§ 5.2.210 - L.R. 19 gennaio 2011, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:19/01/2011
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario
Art. 2.  Accelerazione della spesa
Art. 3.  Misure a favore dei comuni montani
Art. 3 bis.  (Misure di sostegno dei piccoli comuni)
Art. 4.  Gestione risorse e opere pubbliche cantierabili
Art. 5.  Disposizioni nei settori socio-assistenziale e dell’istruzione
Art. 6.  Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro
Art. 7.  Integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2009 e superamento del precariato
Art. 8.  Disposizioni in materia di eventi calamitosi, opere pubbliche, edilizia residenziale e privata e commercio
Art. 9.  Misure per favorire l’accesso al credito
Art. 10.  Disposizioni in materia di istruzione e formazione e di personale della formazione professionale
Art. 11.  Soppressione dell’Agenzia regionale per le entrate
Art. 12.  Soppressione dell’Agenzia regionale “Osservatorio economico”
Art. 13.  Riduzione delle liste d’attesa, contenimento della spesa farmaceutica e pagamento fornitori
Art. 14.  Copertura finanziaria
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 5.2.210 - L.R. 19 gennaio 2011, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011).

(B.U. 29 gennaio 2011, n. 3 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

1. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.700.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell’anno 2011, delle predette autorizzazioni:

a) euro 500.000.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009);

b) euro 165.759.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006);

c) euro 568.000.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005);

d) euro 389.724.782,70 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 - legge finanziaria 2004);

e) euro 76.516.217,30 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004).

2. La contrazione dei mutui di cui al comma 1 è effettuata, sulla base delle esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.312.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).

3. Nelle tabelle A e B sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell’esercizio 2011; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)

Fondi regionali (cap. SC08.0024)

2011 euro 24.854.000

2012 euro 87.965.000

2013 euro 86.165.000

b) fondo speciale per spese di investimento (UPB S08.01.003)

Fondi regionali (cap. SC08.0034)

2011 euro 20.370.000

2012 euro 12.050.000

2013 euro 13.500.000

4. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), sono determinate, per gli anni 2011-2013, nella misura indicata nell’allegata tabella C.

5. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2011-2013, nella misura indicata nell’allegata tabella D.

6. Nella legge regionale n. 11 del 2006, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nel comma 5 dell’articolo 9 è aggiunto il seguente periodo: “Entro i successivi quindici giorni la Giunta regionale adotta la delibera di cui all’articolo 43 (Limitazione all’assunzione di impegno e di pagamento)”;

b) la lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:

“a) la descrizione dei programmi e dei relativi interventi rientranti nella programmazione regionale unitaria che si intendono realizzare nel corso del bilancio pluriennale, con indicazione specifica per ciascuna annualità, dei risultati attesi, delle quote di finanziamento europeo, statale e regionale e del termine ultimo di rendicontazione previsto a pena di disimpegno automatico;”;

c) dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 è inserita, la seguente:

“a bis) la descrizione dello stato di attuazione dei programmi e degli interventi di cui alla lettera a) con indicazione del grado di realizzazione finanziario e fisico;”;

d) dopo il comma 1 dell’articolo 43 è inserito il seguente:

“1 bis. La delibera è inviata per conoscenza al Consiglio regionale.”.

7. I bandi regionali che prevedono agevolazioni a favore del sistema produttivo riconoscono una premialità pari a un terzo del punteggio totale attribuibile a favore degli operatori economici che sottoscrivono accordi sindacali vincolanti che prevedono forme di partecipazione dei dipendenti agli utili d’impresa conseguiti.

8. Nell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 (Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11), dopo le parole “e successive modifiche e integrazioni” sono inserite le seguenti: “e a favore del fondo per l’assolvimento delle obbligazioni derivanti dalla soppressione dei fondi di garanzia a favore delle imprese di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3.”.

9. Nel comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2010 dopo le parole: “entro il suddetto termine.” sono inserite le seguenti: “In caso di autorizzazioni di spesa finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, sono definanziate quelle per le quali non si provvede alla pubblicazione del bando per la realizzazione dell’opera entro il termine perentorio di quarantacinque giorni”. Tale termine decorre dall’entrata in vigore della presente legge. [1]

10. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio), e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell’agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di un ulteriore anno. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 31 dicembre 2011.

11. Per l’anno 2011 l’ammontare del fondo unico di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è determinato in euro 580.000.000 ed è ripartito per euro 510.300.000 a favore dei comuni e per euro 69.700.000 a favore delle province (UPB S01.06.001).

12. Ad integrazione della disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 20.000.000 per l’esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).

13. A decorrere dall’anno 2011 il fondo di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010) confluisce nel fondo di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d’area), e successive modifiche ed integrazioni, che assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la competitività.

14. Le risorse stanziate a favore delle leggi regionali di cui al comma 13, nonché quelle di cui all’articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007 e altre regionali, qualora utilizzate per il perseguimento degli obiettivi inclusi nella programmazione unitaria 2007-2013 e nei relativi programmi operativi sono da considerarsi quali risorse integrative regionali alla stessa programmazione unitaria.

15. A decorrere dall’anno 2011 le competenze accessorie spettanti al personale dell’Amministrazione regionale sono imputate alla competenza del bilancio dell’anno in cui sono disposti i relativi pagamenti.

16. A valere sulle risorse recate dalla UPB S04.03.005, è autorizzata la spesa valutata in euro 40.000 annui per il funzionamento dei gruppi comunali di protezione civile.

17. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 13, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010), sono rideterminate in euro 6.549.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 ai fini dell'attuazione del comma 9 dell'articolo 6. Al relativo riparto provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sulla base dei criteri previsti dal vigente accordo collettivo [2].

18. Per la realizzazione del programma di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), l’Amministrazione regionale può affidare agli enti regionali per il diritto allo studio (ERSU) di Cagliari e Sassari gli interventi relativi agli studenti iscritti presso le università del territorio nazionale e può anche avvalersi dell’affidamento dei servizi ad aziende esterne selezionate tramite procedure pubbliche. I criteri di programmazione dei bandi e dei relativi impegni e pagamenti sono determinati dalla giunta regionale (UPB S02.01.009).

19. La spesa di cui all’articolo 28, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 2 del 2007, è rideterminata a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, in euro 300.000 annui (UPB S03.02.005).

20. La spesa di cui all’articolo 9, comma 10, lettera m), della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), è rideterminata a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, in euro 100.000 annui (UPB S03.02.005).

