Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 31/05/2001 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate). |
Art. 2. (Stato di previsione della spesa). |
Art. 3. (Impegni e pagamenti delle spese). |
Art. 4. (Codifica regionale). |
Art. 5. (Quadro generale riassuntivo). |
Art. 6. (Elenco spese obbligatorie). |
Art. 7. (Fondo di riserva per spese obbligatorie). |
Art. 8. (Fondo di riserva per spese impreviste). |
Art. 9. (Fondo di riserva di cassa). |
Art. 10. (Fondo per residui passivi perenti e per regolarizzazione carte contabili). |
Art. 11. (Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale). |
Art. 12. (Bilancio pluriennale). |
Art. 13. (Finanziamento oneri per ritardati pagamenti). |
Art. 14. (Patto di stabilità interno). |
Art. 15. (Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia). |
Art. 16. (Norme di ripianamento disavanzi sanitari). |
Art. 17. (Acquisto di beni e servizi). |
Art. 18. (Integrazione dell'articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28). |
Art. 19. |
Art. 20. (Risorse ai Comuni per gestione strutture assistenziali trasferite). |
Art. 21. (Programma di interventi e di riparto per l'integrazione scolastica dei disabili). |
Art. 22. (Centro regionale di documentazione sulla condizione dei minori). |
Art. 23. (Contributo agli organismi associativi per l'etichettatura delle carni bovine). |
Art. 24. (Diritto di impianto di vigneti). |
Art. 25. (Disposizioni per la rinegoziazione dei tassi dei mutui agrari e fondiari). |
Art. 26. (Assistenza alle azioni zootecniche). |
Art. 27. (Modifica del regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3). |
Art. 28. (Modifica articolo 7 legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25). |
Art. 29. (Disposizioni in materia forestale). |
Art. 30. (Tutela paesaggistica degli alberi). |
Art. 31. (Vigilanza e accertamenti delle violazioni in materia di foreste). |
Art. 32. (Integrazione della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 e successive modificazioni in materia di usi civici e terre incolte). |
Art. 33. (Fondo per la gestione dei programmi comunitari). |
Art. 34. (Modifica alla legge regionale 25 settembre 2000, n. 13). |
Art. 35. (Rinegoziazione dei tassi in edilizia regionale agevolata). |
Art. 36. (Disposizioni per il Settore trasporti). |
Art. 37. (Modifica alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13). |
Art. 38. (Possesso idoneità professionale). |
Art. 39. (Interventi per la mobilità ciclistica). |
Art. 40. (Ridefinizione delle procedure previste dalla legge regionale 26 marzo 1985, n. 9). |
Art. 41. (Amministrazioni provinciali). |
Art. 42. (Modifica articolo 20 legge regionale 30 giugno 1999, n. 20). |
Art. 43. (Modifiche alla l.r. 20/1999). |
Art. 44. (Modifica articolo 15 l.r. 20/1999). |
Art. 45. (Dichiarazione di estinzione dell'ex ERSAP). |
Art. 45 bis. [21] |
Art. 46. (Recupero anticipazioni concesse a organismi cooperativi e società miste) |
Art. 47. (Accordo di programma Regione Puglia - Regione Basilicata). |
Art. 48. (Modifica all'articolo 12 della l.r. 13/2000). |
Art. 49. (Cofinanziamento regionale - Programma Tetti fotovoltaici). |
Art. 50. (Soppressione strutture organizzative regionali). |
Art. 51. (Contributo enti fieristici). |
Art. 52. (Disposizioni in materia di invalidi civili). |
Art. 53. (Modifica alla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24). |
§ VI.3.74 - L.R. 31 maggio 2001, n. 14.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003.
(B.U. 1 giugno 2001, n. 80 suppl.).
TITOLO I
NORME DI BILANCIO
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate).
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 2001, annesso alla presente legge, è approvato in lire 31.262.685.114.926 in termini di competenza e in lire 41.956.274.953.663 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2001.
Art. 2. (Stato di previsione della spesa).
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2001, annesso alla presente legge, è approvato in lire 31.262.685.114.926 in termini di competenza e in lire 41.956.274.953.663 in termini di cassa.
Art. 3. (Impegni e pagamenti delle spese).
1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2001, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2001, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.
