuali società di gestione del Servizio idrico integrato nel gestore unico del medesimo servizio, è trasferita al patrimonio della Regione [34].
8. Nel comma 1 dell’articolo 34 della
9. L’importo previsto dal comma 12 dell’articolo 8 della
10. I commi 6 e 7 dell’articolo 1 della
11. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all’Ente autonomo del Flumendosa i seguenti contributi straordinari:
a) euro 4.000.000 nell’anno 2006 per la copertura dei maggiori costi energetici e di esercizio relativi al recupero delle risorse marginali del sistema Flumendosa-Campidano di approvvigionamento idrico multisettoriale dell’area meridionale della Sardegna (UPB S08.014);
b) euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per gli oneri di manutenzione delle infrastrutture idrauliche (UPB S08.072) [35].
12. Al fine di garantire l’effettiva applicabilità dell’articolo 4 della
13. Al fine di garantire l’applicabilità dell’articolo 6 della
14. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell’articolo 6 ed il comma 3 dell’articolo 7 della
15. In relazione alle particolari tensioni abitative conseguenti al trasferimento degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini, le rispettive amministrazioni comunali sono autorizzate ad assegnare gli alloggi costruiti a seguito dell’alluvione del 1951, comunque occupati alla data del 7 maggio 1999, verificata la reale sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 14 della
16. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 12, 13, 14 e 15 si fa fronte con le risorse già destinate all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1 della
17. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della
“3 bis. La validità dell’attestazione, che comprova l’iscrizione all’albo regionale appaltatori, avente la durata di anni tre dalla data della deliberazione della commissione di cui all’articolo 3, è prorogata di sei mesi rispetto al termine naturale di scadenza della prima revisione generale.”.
18. Il comma 7 dell’articolo 5 della
“7. È autorizzata la complessiva spesa di euro 3.000.000 per la realizzazione di un programma di opere pubbliche di interesse provinciale, sovracomunale e regionale di cui euro 2.100.000 in conto della UPB S08.033 ed euro 900.000 in conto della UPB S08.053.”.
Art. 22. Disposizioni in materia di ambiente, caccia e pesca.
1. Per il funzionamento dell’Ufficio regionale delle valutazioni di impatto ambientale (UVAR) è autorizzata una spesa annua valutata in euro 260.000 (UPB S05.074).
2. Per la realizzazione, il potenziamento ed il completamento delle strutture della rete di educazione ambientale e dell’autorità ambientale è autorizzata una spesa annua valutata in euro 200.000 (UPB S05.077).
3. La Regione recepisce i contenuti del
4. Le province sono competenti al rilascio delle Autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e possono avvalersi per le relative istruttorie dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in Sardegna (ARPAS).
5. È istituito per le attività di cui ai precedenti commi il Comitato di coordinamento IPPC, presieduto dalla Regione e costituito dai rappresentanti delle province e dell’ARPAS. Il Comitato di coordinamento per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi della collaborazione di esperti di elevata qualificazione professionale.
6. Ove l’autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell’AIA entro i termini previsti si applicano le procedure inerenti il potere sostitutivo regionale.
7. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure per il rilascio delle AIA, per l’attività di coordinamento e l’esercizio del potere sostitutivo.
8. Le spese per i controlli e per le istruttorie tecniche connesse al rilascio delle AIA sono a carico dei gestori degli impianti. Per le attività di coordinamento e, a titolo di anticipo, per l’attività di istruttoria tecnica, è autorizzata la spesa di euro 200.000 annui (UPB S05.022).
9. È istituito il catasto regionale degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici in conformità di quanto disposto dall’articolo 8 della
10. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i titolari dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione sono tenuti a comunicare all’ARPAS la mappa completa degli impianti di cui al comma 9, corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.
11. Ai gestori che non abbiano provveduto alla comunicazione di cui al comma 10, non possono essere autorizzati nuovi impianti di sistemi fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione.
12. È istituito l’Ufficio tecnico del piano di tutela delle acque (UPTA) per lo svolgimento delle attività inerenti il Piano di tutela delle acque; per l’istituzione ed il funzionamento dell’Ufficio tecnico UPTA e per il funzionamento dei sistemi informativi e di supporto alle decisioni ad esso connessi è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 300.000 (UPB S05.027).