21. Gli effetti prodotti dal termine previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 5 del 2009, sono prorogati al 31 luglio 2010.

22. Le autorizzazioni di spesa dell’anno 2010, differite all’anno 2011 con la legge regionale n. 14 del 2010, possono essere utilizzate a copertura degli interventi realizzati o delle attività espletate nell’anno 2010 medesimo.

23. È autorizzata nell’anno 2011 la spesa di euro 200.000 per il funzionamento di una cabina di regia, istituita con deliberazione della giunta regionale 24 settembre 2008, n. 51/7, finalizzata al supporto dell’attività progettuale e laboratoriale delle istituzioni scolastiche nell’ambito degli interventi contro la dispersione scolastica per l’anno scolastico 2011-2012 e al monitoraggio delle attività didattiche con le medesime finalità attuate nel corso dell’anno scolastico 2009-2010 (UPB S02.01.001).

24. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare incentivi, per un periodo di tre anni, alle imprese aventi sede nei paesi della Comunità europea, operanti nel settore dell’autotrasporto per conto proprio o di terzi, al fine di promuovere l’equiparazione economica e sociale degli abitanti delle isole minori ai cittadini residenti sul restante territorio regionale; incentivi analoghi sono corrisposti alle imprese di autotrasporto per conto proprio o di terzi, al fine di promuovere l’utilizzo di servizi marittimi nelle rotte tra i porti della Sardegna più vicini ai luoghi di prelievo o di consegna delle merci e i porti situati sulla parte continentale del territorio nazionale. Gli incentivi sono corrisposti all’autotrasportatore che utilizza il trasporto marittimo in luogo dell’arteria stradale, secondo le modalità e le condizioni stabilite con decreto dell’Assessore regionale dei trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale, al fine di promuovere l’utilizzo di modalità di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S06.03.030).

25. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 9, della legge regionale n. 3 del 2009, relativamente all’attuazione della continuità del servizio svolto dal personale con contratti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione coordinata e continuativa che opera nelle attività di disinfestazione, si adotta il fabbisogno dichiarato dalle province alla data del 30 novembre limitatamente alla disponibilità finanziaria complessiva.

26. Per effetto di quanto disposto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 maggio 2010, n. 3876, è autorizzata nell’anno 2011 la spesa di euro 2.300.000 quale reintegro delle disponibilità della contabilità speciale di cui al comma 3 dell’articolo 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2009, n. 3838.

27. Per le finalità di cui all’articolo 8, comma 17, della legge regionale n. 3 del 2009, è autorizzata, nell’anno 2011, la spesa di euro 300.000 (UPB S01.03.009).

28. Le risorse di cui all’articolo 32, comma 10, della legge regionale n. 2 del 2007, ancorché impegnate, sono utilizzate, per le stesse finalità, quale copertura delle spese sostenute nell’anno 2010.

29. Una quota delle risorse pari a euro 150.000, rinvenienti dalla chiusura del programma di iniziativa comunitaria INTERREg IIIA It-Fr “Isole 2000-2006”, è assegnata all’Autorità di gestione centrale per gli adempimenti connessi alla chiusura del programma medesimo; l’Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.

30. All’articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 9, le parole “delle liti pendenti” sono soppresse;

b) al comma 12, le parole “in contenzioso” sono sostituite con le parole “caratterizzate da posizioni debitorie”.

31. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire una quota della partecipazione azionaria della società Tirrenia di Navigazione Spa, anche tramite partecipazione in ATI alla procedura di alienazione. Per tale finalità è autorizzata, nell’anno 2011, la spesa di euro 1.000.000, da integrarsi, nel caso di avvenuta aggiudicazione, fino all’importo massimo di euro 10.000.000, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto del fondo di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2009 (UPB S01.05.002).

32. Ad integrazione delle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2009, è autorizzata nell’anno 2011 l’ulteriore spesa di euro 1.000.000 finalizzata all’integrazione del fondo di garanzia del Consorzio fidi artigiano di II grado (UPB S06.03.001).

33. La commissione tecnica regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali) è soppressa. Le valutazioni tecniche ed economiche per l’alienazione dei beni regionali sono effettuate dagli uffici regionali preposti al servizio demanio, tenendo conto degli indici e dei valori espressi da organismi indipendenti del mercato immobiliare.

 

     Art. 2. Accelerazione della spesa

1. La pubblicazione dei bandi per l’ammissione a misure di aiuto nei settori economico-produttivo, sociale e dell’istruzione, tenuto conto dell’esigenza dell’accelerazione della spesa regionale e delle urgenze poste dalla situazione economica e sociale, costituisce obiettivo prioritario ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1998. A tal fine la Giunta regionale e gli Assessori competenti, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1998, stabiliscono i termini per la pubblicazione dei bandi, in considerazione anche dei contenuti della delibera di cui all’articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2006; i termini per la pubblicazione dei bandi non possono comunque essere superiori a sessanta giorni dall’adozione dell’atto di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1998.

2. In caso di mancata determinazione, il termine per la pubblicazione dei bandi è fissato in centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria di ciascun esercizio.

3. Il termine per la conclusione delle procedure è di novanta giorni dalla pubblicazione dei relativi bandi. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità del procedimento, siano necessari termini superiori, la giunta e gli Assessori competenti li stabiliscono con l’atto di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1998. Il termine è comunque tale da consentire l’adozione dei provvedimenti di impegno entro la chiusura dell’esercizio finanziario.

4. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3, salva l’applicazione dell’articolo 22 della legge regionale n. 31 del 1998, se ne ricorrono i presupposti, comporta la nomina del commissario ad acta ai sensi dell’articolo 21, comma 6, della legge regionale n. 31 del 1998, o il potere sostitutivo del direttore generale ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 31 del 1998, e può costituire presupposto per l’applicazione dell’articolo 28, comma 8 della legge regionale n. 31 del 1998.

 

     Art. 3. Misure a favore dei comuni montani [3]

1. Al fine di ridurre le diseconomie esistenti nei comuni montani della Sardegna il cui territorio presenti un dislivello tra quota altimetrica inferiore e superiore pari ad almeno 1.000 metri e il 30 per cento del territorio sia situato ad un livello superiore ai 400 metri, è concesso un contributo, nella forma del credito d’imposta, in favore delle imprese aventi sede legale e unità operativa ubicata nei comuni montani della Sardegna individuati dalla Regione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni). Il contributo è pari al 20 per cento delle imposte sui redditi ed IRAP effettivamente pagate, a titolo di acconto, saldo o versamento periodico, nel corso dell’anno 2011, fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun beneficiario. A decorrere dall’anno 2012, il contributo è erogato avendo riguardo alle predette imposte pagate nell’anno precedente a quello nel quale si accede al finanziamento. Il contributo è erogato nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L. 379 del 28 dicembre 2006. Con deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, sono determinate le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione del beneficio. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione sono valutati in euro 2.000.000 annui a decorrere dall’annualità 2012 (UPB S06.06.006) [4].

