§ VI.3.74 - L.R. 31 maggio 2001, n. 14.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:31/05/2001
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione delle entrate).
Art. 2.  (Stato di previsione della spesa).
Art. 3.  (Impegni e pagamenti delle spese).
Art. 4.  (Codifica regionale).
Art. 5.  (Quadro generale riassuntivo).
Art. 6.  (Elenco spese obbligatorie).
Art. 7.  (Fondo di riserva per spese obbligatorie).
Art. 8.  (Fondo di riserva per spese impreviste).
Art. 9.  (Fondo di riserva di cassa).
Art. 10.  (Fondo per residui passivi perenti e per regolarizzazione carte contabili).
Art. 11.  (Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale).
Art. 12.  (Bilancio pluriennale).
Art. 13.  (Finanziamento oneri per ritardati pagamenti).
Art. 14.  (Patto di stabilità interno).
Art. 15.  (Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia).
Art. 16.  (Norme di ripianamento disavanzi sanitari).
Art. 17.  (Acquisto di beni e servizi).
Art. 18.  (Integrazione dell'articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28).
Art. 19. 
Art. 20.  (Risorse ai Comuni per gestione strutture assistenziali trasferite).
Art. 21.  (Programma di interventi e di riparto per l'integrazione scolastica dei disabili).
Art. 22.  (Centro regionale di documentazione sulla condizione dei minori).
Art. 23.  (Contributo agli organismi associativi per l'etichettatura delle carni bovine).
Art. 24.  (Diritto di impianto di vigneti).
Art. 25.  (Disposizioni per la rinegoziazione dei tassi dei mutui agrari e fondiari).
Art. 26.  (Assistenza alle azioni zootecniche).
Art. 27.  (Modifica del regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3).
Art. 28.  (Modifica articolo 7 legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25).
Art. 29.  (Disposizioni in materia forestale).
Art. 30.  (Tutela paesaggistica degli alberi).
Art. 31.  (Vigilanza e accertamenti delle violazioni in materia di foreste).
Art. 32.  (Integrazione della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 e successive modificazioni in materia di usi civici e terre incolte).
Art. 33.  (Fondo per la gestione dei programmi comunitari).
Art. 34.  (Modifica alla legge regionale 25 settembre 2000, n. 13).
Art. 35.  (Rinegoziazione dei tassi in edilizia regionale agevolata).
Art. 36.  (Disposizioni per il Settore trasporti).
Art. 37.  (Modifica alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13).
Art. 38.  (Possesso idoneità professionale).
Art. 39.  (Interventi per la mobilità ciclistica).
Art. 40.  (Ridefinizione delle procedure previste dalla legge regionale 26 marzo 1985, n. 9).
Art. 41.  (Amministrazioni provinciali).
Art. 42.  (Modifica articolo 20 legge regionale 30 giugno 1999, n. 20).
Art. 43.  (Modifiche alla l.r. 20/1999).
Art. 44.  (Modifica articolo 15 l.r. 20/1999).
Art. 45.  (Dichiarazione di estinzione dell'ex ERSAP).
Art. 45 bis.  [21]
Art. 46.  (Recupero anticipazioni concesse a organismi cooperativi e società miste)
Art. 47.  (Accordo di programma Regione Puglia - Regione Basilicata).
Art. 48.  (Modifica all'articolo 12 della l.r. 13/2000).
Art. 49.  (Cofinanziamento regionale - Programma Tetti fotovoltaici).
Art. 50.  (Soppressione strutture organizzative regionali).
Art. 51.  (Contributo enti fieristici).
Art. 52.  (Disposizioni in materia di invalidi civili).
Art. 53.  (Modifica alla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24).


§ VI.3.74 - L.R. 31 maggio 2001, n. 14.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003.

(B.U. 1 giugno 2001, n. 80 suppl.).

 

TITOLO I

NORME DI BILANCIO

 

Art. 1. (Stato di previsione delle entrate).

     1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 2001, annesso alla presente legge, è approvato in lire 31.262.685.114.926 in termini di competenza e in lire 41.956.274.953.663 in termini di cassa.

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 2. (Stato di previsione della spesa).

     1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2001, annesso alla presente legge, è approvato in lire 31.262.685.114.926 in termini di competenza e in lire 41.956.274.953.663 in termini di cassa.

 

     Art. 3. (Impegni e pagamenti delle spese).

     1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2001, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2001, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.

 

     Art. 4. (Codifica regionale).

     1. La Ragioneria è autorizzata ad apportare d'ufficio ogni necessaria modifica alla codifica dei capitoli di bilancio introdotta in connessione con i criteri di classificazione degli stessi per settori e attività di intervento.

