Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 19/01/2011 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario |
Art. 2. Accelerazione della spesa |
Art. 3. Misure a favore dei comuni montani |
Art. 3 bis. (Misure di sostegno dei piccoli comuni) |
Art. 4. Gestione risorse e opere pubbliche cantierabili |
Art. 5. Disposizioni nei settori socio-assistenziale e dell’istruzione |
Art. 6. Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro |
Art. 7. Integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2009 e superamento del precariato |
Art. 8. Disposizioni in materia di eventi calamitosi, opere pubbliche, edilizia residenziale e privata e commercio |
Art. 9. Misure per favorire l’accesso al credito |
Art. 10. Disposizioni in materia di istruzione e formazione e di personale della formazione professionale |
Art. 11. Soppressione dell’Agenzia regionale per le entrate |
Art. 12. Soppressione dell’Agenzia regionale “Osservatorio economico” |
Art. 13. Riduzione delle liste d’attesa, contenimento della spesa farmaceutica e pagamento fornitori |
Art. 14. Copertura finanziaria |
Art. 15. Entrata in vigore |
§ 5.2.210 - L.R. 19 gennaio 2011, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011).
(B.U. 29 gennaio 2011, n. 3 - S.O. n. 1)
Art. 1. Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario
1. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.700.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell’anno 2011, delle predette autorizzazioni:
a) euro 500.000.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
b) euro 165.759.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
c) euro 568.000.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
d) euro 389.724.782,70 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della
e) euro 76.516.217,30 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
2. La contrazione dei mutui di cui al comma 1 è effettuata, sulla base delle esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.312.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).
3. Nelle tabelle A e B sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell’esercizio 2011; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)
Fondi regionali (cap. SC08.0024)
2011 euro 24.854.000
2012 euro 87.965.000
2013 euro 86.165.000
b) fondo speciale per spese di investimento (UPB S08.01.003)
Fondi regionali (cap. SC08.0034)
2011 euro 20.370.000
2012 euro 12.050.000
2013 euro 13.500.000
4. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della
5. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera f), della
6. Nella
a) nel comma 5 dell’articolo 9 è aggiunto il seguente periodo: “Entro i successivi quindici giorni la Giunta regionale adotta la delibera di cui all’articolo 43 (Limitazione all’assunzione di impegno e di pagamento)”;
b) la lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“a) la descrizione dei programmi e dei relativi interventi rientranti nella programmazione regionale unitaria che si intendono realizzare nel corso del bilancio pluriennale, con indicazione specifica per ciascuna annualità, dei risultati attesi, delle quote di finanziamento europeo, statale e regionale e del termine ultimo di rendicontazione previsto a pena di disimpegno automatico;”;
c) dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 è inserita, la seguente:
“a bis) la descrizione dello stato di attuazione dei programmi e degli interventi di cui alla lettera a) con indicazione del grado di realizzazione finanziario e fisico;”;
d) dopo il comma 1 dell’articolo 43 è inserito il seguente:
“1 bis. La delibera è inviata per conoscenza al Consiglio regionale.”.
7. I bandi regionali che prevedono agevolazioni a favore del sistema produttivo riconoscono una premialità pari a un terzo del punteggio totale attribuibile a favore degli operatori economici che sottoscrivono accordi sindacali vincolanti che prevedono forme di partecipazione dei dipendenti agli utili d’impresa conseguiti.
8. Nell’articolo 2, comma 1, della
9. Nel comma 2 dell’articolo 2 della
10. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall’articolo 3 della
11. Per l’anno 2011 l’ammontare del fondo unico di cui all’articolo 10, comma 1, della
12. Ad integrazione della disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 1, della
13. A decorrere dall’anno 2011 il fondo di cui all’articolo 5, comma 2, della
14. Le risorse stanziate a favore delle leggi regionali di cui al comma 13, nonché quelle di cui all’articolo 25 della
15. A decorrere dall’anno 2011 le competenze accessorie spettanti al personale dell’Amministrazione regionale sono imputate alla competenza del bilancio dell’anno in cui sono disposti i relativi pagamenti.
16. A valere sulle risorse recate dalla UPB S04.03.005, è autorizzata la spesa valutata in euro 40.000 annui per il funzionamento dei gruppi comunali di protezione civile.
17. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 13, della
18. Per la realizzazione del programma di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), della
19. La spesa di cui all’articolo 28, comma 1, lettera g), della
20. La spesa di cui all’articolo 9, comma 10, lettera m), della
21. Gli effetti prodotti dal termine previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera f), della
22. Le autorizzazioni di spesa dell’anno 2010, differite all’anno 2011 con la
23. È autorizzata nell’anno 2011 la spesa di euro 200.000 per il funzionamento di una cabina di regia, istituita con deliberazione della giunta regionale 24 settembre 2008, n. 51/7, finalizzata al supporto dell’attività progettuale e laboratoriale delle istituzioni scolastiche nell’ambito degli interventi contro la dispersione scolastica per l’anno scolastico 2011-2012 e al monitoraggio delle attività didattiche con le medesime finalità attuate nel corso dell’anno scolastico 2009-2010 (UPB S02.01.001).
24. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare incentivi, per un periodo di tre anni, alle imprese aventi sede nei paesi della Comunità europea, operanti nel settore dell’autotrasporto per conto proprio o di terzi, al fine di promuovere l’equiparazione economica e sociale degli abitanti delle isole minori ai cittadini residenti sul restante territorio regionale; incentivi analoghi sono corrisposti alle imprese di autotrasporto per conto proprio o di terzi, al fine di promuovere l’utilizzo di servizi marittimi nelle rotte tra i porti della Sardegna più vicini ai luoghi di prelievo o di consegna delle merci e i porti situati sulla parte continentale del territorio nazionale. Gli incentivi sono corrisposti all’autotrasportatore che utilizza il trasporto marittimo in luogo dell’arteria stradale, secondo le modalità e le condizioni stabilite con decreto dell’Assessore regionale dei trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale, al fine di promuovere l’utilizzo di modalità di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S06.03.030).
25. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 9, della
26. Per effetto di quanto disposto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 maggio 2010, n. 3876, è autorizzata nell’anno 2011 la spesa di euro 2.300.000 quale reintegro delle disponibilità della contabilità speciale di cui al comma 3 dell’articolo 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2009, n. 3838.
27. Per le finalità di cui all’articolo 8, comma 17, della
28. Le risorse di cui all’articolo 32, comma 10, della
29. Una quota delle risorse pari a euro 150.000, rinvenienti dalla chiusura del programma di iniziativa comunitaria INTERREg IIIA It-Fr “Isole 2000-2006”, è assegnata all’Autorità di gestione centrale per gli adempimenti connessi alla chiusura del programma medesimo; l’Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.
30. All’articolo 27 della
a) al comma 9, le parole “delle liti pendenti” sono soppresse;
b) al comma 12, le parole “in contenzioso” sono sostituite con le parole “caratterizzate da posizioni debitorie”.
31. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire una quota della partecipazione azionaria della società Tirrenia di Navigazione Spa, anche tramite partecipazione in ATI alla procedura di alienazione. Per tale finalità è autorizzata, nell’anno 2011, la spesa di euro 1.000.000, da integrarsi, nel caso di avvenuta aggiudicazione, fino all’importo massimo di euro 10.000.000, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto del fondo di cui all’articolo 5 della
32. Ad integrazione delle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, della
33. La commissione tecnica regionale di cui all’articolo 2 della
Art. 2. Accelerazione della spesa
1. La pubblicazione dei bandi per l’ammissione a misure di aiuto nei settori economico-produttivo, sociale e dell’istruzione, tenuto conto dell’esigenza dell’accelerazione della spesa regionale e delle urgenze poste dalla situazione economica e sociale, costituisce obiettivo prioritario ai sensi dell’articolo 9 della
2. In caso di mancata determinazione, il termine per la pubblicazione dei bandi è fissato in centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria di ciascun esercizio.
3. Il termine per la conclusione delle procedure è di novanta giorni dalla pubblicazione dei relativi bandi. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità del procedimento, siano necessari termini superiori, la giunta e gli Assessori competenti li stabiliscono con l’atto di cui all’articolo 9 della
4. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3, salva l’applicazione dell’articolo 22 della
Art. 3. Misure a favore dei comuni montani [3]
1. Al fine di ridurre le diseconomie esistenti nei comuni montani della Sardegna il cui territorio presenti un dislivello tra quota altimetrica inferiore e superiore pari ad almeno 1.000 metri e il 30 per cento del territorio sia situato ad un livello superiore ai 400 metri, è concesso un contributo, nella forma del credito d’imposta, in favore delle imprese aventi sede legale e unità operativa ubicata nei comuni montani della Sardegna individuati dalla Regione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della
Art. 3 bis. (Misure di sostegno dei piccoli comuni) [5]
1. La presente disposizione ha lo scopo di promuovere e di sostenere le attività economiche e sociali esercitate nei piccoli comuni. Ai fini della presente disposizione sono considerati piccoli comuni quelli con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:
a) comuni collocati in aree territorialmente dissestate o in zone caratterizzate da situazioni di criticità dal punto di vista ambientale;
b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto all'ultimo censimento;
c) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
d) comuni siti in zone, in prevalenza montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni, ovvero il cui territorio è connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati;
e) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c) e d). In questi casi gli interventi previsti fanno riferimento alle frazioni.
2. Non sono comunque considerati piccoli comuni quelli con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con importanti aree urbane.
3. Per favorire il riequilibrio anagrafico è concesso alle famiglie residenti in un piccolo comune un contributo per ogni nuova nascita o adozione pari ad euro 1.500 per il primo figlio e ad euro 2.000 per ciascun figlio successivo.
