§ 5.2.205 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 5.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:28/12/2009
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario
Art. 2.  Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica
Art. 3.  Credito d'imposta per le piccole imprese
Art. 4.  Finanziamento di progetti speciali
Art. 5.  Interventi per lo sviluppo delle attività produttive
Art. 6.  Interventi a favore delle politiche sociali e per l'occupazione
Art. 7.  Interventi a favore del sistema di istruzione e formazione professionale
Art. 8.  Interventi a favore dei disoccupati ultracinquantenni
Art. 9.  Copertura finanziaria
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 5.2.205 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 5.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010).

(B.U. 29 dicembre 2009, n. 41 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

1. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2009, stimato in complessivi euro 1.800.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2010 delle predette autorizzazioni:

a) euro 500.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009);

b) euro 165.759.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006);

c) euro 568.000.000 ai sensi dell'articolo 1 comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005);

d) euro 389.724.782,70 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste), variazioni di bilancio e disposizioni varie);

e) euro 176.516.217,30 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004).

2. La contrazione dei mutui di cui al comma 1 è effettuata, sulla base delle esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e a un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 117.093.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2040 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).

3. Nelle tabelle A e B sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio 2010; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

a) UPB S08.01.002 Fondo speciale per spese correnti fondi regionali (cap. SC08.0024)

2010 euro 111.885.000

2011 euro 88.245.000

2012 euro 84.245.000

2013 euro 94.245.000

b) UPB S08.01.003 Fondo speciale per spese in conto capitale fondi regionali (cap. SC08.0034)

2010 euro 2.500.000

2011 euro 17.500.000

2012 euro 17.500.000

2013 euro 17.500.000

4. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), sono determinate per gli anni 2010-2013 nella misura indicata nell'allegata tabella C.

5. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2010-2013, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

6. Le somme stanziate e non impegnate nell'esercizio 2009 a favore del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono conservate in conto residui per essere utilizzate, per le medesime finalità, nell'esercizio successivo.

7. L'autorizzazione di spesa di euro 5.000.000 di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2009, è destinata a favorire l'accesso al credito delle imprese operanti nel settore del commercio nonché degli altri settori, o delle tipologie di spesa, non ammissibili al fondo regionale di garanzia già istituito; la stessa è conservata in conto residui per essere utilizzata nell'esercizio 2010 [1].

8. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 15, della legge regionale n. 1 del 2009, è stanziata una spesa valutata in annui euro 800.000 (UPB S01.05.001) e per le finalità di cui all'articolo 4, comma 12, della stessa legge una spesa valutata per l'anno 2010 in euro 4.000.000 (UPB S06.03.024).

9. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale trasmette alle Commissioni consiliari competenti in materia di programmazione e di assetto generale del territorio regionale, una relazione dettagliata sullo stato della messa in liquidazione delle società a partecipazione regionale.

10. Nel comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2009 le parole "per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una spesa valutata in euro 4.000.000" sono sostituite dalle parole "nell'anno 2009, una spesa valutata in euro 12.000.000, a valere sul titolo di spesa 12.3.01 della contabilità speciale di cui alla legge n. 402 del 1994".

11. Una quota fino ad euro 500.000 dello stanziamento iscritto in conto dell'UPB S05.04.003 è destinata, quale contributo integrativo, a favore del Teatro lirico di Cagliari per l'anno 2009.

12. È autorizzata, nell'anno 2010 e successivi, una spesa valutata in euro 800.000 per il funzionamento del BIC Sardegna (UPB S01.04.002).

13. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, per il triennio economico 2010-2012, è determinato in euro 32.480.000, con il limite di spesa a regime di euro 16.482.000 (UPB S01.02.003).

14. [Lo stanziamento di cui al capitolo SC01.0133 (UPB S01.02.001) è determinato nella misura non inferiore al 30 per cento dell'importo complessivo di cui ai capitoli SC01.0129 e SC01.0131 della medesima UPB] [2].

15. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998, i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie, provvedono a quantificare le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri e ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale dell'Amministrazione regionale.

16. Il comma 16 dell'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 2008, è abrogato.

17. Il comma 25 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), è abrogato.

18. È autorizzato il ricorso al contratto di locazione finanziaria (leasing immobiliare) previsto dall'articolo 160 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per la realizzazione di interventi di infrastrutture pubbliche aventi rilevanza strategica su scala regionale; per tale finalità è autorizzata, nell'anno 2010, la spesa di euro 500.000 a valere sul fondo della programmazione negoziata (UPB S01.03.010).

19. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009, in deroga alle vigenti norme in materia di conservazione, le somme stanziate per spese correnti e di investimento, rilevanti ai fini del patto, correlate a entrate non riscosse, aventi in tutto o in parte destinazione vincolata, qualora non impegnate, possono essere trasferite all'esercizio successivo con pari reiscrizione di entrata. L'accertamento della posta di entrata correlata ai capitoli interessati è rideterminato, in sede di consuntivo, dalla Ragioneria generale.

20. Le somme residue, comprensive di interessi, rinvenienti da finanziamenti trasferiti dall'Amministrazione regionale nonché da finanziamenti dei cessati interventi straordinari per il Mezzogiorno, a favore dei consorzi industriali soppressi, ai sensi dell'articolo 7, comma 38, della legge regionale n. 3 del 2008, possono essere utilizzate per la realizzazione di opere urgenti e necessarie, anche accessorie, per il perseguimento delle finalità del consorzio medesimo. In alternativa, tali somme residue possono essere utilizzate per la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento, a carico degli stessi consorzi, per la realizzazione degli interventi in corso di attuazione e non ancora collaudati o da avviare. L'utilizzo di tali somme è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Assessorato competente, sulla base di un piano di utilizzo predisposto dal consorzio industriale interessato.

21. Gli stanziamenti di bilancio destinati ad attività di promozione a sostegno dei settori economici possono essere utilizzati anche a copertura di programmi di interventi da realizzarsi nell'esercizio successivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai programmi di spesa relativi all'anno 2009.

22. Al fine del contenimento dei costi di funzionamento dell'Amministrazione regionale e dei suoi enti e agenzie regionali, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2008, è prorogato al 31 dicembre 2010.

23. Gli enti strumentali della Regione e le agenzie regionali sono soggetti ai controlli previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali). Il controllo si estende anche agli atti attinenti alle procedure concorsuali, alla costituzione di rapporti di lavoro e all'attribuzione di incarichi di consulenza. È fatta salva la facoltà della Giunta regionale, con deliberazione approvata su proposta dell'Assessore competente, di disporre la non sottoposizione a controllo di tali atti. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con gli assessori competenti per materia, previa acquisizione del parere espresso dalla competente Commissione consiliare, è approvata una revisione organica degli statuti degli enti di cui alla tabella A, in conformità alla presente disposizione.

24. Alla legge regionale n. 14 del 1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"3 bis. La richiesta di elementi giustificativi può essere effettuata, per gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, anche dall'Assessore competente in materia di bilancio, con le modalità e nei termini previsti dal comma 3.";

 

b) la tabella A è modificata come segue:

 

"TABELLA A

 

Presidenza

1) Osservatorio economico

2) Sardegna ricerche

 

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

3) Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate

 

Difesa dell'ambiente

4) Ente foreste della Sardegna

5) Conservatoria delle Coste della Sardegna

6) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS)

 

Agricoltura e riforma agro-pastorale

7) Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)

8) Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna)

9) LAORE Sardegna

 

Turismo, artigianato e commercio

10) Sardegna promozione

 

Lavori pubblici

11) Ente acque Sardegna (ENAS)

12) Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)

 

Lavoro

13) Agenzia regionale per il lavoro

 

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

14) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)

15) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)

 

Igiene, sanità e assistenza sociale

16) [Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS)] [3]";

 

c) nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 le parole "500 milioni di lire" sono sostituite dalle parole "500 mila euro";

 

d) nel comma 6 dell'articolo 4 la parola "raddoppiati" è sostituita dalle parole "pari a venti giorni lavorativi".

25. I termini di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale n. 3 del 2008, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012 e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006 realizzati dalle società esecutrici degli interventi finanziati.

26. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge finalizzato alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.