 

     Art. 5. (Quadro generale riassuntivo).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001, di cui all'allegato 1 alla presente legge.

 

     Art. 6. (Elenco spese obbligatorie).

     1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nell'elenco allegato 2 alla presente legge.

 

     Art. 7. (Fondo di riserva per spese obbligatorie).

     1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l'esercizio 2001 in lire 10 miliardi, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell'articolo 36 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 8. (Fondo di riserva per spese impreviste).

     1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 2001 in lire 500 milioni, è iscritto al cap. 1110030 ed è gestito a termini dell'articolo 37 della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 9. (Fondo di riserva di cassa).

     1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 2001 in lire 235.112.705.580, è iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell'articolo 41 della legge di contabilità regionale.

     2. [1].

 

     Art. 10. (Fondo per residui passivi perenti e per regolarizzazione carte contabili).

     1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l'esercizio finanziario 2001 in lire 432 miliardi, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell'articolo 71 della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. E' iscritto, inoltre, al capitolo 1121029, lo stanziamento di lire 82.408.515.799 quale importo residuato al 31 dicembre 2000 proveniente dall'attivazione della terza tranche di mutuo - già stipulato a termini dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1993, n. 68 sulla base delle condizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 e dei criteri di utilizzazione di cui all'articolo 13 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 - destinato per lire 271.169.983.094 alla regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale, derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria, nonché alla reiscrizione dei residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro il 31 dicembre 1992.

     3. Viene ancora istituito al capitolo 1121028 un fondo di lire 56.768.716.134 gestito a termini dell'articolo 71 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni e destinato alla regolarizzazione delle carte contabili con inclusione degli oneri connessi, non finanziabili con le risorse di cui ai commi 1 e 2, derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria e originati da obbligazioni sorte successivamente alla data del 31 dicembre 1992, ivi comprese quelle formatesi a seguito di atti esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a debiti delle ex USL rientranti nella gestione liquidatoria 1994 e retro.

     4. L'Assessorato alla sanità provvede, in relazione alle partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di provvedimenti giurisdizionali, a comunicare alle USL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di consentire le necessarie registrazioni e modifiche contabili sulle gestioni in parola, nonché ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa l'assenza di duplicazioni di pagamenti.

 

     Art. 11. (Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le iscrizioni di cui all'articolo 43, comma 1, della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 2001.

 

          Art. 12. (Bilancio pluriennale).

     1. A norma dell'articolo 6 e seguenti della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2001-2003 nel testo allegato alla presente legge.

 

     Art. 13. (Finanziamento oneri per ritardati pagamenti).

     1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l'anno 2001 le somme rispettivamente di lire 5,190 miliardi quale quota interessi, di lire 1,060 miliardi quale quota rivalutazione e di lire 2,370 miliardi quali spese procedimentali e legali.

     2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti esecutivi per legge.

 

     Art. 14. (Patto di stabilità interno).

     1. E' approvato in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il prospetto dimostrativo del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001 di cui all'allegato 3 alla presente legge.

 

     Art. 15. (Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia).

     1. Ai fini del concorso degli enti strumentali della Regione Puglia al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio finanziario 2001, il disavanzo non potrà essere superiore a quello del 1999 aumentato del 3 per cento.

     2. Per i fini del presente articolo, il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusive dei proventi delle dismissioni mobiliari, e le uscite finali di parte corrente, effettivamente pagate, al netto degli interessi passivi. Tra le entrate finali non sono considerati i trasferimenti dalla Regione.

     3. I dati relativi agli esercizi finanziari 1999 e 2001 saranno rilevati dai rispettivi conti consuntivi e trasmessi alla Regione Puglia ad avvenuta approvazione del conto consuntivo 2001.

     4. Il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a segnalare con cadenza trimestrale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento del disavanzo di cui ai precedenti commi.

     5. Eventuali sanzioni comminate alla Regione Puglia in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi di cui al suddetto patto di stabilità interno saranno poste a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota a essi imputabile.

 

TITOLO II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

     Art. 16. (Norme di ripianamento disavanzi sanitari).

     1. Al fine di provvedere al ripiano dei disavanzi di parte corrente del servizio sanitario regionale alla data del 31 dicembre 1994 e al periodo concernente gli anni 1995-1999, in conformità con l'accordo sancito in data 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, la Giunta regionale, in aggiunta e in armonia con le misure e i provvedimenti già previsti dall'articolo 21 della legge regionale 9/2000, è autorizzata a contrarre con Aziende e Istituti di credito ordinario nonché con la Cassa depositi e prestiti un mutuo a copertura dei predetti debiti sanitari per la quota di disavanzo non garantita dallo Stato.