4. Per sostenere il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, sono concesse le seguenti agevolazioni:
a) un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 30.000 a beneficiario, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per dieci anni;
b) un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 50.000 a beneficiario, in favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune che ne sia sprovvisto, impegnandosi a non modificarla per cinque anni; il contributo è erogato nel rispetto del
5. Il mancato rispetto degli impegni assunti comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire le somme già corrisposte, maggiorate degli interessi legali, in proporzione al periodo di mancato rispetto del vincolo.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere estese, attraverso una procedura negoziata territorializzata concordata con i partenariati pubblico-privati locali, anche nei comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti compresi in una delle tipologie descritte alle lettere a), b), c), d), e) del comma l, nei quali non si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con importanti aree urbane.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, definisce l'elenco dei piccoli comuni e le modalità attuative degli interventi, individuando in particolare le tipologie di attività economiche ammesse ai benefici e l'entità dei contributi. La deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per il parere delle competenti Commissioni consiliari, da esprimersi entro un mese dalla data di assegnazione, decorso il quale se ne prescinde.
8. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, cui si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono valutati in complessivi euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2012 in ragione di:
a) euro 1.000.000 per i contributi previsti nel comma 3 (UPB S05.03.005);
b) euro 2.000.000 per i contributi previsti nella lettera a) del comma 4 (UPB S05.03.010);
c) euro 5.000.000 per i contributi previsti nella lettera b) del comma 4 (UPB S06.03.011).
Art. 4. Gestione risorse e opere pubbliche cantierabili
1. La giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva un atto di indirizzo per la gestione delle risorse provenienti dall’articolo 5, comma 2, della
2. A valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 5 della
3. Il finanziamento è orientato a interventi di rapida realizzabilità e di rilevanza strategica che, per dimensioni e tipologia, permettono il coinvolgimento di imprese operanti nel territorio comunale o provinciale. L’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio predispone annualmente una graduatoria delle opere ammesse al finanziamento fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
4. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, entro il termine perentorio di centoventi giorni dall’entrata un vigore della presente legge.
5. Gli enti beneficiari indicono le procedure di affidamento dei lavori ammessi al finanziamento entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, che costituisce autorizzazione alla concessione del finanziamento. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca del finanziamento concesso [7].
Art. 5. Disposizioni nei settori socio-assistenziale e dell’istruzione
1. Al fine di contrastare le situazioni di emergenza persistenti nei settori socio-assistenziali e del lavoro, in deroga a quanto disposto dall’articolo 4 della
a) la spesa di euro 15.000.000 per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), punto 1), della
b) la spesa di euro 15.000.000 per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della
c) la spesa di euro 10.000.000 per la concessione di sussidi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), della
d) la spesa di euro 30.000.000 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall’articolo 3, comma 2, lettera a), della
2. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall’articolo 34 della
a) euro 30.000.000 destinati al potenziamento dell’assistenza domiciliare a favore di anziani in condizioni di non autosufficienza, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (UPB S05.03.007 - cap. SC05.0681);
b) euro 64.000.000 destinati al finanziamento di programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla
c) euro 10.000.000 destinati al programma “Ritornare a casa” di cui all’articolo 17, comma 1, della
d) euro 9.000.000 destinati al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, Accordo Regione Sardegna - ANCI 15 dicembre 2004) (UPB S05.03.005);
e) euro 50.800.000 destinati al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (UPB S05.03.007).
3. È autorizzata la spesa complessiva di euro 24.000.000, in ragione di euro 4.000.000 per l’anno 2011, euro 10.000.000 per l’anno 2012 ed euro 10.000.000 per l’anno 2013, destinata alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di strutture socio-assistenziali e alla prosecuzione e potenziamento del programma straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi finalizzato all’istituzione di nuovi centri di accoglienza per la prima infanzia e al miglioramento strutturale di quelli esistenti e dei servizi erogati (UPB S05.03.006 e S05.03.007); in particolare su tali stanziamenti è autorizzata la seguente spesa: a favore del Comune di Ghilarza euro 200.000 per l’acquisizione e ristrutturazione di una struttura da destinare, attraverso apposita convenzione, a sede dell’Associazione Carta di Zuri, quale centro regionale per il monitoraggio e la promozione di iniziative e misure di contrasto alla povertà, previo parere della Commissione competente del Consiglio regionale, espresso entro il termine di venti giorni dalla trasmissione (UPB S05.03.006).
4. È autorizzata, a decorrere dall’anno 2012, a favore dell’associazione “Carta di Zuri”, la concessione di un contributo annuale di euro 100.000 per le spese d’istituto (UPB S03.01.003).
5. È autorizzata, a favore dell’associazione onlus “Villa Chiara” di Olbia, la concessione di un contributo annuale di euro 100.000 per le spese d’istituto (UPB S05.03.007) [8].