13. [La competenza per il rilascio della licenza per la pesca in acque interne per la categoria b (tipo sportivo) è attribuita alla amministrazione provinciale nel cui territorio risiede il richiedente. Tale licenza di pesca è rilasciata previa presentazione dell’attestazione di versamento del contributo di euro 20 per il costo del libretto e le spese di istruttoria] [36].
14. [La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, emana direttive di indirizzo sul formato e sui contenuti dei dati della licenza di pesca e sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 13] [37].
15. Nella
16. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S05.102 è autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di euro 50.000 per la predisposizione dello studio di fattibilità della scuola di formazione del Corpo forestale da realizzarsi a Nuoro.
17. Per l’attuazione, la revisione, il monitoraggio e la verifica dell’efficacia del “Programma d’azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea”, approvato con
18. L’articolo 2 della
“Art. 2 (Condizioni per il prelievo in deroga)
1. L’Assessore regionale competente per materia consente il prelievo in deroga esclusivamente per le finalità richiamate dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CE. Il prelievo in deroga è disposto sulla base della verifica da parte dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica del rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo citato.
2. Con la stessa procedura prevista dal comma 1, l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, quando accerta che sono venute meno le condizioni di cui allo stesso comma 1, dispone la cessazione dell’attività di prelievo.".
19. L’articolo 4 della
Art. 23. Disposizioni nel settore dell’istruzione, spettacolo, cultura e sport.
1. A favore delle attività di istruzione, spettacolo, cultura e sport sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 150.000, per l’anno 2006, per l’acquisto in via di prelazione, ai sensi degli articoli 59, 60, 61 e 62 del
b) la spesa di euro 300.000, per l’anno 2006, per l’assistenza tecnica agli enti locali per la verifica e il controllo delle attività di gestione delle aree archeologiche e dei musei (UPB S11.027);
c) la spesa di euro 200.000, nell’anno 2006, a valere sullo stanziamento del capitolo 11326, per la realizzazione di iniziative espositive e attività di scambi culturali anche a carattere internazionale (UPB S11.052);
d) la concessione di un contributo di euro 200.000, nell’anno 2006, a favore del Comune di La Maddalena per l’organizzazione di iniziative culturali in occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi (UPB S11.052);
e) il contributo annuale all’Associazione culturale “Lao Silesu” di Iglesias di cui alla
f) la concessione di un contributo di euro 80.000, nell’anno 2006, a favore dell’Istituto etnografico di Nuoro per promuovere, in collaborazione con le Università degli studi di Cagliari e di Sassari, iniziative culturali volte a divulgare e ad approfondire la conoscenza delle opere di Grazia Deledda in occasione del settantesimo anniversario della morte e dell’ottantesimo anniversario del conferimento del Premio Nobel per la letteratura (UPB S11.052);
g) [la spesa annua complessiva di euro 70.000 da ripartire in eguale parte tra l’Associazione “Casa natale di Gramsci” di Ales, l’Associazione “Casa Gramsci di Ghilarza” e l’Istituto Gramsci della Sardegna per lo svolgimento dei compiti di istituto (UPB S11.052)] [39];
h) la spesa annua complessiva di euro 125.000 da destinare, in ragione di euro 50.000 alla Fondazione Logudoro-Meilogu e di euro 75.000 alla Fondazione Siotto per lo svolgimento dei compiti di istituto (UPB S11.015).
2. È autorizzato l’utilizzo, entro il 31 dicembre 2006, dei contributi stanziati a favore della Fondazione Maria Carta per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali (UPB S11.015 - cap. 11315).
3. L’importo previsto dal punto 2) della lettera m) del comma 1 dell’articolo 8 della
4. Nella
a) la denominazione del titolo IV è sostituita dalla seguente: “Contributi a sostegno della partecipazione ai campionati federali nazionali di maggior rilievo”;
b) l’articolo 31 è sostituito dal seguente:
“Art. 31 (Contributi)
1. Il Piano triennale dello sport individua i campionati federali nazionali degli sport di squadra di maggior rilievo.
2. La Regione è autorizzata a concedere i contributi previsti dal presente articolo alle società sportive dilettantistiche sarde iscritte ai campionati individuati ai sensi del comma 1.