     2. Ad avvenuta definizione, con apposito previsto decreto, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17 e a conclusione, in particolare, delle operazioni di ricognizione e quantificazione dei debiti rimasti inestinti, il mutuo sarà stipulato a un tasso effettivo annuo risultante più conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e Cassa di cui al comma 1 e per la durata massima di venti anni.

     3. Le risorse finanziarie provenienti dallo Stato a ripiano dei disavanzi 1999 e retro, in attuazione del d.l. 17/2001, saranno introitate sul capitolo di entrata 2056610 per quanto attiene ai finanziamenti destinati alle gestioni liquidatorie 1994 e retro e sul capitolo di entrata 2056611 per quanto attiene ai finanziamenti destinati alle gestioni ordinarie 1995-1999.

     4. Le risorse di cui al comma 3 saranno interamente utilizzate per i fini di cui al presente articolo attraverso l'attivazione degli appositi rispettivi capitoli di spesa 771082 e 771084. I pagamenti saranno effettuati prioritariamente nei confronti dei creditori che hanno in corso procedure esecutive o giudizi di ottemperanza, sulla base di provvedimenti giudiziari già esecutivi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dell'ordine cronologico attribuito dai competenti uffici giudiziari. Eventuali avanzi sono ripartiti dall'azienda tra i creditori, in ordine cronologico della insorgenza del debito, salvo i pagamenti da effettuarsi in forza di intervenuta transazione. I pagamenti saranno effettuati dalle aziende in ordine cronologico della insorgenza del debito, salvo quelli effettuati in forza di intervenuta transazione [2].

 

     Art. 17. (Acquisto di beni e servizi).

     1. Al fine di realizzare l'acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, le Aziende sanitarie e ospedaliere, singolarmente o in forma aggregata, hanno l'obbligo, in attuazione e secondo i criteri di cui all'articolo 59 della L. 388/2000, di aderire alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro attraverso la CONSIP per tutte le categorie merceologiche pubblicate sul relativo sito Internet, ovvero di utilizzare i relativi parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

     2. Le Aziende di cui al presente articolo, ove disattendano la disposizione di cui al comma 1, devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette.

     3. I contratti per acquisto e forniture di beni e servizi stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel biennio 2001-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

     4. I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento equipollente.

     5. Il termine di pagamento di cui al comma 4 si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compresi il collaudo e la verifica, sono state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso sino a trenta giorni dalla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.

     6. Al fine di pervenire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 62 della l. 388/2000, al conseguimento di risparmi di almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni entro il 31 dicembre 2001, le Aziende sanitarie e ospedaliere devono attivare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi utilizzati per le attività amministrative e sanitarie.

     7. Il mancato adempimento di quanto disposto ai precedenti commi costituisce motivo di decadenza automatica del Direttore Generale secondo quanto previsto dalle specifiche norme di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

 

     Art. 18. (Integrazione dell'articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28).

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, non sono interessati dalla riduzione del 2 per cento del personale i posti la cui istituzione è stata autorizzata con delibera della Giunta regionale n. 1241 del 3 ottobre 2000.

     2. Le Aziende sanitarie sono autorizzate a rinviare l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401 alle prime procedure concorsuali bandite dopo aver attivato quanto disposto dall'articolo 23 della l.r. 28/2000.

 

     Art. 19.

     1. (rinviato)

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

 

     Art. 20. (Risorse ai Comuni per gestione strutture assistenziali trasferite).

     1. Nelle more delle emanazioni delle disposizioni attuative della legge 8 novembre 2000, n. 328, le risorse stanziate al capitolo 781035 continuano ad essere assegnate con i criteri di cui alle disposizioni previgenti.

 

     Art. 21. (Programma di interventi e di riparto per l'integrazione scolastica dei disabili).

     1. Il programma di interventi e di riparto di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell'articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10, è prorogato di un ulteriore anno.

     2. Le risorse finanziarie assegnate vanno utilizzate secondo i criteri ed entro i limiti previsti dall'articolo 46 della l.r. 9/2000 e dall'articolo 26 della l.r. 28/2000.

     3. Fermo restando la competenza degli enti locali, il trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap presso i centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati, dipende funzionalmente dalle aziende USL. competenti per territorio, in ossequio a quanto già disposto dall'articolo 47 della l.r. 9/2000. Allo scopo, le Aziende USL stipulano protocolli d'intesa con gli enti locali che concorrono al finanziamento del servizio medesimo.