27. Al fine della definizione dell'ammontare e delle modalità di ripartizione e gestione del fondo unico di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), nel rispetto delle finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 e in conformità all'entrata in vigore del nuovo regime delle entrate tributarie della Regione, la commissione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 10, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elabora una proposta di riordino del regime dei rapporti finanziari tra regione ed enti locali, da sottoporre alla Giunta regionale. Nelle more della stessa proposta, l'ammontare del fondo unico per l'anno 2010 è determinato in euro 600.000.000 ed è assegnato ai comuni per la quota di euro 528.000.000 di cui il 3 per cento da destinare al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo di cui alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), alle quali si applicano i requisiti e i criteri di riparto di cui alla medesima legge e alle province per la quota di euro 72.000.000 (UPB S01.06.001).

28. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007, confluisce nel fondo di cui al comma 27.

29. Il comma 31 dell’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2009 è sostituito dal seguente:

"31. Le somme resesi disponibili sui capitoli di spesa relativi al finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione comunitaria del periodo 2000 - 2006, a seguito della rendicontazione all'Unione europea di progetti coerenti, permangono nel conto dei residui del bilancio regionale per essere utilizzate entro il 30 settembre 2012, termine ultimo fissato dall'Unione europea, per finalità rispondenti agli obiettivi fissati dall'Asse prioritario di riferimento. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori competenti, alle conseguenti e necessarie variazioni di bilancio.".

30. Nel comma 11 dell'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2007, le parole "dai comuni" sono sostituite dalle parole "dagli enti locali".

 

     Art. 2. Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica

1. Per l'anno 2010, la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali.

2. I meccanismi del patto di stabilità attraverso il quale gli enti locali della Sardegna, ivi comprese le comunità montane e le unioni di comuni se superiori a 5.000 abitanti, concorrono agli impegni di stabilità finanziaria assunti dallo Stato italiano per il 2010, sono ispirati a tenere sotto controllo il "saldo finanziario", alla riduzione o al mantenimento del debito, al contenimento delle spese per il personale e per incarichi esterni e consulenze. La deliberazione di cui al comma 1 contiene idonee misure atte al contempo, ad evitare che le risorse trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali siano sottoposte ad un doppio computo ai fini del calcolo del patto di stabilità e che il computo delle spese per il personale, stabilizzato in attuazione di specifiche leggi regionali, assistito o meno da finanziamenti regionali, sia assoggettabile alla disciplina del patto di stabilità definita in sede statale.

3. La deliberazione di cui al comma 1 della Giunta regionale prevede un regime attenuato delle sanzioni per gli enti che non siano riusciti a rispettare i vincoli del patto di stabilità nell'esercizio finanziario 2009, per cause riferibili all'attività legislativa o amministrativa della Regione Sardegna e, in particolare, a causa dell'affidamento prestato alla norma contenuta nell'articolo 1, comma 28, della legge regionale n. 1 del 2009, abrogata dall'articolo 1, comma 10, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2009, ed a causa della sospensione dell'accreditamento della relativa parte del fondo unico. Non sono prevedibili tra le sanzioni:

a) il divieto di ricorso all'indebitamento per investimenti, soprattutto se si tratta di cofinanziamento di interventi finanziati con fondi comunitari, statali o regionali;

b) il divieto di ricorso all'indebitamento per il pagamento degli oneri di esproprio derivanti da sentenze esecutive o transazioni, a seguito del nuovo principio formulato dalla sentenza della Corte costituzionale 6 n. 348/2007 e specificamente disciplinato con le nuove modalità previste dalla modifica al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo A), introdotta dall'articolo 2, commi 89 e 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

c) il divieto di assunzione del personale, soprattutto per quanto concerne i processi di stabilizzazione, le assunzioni a tempo determinato per specifici progetti finanziati o cofinanziati dalla Regione (quali, ad esempio, cantieri di lavoro), le assunzioni stagionali (quali, ad esempio, antincendio, vigilanza, assistenza alla balneazione).

4. La deliberazione di cui al comma 1 contiene, in particolare, i meccanismi di calcolo finalizzati al miglioramento del "saldo finanziario", la differenza fra le entrate proprie dell'ente (comprendendo fra queste anche il contributo statale compensativo dell'abrogazione dell'ICI sulla prima casa) e le spese correnti; tale differenza non può essere superiore al 5 per cento, oltre al tasso di inflazione, della media dei "saldi" accertati in sede di approvazione del conto consuntivo, relativi al quinquennio 2004-2008.