Art. 4. (Codifica regionale).
1. La Ragioneria è autorizzata ad apportare d'ufficio ogni necessaria modifica alla codifica dei capitoli di bilancio introdotta in connessione con i criteri di classificazione degli stessi per settori e attività di intervento.
Art. 5. (Quadro generale riassuntivo).
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001, di cui all'allegato 1 alla presente legge.
Art. 6. (Elenco spese obbligatorie).
1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nell'elenco allegato 2 alla presente legge.
Art. 7. (Fondo di riserva per spese obbligatorie).
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l'esercizio 2001 in lire 10 miliardi, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell'articolo 36 della
Art. 8. (Fondo di riserva per spese impreviste).
1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 2001 in lire 500 milioni, è iscritto al cap. 1110030 ed è gestito a termini dell'articolo 37 della
Art. 9. (Fondo di riserva di cassa).
1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 2001 in lire 235.112.705.580, è iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell'articolo 41 della legge di contabilità regionale.
2. [1].
Art. 10. (Fondo per residui passivi perenti e per regolarizzazione carte contabili).
1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l'esercizio finanziario 2001 in lire 432 miliardi, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell'articolo 71 della
2. E' iscritto, inoltre, al capitolo 1121029, lo stanziamento di lire 82.408.515.799 quale importo residuato al 31 dicembre 2000 proveniente dall'attivazione della terza tranche di mutuo - già stipulato a termini dell'articolo 20 della
3. Viene ancora istituito al capitolo 1121028 un fondo di lire 56.768.716.134 gestito a termini dell'articolo 71 della
4. L'Assessorato alla sanità provvede, in relazione alle partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di provvedimenti giurisdizionali, a comunicare alle USL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di consentire le necessarie registrazioni e modifiche contabili sulle gestioni in parola, nonché ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa l'assenza di duplicazioni di pagamenti.
Art. 11. (Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale).
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le iscrizioni di cui all'articolo 43, comma 1, della
Art. 12. (Bilancio pluriennale).
1. A norma dell'articolo 6 e seguenti della
Art. 13. (Finanziamento oneri per ritardati pagamenti).
1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l'anno 2001 le somme rispettivamente di lire 5,190 miliardi quale quota interessi, di lire 1,060 miliardi quale quota rivalutazione e di lire 2,370 miliardi quali spese procedimentali e legali.
2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti esecutivi per legge.
Art. 14. (Patto di stabilità interno).
1. E' approvato in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 53 della
Art. 15. (Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia).
1. Ai fini del concorso degli enti strumentali della Regione Puglia al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui all'articolo 28 della
2. Per i fini del presente articolo, il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusive dei proventi delle dismissioni mobiliari, e le uscite finali di parte corrente, effettivamente pagate, al netto degli interessi passivi. Tra le entrate finali non sono considerati i trasferimenti dalla Regione.
3. I dati relativi agli esercizi finanziari 1999 e 2001 saranno rilevati dai rispettivi conti consuntivi e trasmessi alla Regione Puglia ad avvenuta approvazione del conto consuntivo 2001.
4. Il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a segnalare con cadenza trimestrale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento del disavanzo di cui ai precedenti commi.
5. Eventuali sanzioni comminate alla Regione Puglia in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi di cui al suddetto patto di stabilità interno saranno poste a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota a essi imputabile.
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 16. (Norme di ripianamento disavanzi sanitari).
1. Al fine di provvedere al ripiano dei disavanzi di parte corrente del servizio sanitario regionale alla data del 31 dicembre 1994 e al periodo concernente gli anni 1995-1999, in conformità con l'accordo sancito in data 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, la Giunta regionale, in aggiunta e in armonia con le misure e i provvedimenti già previsti dall'articolo 21 della
2. Ad avvenuta definizione, con apposito previsto decreto, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 1, comma 2, del
3. Le risorse finanziarie provenienti dallo Stato a ripiano dei disavanzi 1999 e retro, in attuazione del
4. Le risorse di cui al comma 3 saranno interamente utilizzate per i fini di cui al presente articolo attraverso l'attivazione degli appositi rispettivi capitoli di spesa 771082 e 771084. I pagamenti saranno effettuati prioritariamente nei confronti dei creditori che hanno in corso procedure esecutive o giudizi di ottemperanza, sulla base di provvedimenti giudiziari già esecutivi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dell'ordine cronologico attribuito dai competenti uffici giudiziari. Eventuali avanzi sono ripartiti dall'azienda tra i creditori, in ordine cronologico della insorgenza del debito, salvo i pagamenti da effettuarsi in forza di intervenuta transazione. I pagamenti saranno effettuati dalle aziende in ordine cronologico della insorgenza del debito, salvo quelli effettuati in forza di intervenuta transazione [2].