 

     Art. 22. (Centro regionale di documentazione sulla condizione dei minori).

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione del Centro regionale di documentazione sulla condizione dei minori, di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10, si provvede, ai sensi dell'articolo 9 della medesima l. 10/1999, destinando la somma di lire 500 milioni mediante utilizzazione dello stanziamento di competenza del capitolo 786000.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE

 

     Art. 23. (Contributo agli organismi associativi per l'etichettatura delle carni bovine).

     1. Al fine di agevolare la realizzazione di un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del regolamento CE n. 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000, con il quale è stato istituito un sistema di identificazione dei bovini relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, può essere concesso agli organismi associativi un contributo nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile dei progetti esecutivi presentati dai medesimi organismi.

     2. A tal fine, per l'anno 2001, viene istituito un nuovo capitolo di spesa con uno stanziamento di lire 850 milioni.

 

     Art. 24. (Diritto di impianto di vigneti).

     1. La riserva regionale dei diritti di impianto di vigneti, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 1934 del 28 dicembre 2000 ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE n. 1493 del 17 maggio 1999, allo scopo di migliorare la gestione del potenziale produttivo viticolo, è alimentata, oltre che dai diritti di nuovo impianto e reimpianto non utilizzati entro i termini indicati dal citato regolamento, anche dai diritti di reimpianto ceduti dietro corrispettivo dai produttori che li detengono all'amministrazione regionale.

     2. La Regione può concedere i diritti di impianto assegnati alla riserva, a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quaranta anni che abbiano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e, a titolo oneroso, ai produttori che intendono piantare vigneti per la produzione di vini di qualità.

     3. Al fine dell'acquisizione dei diritti di reimpianto a titolo oneroso alla riserva è istituito un capitolo di spesa, che ogni anno sarà alimentato dalle somme che saranno stabilite annualmente in sede di bilancio di previsione, nonché con i proventi derivanti dalla concessione dietro corrispettivo dei diritti d'impianto dei vigneti.

 

     Art. 25. (Disposizioni per la rinegoziazione dei tassi dei mutui agrari e fondiari).

     1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione dell'articolo 128 - comma 5 - della l. 388/2000, può adottare, su proposta dell'Assessorato all'agricoltura, d'intesa con l'Assessorato al bilancio, un piano per procedere alla rinegoziazione con gli istituti di credito dei tassi dei mutui agrari e fondiari ancora in ammortamento.

     2. Le somme di concorso interessi economizzate possono concorrere, senza oneri ulteriori a carico del bilancio regionale, al consolidamento di esposizioni debitorie delle aziende agricole, secondo un piano di interventi su cui dovrà essere preventivamente richiesto il parere di conformità dell'Unione europea, in attuazione degli orientamenti sugli aiuti di stato, di cui al documento 2000/C28/02 del 1° febbraio 2000.

     3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 potranno essere attuati ad avvenuta emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previsto dall'articolo 128, comma 6, della citata legge 388/2000.

 

     Art. 26. (Assistenza alle azioni zootecniche).

     1. Alle Aziende zootecniche sottoposte a provvedimento sanitario di abbattimento dell'intera mandria aziendale, a seguito di accertamento positivo alla BSE, è concesso, per l'anno 2001, un contributo straordinario per il fermo aziendale nella misura massima di lire 1 milione 500 mila/U.B.A. Per l'esercizio finanziario 2001 si provvederà con lo stanziamento previsto al capitolo 111140 "Contributi per l'assistenza tecnica per azioni zootecniche".

 

     Art. 27. (Modifica del regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3). [3]

     1. [4].

     2. L'articolo 10 del regolamento regionale 3/1983 è abrogato.

 

     Art. 28. (Modifica articolo 7 legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25).

     1. La lettera k) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 2000 n. 25, è così sostituita:

     "k) la rilevazione catastale, statistica e ricognitiva degli immobili facenti capo ai Consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti su detti immobili".

 

     Art. 29. (Disposizioni in materia forestale). [5]

     1. Il taglio dei boschi pubblici e privati, di qualsiasi natura, è soggetto a specifica autorizzazione da parte della Regione tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste o degli enti delegati, ai sensi della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18.

     2. Le autorizzazioni al taglio, contenenti le eventuali prescrizioni, devono essere concesse entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.

     3. La domanda di autorizzazione al taglio, da presentarsi da parte del proprietario del lotto boschivo o da altro soggetto interessato, dovrà essere corredata di planimetria a opportuna scala del suddetto lotto e da relazione a firma di un tecnico abilitato, che provvederà anche all'identificazione delle piante da riservare al taglio, nonché a rilasciare attestazione sull'avvenuta regolare esecuzione delle opere di taglio entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dello stesso.