5. La deliberazione di cui al comma 1 contiene opportuni provvedimenti per scomputare eventuali interventi attuati dagli enti locali, con risorse proprie, per far fronte alla crisi economica che ha colpito imprese, famiglie e singoli cittadini nonché gli interventi urgenti effettuati a fronte di dichiarazione dello stato di calamità naturale, ai sensi della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), o la dichiarazione di stato di emergenza nazionale (articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

6. La deliberazione di cui al comma 1 prevede che non rilevino ai fini del patto di stabilità, neppure in termini di cassa, le spese sostenute per investimenti effettuati con risorse comunitarie, statali o regionali, né quelle sostenute ricorrendo a risorse proprie o all'indebitamento, se necessario, per far fronte ai cofinanziamenti relativamente a tali trasferimenti.

7. La deliberazione di cui al comma 1 prevede che non siano computati, altresì, fra le spese rilevanti ai fini del calcolo del patto di stabilità degli enti locali della Sardegna, le spese sostenute, anche ricorrendo all'indebitamento, per gli oneri di esproprio derivanti da sentenze esecutive o transazioni, a seguito del nuovo principio formulato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 348/2007, ed in base alle nuove modalità previste dalla modifica al testo unico n. 327 del 2001, introdotta con la legge finanziaria dello Stato per il 2008.

 

     Art. 3. Credito d'imposta per le piccole imprese

1. Al fine di incentivare il mantenimento e la crescita della base occupativa e la qualificazione professionale, è autorizzata la costituzione di un fondo con una dotazione, nell'anno 2010, di euro 50.000.000 per la concessione, nello stesso anno, di contributi da utilizzarsi nella forma di credito di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), calcolato sulla base dei contributi previdenziali a carico delle imprese e da queste versati per il personale dipendente operante nelle unità operative ubicate in Sardegna (UPB S06.06.006) [4].

2. L'agevolazione è concessa, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria di cui al paragrafo 4.2.2 della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C83/01) e secondo il disposto dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, alle imprese operanti nei seguenti settori:

sezione C della classificazione delle attività economiche ISTATATECO 2007, limitatamente ai codici di cui ai punti 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33; sezione F, sezione G e sezione S.

3. Possono accedere all'agevolazione le imprese che rispettino le seguenti condizioni:

a) non occupino più di 15 dipendenti alla data del 31 agosto 2009;

b) risultino operanti nel territorio regionale alla data del 31 agosto 2009, con uno o più dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato, ancorché assunti da imprese artigiane con il contratto di apprendistato finalizzato all'ottenimento di una qualifica professionale, per i quali abbiano versato nell'anno 2009 i contributi previdenziali obbligatori;

c) si impegnino a non ridurre nel corso del 2010, o incrementino, il numero di dipendenti assunti nelle unità operative ubicate in Sardegna alla data del 31 agosto 2009;

d) osservino i contratti collettivi nazionali e rispettino le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle norme vigenti.

4. Il contributo è pari al 20 per cento dell'importo versato nell'anno 2009 a titolo di contributi previdenziali obbligatori a carico del datore di lavoro, a valere sul personale dipendente operante nell'Isola, ed è maggiorato di un importo pari a euro 1.500 per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato e di un importo pari a euro 2.000 per ogni nuova assunzione di personale che abbia completato il percorso formativo all'interno del programma Master and back, effettuata in Sardegna, nel corso del 2010, che incrementi la base occupazionale in forza nelle sedi operative ubicate nell'Isola al 31 agosto 2009. Il contributo non è cumulabile con eventuali ammortizzatori sociali.

5. Le modalità, i limiti d'importo ed i criteri di fruizione dell'agevolazione, le modalità e i criteri di applicazione dei controlli e delle sanzioni, da effettuarsi a cura dell'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, con direttiva della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro quindici giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

6. Al fine di garantire la fruibilità dell'agevolazione mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, è autorizzata la stipula, ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 2003, di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, che disciplini le modalità operative e la movimentazione del fondo di cui al comma 1. A tal fine è autorizzata, nell'anno 2010, una spesa valutata in euro 300.000 (UPB S01.04.001).

7. Il recupero dell'indebita fruizione del credito di imposta e l'irrogazione delle relative sanzioni sono eseguiti dall'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate, a' termini dell'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), e delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale).