 

     Art. 3 bis. (Misure di sostegno dei piccoli comuni) [5]

1. La presente disposizione ha lo scopo di promuovere e di sostenere le attività economiche e sociali esercitate nei piccoli comuni. Ai fini della presente disposizione sono considerati piccoli comuni quelli con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:

a) comuni collocati in aree territorialmente dissestate o in zone caratterizzate da situazioni di criticità dal punto di vista ambientale;

b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto all'ultimo censimento;

c) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

d) comuni siti in zone, in prevalenza montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni, ovvero il cui territorio è connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati;

e) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c) e d). In questi casi gli interventi previsti fanno riferimento alle frazioni.

2. Non sono comunque considerati piccoli comuni quelli con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con importanti aree urbane.

3. Per favorire il riequilibrio anagrafico è concesso alle famiglie residenti in un piccolo comune un contributo per ogni nuova nascita o adozione pari ad euro 1.500 per il primo figlio e ad euro 2.000 per ciascun figlio successivo.

4. Per sostenere il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 30.000 a beneficiario, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per dieci anni;

b) un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 50.000 a beneficiario, in favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune che ne sia sprovvisto, impegnandosi a non modificarla per cinque anni; il contributo è erogato nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L. 379 del 28 dicembre 2006.

5. Il mancato rispetto degli impegni assunti comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire le somme già corrisposte, maggiorate degli interessi legali, in proporzione al periodo di mancato rispetto del vincolo.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere estese, attraverso una procedura negoziata territorializzata concordata con i partenariati pubblico-privati locali, anche nei comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti compresi in una delle tipologie descritte alle lettere a), b), c), d), e) del comma l, nei quali non si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con importanti aree urbane.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, definisce l'elenco dei piccoli comuni e le modalità attuative degli interventi, individuando in particolare le tipologie di attività economiche ammesse ai benefici e l'entità dei contributi. La deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per il parere delle competenti Commissioni consiliari, da esprimersi entro un mese dalla data di assegnazione, decorso il quale se ne prescinde.

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, cui si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono valutati in complessivi euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2012 in ragione di:

a) euro 1.000.000 per i contributi previsti nel comma 3 (UPB S05.03.005);

b) euro 2.000.000 per i contributi previsti nella lettera a) del comma 4 (UPB S05.03.010);

c) euro 5.000.000 per i contributi previsti nella lettera b) del comma 4 (UPB S06.03.011).

 

     Art. 4. Gestione risorse e opere pubbliche cantierabili

1. La giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva un atto di indirizzo per la gestione delle risorse provenienti dall’articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2009, che definisca, dando priorità alle opere di cui al comma 2, un sistema di intervento basato su una procedura negoziale territorializzata concordata con i partenariati pubblico-privati locali. Tale atto di indirizzo contiene la ripartizione delle risorse per singoli ambiti provinciali.

2. A valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2009, è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000.000, in ragione di euro 50.000.000 per l’anno 2011 e di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, per la realizzazione di opere pubbliche immediatamente cantierabili. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province presentano all’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio domanda di ammissione al finanziamento, corredata dal progetto esecutivo dell’opera completo di tutte le autorizzazioni necessarie a realizzarla; non sono ammissibili le domande con documentazione incompleta e/o irregolare. [6]

3. Il finanziamento è orientato a interventi di rapida realizzabilità e di rilevanza strategica che, per dimensioni e tipologia, permettono il coinvolgimento di imprese operanti nel territorio comunale o provinciale. L’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio predispone annualmente una graduatoria delle opere ammesse al finanziamento fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

4. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, entro il termine perentorio di centoventi giorni dall’entrata un vigore della presente legge.

5. Gli enti beneficiari indicono le procedure di affidamento dei lavori ammessi al finanziamento entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, che costituisce autorizzazione alla concessione del finanziamento. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca del finanziamento concesso [7].

 

     Art. 5. Disposizioni nei settori socio-assistenziale e dell’istruzione

1. Al fine di contrastare le situazioni di emergenza persistenti nei settori socio-assistenziali e del lavoro, in deroga a quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, sono confermati, per l’anno 2011, i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 15.000.000 per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), punto 1), della legge regionale n. 1 del 2009 (UPB S02.03.006);

b) la spesa di euro 15.000.000 per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della legge regionale n. 1 del 2009 relative all’incremento del patrimonio boschivo (UPB S02.03.006);

c) la spesa di euro 10.000.000 per la concessione di sussidi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 5 del 2009 (UPB S06.06.004);

d) la spesa di euro 30.000.000 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall’articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2009 (UPB S05.03.007).

2. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall’articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, per l’anno 2011 è determinata in euro 163.800.000, da integrare con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna dal Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed è alimentato dai seguenti stanziamenti regionali:

a) euro 30.000.000 destinati al potenziamento dell’assistenza domiciliare a favore di anziani in condizioni di non autosufficienza, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (UPB S05.03.007 - cap. SC05.0681);

b) euro 64.000.000 destinati al finanziamento di programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) (UPB S05.03.007 - cap. SC05.0673);

c) euro 10.000.000 destinati al programma “Ritornare a casa” di cui all’articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2006 (UPB S05.03.007 - cap. SC05.0677);

d) euro 9.000.000 destinati al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, Accordo Regione Sardegna - ANCI 15 dicembre 2004) (UPB S05.03.005);

e) euro 50.800.000 destinati al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (UPB S05.03.007).