 

     Art. 30. (Tutela paesaggistica degli alberi). [6]

     1. E’ istituito presso l’Assessorato regionale all’ecologia l’albo degli “Alberi monumentali”, nel quale sono iscritti gli alberi di qualsiasi essenza spontanea o coltivata, anche in esemplari isolati, che, per le loro caratteristiche di monumentalità, costituiscono elemento caratteristico del paesaggio. Nell’albo possono anche essere iscritti esemplari arborei che rivestano importanza storica e culturale.

     2. Nell’ambito del patrimonio arboreo della regione particolare rilevanza assume la presenza di alberi secolari di carrubo. A tal fine sono sottoposti alle norme di tutela di cui all’articolo 6, comma 1, tutti gli alberi di carrubo che presentano diametro uguale o superiore a centimetri 80 misurato all’altezza di centimetri 130 dal suolo.

     3. Alla formazione e aggiornamento dell’albo provvede l’Assessorato regionale all’ecologia su segnalazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste, degli uffici provinciali dell’agricoltura, nonché di altri enti pubblici, delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni professionali agricole e di singoli cittadini.

     4. L’Assessorato regionale all’ecologia può provvedere all’individuazione degli alberi monumentali anche attraverso rilevamenti sistematici realizzati anche in collaborazione con altri enti. L’inserimento di esemplari nell’albo degli “Alberi monumentali” viene notificato ai proprietari dei medesimi.

     5. Gli alberi monumentali iscritti all’albo regionale vengono individuati da apposite tabelle alla cui realizzazione e posa in opera provvede la Regione Puglia, anche attraverso appositi accordi con le amministrazioni provinciali.

     6. E’ fatto divieto di danneggiare in qualsiasi maniera, tagliare e spiantare gli alberi monumentali iscritti all’albo di cui al presente articolo.

     7. Deroghe all’espianto e al taglio sono ammesse per motivi eccezionali, quali la morte delle piante, gravi fitopatie o gravi danni da eventi naturali.

     8. Il taglio e l’espianto sono subordinati all’autorizzazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste, che provvedono a effettuare i controlli per accertare che ne ricorrano le condizioni.

     9. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da euro 3 mila a euro 30 mila per albero, che affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali" dell’unità previsionale di base 3.4.2 del bilancio regionale.

 

     Art. 31. (Vigilanza e accertamenti delle violazioni in materia di foreste). [7]

     1. Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e della l.r. 18/2000, sono esercitate anche dagli Ispettorati forestali della Regione Puglia.

     2. A tal fine i dipendenti con qualifica pari o superiore alla categoria C1 dell'Ispettorato regionale e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nel limite del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

     3. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2, per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.

 

     Art. 32. (Integrazione della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 e successive modificazioni in materia di usi civici e terre incolte). [8]

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

 

     Art. 33. (Fondo per la gestione dei programmi comunitari).

     1. E' istituito il fondo per la gestione dei programmi comunitari, iscritto al cap. 1110055 del corrente anno finanziario, per far fronte, ai sensi della normativa vigente, alle spese per le indennità collegate a specifiche funzioni e responsabilità nell'ambito dell'organizzazione e delle procedure per l'attuazione dei programmi comunitari.

     2. Il fondo è dotato di lire 1.334.109.061 e può essere incrementato dalle ulteriori disponibilità rivenienti dalle restituzioni alla Regione e dalla contabilità finale a valere sul Programma Integrato Mediterraneo e sul Programma Operativo Plurifondo 1991-1993.

     3. I prelevamenti dal fondo avvengono, su richiesta dell'Area di coordinamento delle politiche comunitarie, con atto deliberativo adottato dalla Giunta regionale. Il medesimo atto definisce la destinazione delle risorse e la loro utilizzazione.

 

     Art. 34. (Modifica alla legge regionale 25 settembre 2000, n. 13). [9]

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE

 

     Art. 35. (Rinegoziazione dei tassi in edilizia regionale agevolata).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano, con decorrenza dal 1° luglio 1999, anche ai mutui contratti da operatori pubblici e privati, beneficiari del concorso regionale nel pagamento degli interessi, ai sensi delle leggi regionali di incentivazione edilizia.

     2. L'estinzione anticipata dei mutui fondiari edilizi assistiti da contributi regionali in conto interessi non è soggetta a preventivo nulla- osta da parte della Regione. L'istituto di credito mutuante comunica alla Regione l'avvenuta estinzione per le competenti annotazioni contabili.