6. È autorizzata, per le finalità di cui all’articolo 9, comma 10, lettera r), della
7. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di euro 150.000 di cui rispettivamente euro 55.000 in favore della Associazione culturale Casa museo Antonio Gramsci di Ghilarza, euro 55.000 in favore dell’Associazione Casa natale Antonio di Ales ed euro 40.000 in favore dell’Istituto studi e ricerche Antonio Gramsci di Cagliari. Il contributo è corrisposto nella misura dell’80 per cento a titolo di anticipazione. Il saldo è erogato previa presentazione di autocertificazione del responsabile legale attestante l’utilizzo dei finanziamenti per le finalità assegnate. La Regione è autorizzata a finanziare, per l’anno 2011, un programma di interventi per la valorizzazione e diffusione delle opere di Emilio Lussu. A tal fine è stanziata la somma di euro 100.000 per l’anno 2011 (UPB S03.02.002).
8. È autorizzata nell’anno 2011 la spesa di euro 200.000 per la concessione di contributi straordinari alle diocesi o a favore dei soggetti gestori per l’inventariazione, il restauro, la valorizzazione e la digitalizzazione dei patrimoni documentari degli archivi storici diocesani (UPB S03.01.003). I contributi sono assegnati sulla base della consistenza del patrimonio archivistico e dell’urgenza degli interventi conservativi.
9. È autorizzata nell’anno 2011 la spesa complessiva di euro 5.000.000 in ragione di euro 2.500.000 per il restauro ed il consolidamento di chiese di particolare interesse storico artistico (UPB S03.01.004 - cap. SC03.0057) e di euro 2.500.000 per la concessione di contributi ai comuni per edifici di culto (UPB S03.01.004 - cap. SC03.0059); il relativo programma di interventi è approvato dalla giunta regionale a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera i), della
10. Al fine di razionalizzare e riqualificare la spesa regionale, i contributi di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b), della
11. Al comma 2 dell’articolo 7 della
12. All’articolo 4 della
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è così sostituito:
“3. Il piano degli interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, sentito il parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro venti giorni dalla proposta.”.
13. È autorizzata, nell’anno 2011, la spesa di euro 130.000 quale contributo integrativo per l’annualità 2010 a favore della Fondazione “Costantino Nivola”, a copertura delle maggiori spese sopravvenute nell’esercizio 2010 (UPB S03.02.005) [9].
14. [È autorizzata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la spesa di euro 1.400.000 per la realizzazione di attività finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo, a favore di persone con provvedimenti penali detentivi e/o in esecuzione penale esterna, gestite da organizzazioni onlus, in raccordo con gli Uffici regionali dell’esecuzione penale esterna, il Centro giustizia minorile e le rispettive magistrature di sorveglianza, di cui euro 100.000 per la realizzazione, all’interno dell’Istituto penale per minorenni di Quartucciu, di attività finalizzate alla rieducazione e alla riabilitazione sociale. Il relativo programma di interventi è approvato dalla giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di politiche sociali (UPB S05.03.009) ] [10].
15. È autorizzata la spesa di euro 400.000 per l’anno 2011, di euro 500.000 per l’anno 2012 e di euro 600.000 per l’anno 2013, finalizzata alla riorganizzazione della rete dei consultori familiari prevista dall’articolo 8, comma 36, della
16. Per l’implementazione e la gestione dei sistemi informativi sanitari è autorizzata la spesa di euro 3.700.000 per l’anno 2011 e di euro 2.500.000 per gli anni successivi; dello stanziamento relativo all’annualità 2011, una quota pari a euro 1.250.000 è finalizzata al saldo delle attività relative all’esercizio 2010 (UPB S05.01.001) [11].
17. Per la realizzazione di interventi di edilizia universitaria è autorizzata una spesa valutata in euro 3.000.000 per l’anno 2011, di cui rispettivamente euro 1.000.000 a favore dell’Università di Sassari ed euro 2.000.000 a favore dell’Università di Cagliari, in euro 5.000.000 per l’anno 2012 e in euro 7.000.000 per l’anno 2013. Il relativo programma di interventi è approvato dalla giunta regionale su proposta dell’Assessore competente per materia (UPB S02.01.010).
18. È autorizzata, a favore della Questura di Nuoro, la concessione di un contributo annuale di euro 80.000 per la realizzazione e la divulgazione del diario “Diahiò” finalizzato alla promozione della cultura della legalità, dell’ospitalità e della solidarietà (UPB S03.02.003).
19. È autorizzata, nell’anno 2011, a completamento di quanto previsto dalle leggi regionali n. 4 del 2006, articolo 22, comma 16 e n. 2 del 2007, articolo 15, comma 10, la spesa di euro 5.000.000 finalizzata alla realizzazione della Scuola forestale della Sardegna (UPB S02.02.004).