3. È autorizzata la spesa complessiva di euro 24.000.000, in ragione di euro 4.000.000 per l’anno 2011, euro 10.000.000 per l’anno 2012 ed euro 10.000.000 per l’anno 2013, destinata alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di strutture socio-assistenziali e alla prosecuzione e potenziamento del programma straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi finalizzato all’istituzione di nuovi centri di accoglienza per la prima infanzia e al miglioramento strutturale di quelli esistenti e dei servizi erogati (UPB S05.03.006 e S05.03.007); in particolare su tali stanziamenti è autorizzata la seguente spesa: a favore del Comune di Ghilarza euro 200.000 per l’acquisizione e ristrutturazione di una struttura da destinare, attraverso apposita convenzione, a sede dell’Associazione Carta di Zuri, quale centro regionale per il monitoraggio e la promozione di iniziative e misure di contrasto alla povertà, previo parere della Commissione competente del Consiglio regionale, espresso entro il termine di venti giorni dalla trasmissione (UPB S05.03.006).

4. È autorizzata, a decorrere dall’anno 2012, a favore dell’associazione “Carta di Zuri”, la concessione di un contributo annuale di euro 100.000 per le spese d’istituto (UPB S03.01.003).

5. È autorizzata, a favore dell’associazione onlus “Villa Chiara” di Olbia, la concessione di un contributo annuale di euro 100.000 per le spese d’istituto (UPB S05.03.007) [8].

6. È autorizzata, per le finalità di cui all’articolo 9, comma 10, lettera r), della legge regionale n. 3 del 2009 la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 (UPB S06.02.002).

7. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di euro 150.000 di cui rispettivamente euro 55.000 in favore della Associazione culturale Casa museo Antonio Gramsci di Ghilarza, euro 55.000 in favore dell’Associazione Casa natale Antonio di Ales ed euro 40.000 in favore dell’Istituto studi e ricerche Antonio Gramsci di Cagliari. Il contributo è corrisposto nella misura dell’80 per cento a titolo di anticipazione. Il saldo è erogato previa presentazione di autocertificazione del responsabile legale attestante l’utilizzo dei finanziamenti per le finalità assegnate. La Regione è autorizzata a finanziare, per l’anno 2011, un programma di interventi per la valorizzazione e diffusione delle opere di Emilio Lussu. A tal fine è stanziata la somma di euro 100.000 per l’anno 2011 (UPB S03.02.002).

8. È autorizzata nell’anno 2011 la spesa di euro 200.000 per la concessione di contributi straordinari alle diocesi o a favore dei soggetti gestori per l’inventariazione, il restauro, la valorizzazione e la digitalizzazione dei patrimoni documentari degli archivi storici diocesani (UPB S03.01.003). I contributi sono assegnati sulla base della consistenza del patrimonio archivistico e dell’urgenza degli interventi conservativi.

9. È autorizzata nell’anno 2011 la spesa complessiva di euro 5.000.000 in ragione di euro 2.500.000 per il restauro ed il consolidamento di chiese di particolare interesse storico artistico (UPB S03.01.004 - cap. SC03.0057) e di euro 2.500.000 per la concessione di contributi ai comuni per edifici di culto (UPB S03.01.004 - cap. SC03.0059); il relativo programma di interventi è approvato dalla giunta regionale a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977.

10. Al fine di razionalizzare e riqualificare la spesa regionale, i contributi di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura) e articolo 9, comma 10, lettera o), della legge regionale n. 3 del 2009, sono direttamente erogati annualmente ai soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che gestiscono i siti riconosciuti dall’UNESCO.

11. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2009, il termine “2011” è così sostituito: “2012”.

12. All’articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e delle attività similari) sono introdotte le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è così sostituito:

“3. Il piano degli interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, sentito il parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro venti giorni dalla proposta.”.

13. È autorizzata, nell’anno 2011, la spesa di euro 130.000 quale contributo integrativo per l’annualità 2010 a favore della Fondazione “Costantino Nivola”, a copertura delle maggiori spese sopravvenute nell’esercizio 2010 (UPB S03.02.005) [9].

14. [È autorizzata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la spesa di euro 1.400.000 per la realizzazione di attività finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo, a favore di persone con provvedimenti penali detentivi e/o in esecuzione penale esterna, gestite da organizzazioni onlus, in raccordo con gli Uffici regionali dell’esecuzione penale esterna, il Centro giustizia minorile e le rispettive magistrature di sorveglianza, di cui euro 100.000 per la realizzazione, all’interno dell’Istituto penale per minorenni di Quartucciu, di attività finalizzate alla rieducazione e alla riabilitazione sociale. Il relativo programma di interventi è approvato dalla giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di politiche sociali (UPB S05.03.009) ] [10].

15. È autorizzata la spesa di euro 400.000 per l’anno 2011, di euro 500.000 per l’anno 2012 e di euro 600.000 per l’anno 2013, finalizzata alla riorganizzazione della rete dei consultori familiari prevista dall’articolo 8, comma 36, della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S05.03.009).

16. Per l’implementazione e la gestione dei sistemi informativi sanitari è autorizzata la spesa di euro 3.700.000 per l’anno 2011 e di euro 2.500.000 per gli anni successivi; dello stanziamento relativo all’annualità 2011, una quota pari a euro 1.250.000 è finalizzata al saldo delle attività relative all’esercizio 2010 (UPB S05.01.001) [11].

17. Per la realizzazione di interventi di edilizia universitaria è autorizzata una spesa valutata in euro 3.000.000 per l’anno 2011, di cui rispettivamente euro 1.000.000 a favore dell’Università di Sassari ed euro 2.000.000 a favore dell’Università di Cagliari, in euro 5.000.000 per l’anno 2012 e in euro 7.000.000 per l’anno 2013. Il relativo programma di interventi è approvato dalla giunta regionale su proposta dell’Assessore competente per materia (UPB S02.01.010).

18. È autorizzata, a favore della Questura di Nuoro, la concessione di un contributo annuale di euro 80.000 per la realizzazione e la divulgazione del diario “Diahiò” finalizzato alla promozione della cultura della legalità, dell’ospitalità e della solidarietà (UPB S03.02.003).

19. È autorizzata, nell’anno 2011, a completamento di quanto previsto dalle leggi regionali n. 4 del 2006, articolo 22, comma 16 e n. 2 del 2007, articolo 15, comma 10, la spesa di euro 5.000.000 finalizzata alla realizzazione della Scuola forestale della Sardegna (UPB S02.02.004).

20. La spesa disposta a’ termini dell’articolo 2, comma 17, della legge regionale n. 3 del 2009, è rideterminata in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 (UPB S05.03.005).

21. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di euro 200.000 a favore del Comune di Sedilo per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del percorso dell’Ardia (UPB S01.06.002).