     3. Al fine del miglioramento dell'informatizzazione del Settore edilizia residenziale pubblica (ERP) e della dotazione strumentale di apparecchiature informatiche idonee a consentire le operazioni di riscontro incrociato con gli istituti di credito convenzionati, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni da imputare al c.n.i. 411170 avente a oggetto "Miglioramento informatizzazione e dotazione strumentale apparecchiature informatiche - Settore ERP".

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

 

     Art. 36. (Disposizioni per il Settore trasporti). [10]

     1. Per l'esercizio della vigilanza generale della Regione sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul territorio regionale pugliese, nonché per l'esercizio dell'attività di controllo da parte delle Province e dei Comuni sulla qualità e quantità dei servizi di TPL, sui rispettivi territori, dal 1° gennaio 2002 il contributo di sorveglianza è fissato nelle seguenti misure, per ciascuno degli scaglioni sotto indicati, per autobus.Km, treni.Km o eli.Km:

 

 

     1) servizi competenza regionale

------------------------------------------------------------------

AUTOBUS.KM 1000    TRENI.KM 1000     ELI.KM 1000    Contributo

     (mille)           (mille)          (mille)     annuale euro

                                                     per 1000 Km

------------------------------------------------------------------

da 0 a 500.000 Km    da 0 a 500.000 Km     da 0 a         4,38

                                            500.000 Km

da 500.001 a         da 500.001 a                         3,87

1.000.000 Km         1.000.000 Km

da 1.000.001 a       da 1.000.001 a                       3,35

2.000.000 Km         2.000.000 Km

da 2.000.001 a       da 2.000.001 a                       3,09

3.000.000 Km         3.000.000 Km

da 3.000.001 a       da 3.000.001 a                       2,58

4.000.000 Km         4.000.000 Km

da 4.000.001 a       da 4.000.001 a                       2,06

5.000.000 Km         5.000.000 Km

oltre 5.000.000 Km   oltre 5.000.000 Km                   1,54

------------------------------------------------------------------

 

     2) servizi di competenza degli enti locali, per autobus.Km. 1000:

------------------------------------------------------------------

AUTOBUS KM 1000 (mille)                Contributo annuo euro per

                                                 1000 km

------------------------------------------------------------------

da 0 a 500.000 Km                                2,06

da 500.001 a 1.000.000 Km                        1,80

da 1.000.001 a 2.000.000 Km                      1,54

da 2.000.001 a 3.000.000 Km                      1,29

da 3.000.001 a 4.000.000 Km                      1,03

da 4.000.001 a 5.000.000 Km                      0,51

oltre 5.000.000 Km                               0,25

------------------------------------------------------------------

 

 

     2. Per autobus.Km, treni.Km, eli.Km si intende la sommatoria delle percorrenze sviluppate in un anno solare da una impresa concessionaria, con riferimento ai programmi di esercizio dei servizi gestiti.

     3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere versato ai rispettivi enti concedenti o affidanti, per il 60 per cento, entro il 31 maggio e, per il restante 40 per cento, entro il 31 ottobre di ciascun anno. In mancanza, il relativo importo è introitato mediante recupero a valere compensativamente sui corrispettivi di servizio.

 

     Art. 37. (Modifica alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13). [11]

 

     Art. 38. (Possesso idoneità professionale).

     1. Il responsabile dell'esercizio dei servizi di pubblico trasporto di persone gestiti in economia dagli enti locali deve possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

 

     Art. 39. (Interventi per la mobilità ciclistica).

     1. E' autorizzata la spesa di lire 900 milioni per interventi finalizzati alla promozione della mobilità ciclistica, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366, con onere a carico del c.n.i. 0552038.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E COOPERAZIONE

 

     Art. 40. (Ridefinizione delle procedure previste dalla legge regionale 26 marzo 1985, n. 9).

     1. L'istituto della "revoca" del contributo erogato e il successivo "recupero" è disposto solo per i seguenti casi:

     a) mancata rendicontazione delle somme erogate, considerando ammissibili anche le spese riconosciute dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni; in caso di parziale rendicontazione si procederà al recupero della quota non rendicontata;

     b) gravi irregolarità amministrative che siano state già sanzionate penalmente.

     2. In tutti gli altri casi viene applicato, d'ufficio, l'istituto della "cessazione", a condizione che venga sottoscritta la chiusura dell'eventuale contenzioso in atto e la rinuncia a nuove pretese in relazione alla legge regionale 9/1985, con compensazione delle spese legali.

