§ V.1.16 - L.R. 24 marzo 1995, n. 8.
Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:24/03/1995
Numero:8


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ V.1.16 - L.R. 24 marzo 1995, n. 8. [1]

Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico.

(B.U. 3 aprile 1995, n. 33).

 

Art. 1. [2]

     L'autorizzazione delegata alla Regione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è sub-delegata ai Comuni. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 5.01 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è delegata ai Comuni.

 

     Art. 2.

     1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 è di competenza del Sindaco del Comune interessato.

     2. Il provvedimento del Sindaco, adottato previo parere favorevole obbligatorio della Commissione edilizia comunale, e soggetto alle procedure del decreto-legge 27 giugno 1988, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431.

 

     Art. 3.

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione edilizia dei Comuni nel cui territorio siano incluse aree soggette a vincolo paesaggistico, qualora ne sia sprovvista, è integrata da un ingegnere civile sezione edile o un ingegnere edile o da un architetto con documentata formazione e/o esperienza in materia paesaggistica, designato dai competenti ordini professionali [3].

     2. Le commissioni edilizie di cui sopra, qualora prive, vanno integrate con un geologo libero professionista avente formazione e/o esperienza in geomorfologia e in geologia applicata, nominato dal Comune sulla base di una terna proposta dal competente ordine professionale [4].

 

     Art. 4.

     1. Le restanti funzioni amministrative in materia di beni ambientali di cui alla delega prevista dall'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dagli organi regionali previa istruttoria dei competenti uffici operanti nell'ambito dell'Assessorato all'Urbanistica e assetto del territorio.

     2. L'indennità di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 è determinata dalla Giunta regionale sulla base della maggiore somma tra il danno arrecato, valutato dai competenti uffici operanti nell'ambito dell'Assessorato all'urbanistica e assetto del territorio, e il profitto conseguito stimato dagli uffici regionali del Genio civile o dall'Ispettorato regionale delle foreste.

 

     Art. 5.

     1. Per il rilascio della autorizzazione prevista dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il soggetto interessato deve presentare al Comune nel cui territorio ricade l'opera da realizzare la seguente documentazione:

     a) istanza;

     b) progetto in triplice copia costituito dai seguenti elaborati:

     - relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con specifico riferimento alla compatibilità dell'opera prevista con la peculiarità paesaggistica ambientale del sito, nonché ai completamenti esterni (materiali, tecnologie, sistemazioni al suolo, piantumazioni, esiti formali);

     - corografia dell'area interessata dai lavori, in scala 1/25.000, con identificazione delle tavole I.G.M. pari scala;

     - stralcio dello strumento urbanistico (pari scala) con specificazione dell'area oggetto dei lavori e dello stralcio delle norme tecniche relative alla zona interessata;

     - stralcio del foglio catastale con perimetrazione delle particelle catastali interessate dai lavori;

     - planimetria dettagliata in scala 1/200 delle aree interessate dai lavori con quotature altimetriche e posizionamento delle alberature esistenti e di progetto;

     - piante, prospetti, sezioni in scala 1/100 quotate;

     - particolari costruttivi, in scala adeguata, descrittivi dei rapporti pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e coloriture;

     - documentazione fotografica in triplice copia dello stato dei luoghi e degli edifici, costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina, prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti con punti di presa indicati nella planimetria. La documentazione fotografica dovrà essere firmata dal progettista.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 26 ottobre 2016, n. 28.

[2] Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3 e dall'art. 3 della L.R. 15 dicembre 2000, n. 25 e così sostituito dall'art. 23 della L.R. 27 luglio 2001, n. 20. L'art. 23 della L.R. 20/2001 è stato abrogato dall'art. dall'art. 11 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1996, n. 31.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1996, n. 31.