22. È autorizzata, a valere sull’UPB S05.04.001, la spesa di euro 600.000 destinata alla integrazione dei contributi a sostegno della partecipazione ai campionati federali nazionali di maggior rilievo, previsti dall’articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), per la stagione sportiva 2010-2011. A valere sulla medesima UPB una quota pari ad euro 140.000 è destinata al rimborso a favore del CONI regionale delle spese sostenute nell’anno 2010 per la partecipazione della rappresentativa regionale delle federazioni sportive ai “Giochi delle isole (Jeux des iles)”.

23. È autorizzata la concessione di un contributo annuale di euro 200.000 a favore delle sezioni regionali dell'Unione nazionale pro-loco italiane (UNPLI) e dell'Ente pro-loco Sardegna (EPLS) per i compiti di istituto (UPB S06.02.001). Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore del turismo, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione, che tengono conto del numero di pro-loco aderenti a ciascun organismo [12].

 

     Art. 6. Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro

1. La Regione promuove, con le parti sociali e gli enti locali, un piano pluriennale di azioni volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) l’aumento del tasso di occupazione e la riduzione di quello di disoccupazione;

b) il reimpiego e l’accompagnamento al lavoro dei lavoratori che beneficiano di ammortizzatori sociali, anche con la istituzione di un apposito strumento operativo;

c) la riqualificazione ed il rafforzamento delle politiche di contrasto alla povertà;

d) la riduzione della dispersione scolastica con il potenziamento degli interventi per la scuola e la formazione professionale anche attraverso un apposito strumento di supporto;

e) la valorizzazione delle aree rurali interessate da fenomeni di spopolamento.

2. Per l’attuazione del piano di cui al comma 1 è autorizzato uno stanziamento complessivo, nel periodo 2011-2014, di euro 200.000.000 che, data la situazione di particolare criticità del fenomeno della disoccupazione, in particolare di quella giovanile, e della dispersione scolastica, per l’anno 2011 impiega la somma di euro 65.000.000, di cui euro 20.000.000 a valere sulle risorse già destinate per le medesime finalità nella programmazione comunitaria 2007-2013 di cui ai fondi FESR e FSE, già iscritti nel bilancio della Regione per lo stesso anno. Con deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta degli Assessori competenti per materia, previo parere della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde, sono definiti il programma degli interventi e il relativo riparto tra gli stessi. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede, con proprio decreto, l’Assessore competente in materia di programmazione e bilancio [13].

3. Per le annualità successive, nel disegno di legge collegato alla presente manovra finanziaria, è definito il programma articolato degli interventi alla cui copertura finanziaria si fa fronte con l’utilizzo delle riserve appositamente allocate nel fondo nuovi oneri legislativi di cui all’UPB S08.01.002.

4. È autorizzata nell’anno 2011 l’ulteriore spesa di euro 1.000.000 per le finalità di cui all’articolo 7, comma 47, della legge regionale n. 3 del 2008, da destinare alla prestazione di garanzie per gli investimenti nei quali è prevista nuova occupazione di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 40 anni (UPB S06.03.001 e UPB S06.03.019).

5. All’articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 5 del 2009, che modifica l’articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2009, dopo le parole “settore commercio” sono aggiunte le parole “nonché degli altri settori, o delle tipologie di spesa, non ammissibili al fondo regionale di garanzia già istituito”.

6. Gli stanziamenti recati dalle UPB S06.03.001 - cap. SC06.0381 e UPB S06.03.008 - cap. S06.0480 per l’anno 2011 possono essere utilizzati per lo scorrimento delle graduatorie relative ai bandi 2009.

7. Le risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2007, riferite all’annualità 2008, ancorché impegnate, e all’annualità 2010, sono destinate allo scorrimento della graduatoria relativa al bando 2009; a tal fine le somme stanziate nel bilancio 2010 in conto dei capitoli SC04.0026 e SC04.0034 sono conservate nel conto residui.

8. Le somme sussistenti in conto residui ed in conto competenza del bilancio per l’anno 2010 destinate alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi sindacali del personale dell’Ente foreste (UPB S04.08.007 - cap. SC04.1919) permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio 2011.

9. Le risorse disponibili nel conto dei residui e della competenza al 31 dicembre 2010 in conto dell’UPB S01.02.003 (cap. SC01.0216) e in conto dell’UPB S01.02.001 (cap. SC01.0139) sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’anno 2011 per l’attuazione delle progressioni professionali previste dal contratto collettivo regionale di lavoro.

10. All’articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della legge regionale n. 1 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “per l’aumento” sono inserite le seguenti: “la manutenzione e la valorizzazione”;

b) dopo le parole: “da fonte fossile” sono inserite le seguenti: “nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”.

11. Al fine di dare attuazione agli impegni assunti dall’Amministrazione regionale con l’Accordo di programma del 26 luglio 2006 e con il Protocollo d’intesa del 16 marzo 2010, relativi al sito industriale dell’area di Ottana, è favorito l’esodo volontario del personale con qualifica non dirigenziale del Consorzio industriale della Provincia di Nuoro, che maturi i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il quinquennio dalla data del 31 dicembre 2011 e che chieda la risoluzione del rapporto di lavoro mediante corresponsione di un’incentivazione da definire con deliberazione della giunta regionale. Il Consorzio può presentare istanza di accesso ai relativi finanziamenti all’Assessorato regionale dell’industria, corredata di dettagliato e idoneo progetto di ristrutturazione e organizzazione. I finanziamenti ricevuti impegnano il Consorzio destinatario delle risorse a non assumere nuove unità lavorative di pari livello e qualifica per il triennio successivo a quello di iscrizione delle somme nei rispettivi bilanci. È autorizzata, per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione della presente disposizione, una spesa valutata in euro 1.800.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 (UPB S06.03.029) [14].

12. In sede di prima applicazione e in deroga all’articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego), il Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l’occupazione è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 aprile 2011 su proposta della Giunta regionale. Il Piano è predisposto con la partecipazione delle rappresentanze sociali e istituzionali; a tal fine è convocata specifica conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa). La presente disposizione è finalizzata all’accelerazione della spesa dei fondi già destinati agli interventi in materia di lavoro, ivi compresi quelli provenienti dai precedenti esercizi che, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2006, sono conservati in conto residui per essere impegnati nell’anno in corso. Il piano è predisposto a cura di un gruppo di lavoro costituito con deliberazione della Giunta regionale da personale regionale, presieduto da un incaricato scelto dalla stessa Giunta.