     3. E' abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 41. (Amministrazioni provinciali). [12]

     1. Le Amministrazioni provinciali possono sottoscrivere apposite convenzioni con gli enti gestori di attività formative per l'utilizzo, presso i Centri territoriali per l'impiego di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19, secondo la previsione contenuta nell'apposita misura del "complemento di programma" per il FSE del POR Puglia 2000-2006, degli operatori che alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 risultavano iscritti nell'albo o nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, soppresso con la predetta legge [13].

     2. La Giunta regionale emana al riguardo apposite, specifiche direttive.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA FONDIARIA UFFICIO STRALCIO EX ERSAP

 

     Art. 42. (Modifica articolo 20 legge regionale 30 giugno 1999, n. 20). [14]

 

     Art. 43. (Modifiche alla l.r. 20/1999). [15]

     1. L’articolo 13 della l.r. 20/1999 “Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici” è così modificato:

“Art. 13 (Beni non di pubblico generale interesse)

1. I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonei a uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiano perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dall’Agenzia del territorio subentrata nelle funzioni al soppresso Ufficio tecnico erariale (UTE) competente per territorio.

2. Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia chiesto in cessione da parte di un ente pubblico, a prezzo determinato dall’Agenzia del territorio.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l’alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori al prezzo di vendita determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:

a) il valore di stima determinato dall’Agenzia del territorio, al netto delle migliorie effettivamente apportate, purché documentata la relativa spesa;

b) la somma dei canoni concessori o d’uso, come determinati dall’ERSAP, e delle spese sostenute per oneri relativi a eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti e sopralluoghi, resisi necessari per la definizione dell’atto di vendita.

4. Si intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione, o loro eredi, quanti altri hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidatasi al 3 dicembre 1997.

5. La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore dei promissari acquirenti, dei beni di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 giugno 1976, n. 386 in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di lettere di intenti.

6. Il pagamento del prezzo di vendita determinato ai sensi del comma 3 viene effettuato in un’unica soluzione. Su richiesta dell’acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale vigente all’atto della stipula e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

7. Ai sensi dell’articolo unico, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, ai possessori, individuati ai sensi del comma 4, di fabbricati destinati a uso di abitazione e loro eredi si applica l’abbattimento del 20 per cento del prezzo di vendita, come determinato al comma 3 e la eventuale dilazione prevista al comma 6”.

7 bis. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il possessore esprime il proprio assenso entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, l'immobile ritorna nella disponibilità della Riforma fondiaria per essere alienato con le procedure previste dal comma 1. Restano a carico del possessore gli oneri dovuti per tutto il periodo di possesso, così come quantificabili ai sensi del punto b) del comma 3, con l'aggiunta degli interessi legali [16].

7 ter. Le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 7, della l.r. 20/1999 si applicano alle cessioni dei beni e delle opere, di cui al presente articolo, a prescindere dalla loro destinazione d'uso [17].

 

     Art. 44. (Modifica articolo 15 l.r. 20/1999). [18]

 

     Art. 45. (Dichiarazione di estinzione dell'ex ERSAP). [19]

     1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 36, comma 5, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9, così come modificata dalla legge regionale 13 aprile 1994, n. 13 e in considerazione dell'intervenuta prevista approvazione del relativo piano di liquidazione da parte del Consiglio regionale con deliberazione n. 225 del 28 ottobre 1997, il già

soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) vienedichiarato estinto.

     2. La Regione Puglia succede all'ERSAP nei rapporti attivi e passivi non ancora esauriti.

     3. I beni mobili e immobili di cui l'ex ERSAP era titolare sono a tutti gli effetti acquisiti al demanio e patrimonio della Regione Puglia.

     4. Il completamento delle attività connesse alle funzioni già esercitate dall'estinto ERSAP sono portate a definizione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il Settore riforma fondiaria - Ufficio stralcio ex ERSAP, già istituito con legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

     4 bis. La trascrizione e la voltura catastale in favore della Regione Puglia di immobili ex ERSAP è richiesta ai competenti uffici dell'Agenzia del territorio del Ministero delle finanze, in base a decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa [20].

 

     Art. 45 bis. [21]

     1. La Regione procede alla alienazione degli immobili non destinati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Sin d'ora, per gli immobili indicati dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, non alienati alla data di entrata in vigore della presente legge, gli immobili stessi, previa diffida al perfezionamento, entro novanta giorni dalla notifica delle procedure di alienazione in favore degli Enti destinatari, indicati nel citato articolo 20, comma 1, della l.r. 20/1999, possono essere alienati con le procedure dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, come convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; le attività dei Ministeri ivi descritte vengono svolte dalla Giunta regionale.