Art. 17. (Acquisto di beni e servizi).
1. Al fine di realizzare l'acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, le Aziende sanitarie e ospedaliere, singolarmente o in forma aggregata, hanno l'obbligo, in attuazione e secondo i criteri di cui all'articolo 59 della
2. Le Aziende di cui al presente articolo, ove disattendano la disposizione di cui al comma 1, devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette.
3. I contratti per acquisto e forniture di beni e servizi stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel biennio 2001-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.
4. I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento equipollente.
5. Il termine di pagamento di cui al comma 4 si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compresi il collaudo e la verifica, sono state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso sino a trenta giorni dalla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.
6. Al fine di pervenire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 62 della
7. Il mancato adempimento di quanto disposto ai precedenti commi costituisce motivo di decadenza automatica del Direttore Generale secondo quanto previsto dalle specifiche norme di cui all'articolo 3 bis del
Art. 18. (Integrazione dell'articolo 23 della
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, comma 2, della
2. Le Aziende sanitarie sono autorizzate a rinviare l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della
1. (rinviato)
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI
Art. 20. (Risorse ai Comuni per gestione strutture assistenziali trasferite).
1. Nelle more delle emanazioni delle disposizioni attuative della
Art. 21. (Programma di interventi e di riparto per l'integrazione scolastica dei disabili).
1. Il programma di interventi e di riparto di cui all'articolo 4 della
2. Le risorse finanziarie assegnate vanno utilizzate secondo i criteri ed entro i limiti previsti dall'articolo 46 della
3. Fermo restando la competenza degli enti locali, il trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap presso i centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati, dipende funzionalmente dalle aziende USL. competenti per territorio, in ossequio a quanto già disposto dall'articolo 47 della
Art. 22. (Centro regionale di documentazione sulla condizione dei minori).
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione del Centro regionale di documentazione sulla condizione dei minori, di cui all'articolo 4 della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE
Art. 23. (Contributo agli organismi associativi per l'etichettatura delle carni bovine).
1. Al fine di agevolare la realizzazione di un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del
2. A tal fine, per l'anno 2001, viene istituito un nuovo capitolo di spesa con uno stanziamento di lire 850 milioni.
Art. 24. (Diritto di impianto di vigneti).
1. La riserva regionale dei diritti di impianto di vigneti, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 1934 del 28 dicembre 2000 ai sensi dell'articolo 5 del
2. La Regione può concedere i diritti di impianto assegnati alla riserva, a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quaranta anni che abbiano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e, a titolo oneroso, ai produttori che intendono piantare vigneti per la produzione di vini di qualità.
3. Al fine dell'acquisizione dei diritti di reimpianto a titolo oneroso alla riserva è istituito un capitolo di spesa, che ogni anno sarà alimentato dalle somme che saranno stabilite annualmente in sede di bilancio di previsione, nonché con i proventi derivanti dalla concessione dietro corrispettivo dei diritti d'impianto dei vigneti.
Art. 25. (Disposizioni per la rinegoziazione dei tassi dei mutui agrari e fondiari).
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione dell'articolo 128 - comma 5 - della
2. Le somme di concorso interessi economizzate possono concorrere, senza oneri ulteriori a carico del bilancio regionale, al consolidamento di esposizioni debitorie delle aziende agricole, secondo un piano di interventi su cui dovrà essere preventivamente richiesto il parere di conformità dell'Unione europea, in attuazione degli orientamenti sugli aiuti di stato, di cui al documento 2000/C28/02 del 1° febbraio 2000.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 potranno essere attuati ad avvenuta emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previsto dall'articolo 128, comma 6, della citata
Art. 26. (Assistenza alle azioni zootecniche).