20. La spesa disposta a’ termini dell’articolo 2, comma 17, della
21. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di euro 200.000 a favore del Comune di Sedilo per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del percorso dell’Ardia (UPB S01.06.002).
22. È autorizzata, a valere sull’UPB S05.04.001, la spesa di euro 600.000 destinata alla integrazione dei contributi a sostegno della partecipazione ai campionati federali nazionali di maggior rilievo, previsti dall’articolo 31 della
23. È autorizzata la concessione di un contributo annuale di euro 200.000 a favore delle sezioni regionali dell'Unione nazionale pro-loco italiane (UNPLI) e dell'Ente pro-loco Sardegna (EPLS) per i compiti di istituto (UPB S06.02.001). Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore del turismo, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione, che tengono conto del numero di pro-loco aderenti a ciascun organismo [12].
Art. 6. Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro
1. La Regione promuove, con le parti sociali e gli enti locali, un piano pluriennale di azioni volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) l’aumento del tasso di occupazione e la riduzione di quello di disoccupazione;
b) il reimpiego e l’accompagnamento al lavoro dei lavoratori che beneficiano di ammortizzatori sociali, anche con la istituzione di un apposito strumento operativo;
c) la riqualificazione ed il rafforzamento delle politiche di contrasto alla povertà;
d) la riduzione della dispersione scolastica con il potenziamento degli interventi per la scuola e la formazione professionale anche attraverso un apposito strumento di supporto;
e) la valorizzazione delle aree rurali interessate da fenomeni di spopolamento.
2. Per l’attuazione del piano di cui al comma 1 è autorizzato uno stanziamento complessivo, nel periodo 2011-2014, di euro 200.000.000 che, data la situazione di particolare criticità del fenomeno della disoccupazione, in particolare di quella giovanile, e della dispersione scolastica, per l’anno 2011 impiega la somma di euro 65.000.000, di cui euro 20.000.000 a valere sulle risorse già destinate per le medesime finalità nella programmazione comunitaria 2007-2013 di cui ai fondi FESR e FSE, già iscritti nel bilancio della Regione per lo stesso anno. Con deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta degli Assessori competenti per materia, previo parere della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde, sono definiti il programma degli interventi e il relativo riparto tra gli stessi. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede, con proprio decreto, l’Assessore competente in materia di programmazione e bilancio [13].
3. Per le annualità successive, nel disegno di legge collegato alla presente manovra finanziaria, è definito il programma articolato degli interventi alla cui copertura finanziaria si fa fronte con l’utilizzo delle riserve appositamente allocate nel fondo nuovi oneri legislativi di cui all’UPB S08.01.002.
4. È autorizzata nell’anno 2011 l’ulteriore spesa di euro 1.000.000 per le finalità di cui all’articolo 7, comma 47, della
5. All’articolo 1, comma 7, della
6. Gli stanziamenti recati dalle UPB S06.03.001 - cap. SC06.0381 e UPB S06.03.008 - cap. S06.0480 per l’anno 2011 possono essere utilizzati per lo scorrimento delle graduatorie relative ai bandi 2009.
7. Le risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24 della
8. Le somme sussistenti in conto residui ed in conto competenza del bilancio per l’anno 2010 destinate alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi sindacali del personale dell’Ente foreste (UPB S04.08.007 - cap. SC04.1919) permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio 2011.
9. Le risorse disponibili nel conto dei residui e della competenza al 31 dicembre 2010 in conto dell’UPB S01.02.003 (cap. SC01.0216) e in conto dell’UPB S01.02.001 (cap. SC01.0139) sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’anno 2011 per l’attuazione delle progressioni professionali previste dal contratto collettivo regionale di lavoro.
10. All’articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della
a) dopo le parole: “per l’aumento” sono inserite le seguenti: “la manutenzione e la valorizzazione”;
b) dopo le parole: “da fonte fossile” sono inserite le seguenti: “nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”.
11. Al fine di dare attuazione agli impegni assunti dall’Amministrazione regionale con l’Accordo di programma del 26 luglio 2006 e con il Protocollo d’intesa del 16 marzo 2010, relativi al sito industriale dell’area di Ottana, è favorito l’esodo volontario del personale con qualifica non dirigenziale del Consorzio industriale della Provincia di Nuoro, che maturi i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il quinquennio dalla data del 31 dicembre 2011 e che chieda la risoluzione del rapporto di lavoro mediante corresponsione di un’incentivazione da definire con deliberazione della giunta regionale. Il Consorzio può presentare istanza di accesso ai relativi finanziamenti all’Assessorato regionale dell’industria, corredata di dettagliato e idoneo progetto di ristrutturazione e organizzazione. I finanziamenti ricevuti impegnano il Consorzio destinatario delle risorse a non assumere nuove unità lavorative di pari livello e qualifica per il triennio successivo a quello di iscrizione delle somme nei rispettivi bilanci. È autorizzata, per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione della presente disposizione, una spesa valutata in euro 1.800.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 (UPB S06.03.029) [14].