13. E' autorizzata la spesa di euro 10.000.000 a favore dei comuni per la concessione di voucher per tirocini in imprese a favore di soggetti disoccupati o inoccupati. I comuni possono integrare tali interventi con risorse proprie. Con deliberazione della regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro entro il termine perentorio di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del suddetto intervento. Le somme sono ripartite tra i comuni sulla base del numero dei soggetti disoccupati o inoccupati ivi residenti (UPB S06.06.004). Entro il termine perentorio di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, predispone un programma di riqualificazione, aggiornamento o specializzazione professionale dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali finalizzato all’utilizzo degli stessi presso le pubbliche amministrazioni o il sistema delle imprese. Il programma stabilisce anche le modalità di integrazione del reddito dei lavoratori coinvolti. Le amministrazioni pubbliche concorrono con risorse proprie al finanziamento del programma. L’utilizzazione non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro tra lavoratore e amministrazione pubblica o impresa. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l’anno 2011 (UPB S06.06.004).

 

     Art. 7. Integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2009 e superamento del precariato

1. Nell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009 sono introdotti i seguenti commi:

“1 bis. L’Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata triennale, previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica della idoneità all’espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento.

1 ter. I comuni, singoli, associati e consorziati, e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati, avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002.

1 quater. Tale personale è individuato tra quello che svolga o abbia svolto il proprio servizio come ultima sede nell'ente locale proponente il programma, dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti per la collocazione in quiescenza, sulla base di specifica graduatoria di merito formulata a seguito della selezione di cui al comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, della presente legge. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali. Alle assunzioni si provvede ai sensi di legge anche ai fini delle eventuali deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali [15].

1 quinquies. I programmi di cui al comma 1 ter, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l’elenco degli aventi titolo, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio. Per l’attuazione dei programmi previsti al comma 1 ter è autorizzata, per l’anno 2011, una spesa valutata in euro 4.000.000; per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l’anno 2011 (UPB S01.06.001). gli enti locali concorrono con una spesa non inferiore a quella posta a disposizione dall’Amministrazione per ciascun ente richiedente.” [16].

2. Per consentire nelle amministrazioni di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, la completa e definitiva attuazione dell’articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, integrato dall’articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti ivi previsti è riservato il 40 per cento dei posti vacanti della dotazione organica inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012. La riserva opera relativamente ai posti messi a concorso ed agli altri posti che si rendano disponibili sino al 31 dicembre 2013 per effetto delle cessazioni dal servizio. Per l’applicazione delle premialità previste nell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, i concorsi relativi alle aree funzionali cui siano riconducibili le attività svolte dai dipendenti regionali ivi indicati e comprese nel programma regionale di reclutamento 2010-2012, ancorché banditi, sono espletati per titoli e colloquio, con esonero per i predetti lavoratori dalla eventuale preselezione [17].

3. I dipendenti laureati dell’Amministrazione regionale attualmente inquadrati nella categoria C al terzo livello retributivo e assunti con concorsi pubblici e i dipendenti regionali di categoria C, assunti con concorso pubblico, che hanno superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006 per il passaggio alla categoria superiore, aventi almeno trenta mesi di anzianità di servizio nella predetta categoria C, sono inquadrati nella categoria D al primo livello retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l’aumento della dotazione nella categoria D e l’uguale corrispondente riduzione della categoria C sino all’importo massimo di complessivi euro 60.000 annui (UPB S01.02.001 - UPB S01.02.002) [18].

3 bis. Il personale di cui al comma 3 partecipa a un corso-concorso di formazione professionale, da concludersi con una prova sulle materie oggetto del corso, il mancato superamento della quale comporta il venir meno della qualifica attribuita; entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti contenuto e modalità di svolgimento dei corsi-concorso [19].

4. Al fine di razionalizzare e accelerare le procedure di spesa di cui all’articolo 34 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), nel comma 11 del medesimo articolo le parole “453” sono sostituite dalle seguenti “390”. Le relative spese gravano sui bilanci dei consorzi di bonifica.

5. Le graduatorie relative al personale degli operatori socio-sanitari in scadenza al 31 gennaio 2011 sono prorogate sino al 30 giugno 2011.

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di eventi calamitosi, opere pubbliche, edilizia residenziale e privata e commercio

1. L’autorizzazione di spesa, disposta dall’articolo 4, comma 34, della legge regionale n. 1 del 2009, è incrementata di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012, e 2013 al fine di completare il programma degli interventi urgenti approvato dal Presidente della Regione in qualità di commissario delegato per il superamento dell’emergenza alluvionale. Il completamento del programma è approvato su proposta dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, previo parere della competente Commissione consiliare, secondo le seguenti priorità:

a) incremento fino ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 dei contributi ai comuni, province e comunità montane per interventi urgenti in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche; rimborso agli stessi enti delle spese anticipate per interventi svolti su richiesta della Regione o per anticipazioni a gruppi di volontari in occasione di eventi calamitosi (UPB S04.03.005);

b) completamento delle opere già finanziate ai sensi delle norme speciali appositamente approvate nell’ultimo triennio fino ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (UPB S04.03.004);

c) ripristino e/o delocalizzazione delle opere sportive di interesse pubblico devastate dall’esondazione del Rio San Girolamo fino ad euro 500.000 (UPB S04.03.004);

d) completamento degli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 40 (Norme regionali per l’attuazione degli interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell’abitato di Tratalias, di cui alla L. 6 ottobre 1981, n. 568), fino ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (UPB S04.03.004).

2. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si estende a favore dei Comuni di Budoni, Loiri Porto San Paolo, Torpé, San Teodoro, Padru, Posada, Siniscola e Orosei per gli interventi di ripristino conseguenti agli eventi alluvionali del mese di settembre 2009.

3. Per fare fronte alle azioni e studi in corso e a quelli successivi necessari ad affrontare l’emergenza della proliferazione di specie esotiche infestanti, in particolare nel Mar’e Foghe, è concesso all’Amministrazione provinciale di Oristano il contributo di euro 500.000 (UPB S04.06.002) [20].
4. Per le finalità previste dall’articolo 27, comma 6, della legge regionale n. 4 del 2006, è autorizzata la spesa di euro 150.000 annui (UPB S07.04.001).