3. I benefici di cui al comma 2 sono estesi alle gare in trasferta, successive alla fase ordinaria di campionato, che determinano la vittoria del campionato stesso, la permanenza in esso o il passaggio ad altra serie, nonché alle gare in trasferta relative alla partecipazione alle coppe nazionali o internazionali conseguenti ai risultati ottenuti nei campionati federali.
4. Sui contributi di cui al presente articolo possono essere concesse anticipazioni fino alla misura del 60 per cento a seguito di comprovata iscrizione al campionato e ai sensi dell’articolo 16 della
5. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze concesse dalla Regione per le medesime finalità.
6. Sponsorizzazioni di squadre professionistiche sono previste nell’ambito dei piani di comunicazione, finanziati sulla base di altre normative o di apposite misure da attivare per specifici obiettivi promozionali.";
c) l’articolo 32 è abrogato.
5. La lettera f) del comma 6 dell’articolo 8 della
6. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S11.048 del bilancio della Regione per l’anno 2006, una quota pari a euro 300.000 è destinata per le finalità di cui agli articoli 27 e 28 della
7. Sono conferite agli enti locali, a decorrere dal 1 ° gennaio 2007, le funzioni e le risorse relative ai servizi per la valorizzazione e la gestione dei beni museali, aree archeologiche, biblioteche e archivi di cui agli articoli 92 e 93 della
Art. 24. Prevenzione per la diffusione della trichinellosi.
1. Per far fronte all’emergenza determinata dall’insorgenza di un nuovo focolaio di trichinellosi e per sostenere il corretto adempimento della prassi in materia di biosicurezza, al fine di favorire la piena collaborazione degli allevatori ed il conseguente monitoraggio e controllo della malattia, è concesso un incentivo pari a euro 1.400 ad azienda a favore degli allevatori che, entro il 31 ottobre 2006, abbiano posto in essere un piano di risanamento, in conformità delle norme di riferimento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata nell’anno 2006 la spesa di euro 1.700.000 a favore dei competenti comuni che devono provvedere ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme in materia sanitaria in capo agli allevamenti e successivamente disporre l’erogazione dell’incentivo agli aventi diritto (UPB S12.059).
Art. 25. Disposizioni urgenti per il potenziamento delle strutture residenziali dell’ERSU di Cagliari.
1. Al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo studentesco, è autorizzata a favore dell’ERSU di Cagliari la complessiva ulteriore spesa di euro 17.500.000, in ragione di euro 5.000.000 nell’anno 2006 a valere sui fondi di cui alla delibera CIPE 30 maggio 2005 da iscriversi, successivamente all’approvazione dell’APQ “Istruzione”, con decreto dell’Assessore competente in materia di bilancio, e di euro 12.500.000 nell’anno 2007 (UPB S11.070), per l’acquisizione dell’area denominata “ex Sem” sita nel Comune di Cagliari e per la realizzazione di un campus per studenti universitari di almeno 500 posti letto [40].
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1:
a) l’ERSU di Cagliari è autorizzato ad acquisire la proprietà dell’area per un importo pari a euro 35.000.000 mediante transazione dei contenziosi pendenti [41];
b) in deroga al comma 2 dell’articolo 39 della
c) [è disposto il trasferimento di patrimonio immobiliare disponibile regionale a favore dell’ERSU di Cagliari, da utilizzarsi quale strumento di vendita e/o permuta] [42].
3. Ai fini dell’attuazione del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla
Art. 26. Disposizioni in materia di trasporti.
1. L’esclusione di cui al comma 1 dell’articolo 2 della
2. Per l’attuazione di programmi regionali di opere pubbliche non riconducibili alle disposizioni di cui alla
Art. 27. Disposizioni varie.