 

     Art. 4. Finanziamento di progetti speciali

1. La Giunta regionale è autorizzata al finanziamento, anche con il concorso di risorse di provenienza statale e comunitaria, di progetti speciali finalizzati:

a) alla definizione di un sistema internazionale e mediterraneo di osservatori per l'intercettazione degli allarmi di crisi economico-sociale e dei settori produttivi o delle prospettive di sviluppo delle attività produttive e dell'occupazione;

b) alla predisposizione e sperimentazione di modelli di intervento per prevenire e scongiurare gli effetti derivanti dallo stato di crisi economico-sociale o per anticipare e cogliere integralmente ogni opportunità di sviluppo dei settori produttivi e dell'occupazione.

2. Tali progetti elaborati avvalendosi di soggetti, pubblici e privati, di comprovata pluriennale esperienza in materia di politiche del lavoro, della formazione professionale e istruzione universitaria, sono realizzati tramite partenariato attivo con gli attori istituzionali, economico-sociali e della conoscenza anche di altre regioni mediterranee e si collocano nel quadro delle iniziative regionali, nazionali e comunitarie per lo sviluppo della zona di libero scambio euro-mediterranea.

3. Al finanziamento dei progetti la Giunta regionale concorre, a valere sulle risorse sussistenti nel Fondo regionale per l'occupazione, nella misura massima di euro 2.000.000 annui per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.

 

     Art. 5. Interventi per lo sviluppo delle attività produttive

1. Per la realizzazione di un programma pluriennale di infrastrutture e di servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive, da attuarsi secondo le modalità stabilite dall'articolo 25, comma 5 bis della legge regionale n. 2 del 2007, è autorizzata una spesa complessiva di euro 400.000.000, in ragione di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 (UPB S01.03.010).

2. A tal fine è istituito, per le risorse di provenienza regionale, presso l'Assessorato regionale competente in materia di programmazione, un apposito fondo da ripartirsi tra gli assessorati competenti per materia; i termini e le modalità di funzionamento del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro venti giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

3. Al fine di favorire la più celere cantierabilità dei lavori, una quota non inferiore al 20 per cento dello stanziamento per l'anno 2010 è destinata al finanziamento degli oneri di progettazione.

4. La spesa di cui al comma 1 ha carattere autorizzatorio e può essere oggetto di impegno pluriennale ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2006. Gli stanziamenti di bilancio tengono conto dei suddetti impegni. La quota di stanziamento non impegnata nell'anno di riferimento permane nel conto dei residui per essere utilizzata, per le medesime finalità, fino a suo esaurimento.

5. A valere sui fondi POR-FESR 2007-2013 una somma fino ad euro 150.000.000 è destinata ad agevolare l'accesso al credito delle imprese ammesse ai benefici comunitari mediante la costituzione di un fondo di garanzia. I criteri e le modalità di gestione del fondo sono individuati con apposita direttiva della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione.

6. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"5 quater. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo e nel contempo accelerare la spesa relativa alla concessione di agevolazioni a favore delle imprese, quando queste prevedano un utilizzo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento in capo a diversi assessorati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, è individuato un unico centro di responsabilità amministrativa. L'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.".

7. Alla fine del comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007, sono inserite le seguenti parole "o presso soggetti in house".

8. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione della Giunta regionale n. 28/25 del 28 agosto 2001 per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di un ulteriore anno. Inoltre, i termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio) e successive modifiche ed integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 31 dicembre 2010.

9. Al fine di riattivare l'utilizzo delle disponibilità di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 (Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi), il Comitato di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 1983, è soppresso.

10. È autorizzata per gli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa di euro 5.000.000 per interventi di bonifica negli stagni della Provincia di Oristano (UPB S06.05.011).

11. Al fine di conseguire più efficacemente gli obiettivi di sviluppo e di coesione territoriale la Regione può, previa deliberazione della Giunta regionale e conseguente determinazione delle variazioni di bilancio, riversare ai comuni i canoni concessori da essa percepiti per strutture termali di proprietà regionale adibite ad attività imprenditoriali private. Tali canoni sono destinati dai comuni alle attività di sviluppo e miglioramento delle condizioni infrastrutturali, sociali e culturali dei territori interessati [5].