5. È autorizzata la spesa complessiva di euro 700.000.000 per la realizzazione della strada statale n. 199/597 Sassari-Olbia, in ragione di euro 105.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di euro 119.000.000 per l’anno 2014, di euro 126.000.000 per l’anno 2015 ed euro 140.000.000 per l’anno 2016, da riversare alla contabilità speciale di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, n. 3869, concernente “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia”. Ai relativi oneri si fa fronte quanto ad euro 141.494.000 mediante l’utilizzo delle risorse liberate di cui alla programmazione comunitaria 2000-2006 e quanto ad euro 558.506.000 con le risorse assegnate alla contabilità speciale con l’ordinanza n. 3869 del 2010, e successive modifiche ed integrazioni. Resta preclusa in ogni caso la possibilità di ricorrere all’indebitamento.

6. Le alienazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), che insistono sul territorio regionale sono effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in un’unica soluzione, con riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse pari al tasso applicato ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l’edilizia abitativa); detto termine può essere esteso a venticinque anni.

7. L’alienazione del patrimonio di cui al comma 6 riguarda il 90 per cento dell’intera consistenza immobiliare.

8. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. gli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 sono subordinati al reperimento degli spazi per par-cheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni; per gli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio sia inferiore a 20 metri quadri, il consiglio comunale può, con propria deliberazione, individuare i casi o le parti del territorio nei quali, a causa dell’impossibilità a reperire gli spazi per parcheggi, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi. I relativi introiti sono finalizzati alla realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio.”.

9. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), sono aggiunti i seguenti:

“5 ter. Il termine di novanta giorni di cui al comma 5 è perentorio ed il comune competente può procedere, dopo la sua decorrenza, alla pubblicazione dello strumento urbanistico.

5 quater. Con motivata determinazione del direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale, il termine di novanta giorni di cui al comma 5 può essere sospeso, per gravi ragioni, per una sola volta e per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni.”.

10. Il comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), è sostituito dal seguente:

“1. Il trasferimento per atto tra vivi è sempre consentito purché sia data prova dell’effettivo trasferimento dell’azienda con le modalità previste per le aziende non soggette a registrazione.”.

 

     Art. 9. Misure per favorire l’accesso al credito

1. La Regione, al fine di consentire il rispetto dell’equilibrio finanziario del sistema produttivo iso-lano con riferimento ai crediti liquidi ed esigibili vantati dalle imprese nei confronti dell’Amministrazione regionale e delle agenzie o enti regionali e locali, per la realizzazione di opere pubbliche e per l’acquisizione di beni e servizi mediante gestione diretta o mediante l’istituto della delega, o dell’affidamento con atto convenzionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto), attraverso la SFIRS Spa, promuove e sostiene la conclusione di accordi con gli operatori del sistema creditizio volti a favorire l’accesso al credito, attraverso operazioni di cessione dei crediti d’impresa a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato.

2. Per crediti liquidi ed esigibili si intendono quelli per i quali risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa regionale per la richiesta di pagamento.

3. Le operazioni di cessione dei crediti sono notificate all’Amministrazione regionale ed agli enti anche in deroga al disposto dell’articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato). Con deliberazione della giunta regionale sono stabiliti i relativi criteri e modalità di attuazione.

4. All’attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede mediante la costituzione di un apposito fondo di garanzia presso la SFIRS Spa la cui dotazione è stabilita nella misura di euro 1.500.000 per l’anno 2011 (UPB S07.10.006).

4 bis. Per far fronte agli oneri e interessi, scaturenti dal perfezionamento degli accordi con il sistema bancario e creditizio, anche con istituti diversi dalla SFIRS Spa, per operazioni di cessione dei crediti d'impresa inerenti la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi mediante gestione diretta, l'istituto della delega, o dell'affidamento con atto convenzionale, l'ente appaltante è autorizzato a utilizzare le risorse finanziarie, derivanti da economie e ribassi d'asta, nei limiti delle somme disponibili risultanti nel quadro economico, a seguito dell'aggiudicazione, assumendoli a proprio carico [21].

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di istruzione e formazione e di personale della formazione professionale

1. La Regione concorre ad attuare l’obbligo di istruzione e formazione per almeno dieci anni e sino al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno d’età. Tale obbligo si attua con un piano regionale di intervento, predisposto dalla giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e approvato dal Consiglio regionale, da realizzare nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle agenzie formative accreditate, anche attraverso l’apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). L’intervento della Regione integra i finanziamenti nazionali con risorse proprie nella misura adeguata a ridurre e prevenire gli indici di dispersione scolastica e formativa attraverso azioni specifiche di formazione, informazione, orientamento e accompagnamento atte a favorire l’ingresso, il mantenimento o il reingresso nei percorsi di istruzione scolastica di primo o di secondo ciclo compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale. Con disposizioni attuative sono determinati i soggetti gestori e le modalità di presentazione dei piani di intervento. Con un’intesa tra Regione, Ministero del lavoro e Ministero dell’istruzione sono regolamentati i profili formativi dell’apprendistato ai fini dell’espleta-mento del diritto-dovere di istruzione e formazione per giovani e adolescenti che abbiano compiuto quindici anni di età ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

2. I contratti di lavoro del personale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008, già impiegati nelle medesime funzioni in attuazione delle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR 2000-2006, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012. Alla spesa, valutata in euro 12.000.000 annui, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse derivanti dalla programmazione di cui al FSE per gli anni 2007-2013, per il consolidamento e il potenziamento dei centri servizi per il lavoro e delle agenzie per il sostegno allo sviluppo con priorità per i nuovi bacini d’impiego di cui alle predette misure.

3. Per il superamento dell’albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7) concernente il personale della formazione professionale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzato un ulteriore stanziamento di euro 3.350.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (UPB S06.06.004).

4. Per favorire l’aggiornamento e la formazione degli operatori del sistema della formazione professionale in Sardegna, la Regione adotta azioni a sostegno all’impiego e allo sviluppo delle risorse umane. Le agenzie formative accreditate che abbiano ricorso all’utilizzo della CIgS propongono e gestiscono progetti formativi rivolti ai propri dipendenti per un massimo di 450 ore annue per promuovere un migliore rapporto con la programmazione regionale dello sviluppo e del lavoro e per supportare la professionalità degli operatori del settore. Il personale dipendente impegnato in tali attività mantiene la continuità retributiva.

5. È autorizzata, nell’anno 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la concessione di contributi a favore delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o operativa in Sardegna a copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei titolari o del personale a corsi di aggiornamento, promossi da enti accreditati o da associazioni di imprese, finalizzati a favorire i processi di efficienza aziendale, competitività, innovazione in materia tecnologica, sicurezza e salute dei lavoratori e valorizzazione del capitale umano. Il contributo è concesso nella misura massima di euro 500 ad azienda, nell’ambito degli aiuti “de minimis” di cui al regolamento CE n. 1998/2006 e successive mo-difiche ed integrazioni. Il programma degli interventi è approvato, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dalla giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale (UPB S02.02.001).