1. Le convenzioni per la concessione delle agevolazioni previste dalle leggi statali trasferite con il
2. Alle pratiche rilasciate ai sensi della
3. L’articolo 45 della
“Art. 45 (Disposizioni in materia di Comitato di gestione del fondo di cui alla
1. Al fine di garantire piena integrazione e massimo coinvolgimento del volontariato nello sviluppo del sistema dei servizi alla persona a partire dai bisogni delle comunità locali, il Comitato di gestione del fondo di cui all’articolo 15 della
a) quattro rappresentanti delle associazioni del volontariato, iscritte nei registri regionali, designati ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1997 e dell’articolo 19 della
b) un componente nominato dal Presidente della Regione;
c) un componente nominato dal Ministero del welfare;
d) sette membri nominati dagli enti e dalle casse di risparmio che versano le quote di propria spettanza nel fondo di cui all’articolo 15 della
e) un membro nominato dall’associazione fra le casse di risparmio italiane;
f) due componenti, in rappresentanza dei comuni e delle province, eletti dal Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Comitato di gestione, costituito ai sensi del comma 1, opera ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1997 e successive modifiche. Elegge al suo interno il presidente, è comunque costituito con la metà più uno dei componenti e resta in carica per un biennio. La procedura di rinnovo del Comitato viene attivata dal presidente uscente tre mesi prima della scadenza del mandato.
3. La carica di componente del Comitato di gestione è gratuita; è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.
4. Il Comitato di gestione:
a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l’istituzione di uno o più centri di servizio nella Regione, ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997; quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno, in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il Comitato mira all’utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;
b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio, secondo le procedure di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997;
c) istituisce l’elenco regionale dei centri di servizio denominato “Elenco regionale dei centri di servizio” di cui all’articolo 15 della
d) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio;
e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti nella regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997;
f) riceve dai centri di servizio un rapporto annuale delle attività realizzate, nonché il bilancio preventivo e consuntivo di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, ne verifica la regolarità e la conformità ai rispettivi regolamenti; copia del rapporto annuale e dei bilanci è trasmessa per conoscenza alla Giunta regionale e al Consiglio regionale;
g) cancella con provvedimento motivato dall’elenco regionale, di cui alla lettera c), i centri di servizio secondo le previsioni del comma 5 dell’articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997.
5. L’appartenenza all’organo deliberativo ed all’organo di controllo dei soggetti gestori dei centri di servizio è incompatibile con l’appartenenza al Comitato di gestione.
6. II funzionamento dei centri di servizio è disciplinato con le modalità previste dall’articolo 3 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, attuativo della
7. Le associazioni di volontariato che gestiscono i centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta che favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi.".
4. Nell’articolo 30 della
“h bis) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari.”.
5. I progetti presentati ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 della
6. Al fine di garantire il servizio di vigilanza per la sicurezza delle navi in porto e degli impianti portuali, in attuazione delle prescrizioni obbligatorie e degli orientamenti previsti dal codice ISPS (International Ship and Port Security) è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 400.000 per i porti di: Arbatax, Oristano, Porto Torres, Portovesme e Santa Teresa di Gallura; il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale a’ termini della lettera i) dell’articolo 4 della
7. Le strutture realizzate dai comuni, ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della
8. I beni di cui all’allegato n. 4 della
9. L'Amministrazione regionale, al fine di ottimizzare l'azione amministrativa e di accelerare la riscossione dei crediti da essa vantati, promuove le transazioni volte a porre fine a liti pendenti o prevenire l'insorgere di nuove liti, anche rinunciando a parte del capitale e agli interessi di mora dovuti a fronte del versamento, anche in forma rateizzata, del capitale residuo scaduto e applicando gli interessi legali vigenti alla data della transazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale, tenuto conto della convenienza economica e, nei casi previsti, acquisito il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, approva con propria deliberazione la proposta di transazione presentata dall'Assessorato competente per materia. L'accordo transattivo può essere eseguito anche in più rate mensili, secondo condizioni, termini e modalità fissati dalla Giunta regionale [44].