1. Alle Aziende zootecniche sottoposte a provvedimento sanitario di abbattimento dell'intera mandria aziendale, a seguito di accertamento positivo alla BSE, è concesso, per l'anno 2001, un contributo straordinario per il fermo aziendale nella misura massima di lire 1 milione 500 mila/U.B.A. Per l'esercizio finanziario 2001 si provvederà con lo stanziamento previsto al capitolo 111140 "Contributi per l'assistenza tecnica per azioni zootecniche".
Art. 27. (Modifica del
1. [4].
2. L'articolo 10 del
Art. 28. (Modifica articolo 7
1. La lettera k) del comma 1 dell'articolo 7 della
"k) la rilevazione catastale, statistica e ricognitiva degli immobili facenti capo ai Consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti su detti immobili".
Art. 29. (Disposizioni in materia forestale). [5]
1. Il taglio dei boschi pubblici e privati, di qualsiasi natura, è soggetto a specifica autorizzazione da parte della Regione tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste o degli enti delegati, ai sensi della
2. Le autorizzazioni al taglio, contenenti le eventuali prescrizioni, devono essere concesse entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.
3. La domanda di autorizzazione al taglio, da presentarsi da parte del proprietario del lotto boschivo o da altro soggetto interessato, dovrà essere corredata di planimetria a opportuna scala del suddetto lotto e da relazione a firma di un tecnico abilitato, che provvederà anche all'identificazione delle piante da riservare al taglio, nonché a rilasciare attestazione sull'avvenuta regolare esecuzione delle opere di taglio entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dello stesso.
Art. 30. (Tutela paesaggistica degli alberi). [6]
1. E’ istituito presso l’Assessorato regionale all’ecologia l’albo degli “Alberi monumentali”, nel quale sono iscritti gli alberi di qualsiasi essenza spontanea o coltivata, anche in esemplari isolati, che, per le loro caratteristiche di monumentalità, costituiscono elemento caratteristico del paesaggio. Nell’albo possono anche essere iscritti esemplari arborei che rivestano importanza storica e culturale.
2. Nell’ambito del patrimonio arboreo della regione particolare rilevanza assume la presenza di alberi secolari di carrubo. A tal fine sono sottoposti alle norme di tutela di cui all’articolo 6, comma 1, tutti gli alberi di carrubo che presentano diametro uguale o superiore a centimetri 80 misurato all’altezza di centimetri 130 dal suolo.
3. Alla formazione e aggiornamento dell’albo provvede l’Assessorato regionale all’ecologia su segnalazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste, degli uffici provinciali dell’agricoltura, nonché di altri enti pubblici, delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni professionali agricole e di singoli cittadini.
4. L’Assessorato regionale all’ecologia può provvedere all’individuazione degli alberi monumentali anche attraverso rilevamenti sistematici realizzati anche in collaborazione con altri enti. L’inserimento di esemplari nell’albo degli “Alberi monumentali” viene notificato ai proprietari dei medesimi.
5. Gli alberi monumentali iscritti all’albo regionale vengono individuati da apposite tabelle alla cui realizzazione e posa in opera provvede la Regione Puglia, anche attraverso appositi accordi con le amministrazioni provinciali.
6. E’ fatto divieto di danneggiare in qualsiasi maniera, tagliare e spiantare gli alberi monumentali iscritti all’albo di cui al presente articolo.
7. Deroghe all’espianto e al taglio sono ammesse per motivi eccezionali, quali la morte delle piante, gravi fitopatie o gravi danni da eventi naturali.
8. Il taglio e l’espianto sono subordinati all’autorizzazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste, che provvedono a effettuare i controlli per accertare che ne ricorrano le condizioni.
9. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da euro 3 mila a euro 30 mila per albero, che affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali" dell’unità previsionale di base 3.4.2 del bilancio regionale.
Art. 31. (Vigilanza e accertamenti delle violazioni in materia di foreste). [7]
1. Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi del
2. A tal fine i dipendenti con qualifica pari o superiore alla categoria C1 dell'Ispettorato regionale e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nel limite del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2, per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.
Art. 32. (Integrazione della
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
Art. 33. (Fondo per la gestione dei programmi comunitari).