12. In sede di prima applicazione e in deroga all’articolo 13 della
13. E' autorizzata la spesa di euro 10.000.000 a favore dei comuni per la concessione di voucher per tirocini in imprese a favore di soggetti disoccupati o inoccupati. I comuni possono integrare tali interventi con risorse proprie. Con deliberazione della regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro entro il termine perentorio di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del suddetto intervento. Le somme sono ripartite tra i comuni sulla base del numero dei soggetti disoccupati o inoccupati ivi residenti (UPB S06.06.004). Entro il termine perentorio di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, predispone un programma di riqualificazione, aggiornamento o specializzazione professionale dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali finalizzato all’utilizzo degli stessi presso le pubbliche amministrazioni o il sistema delle imprese. Il programma stabilisce anche le modalità di integrazione del reddito dei lavoratori coinvolti. Le amministrazioni pubbliche concorrono con risorse proprie al finanziamento del programma. L’utilizzazione non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro tra lavoratore e amministrazione pubblica o impresa. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l’anno 2011 (UPB S06.06.004).
Art. 7. Integrazioni alla
1. Nell’articolo 3 della
“1 bis. L’Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata triennale, previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica della idoneità all’espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento.
1 ter. I comuni, singoli, associati e consorziati, e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati, avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002.
1 quater. Tale personale è individuato tra quello che svolga o abbia svolto il proprio servizio come ultima sede nell'ente locale proponente il programma, dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti per la collocazione in quiescenza, sulla base di specifica graduatoria di merito formulata a seguito della selezione di cui al comma 1 bis dell'articolo 3 della
1 quinquies. I programmi di cui al comma 1 ter, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l’elenco degli aventi titolo, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio. Per l’attuazione dei programmi previsti al comma 1 ter è autorizzata, per l’anno 2011, una spesa valutata in euro 4.000.000; per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l’anno 2011 (UPB S01.06.001). gli enti locali concorrono con una spesa non inferiore a quella posta a disposizione dall’Amministrazione per ciascun ente richiedente.” [16].
2. Per consentire nelle amministrazioni di cui alla
3. I dipendenti laureati dell’Amministrazione regionale attualmente inquadrati nella categoria C al terzo livello retributivo e assunti con concorsi pubblici e i dipendenti regionali di categoria C, assunti con concorso pubblico, che hanno superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006 per il passaggio alla categoria superiore, aventi almeno trenta mesi di anzianità di servizio nella predetta categoria C, sono inquadrati nella categoria D al primo livello retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l’aumento della dotazione nella categoria D e l’uguale corrispondente riduzione della categoria C sino all’importo massimo di complessivi euro 60.000 annui (UPB S01.02.001 - UPB S01.02.002) [18].
3 bis. Il personale di cui al comma 3 partecipa a un corso-concorso di formazione professionale, da concludersi con una prova sulle materie oggetto del corso, il mancato superamento della quale comporta il venir meno della qualifica attribuita; entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti contenuto e modalità di svolgimento dei corsi-concorso [19].
4. Al fine di razionalizzare e accelerare le procedure di spesa di cui all’articolo 34 della
5. Le graduatorie relative al personale degli operatori socio-sanitari in scadenza al 31 gennaio 2011 sono prorogate sino al 30 giugno 2011.
Art. 8. Disposizioni in materia di eventi calamitosi, opere pubbliche, edilizia residenziale e privata e commercio
1. L’autorizzazione di spesa, disposta dall’articolo 4, comma 34, della
a) incremento fino ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 dei contributi ai comuni, province e comunità montane per interventi urgenti in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche; rimborso agli stessi enti delle spese anticipate per interventi svolti su richiesta della Regione o per anticipazioni a gruppi di volontari in occasione di eventi calamitosi (UPB S04.03.005);
b) completamento delle opere già finanziate ai sensi delle norme speciali appositamente approvate nell’ultimo triennio fino ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (UPB S04.03.004);
c) ripristino e/o delocalizzazione delle opere sportive di interesse pubblico devastate dall’esondazione del Rio San Girolamo fino ad euro 500.000 (UPB S04.03.004);
d) completamento degli interventi di cui alla
2. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si estende a favore dei Comuni di Budoni, Loiri Porto San Paolo, Torpé, San Teodoro, Padru, Posada, Siniscola e Orosei per gli interventi di ripristino conseguenti agli eventi alluvionali del mese di settembre 2009.
3. Per fare fronte alle azioni e studi in corso e a quelli successivi necessari ad affrontare l’emergenza della proliferazione di specie esotiche infestanti, in particolare nel Mar’e Foghe, è concesso all’Amministrazione provinciale di Oristano il contributo di euro 500.000 (UPB S04.06.002) [20].