12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 14, della legge regionale n. 1 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2009 è destinata, quale contributo straordinario, all'Autorità d'ambito ottimale per la Sardegna per far fronte all'emergenza ambientale e alle relative spese sostenute dal gestore in ragione dei limiti riscontrati negli impianti acquisiti dai precedenti gestori; per le stesse finalità è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 2.000.000 quale quota integrativa dell'annualità 2009 (UPB S07.07.003).

13. La lettera b) del comma 14 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009, è sostituita dalla seguente:

"b) l'importo che residua dagli stanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007 e di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2008, a conclusione delle sottoscrizioni per i previsti aumenti di capitale e l'importo degli stanziamenti autorizzati per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono assegnati, anche in quote annuali, a parziale copertura degli oneri trasferiti al soggetto gestore del servizio idrico integrato, ai comuni singoli che hanno ceduto il possesso degli impianti alla società affidataria del servizio per far fronte alle spese sostenute dai medesimi comuni successivamente alla cessione degli impianti".

14. E' autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 15.000.000 quale contributo straordinario a favore dell'Ente acque Sardegna (ENAS) (UPB S07.07.003).

 

     Art. 6. Interventi a favore delle politiche sociali e per l'occupazione

1. Per fronteggiare l'emergenza sociale è autorizzata, nell'anno 2010, la spesa di euro 90.000.000 per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) euro 30.000.000 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2009, (UPB S05.03.007);

b) euro 25.000.000 per la realizzazione degli interventi a favore dei comuni previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), numero 1), della legge regionale n. 1 del 2009, per euro 15.000.000, e numero 2) per euro 10.000.000 (UPB S02.03.005);

c) euro 10.000.000 per la concessione dei sussidi a favore di lavoratori che non beneficiano di ammortizzatori sociali e per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 1 del 2009, e all'articolo 8, comma 20, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) (UPB S06.06.004);

d) euro 5.000.000 delle risorse a valere sul PORFSE 2007-2013 sono destinati all'erogazione di borse per dottorati di ricerca, assegni di ricerca e progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari);

e) euro 20.000.000, di cui 10.000.000 a valere sulle risorse del POR-FSE 2007-2013, per accordi o voucher formativi di cui all'articolo 8, comma 19, della legge regionale n. 3 del 2009, a favore di lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione (UPB S08.01.002);

f) è autorizzata, per l'anno 2010 e successivi, una spesa valutata in euro 2.500.000 annui al fine di consentire l'attuazione ed il coordinamento di idonei percorsi di reimpiego per i lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 giugno 2006, ultracinquantenni alla data del 31 dicembre 2009, interessati da crisi occupazionali e individuati in specifici accordi quadro istituzionali previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2009 [6].

2. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, per l'anno 2010 è determinata in euro 149.800.000, da integrare con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna del Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed è alimentato dai seguenti stanziamenti:

a) risorse regionali per euro 30.000.000 destinate al potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di anziani in condizioni di non autosufficienza, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (UPB S05.03.007);

b) risorse regionali per euro 50.000.000 destinate al finanziamento di programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) (UPB S05.03.007);

c) risorse regionali per euro 5.000.000 destinate al programma "Ritornare a casa" di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) (UPB S05.03.007);

d) risorse regionali e statali per euro 9.000.000 destinate al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, Accordo Regione Sardegna - ANCI 15 dicembre 2004) (UPB S05.03.005);

e) risorse regionali per euro 50.800.000 destinate al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (UPB S05.03.007);

f) risorse regionali per euro 5.000.000 destinate all'erogazione di assegni di cura o di altre provvidenze in favore delle famiglie che si assumono compiti di assistenza e cura di disabili fisici, psichiatrici e sensoriali, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 1 del 2009 (UPB S05.03.007).

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono destinate a potenziare quelle previste dagli assi occupabilità, inclusione sociale e adattabilità della programmazione comunitaria 2007-2013 a valere sul Fondo sociale europeo, che per il periodo di riferimento dispongono di oltre euro 90.000.000.