1. E' istituito il fondo per la gestione dei programmi comunitari, iscritto al cap. 1110055 del corrente anno finanziario, per far fronte, ai sensi della normativa vigente, alle spese per le indennità collegate a specifiche funzioni e responsabilità nell'ambito dell'organizzazione e delle procedure per l'attuazione dei programmi comunitari.
2. Il fondo è dotato di lire 1.334.109.061 e può essere incrementato dalle ulteriori disponibilità rivenienti dalle restituzioni alla Regione e dalla contabilità finale a valere sul Programma Integrato Mediterraneo e sul Programma Operativo Plurifondo 1991-1993.
3. I prelevamenti dal fondo avvengono, su richiesta dell'Area di coordinamento delle politiche comunitarie, con atto deliberativo adottato dalla Giunta regionale. Il medesimo atto definisce la destinazione delle risorse e la loro utilizzazione.
Art. 34. (Modifica alla
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
Art. 35. (Rinegoziazione dei tassi in edilizia regionale agevolata).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della
2. L'estinzione anticipata dei mutui fondiari edilizi assistiti da contributi regionali in conto interessi non è soggetta a preventivo nulla- osta da parte della Regione. L'istituto di credito mutuante comunica alla Regione l'avvenuta estinzione per le competenti annotazioni contabili.
3. Al fine del miglioramento dell'informatizzazione del Settore edilizia residenziale pubblica (ERP) e della dotazione strumentale di apparecchiature informatiche idonee a consentire le operazioni di riscontro incrociato con gli istituti di credito convenzionati, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni da imputare al c.n.i. 411170 avente a oggetto "Miglioramento informatizzazione e dotazione strumentale apparecchiature informatiche - Settore ERP".
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 36. (Disposizioni per il Settore trasporti). [10]
1. Per l'esercizio della vigilanza generale della Regione sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul territorio regionale pugliese, nonché per l'esercizio dell'attività di controllo da parte delle Province e dei Comuni sulla qualità e quantità dei servizi di TPL, sui rispettivi territori, dal 1° gennaio 2002 il contributo di sorveglianza è fissato nelle seguenti misure, per ciascuno degli scaglioni sotto indicati, per autobus.Km, treni.Km o eli.Km:
1) servizi competenza regionale |
------------------------------------------------------------------ |
AUTOBUS.KM 1000 TRENI.KM 1000 ELI.KM 1000 Contributo |
(mille) (mille) (mille) annuale euro |
per 1000 Km |
------------------------------------------------------------------ |
da 0 a 500.000 Km da 0 a 500.000 Km da 0 a 4,38 |
500.000 Km |
da 500.001 a da 500.001 a 3,87 |
1.000.000 Km 1.000.000 Km |
da 1.000.001 a da 1.000.001 a 3,35 |
2.000.000 Km 2.000.000 Km |
da 2.000.001 a da 2.000.001 a 3,09 |
3.000.000 Km 3.000.000 Km |
da 3.000.001 a da 3.000.001 a 2,58 |
4.000.000 Km 4.000.000 Km |
da 4.000.001 a da 4.000.001 a 2,06 |
5.000.000 Km 5.000.000 Km |
oltre 5.000.000 Km oltre 5.000.000 Km 1,54 |
------------------------------------------------------------------ |
|
2) servizi di competenza degli enti locali, per autobus.Km. 1000: |
------------------------------------------------------------------ |
AUTOBUS KM 1000 (mille) Contributo annuo euro per |
1000 km |
------------------------------------------------------------------ |
da 0 a 500.000 Km 2,06 |
da 500.001 a 1.000.000 Km 1,80 |
da 1.000.001 a 2.000.000 Km 1,54 |
da 2.000.001 a 3.000.000 Km 1,29 |
da 3.000.001 a 4.000.000 Km 1,03 |
da 4.000.001 a 5.000.000 Km 0,51 |
oltre 5.000.000 Km 0,25 |
------------------------------------------------------------------ |
2. Per autobus.Km, treni.Km, eli.Km si intende la sommatoria delle percorrenze sviluppate in un anno solare da una impresa concessionaria, con riferimento ai programmi di esercizio dei servizi gestiti.
3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere versato ai rispettivi enti concedenti o affidanti, per il 60 per cento, entro il 31 maggio e, per il restante 40 per cento, entro il 31 ottobre di ciascun anno. In mancanza, il relativo importo è introitato mediante recupero a valere compensativamente sui corrispettivi di servizio.