10. Al fine di ridurre i costi di gestione e recuperare risorse immobilizzate l’Amministrazione regionale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di riversamento al bilancio regionale delle disponibilità e dei rientri ai fondi di rotazione, può cedere, pro soluto, con contestuale soppressione degli stessi fondi, i crediti in regolare ammortamento derivanti dalle operazioni di finanziamento alle imprese effettuate con capitale interamente regionale per il tramite dei soggetti convenzionati con l’Amministrazione regionale, a valere su leggi regionali e nazionali istitutive di fondi di rotazione. La cessione non produce effetti sui rapporti giuridici in essere tra soggetti convenzionati e destinatari delle operazioni di finanziamento e non modifica il regime concessorio delle agevolazioni. È riconosciuto ai soggetti convenzionati il diritto di prelazione nell’acquisto del credito. La stima dei crediti è effettuata da idonea società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici e di terzietà, selezionata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di procedure di gara [45].
11. L’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è competente all’adozione di tutte le procedure relative alla predetta cessione e alla stipula, di concerto con gli Assessorati competenti in materia di agevolazioni alle imprese, delle relative convenzioni con i soggetti cessionari; i relativi oneri sono valutati, per l’anno 2006, in euro 700.000 (UPB S03.052).
12. Per le operazioni di finanziamento caratterizzate da posizioni debitorie, gli Assessorati competenti per materia sono autorizzati a formulare, previa segnalazione dei soggetti convenzionati e secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 9, proposte transattive nei confronti dei debitori. In caso di rifiuto dei debitori o di mancato rispetto degli impegni assunti nell'accordo transattivo, l'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate provvede al recupero del relativo credito ai sensi della
13. Il comma 3 dell’articolo 5 della
“3. Contro i decreti di accertamento è ammesso ricorso in opposizione. Il dirigente competente dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale annulla i decreti di accertamento relativi a quei terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP.” [47]
14. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della
“5 bis. Non sono passibili di provvedimento definitivo di accertamento i terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP.” [48]
15. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 bis della
“b) siano stati alienati prima dell’entrata in vigore della
16. Al comma 2 dell’articolo 13 bis della
17. Al comma 5 dell’articolo 7 della
18. Lo stanziamento di euro 200.000 di cui al comma 1 dell’articolo 6 della
19. Lo stanziamento relativo all’UPB S01.010 (cap. 01020) è incrementato, per l’anno 2006, di euro 300.000.
20. È autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 1.311.000 finalizzata agli interventi di cui alla misura 7.1 del POR Sardegna 2000-2006 (UPB S03.079).
21. Lo stanziamento di cui all’UPB S06.021 per l’anno 2006 è incrementato di euro 800.000.
22. Gli stanziamenti di cui alle UPB S02.048 e S02.066 per l’anno 2006 sono rispettivamente incrementati di euro 20.000 e 30.000 per la corresponsione delle indennità a favore del personale regionale impegnato in situazioni di emergenza collegate a interventi di protezione civile e antincendio; tali tipologie di spesa sono da considerarsi quali spese obbligatorie e come tali inserite nell’elenco 1 allegato alla
23. Gli stanziamenti per l’anno 2006 di cui alle UPB S11.027 e S11.033 sono incrementati, rispettivamente, di euro 1.000.000 e di euro 300.000.
Art. 28. Copertura finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in euro 99.200.000 per l’anno 2006, in euro 40.795.000 per l’anno 2007, in euro 26.795.000 per l’anno 2008, in euro 8.805.000 per gli anni dal 2009 al 2015 ed in euro 6.405.000 per gli anni successivi e fanno carico alle UPB di cui al comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2006 e per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
in aumento
UPB E01.081
Recupero depositi provvisori
2006 euro 1.301.000
UPB E04.032
Vendita beni patrimoniali
2007 euro 12.500.000
UPB E06.015
Rimborsi e recuperi
2006 euro 1.311.000
UPB E06.021
Interventi nel settore agricolo e zootecnico
2006 euro 5.000.000 (AS)
2006 euro 800.000 (FR)
UPB E12.051 (NI)
Sanzioni amministrative ai sensi del
2006 euro 1.700.000
SPESA
in diminuzione
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2006 euro 74.320.000
2007 euro 25.545.000
2008 euro 25.545.000
mediante riduzione della riserva di cui alle sottoelencate voci della tabella A allegata alla legge finanziaria:
voce 13)
2006 euro 1.650.000
voce 14)
2006 euro 72.670.000
2007 euro 25.545.000
2008 euro 25.545.000
UPB S03.007
Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale
2006 euro 8.370.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella B allegata alla legge finanziaria.