4. Il mutuo agevolato concedibile ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa) è elevato sino ad euro 120.000 con ammortamento mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti a fronte delle quali la riduzione del tasso di interesse è di quattordici semestralità per mutui decennali, di venti semestralità per i mutui quindicennali e ventennali, e di ventisei semestralità per i mutui venticinquennali e oltre. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle domande inoltrate alla Regione successivamente alla pubblicazione del nuovo avviso pubblico permanente da emanarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, può autorizzare l'utilizzo di parte dello stanziamento previsto dal citato Fondo per l'edilizia abitativa per il cofinanziamento delle iniziative previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

5. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, l'integrazione di euro 3.000.000 a favore del Fondo di garanzia etica di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 1 del 2009 (UPB S05.03.007). Tale fondo è utilizzato anche per il sostegno all'indebitamento dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali, ed in particolare a favore dei lavoratori che, a far data dal 1° gennaio 2010 sono o continuano ad essere interessati:

a) da crisi aziendali occupazionali e posti in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga ex articolo 19 del decreto legge n. 185 del 2008, e successive modifiche e integrazioni;

b) da contratti di solidarietà o posti in mobilità indennizzata;

c) per effetto di crisi aziendali o occupazionali abbiano perso il posto di lavoro a far data dal 1° gennaio 2009.

6. Ai fini della concessione di aiuti per il sostentamento alle famiglie, il reddito familiare è calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente.

Le modalità di applicazione sono definite con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentiti gli assessori competenti per materia, con l'obiettivo di sopperire allo svantaggio di essere famiglia numerosa.

 

     Art. 7. Interventi a favore del sistema di istruzione e formazione professionale

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge contenente una disciplina specifica che detti norme per la realizzazione di un organico piano di riforma del sistema di istruzione e formazione professionale. Per tali finalità è accantonata nel fondo nuovi oneri legislativi la somma complessiva di euro 180.000.000, in ragione di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (UPB S08.01.002).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il Consorzio universitario (UNO) di Oristano e il Consorzio universitario di Nuoro attraverso la loro fusione creano il Polo universitario della Sardegna centrale di valenza regionale.

La Giunta regionale provvede a garantire, a valere sul fondo unico per l'Università diffusa in Sardegna, trasferimenti adeguati al sostegno e valorizzazione del Polo unico della Sardegna centrale [7].

 

     Art. 8. Interventi a favore dei disoccupati ultracinquantenni

1. In attesa della predisposizione di un piano straordinario per l'occupazione, a favore dei lavoratori di età superiore ai cinquant'anni senza diritto alla pensione, destinatari di provvedimenti di licenziamento, o collocati in mobilità, è disposto un intervento straordinario assistenziale di integrazione al reddito percepito, a titolo di ammortizzatore sociale, fino alla concorrenza di euro 800 mensili e per un numero massimo di sei mensilità.

2. L'intervento, non avente natura previdenziale, è corrisposto a favore dei lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro o siano stati collocati in mobilità anche se beneficiari di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, di trattamento speciale edilizia, di indennità di mobilità ordinaria o in deroga, di cassa integrazione in deroga, avuto riguardo al carico familiare e nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel presente articolo.

3. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, l'intervento non è cumulabile con altri benefici aventi la finalità di ammortizzatori sociali di maggiore o pari importo ed è corrisposto per differenza con eventuali trattamenti previdenziali o analoghi benefici di sostegno al reddito percepiti.

4. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta a favore dei soggetti che prestano servizio civico presso il comune di residenza per un numero di ore congruo all'importo integrativo necessario per il raggiungimento del limite massimo mensile di cui al comma 1; a tal fine i comuni integrano i piani predisposti per il servizio civico.

5. L'indennità integrativa prevista dal presente articolo è corrisposta ai soggetti beneficiari dall'Istituto nazionale di previdenza sociale a valere sulle risorse regionali mediante certificazione, a cura dell'amministrazione comunale, attestante l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

6. Per le finalità di cui al presente articolo l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale provvede mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale di previdenza sociale.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nei limiti dell'importo di euro 5.000.000, a valere sulle disponibilità sussistenti nel conto dei residui della UPB S06.06.004. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio.

 

     Art. 9. Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il quadriennio 2010-2011-2012-2013 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.


[1] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1.

[2] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5.

[3] Punto abrogato dall'art. 3 della L.R. 7 novembre 2012, n. 21.

[4] L'importo di cui al presente comma è stato ridotto per l'anno 2010 di euro 3.000.000 dall'art. 1 della L.R. 17 novembre 2010, n. 15.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 ottobre 2014, n. 19.

[6] Gli effetti prodotti dal termine di cui alla presente lettera sono stati prorogati al 31 luglio 2010 dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1.