Art. 37. (Modifica alla
Art. 38. (Possesso idoneità professionale).
1. Il responsabile dell'esercizio dei servizi di pubblico trasporto di persone gestiti in economia dagli enti locali deve possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'articolo 7 del
Art. 39. (Interventi per la mobilità ciclistica).
1. E' autorizzata la spesa di lire 900 milioni per interventi finalizzati alla promozione della mobilità ciclistica, ai sensi della
CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E COOPERAZIONE
Art. 40. (Ridefinizione delle procedure previste dalla
1. L'istituto della "revoca" del contributo erogato e il successivo "recupero" è disposto solo per i seguenti casi:
a) mancata rendicontazione delle somme erogate, considerando ammissibili anche le spese riconosciute dal comma 1 dell'articolo 30 della
b) gravi irregolarità amministrative che siano state già sanzionate penalmente.
2. In tutti gli altri casi viene applicato, d'ufficio, l'istituto della "cessazione", a condizione che venga sottoscritta la chiusura dell'eventuale contenzioso in atto e la rinuncia a nuove pretese in relazione alla
3. E' abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 41. (Amministrazioni provinciali). [12]
1. Le Amministrazioni provinciali possono sottoscrivere apposite convenzioni con gli enti gestori di attività formative per l'utilizzo, presso i Centri territoriali per l'impiego di cui all'articolo 7 della
2. La Giunta regionale emana al riguardo apposite, specifiche direttive.
CAPO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA FONDIARIA UFFICIO STRALCIO EX ERSAP
Art. 42. (Modifica articolo 20
Art. 43. (Modifiche alla
1. L’articolo 13 della
“Art. 13 (Beni non di pubblico generale interesse)
1. I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonei a uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiano perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dall’Agenzia del territorio subentrata nelle funzioni al soppresso Ufficio tecnico erariale (UTE) competente per territorio.
2. Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia chiesto in cessione da parte di un ente pubblico, a prezzo determinato dall’Agenzia del territorio.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l’alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori al prezzo di vendita determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:
a) il valore di stima determinato dall’Agenzia del territorio, al netto delle migliorie effettivamente apportate, purché documentata la relativa spesa;
b) la somma dei canoni concessori o d’uso, come determinati dall’ERSAP, e delle spese sostenute per oneri relativi a eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti e sopralluoghi, resisi necessari per la definizione dell’atto di vendita.
4. Si intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione, o loro eredi, quanti altri hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidatasi al 3 dicembre 1997.
5. La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore dei promissari acquirenti, dei beni di cui all’articolo 11, comma 2, della
6. Il pagamento del prezzo di vendita determinato ai sensi del comma 3 viene effettuato in un’unica soluzione. Su richiesta dell’acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale vigente all’atto della stipula e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
7. Ai sensi dell’articolo unico, comma 10, della
7 bis. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il possessore esprime il proprio assenso entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, l'immobile ritorna nella disponibilità della Riforma fondiaria per essere alienato con le procedure previste dal comma 1. Restano a carico del possessore gli oneri dovuti per tutto il periodo di possesso, così come quantificabili ai sensi del punto b) del comma 3, con l'aggiunta degli interessi legali [16].
7 ter. Le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 7, della
Art. 44. (Modifica articolo 15
Art. 45. (Dichiarazione di estinzione dell'ex ERSAP). [19]
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 36, comma 5, della
soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) vienedichiarato estinto.
2. La Regione Puglia succede all'ERSAP nei rapporti attivi e passivi non ancora esauriti.
3. I beni mobili e immobili di cui l'ex ERSAP era titolare sono a tutti gli effetti acquisiti al demanio e patrimonio della Regione Puglia.
4. Il completamento delle attività connesse alle funzioni già esercitate dall'estinto ERSAP sono portate a definizione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il Settore riforma fondiaria - Ufficio stralcio ex ERSAP, già istituito con
4 bis. La trascrizione e la voltura catastale in favore della Regione Puglia di immobili ex ERSAP è richiesta ai competenti uffici dell'Agenzia del territorio del Ministero delle finanze, in base a decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa [20].