4. Per le finalità previste dall’articolo 27, comma 6, della
5. È autorizzata la spesa complessiva di euro 700.000.000 per la realizzazione della strada statale n. 199/597 Sassari-Olbia, in ragione di euro 105.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di euro 119.000.000 per l’anno 2014, di euro 126.000.000 per l’anno 2015 ed euro 140.000.000 per l’anno 2016, da riversare alla contabilità speciale di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, n. 3869, concernente “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia”. Ai relativi oneri si fa fronte quanto ad euro 141.494.000 mediante l’utilizzo delle risorse liberate di cui alla programmazione comunitaria 2000-2006 e quanto ad euro 558.506.000 con le risorse assegnate alla contabilità speciale con l’ordinanza n. 3869 del 2010, e successive modifiche ed integrazioni. Resta preclusa in ogni caso la possibilità di ricorrere all’indebitamento.
6. Le alienazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 1 della
a) pagamento in un’unica soluzione, con riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse pari al tasso applicato ai sensi della
7. L’alienazione del patrimonio di cui al comma 6 riguarda il 90 per cento dell’intera consistenza immobiliare.
8. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della
“5 bis. gli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 sono subordinati al reperimento degli spazi per par-cheggi di cui all’articolo 41 sexies della
9. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 31 della
“5 ter. Il termine di novanta giorni di cui al comma 5 è perentorio ed il comune competente può procedere, dopo la sua decorrenza, alla pubblicazione dello strumento urbanistico.
5 quater. Con motivata determinazione del direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale, il termine di novanta giorni di cui al comma 5 può essere sospeso, per gravi ragioni, per una sola volta e per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni.”.
10. Il comma 1 dell’articolo 29 della
“1. Il trasferimento per atto tra vivi è sempre consentito purché sia data prova dell’effettivo trasferimento dell’azienda con le modalità previste per le aziende non soggette a registrazione.”.
Art. 9. Misure per favorire l’accesso al credito
1. La Regione, al fine di consentire il rispetto dell’equilibrio finanziario del sistema produttivo iso-lano con riferimento ai crediti liquidi ed esigibili vantati dalle imprese nei confronti dell’Amministrazione regionale e delle agenzie o enti regionali e locali, per la realizzazione di opere pubbliche e per l’acquisizione di beni e servizi mediante gestione diretta o mediante l’istituto della delega, o dell’affidamento con atto convenzionale di cui all’articolo 6 della
2. Per crediti liquidi ed esigibili si intendono quelli per i quali risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa regionale per la richiesta di pagamento.
3. Le operazioni di cessione dei crediti sono notificate all’Amministrazione regionale ed agli enti anche in deroga al disposto dell’articolo 69 del
4. All’attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede mediante la costituzione di un apposito fondo di garanzia presso la SFIRS Spa la cui dotazione è stabilita nella misura di euro 1.500.000 per l’anno 2011 (UPB S07.10.006).
4 bis. Per far fronte agli oneri e interessi, scaturenti dal perfezionamento degli accordi con il sistema bancario e creditizio, anche con istituti diversi dalla SFIRS Spa, per operazioni di cessione dei crediti d'impresa inerenti la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi mediante gestione diretta, l'istituto della delega, o dell'affidamento con atto convenzionale, l'ente appaltante è autorizzato a utilizzare le risorse finanziarie, derivanti da economie e ribassi d'asta, nei limiti delle somme disponibili risultanti nel quadro economico, a seguito dell'aggiudicazione, assumendoli a proprio carico [21].
Art. 10. Disposizioni in materia di istruzione e formazione e di personale della formazione professionale
1. La Regione concorre ad attuare l’obbligo di istruzione e formazione per almeno dieci anni e sino al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno d’età. Tale obbligo si attua con un piano regionale di intervento, predisposto dalla giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e approvato dal Consiglio regionale, da realizzare nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle agenzie formative accreditate, anche attraverso l’apprendistato di cui all’articolo 48 del
2. I contratti di lavoro del personale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), della
3. Per il superamento dell’albo di cui alla
4. Per favorire l’aggiornamento e la formazione degli operatori del sistema della formazione professionale in Sardegna, la Regione adotta azioni a sostegno all’impiego e allo sviluppo delle risorse umane. Le agenzie formative accreditate che abbiano ricorso all’utilizzo della CIgS propongono e gestiscono progetti formativi rivolti ai propri dipendenti per un massimo di 450 ore annue per promuovere un migliore rapporto con la programmazione regionale dello sviluppo e del lavoro e per supportare la professionalità degli operatori del settore. Il personale dipendente impegnato in tali attività mantiene la continuità retributiva.
