Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 04/07/1997 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Esercizio delle funzioni ex ERSAP). |
Art. 2. (Comitato tecnico consultivo). |
Art. 3. (Durata in carica e compensi). |
Art. 4. (Segreteria del Comitato). |
Art. 5. (Gestione speciale Riforma fondiaria). |
Art. 6. (Norma transitoria). |
§ IV.1.66 - L.R. 4 luglio 1997, n. 18.
Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP).
(B.U. 9 luglio 1997, n. 78).
Art. 1. (Esercizio delle funzioni ex ERSAP).
1. Le funzioni già esercitate dall'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) per la gestione della "Riforma fondiaria", nonché ogni altra funzione attribuita allo stesso Ente dalla vigente legislazione regionale, sono esercitate direttamente dalla Regione.
2. [1].
3. Nelle more dell'attuazione della legge sulla organizzazione degli uffici, la Giunta regionale adotta ogni altro atto di organizzazione finalizzato all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge e individua, nel contempo, i funzionari autorizzati a rappresentare la Regione nei confronti dei terzi per tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dall'attività del disciolto ERSAP.
Art. 2. (Comitato tecnico consultivo). [2]
1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito un Comitato tecnico consultivo nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta regionale, con proprio decreto e formato da n. 7 componenti, dei quali due esterni, scelti in base a riconosciuta professionalità in materia amministrativa, finanziaria, giuridica e tecnica; lo stesso decreto individua, tra i componenti esterni, il Presidente. I componenti interni devono essere individuati tra i dirigenti in servizio presso la Regione.
2. Il Comitato è organismo consultivo della Giunta regionale. Esso formula pareri e proposte per la definizione di tutti gli atti e connesse procedure amministrative finalizzati:
a) all'analisi e aggiornamento del piano di liquidazione dell'ERSAP presentato dal Commissario liquidatore al momento della cessazione dei compiti allo stesso affidati, anche ai fini della relativa prevista approvazione da parte del Consiglio regionale in forza dell'art. 36 della
b) all'attuazione ed esecuzione del piano di liquidazione nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio regionale in sede di approvazione dello stesso;
c) all'aggiornamento semestrale della situazione patrimoniale dell'Ente unitamente alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
d) all'accertamento dei rapporti giuridici in essere fra il disciolto ERSAP e terzi e la loro risoluzione;
e) all'attuazione del previsto programma di dismissioni delle quote di partecipazione assunte;
f) alla cura e definizione di tutte le procedure giudiziarie in corso all'atto della soppressione dell'ERSAP;
g) alla partecipazione dell'Ente a organismi cooperativi e societari;
h) all'analisi e valutazione di tutte le obbligazioni insorte a seguito della concessione di garanzie fidejussorie a cooperative e società miste anche ai fini di un loro eventuale consolidamento da definire con le banche creditrici interessate;
i) alla redazione di una relazione annuale e finale sull'attività svolta, da cui emergano chiaramente le attività compiute e quelle non ancora completate;
j) alla proposizione di ogni altra azione necessaria a definire i contenuti dell'attività riveniente dalla estinzione dell'ERSAP, ivi compresi i concordati, le transazioni e le dilazioni.
3. All'onere derivante dalle operazioni di consolidamento, da definire con la inclusione dei debiti derivanti dal concorso negli interessi sulle operazioni di credito agrario già autorizzate, si farà fronte con le risorse finanziarie provenienti dalle dimissioni di beni patrimoniali del disciolto ERSAP nonché mediante il recupero, anche dilazionato, delle anticipazioni fornite dall'Ente a organismi cooperativi e società miste.
Art. 3. (Durata in carica e compensi). [3]
1. Il Comitato tecnico consultivo dura in carica tre anni [4].
2. Al Presidente e ai componenti esterni del Comitato viene attribuita una indennità mensile lorda rispettivamente pari a quella spettante al Presidente e ai componenti dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli enti locali ai sensi dell'art. 19, comma 2, della
3. Ai componenti del Comitato viene attribuito un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello previsto per i componenti dell'organo di controllo dall'art. 19, comma 1, della
Art. 4. (Segreteria del Comitato). [5]
1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni previste dalla presente legge, il Comitato tecnico consultivo si avvale di un'apposita segreteria composta prevalentemente da unità di personale già in servizio presso il disciolto ERSAP.
2. La Segreteria del Comitato cura i rapporti con i Settori e Uffici titolari delle competenze ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 5 della presente legge.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le unità di personale da assegnare alla Segreteria, stabilisce la dipendenza funzionale e disciplina i rapporti tra la stessa Segreteria e le altre strutture regionali titolari delle competenze.
Art. 5. (Gestione speciale Riforma fondiaria). [6]
1. Le funzioni già svolte dall'ERSAP per la gestione della Riforma fondiaria sono esercitate direttamente dalla Regione per il tramite di apposita struttura organizzativa costituita nel rispetto della legge regionale sull'organizzazione degli uffici, da affidare a un dirigente che, per le materie di ordinaria amministrazione, agisce in veste di Funzionario delegato ai sensi dell'art. 92 della
2. La struttura organizzativa di cui al comma 1 assume la denominazione di "Settore della Riforma fondiaria" e rappresenta uno dei settanta Settori di cui all'art. 8, comma 5, della
3. La struttura cura i compiti a esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria secondo le modalità e per i fini previsti dagli artt. 9, 10, e 11 della
4. I terreni e le opere di riforma fondiaria sono ripartiti sulla base della normativa statale e regionale vigente in:
a) beni utilizzabili per lo svolgimento di compiti di ricerca, sperimentazione e riforma fondiaria;
b) beni immobili assegnabili ai sensi dell'art. 10 della
c) tutti gli altri beni immobili già riconosciuti alienabili o comunque che possono essere alienati ai sensi dell'art. 11 della stessa
d) beni destinati a uso pubblico di generale interesse da cedere ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della stessa
5. Le cessioni, le alienazioni e i trasferimenti dovranno essere portati a compimento entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Il dirigente responsabile del Settore "Riforma fondiaria" prende in consegna i beni descritti in inventario ai sensi dell'art. 39, comma 1, della
7. La Giunta regionale con proprio atto provvede alla quantificazione e individuazione del personale, tra quello proveniente dal soppresso Ente, da assegnare a compiti di riforma.
8. Le entrate e le uscite relative alla gestione della Riforma fondiaria sono iscritte in appositi capitoli del bilancio regionale. Alla fine di ogni esercizio finanziario la struttura presenta alla Giunta regionale, per l'approvazione, il bilancio della gestione.
9. E' abrogato il Capo V (Gestione Riforma fondiaria), comprendente gli artt. 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della
Art. 6. (Norma transitoria).
1. Fino alla data di costituzione del Settore "Riforma fondiaria", le funzioni attribuite alla competenza dell'Ufficio "Gestione della Riforma fondiaria" dell'ex ERSAP sono esercitate dal Settore demanio e patrimonio.
[1] Comma abrogato dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 31 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 31 della
[4] Le funzioni del Comitato tecnico consultivo,già prorogate di tre anni, ai sensi dell'art. 3 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 31 della
[6] Il settore per la gestione della riforma fondiaria, previsto dal presente art., assume la denominazione di "Settore riforma fondiaria - Ufficio ex ERSAP", per effetto dell'art. 1 della