UPB S03.016
Somme per le quali sussiste l’obbligo di pagare
2006 euro 2.260.000
2007 euro 180.000
2008 euro 180.000
UPB S03.050
Interessi su rate di ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari
2006 euro 4.138.000
2007 euro 570.000
2008 euro 70.000
UPB S12.030
Spese per il servizio sanitario regionale. Parte corrente
2007 euro 2.000.000
2008 euro 1.000.000
in aumento
01 - PRESIDENZA
UPB S01.010
Studi, ricerche, collaborazioni e simili
2006 euro 300.000
UPB S01.077
Studi, ricerche e attività di promozione e informazione sulla tutela e conservazione delle coste
2006 euro 500.000
02 - AFFARI GENERALI
UPB S02.048
Spese di missione del personale regionale
2006 euro 20.000
UPB S02.066
Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio
2006 euro 230.000
UPB S02.086
Oneri di fine rapporto
2006 euro 3.390.000
2007 euro 3.390.000
2008 euro 3.390.000
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.052 (DV)
Spese generali per mutui, prestiti obbligazionari e per le procedure relative alla concessione dei crediti
2006 euro 700.000
UPB S03.079
POR 2000-2006 - Assistenza tecnica
2006 euro 1.311.000
UPB S03.100
Agenzia regionale delle entrate
2006 euro 3.550.000
2007 euro 550.000
2008 euro 550.000
04 - ENTI LOCALI
UPB S04.019
Trasferimenti agli enti locali. Parte corrente
2006 euro 2.000.000
UPB S04.130
Politiche per le aree urbane
2006 euro 5.000.000
05 - DIFESA AMBIENTE
UPB S05.019
Rilevamento, risanamento e controllo dell’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
2006 euro 100.000
UPB S05.022
Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento (IPPC)
2006 euro 200.000
2007 euro 200.000
2008 euro 200.000
UPB S05.027
Spese per la tutela delle acque - Parte corrente
2006 euro 800.000
2007 euro 500.000
UPB S05.074
Spese correnti in materia di VIA e sistema informativo ambientale
2006 euro 260.000
2007 euro 260.000
2008 euro 260.000
UPB S05.077
Interventi per lo sviluppo sostenibile e per l’educazione ambientale - Investimenti
2006 euro 200.000
2007 euro 200.000
2008 euro 200.000
06 - AGRICOLTURA
UPB S06.021
Finanziamento agli enti strumentali e ai consorzi per la frutticoltura - parte corrente
2006 euro 800.000
UPB S06.023 (AS)
Interventi di finanza innovativa, mutui e consorzi fidi
2006 euro 5.000.000
07 - TURISMO
UPB S07.013
Agenzia governativa regionale “Sardegna Promozione”
2006 euro 5.000.000
2007 euro 5.000.000
2008 euro 5.000.000
08 - LAVORI PUBBLICI
UPB S08.014
Finanziamenti agli enti strumentali - Parte corrente
2006 euro 4.000.000
UPB S08.072
Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico
2006 euro 2.500.000
2007 euro 2.500.000
2008 euro 2.500.000
09 - INDUSTRIA
UPB S09.057
Oneri relativi all’espletamento di procedure di gara
2006 euro 100.000
10 - LAVORO
UPB S10.030
Progetto “Sardegna fatti bella”
2006 euro 20.000.000
UPB S10.035
Programmazione e politica della formazione e del sistema formativo
2006 euro 7.000.000
2007 euro 7.000.000
2008 euro 7.000.000
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
UPB S11.015
Interventi per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura sarda
2006 euro 125.000
2007 euro 125.000
2008 euro 125.000
UPB S11.027
Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali
2006 euro 1.450.000
UPB S11.033
Interventi a favore delle biblioteche e per la promozione della lettura
2006 euro 300.000
UPB S11.052
Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo
2006 euro 350.000
2007 euro 70.000
2008 euro 70.000
UPB S11.054
Progetto “La fabbrica della creatività”
2006 euro 3.000.000
UPB S11.067
Formazione universitaria
2006 euro 114.000
UPB S11.070
Diritto allo studio universitario - ERSU - Investimenti
2007 euro 12.500.000
UPB S11.073
Progetto “Sardegna speaks English”
2006 euro 20.000.000
12 - SANITÀ
UPB S12.025
Programmi speciali di ricerca, sperimentazione, prevenzione ed educazione sanitaria
2006 euro 1.000.000
UPB S12.059
Profilassi e lotta contro le malattie infettive nel settore zootecnico
2006 euro 1.700.000
UPB S12.076
Interventi in politiche sociali
2006 euro 7.200.000
2007 euro 7.500.000
2008 euro 6.500.000
UPB S12.077
Tossicodipendenze e AIDS. Spese correnti
2006 euro 600.000
2007 euro 1.000.000
2008 euro 1.000.000
13 - TRASPORTI
UPB S13.030 (NI) Dir. 01 Serv. 03 (02.20)
Sicurezza nei porti
2006 euro 400.000
Art. 29. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul BURAS.