5. È autorizzata, nell’anno 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la concessione di contributi a favore delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o operativa in Sardegna a copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei titolari o del personale a corsi di aggiornamento, promossi da enti accreditati o da associazioni di imprese, finalizzati a favorire i processi di efficienza aziendale, competitività, innovazione in materia tecnologica, sicurezza e salute dei lavoratori e valorizzazione del capitale umano. Il contributo è concesso nella misura massima di euro 500 ad azienda, nell’ambito degli aiuti “de minimis” di cui al
Art. 11. Soppressione dell’Agenzia regionale per le entrate
1. Allo scopo di ridurre i costi dell’apparato pubblico regionale mediante l’accorpamento delle funzioni delle agenzie di piccola dimensione e la contrazione delle spese di funzionamento, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate, istituita dall’articolo 1 della
Art. 12. Soppressione dell’Agenzia regionale “Osservatorio economico”
1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa l’Agenzia governativa regionale “Osservatorio economico”, istituita dall’articolo 26 della
Art. 13. Riduzione delle liste d’attesa, contenimento della spesa farmaceutica e pagamento fornitori
1. Per la riduzione delle liste d’attesa è autorizzata complessivamente la spesa aggiuntiva di euro 21.000.000, di cui:
a) euro 9.000.000 destinati a prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, di cui euro 6.000.000 al settore pubblico ed euro 3.000.000 al settore privato;
b) euro 12.000.000 destinati a prestazioni a carattere ambulatoriale e/o strumentale, di cui euro 6.000.000 al settore pubblico ed euro 6.000.000 al settore privato.
L’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale predispone, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un programma completo degli interventi, secondo criteri definiti dallo stesso Assessorato sentita la competente Commissione consiliare (UPB S05.01.004).
2. È autorizzata per gli anni 2011 e seguenti una spesa massima di euro 5.000.000 per le attività di postacuzie da svolgersi nelle residenze sanitarie assistite (RSA) del territorio regionale. A tal fine ogni ASL predispone, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) della presente legge, un progetto di espansione dell’attività delle RSA già operative nel proprio territorio. Tali progetti mirano alla progressiva riduzione del costo delle attività di ricovero ospedaliero tradizionale in rapporto alla espansione dell’attività di assistenza attraverso le RSA nell’arco di un quadriennio (UPB S05.01.004).
3. Nella definizione dei budget e degli obiettivi delle aziende sanitarie della Sardegna, la giunta regionale assicura il contenimento della spesa farmaceutica entro e non oltre il 14 per cento del complessivo onere programmato a carico del Servizio sanitario regionale.
4. I crediti accertati e scaduti nei confronti delle aziende sanitarie che siano vantati da parte di imprese, in qualunque forma costituite, ed enti di diritto privato che abbiano in Sardegna la sede legale o una stabile organizzazione e propri dipendenti ivi residenti, nonché delle altre persone fisiche residenti in Sardegna, possono essere oggetto di cessione, procura all’incasso o altro atto analogo nei confronti di banche operanti nel territorio regionale, che assicurino l’anticipazione dell’intero credito o di una sua parte.
5. La cessione del credito avviene con atto specifico da stipularsi tra il creditore e una o più banche di cui al comma 4, secondo apposita convenzione quadro predisposta dall’Assessorato regionale degli affari regionali, personale e riforma della Regione, con delega di pagamento notificata al debitore e con garanzia e costo dei relativi interessi e degli oneri accessori a carico della Regione.
6. Tra la Regione e gli altri enti debitori di cui al comma 4 è stipulata apposita convenzione che assicuri l’accertamento della sussistenza del credito non oltre trenta giorni, di norma in termini di silenzio assenso, e la verifica della recuperabilità del credito della Regione autonoma della Sardegna entro i due esercizi che seguono la cessione, anche in base alle somme che possono essere iscritte nei bilanci di previsione in base alla legislazione vigente.
7. Alle spese previste per l’attuazione dei commi 4, 5 e 6, valutate in euro 10.000.000, si fa fronte con le disponibilità recate dall’UPB S05.01.001.
Art. 14. Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d’entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2012 e 2013 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 15. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS con gli effetti finanziari nel rispetto della disposizione prevista dall’articolo 7, comma 3, della
[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 16 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 18 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[4] Comma così modificato dall'art. 18 della
[5] Articolo inserito dall'art. 18 della
[6] L'importo di euro 50.000.000 relativo all'annualità 2011 è stato rideterminato in euro 13.400.000 e l'importo di euro 25.000.000 relativo all'annualità 2012 è stato rideterminato in euro 61.600.000 dall'art. 4 della
[7] Comma così modificato dall'art. 18 della
[8] Comma così modificato dall'art. 18 della
[9] Comma così modificato dall'art. 1 della
[10] Comma abrogato dall'art. 19 della
[11] Comma così modificato dall'art. 18 della
[12] Comma così modificato dall'art. 9 della
[13] Comma così modificato dall'art. 18 della
[14] Comma così modificato dall'art. 2 della
[15] La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 2012, n. 99, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[16] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 20 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12. La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[17] La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[18] La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[19] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12. La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[20] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[21] Comma aggiunto dall'art. 3 della