1. La Regione procede alla alienazione degli immobili non destinati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Sin d'ora, per gli immobili indicati dall'articolo 20, comma 1, della
Art. 46. (Recupero anticipazioni concesse a organismi cooperativi e società miste) [22]
1. Persistendo le condizioni di grave crisi finanziaria, è autorizzata la possibilità, da parte del dirigente competente, previa verifica della capacità di rimborso, di prevedere il rientro del residuo debito per sorte capitale in rate costanti annuali per un periodo massimo di dieci anni con l’applicazione di interessi pari al tasso legale vigente. Potranno essere intraprese eventuali azioni esecutive solo dopo il mancato pagamento di almeno due rate consecutive.
2. Le azioni giudiziarie ed esecutive in corso intraprese dall’ex ERSAP e/o Assessorato all’agricoltura sono sospese nei confronti dei soggetti interessati la cui domanda sia stata accolta.
CAPO X
ACCORDI DI PROGRAMMA RISORSE IDRICHE
Art. 47. (Accordo di programma Regione Puglia - Regione Basilicata).
1. In attuazione dell'Accordo di programma Regione Puglia - Regione Basilicata del 5 agosto 1999, in materia di trasferimento di risorse idriche, ai fini di corrispondere alla Regione Basilicata i maggiori oneri di sollevamento sostenuti per l'anno 2000 e rivenienti dall'emergenza idrica, è istituito un nuovo capitolo di spesa 541050 "Emergenza idrica 2000 - Oneri di sollevamento di competenza della Regione Basilicata" con uno stanziamento di lire 1 miliardo.
Art. 48. (Modifica all'articolo 12 della
Art. 49. (Cofinanziamento regionale - Programma Tetti fotovoltaici). [24]
1. Al fine di provvedere al cofinanziamento regionale del Programma Tetti fotovoltaici di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 2001, è istituito il capitolo di spesa 636020, avente a oggetto "Cofinanziamento regionale Programma Tetti Fotovoltaici d.m. ambiente 16 marzo 2001 (legge bilancio 2001)" con uno stanziamento di lire 1 miliardo.
2. Con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente del 16 marzo 2001, sono concessi contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di impianti fotovoltaici installati in strutture edilizie pubbliche e private e collegate alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione.
CAPO XI
SOPPRESSIONE STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Art. 50. (Soppressione strutture organizzative regionali).
1. L'Ufficio trasporti eccezionali previsto all'articolo 4, comma 1, della
2. La Commissione regionale prezzi e relativo Ufficio di segreteria previsti dall'articolo 4, commi 1 e 4, della
3. L'Ufficio emigrazione e l'Ufficio immigrazione previsti dall'articolo 12 della
4. Le funzioni residuali degli uffici provinciali dell'Assessorato alla sanità previsti dall'articolo 38, comma 1, della
CAPO XII
FIERE E MERCATI
Art. 51. (Contributo enti fieristici).
1. Per gli enti fieristici a carattere regionale previsti dall'articolo 39 della
a) per l'ente fiera di Foggia lire 800 milioni;
b) per l'ente fiera di Francavilla Fontana lire 100 milioni.
CAPO XIII
INVALIDI CIVILI
Art. 52. (Disposizioni in materia di invalidi civili). [25]
[1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione dall'articolo 130 del
CAPO XIV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 53. (Modifica alla
1. Il comma 2 dell'articolo 16 della
Allegati
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 115 della
[2] Comma così modificato dall’art. 10 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 40 della
[4] Sostituisce l'art. 9 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 18 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[8] Sostituisce l'art. 9 della
[9] Modifica il comma 4, art. 27 della
[10] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[11] Articolo abrogato dall’art. 38 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[13] Comma così modificato dall’art. 27 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 27 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 27 della
[16] Comma aggiunto dall'art. 19 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 19 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 27 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 27 della
[20] Comma aggiunto dall’art. 30 della
[21] Articolo aggiunto dall’art. 30 della
[22] Articolo così sostituito dall'art. 63 della
[23] Articolo corretto con errata corrige pubblicato in B.U. 22 giugno 2001, n. 91. Sostituisce l'art. 12 della
[24] Articolo così corretto con errata corrige pubblicato in B.U. 22 giugno 2001, n. 91.
[25] Articolo sostituito dall’art. 23 della