 

     Art. 11. Soppressione dell’Agenzia regionale per le entrate

1. Allo scopo di ridurre i costi dell’apparato pubblico regionale mediante l’accorpamento delle funzioni delle agenzie di piccola dimensione e la contrazione delle spese di funzionamento, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate, istituita dall’articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2006, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite secondo le competenze stabilite dalla legge regionale n. 1 del 1977. Le risorse finanziarie, strumentali e umane della soppressa agenzia sono attribuite all’Amministrazione regionale, la quale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi instaurati dalla medesima; le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell’Amministrazione regionale; il personale a tempo indeterminato è inquadrato nella dotazione organica dell’Amministrazione regionale con la posizione giuridica, economica e previdenziale in atto. Il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in servizio presso l’Agenzia al 30 giugno 2010, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2011. Per i restanti rapporti di lavoro l’Amministrazione succede nelle relative titolarità, fatta eccezione per quelli derivanti da posizioni di comando o di aspettativa che cessano dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione organica complessiva del personale dipendente dell’Amministrazione regionale è incrementata, per ciascuna categoria, di un numero di unità corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, l’Assessore competente in materia di bilancio, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12. Soppressione dell’Agenzia regionale “Osservatorio economico”

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa l’Agenzia governativa regionale “Osservatorio economico”, istituita dall’articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2007, e le competenze in materia di statistica e per i rapporti con il sistema statistico nazionale sono attribuite alla Direzione generale della programmazione unitaria e della statistica regionale. Le risorse finanziarie, strumentali e umane della soppressa Agenzia sono attribuite all’Amministrazione regionale, la quale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi instaurati dalla medesima. Le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell’Amministrazione regionale. Il personale a tempo indeterminato è inquadrato nella dotazione organica dell’Amministrazione regionale con la posizione giuridica, economica e previdenziale in atto. Per i restanti rapporti di lavoro l’Amministrazione succede nelle relative titolarità, fatta eccezione per quelli derivanti da posizioni di comando o di aspettativa che cessano dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione organica complessiva del personale dipendente dell’Amministrazione regionale è incrementata, per ciascuna categoria, di un numero di unità corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato dell’Agenzia soppressa, in servizio fino al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, l’Assessore competente in materia di bilancio, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13. Riduzione delle liste d’attesa, contenimento della spesa farmaceutica e pagamento fornitori

1. Per la riduzione delle liste d’attesa è autorizzata complessivamente la spesa aggiuntiva di euro 21.000.000, di cui:

a) euro 9.000.000 destinati a prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, di cui euro 6.000.000 al settore pubblico ed euro 3.000.000 al settore privato;

b) euro 12.000.000 destinati a prestazioni a carattere ambulatoriale e/o strumentale, di cui euro 6.000.000 al settore pubblico ed euro 6.000.000 al settore privato.

L’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale predispone, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un programma completo degli interventi, secondo criteri definiti dallo stesso Assessorato sentita la competente Commissione consiliare (UPB S05.01.004).

2. È autorizzata per gli anni 2011 e seguenti una spesa massima di euro 5.000.000 per le attività di postacuzie da svolgersi nelle residenze sanitarie assistite (RSA) del territorio regionale. A tal fine ogni ASL predispone, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) della presente legge, un progetto di espansione dell’attività delle RSA già operative nel proprio territorio. Tali progetti mirano alla progressiva riduzione del costo delle attività di ricovero ospedaliero tradizionale in rapporto alla espansione dell’attività di assistenza attraverso le RSA nell’arco di un quadriennio (UPB S05.01.004).

3. Nella definizione dei budget e degli obiettivi delle aziende sanitarie della Sardegna, la giunta regionale assicura il contenimento della spesa farmaceutica entro e non oltre il 14 per cento del complessivo onere programmato a carico del Servizio sanitario regionale.

4. I crediti accertati e scaduti nei confronti delle aziende sanitarie che siano vantati da parte di imprese, in qualunque forma costituite, ed enti di diritto privato che abbiano in Sardegna la sede legale o una stabile organizzazione e propri dipendenti ivi residenti, nonché delle altre persone fisiche residenti in Sardegna, possono essere oggetto di cessione, procura all’incasso o altro atto analogo nei confronti di banche operanti nel territorio regionale, che assicurino l’anticipazione dell’intero credito o di una sua parte.

5. La cessione del credito avviene con atto specifico da stipularsi tra il creditore e una o più banche di cui al comma 4, secondo apposita convenzione quadro predisposta dall’Assessorato regionale degli affari regionali, personale e riforma della Regione, con delega di pagamento notificata al debitore e con garanzia e costo dei relativi interessi e degli oneri accessori a carico della Regione.

6. Tra la Regione e gli altri enti debitori di cui al comma 4 è stipulata apposita convenzione che assicuri l’accertamento della sussistenza del credito non oltre trenta giorni, di norma in termini di silenzio assenso, e la verifica della recuperabilità del credito della Regione autonoma della Sardegna entro i due esercizi che seguono la cessione, anche in base alle somme che possono essere iscritte nei bilanci di previsione in base alla legislazione vigente.

7. Alle spese previste per l’attuazione dei commi 4, 5 e 6, valutate in euro 10.000.000, si fa fronte con le disponibilità recate dall’UPB S05.01.001.

 

     Art. 14. Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d’entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2012 e 2013 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 15. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS con gli effetti finanziari nel rispetto della disposizione prevista dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2006.


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 16 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[2] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[4] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[5] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[6] L'importo di euro 50.000.000 relativo all'annualità 2011 è stato rideterminato in euro 13.400.000 e l'importo di euro 25.000.000 relativo all'annualità 2012 è stato rideterminato in euro 61.600.000 dall'art. 4 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[7] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[8] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2012, n. 6.

[10] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 7 febbraio 2011, n. 7.

[11] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[12] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 21 febbraio 2023, n. 1.

[13] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[14] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 15 marzo 2012, n. 6.

[15] La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 2012, n. 99, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[16] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 20 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12. La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[17] La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[18] La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[19] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12. La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[20] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 15 marzo 2012, n. 6.

[21] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 13 settembre 2012, n. 17.