[1] Per la soppressione dell'Agenzia di cui al presente articolo, vedi l'art. 11 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2. La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2008, n. 102, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2. La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2008, n. 102, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[5] Rubrica così modificata dall'art. 2 della
[6] Articolo sostituito dall'art. 3 della
[7] Comma così modificato dall'art. 2 della
[8] Comma così modificato dall'art. 2 della
[9] Le originarie lettere da d) a i) sono state così sostituite dalle attuali lett. da d) a l) per effetto dell'art. 2 della
[10] Le originarie lettere da d) a i) sono state così sostituite dalle attuali lett. da d) a l) per effetto dell'art. 2 della
[11] Le originarie lettere da d) a i) sono state così sostituite dalle attuali lett. da d) a l) per effetto dell'art. 2 della
[12] Le originarie lettere da d) a i) sono state così sostituite dalle attuali lett. da d) a l) per effetto dell'art. 2 della
[13] Le originarie lettere da d) a i) sono state così sostituite dalle attuali lett. da d) a l) per effetto dell'art. 2 della
[14] Le originarie lettere da d) a i) sono state così sostituite dalle attuali lett. da d) a l) per effetto dell'art. 2 della
[15] Le originarie lettere da d) a i) sono state così sostituite dalle attuali lett. da d) a l) per effetto dell'art. 2 della
[16] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[17] Articolo aggiunto dall'art. 3 della
[18] Articolo aggiunto dall'art. 3 della
[19] Articolo aggiunto dall'art. 3 della
[20] Articolo aggiunto dall'art. 3 della
[21] Articolo aggiunto dall'art. 3 della
[22] Articolo aggiunto dall'art. 3 della
[23] Articolo aggiunto dall'art. 3 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 68 della
[25] L'Agenzia di cui al presente articolo è stata soppressa dall'art. 1 della
[26] Comma abrogato dall'art. 75 della
[27] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[28] Comma modificato dall'art. 8 della
[29] Comma abrogato dall'art. 22 della
[30] Comma abrogato dall'art. 54 della
[31] Comma inserito dall'art. 1 della
[32] Comma inserito dall'art. 1 della
[33] Comma inserito dall'art. 1 della
[34] Comma così modificato dall'art. 18 della
[35] Lettera così modificata dall'art. 9 della
[36] Comma abrogato dall'art. 5 della
[37] Comma abrogato dall'art. 5 della
[38] Comma così modificato dall'art. 5 della
[39] Lettera abrogata dall'art. 8 della
[40] Comma così modificato dall'art. 10 della
[41] Lettera così modificata dall'art. 10 della
[42] Lettera modificata dall'art. 4 della
[43] Comma così modificato dall'art. 3 della
[44] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[45] Comma così modificato dall'art. 1 della
[46] Comma sostituito dall'art. 1 della
[47] Comma così sostituito dall’art. 36 della
[48] Comma così sostituito dall’art. 36 della
[49] Comma così sostituito dall’art. 36 della