 

     Art. 46. (Recupero anticipazioni concesse a organismi cooperativi e società miste) [22]

     1. Persistendo le condizioni di grave crisi finanziaria, è autorizzata la possibilità, da parte del dirigente competente, previa verifica della capacità di rimborso, di prevedere il rientro del residuo debito per sorte capitale in rate costanti annuali per un periodo massimo di dieci anni con l’applicazione di interessi pari al tasso legale vigente. Potranno essere intraprese eventuali azioni esecutive solo dopo il mancato pagamento di almeno due rate consecutive.

     2. Le azioni giudiziarie ed esecutive in corso intraprese dall’ex ERSAP e/o Assessorato all’agricoltura sono sospese nei confronti dei soggetti interessati la cui domanda sia stata accolta.

 

CAPO X

ACCORDI DI PROGRAMMA RISORSE IDRICHE

 

     Art. 47. (Accordo di programma Regione Puglia - Regione Basilicata).

     1. In attuazione dell'Accordo di programma Regione Puglia - Regione Basilicata del 5 agosto 1999, in materia di trasferimento di risorse idriche, ai fini di corrispondere alla Regione Basilicata i maggiori oneri di sollevamento sostenuti per l'anno 2000 e rivenienti dall'emergenza idrica, è istituito un nuovo capitolo di spesa 541050 "Emergenza idrica 2000 - Oneri di sollevamento di competenza della Regione Basilicata" con uno stanziamento di lire 1 miliardo.

 

     Art. 48. (Modifica all'articolo 12 della l.r. 13/2000). [23]

 

     Art. 49. (Cofinanziamento regionale - Programma Tetti fotovoltaici). [24]

     1. Al fine di provvedere al cofinanziamento regionale del Programma Tetti fotovoltaici di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 2001, è istituito il capitolo di spesa 636020, avente a oggetto "Cofinanziamento regionale Programma Tetti Fotovoltaici d.m. ambiente 16 marzo 2001 (legge bilancio 2001)" con uno stanziamento di lire 1 miliardo.

     2. Con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente del 16 marzo 2001, sono concessi contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di impianti fotovoltaici installati in strutture edilizie pubbliche e private e collegate alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione.

 

CAPO XI

SOPPRESSIONE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

 

     Art. 50. (Soppressione strutture organizzative regionali).

     1. L'Ufficio trasporti eccezionali previsto all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1986, n. 14, è soppresso.

     2. La Commissione regionale prezzi e relativo Ufficio di segreteria previsti dall'articolo 4, commi 1 e 4, della legge regionale 5 settembre 1977, n. 29, sono soppressi. Le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

     3. L'Ufficio emigrazione e l'Ufficio immigrazione previsti dall'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 sono soppressi. Le relative funzioni rimangono assegnate al Settore politiche migratorie.

     4. Le funzioni residuali degli uffici provinciali dell'Assessorato alla sanità previsti dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, abrogata dalla legge regionale 13 agosto 1998, n. 28, sono svolte dall'Assessorato regionale alla sanità.

 

CAPO XII

FIERE E MERCATI

 

     Art. 51. (Contributo enti fieristici).

     1. Per gli enti fieristici a carattere regionale previsti dall'articolo 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22, di Foggia e Francavilla Fontana è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all'esercizio 2001, al capitolo 352026, lo stanziamento di lire 900 milioni come di seguito articolato:

     a) per l'ente fiera di Foggia lire 800 milioni;

     b) per l'ente fiera di Francavilla Fontana lire 100 milioni.

 

CAPO XIII

INVALIDI CIVILI

 

     Art. 52. (Disposizioni in materia di invalidi civili). [25]

     [1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione dall'articolo 130 del decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 112 in materia di invalidi civili, provvisoriamente assegnate ai Comuni ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 96, restano definitivamente attribuite ai medesimi Comuni.]

 

CAPO XIV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

 

     Art. 53. (Modifica alla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24).

     1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 è soppresso.

 

 

     Allegati

     (Omissis)

 

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 115 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 115 della L.R. 28/2001.

[2] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 5 dicembre 2001, n. 32.

[3] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 13 marzo 2012, n. 4.

[4] Sostituisce l'art. 9 del R.R. 9 dicembre 1983, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 21 marzo 2023, n. 1.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 4 giugno 2007, n. 14.

[7] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 21 marzo 2023, n. 1.

[8] Sostituisce l'art. 9 della L.R. 28 gennaio 1998, n. 7.

[9] Modifica il comma 4, art. 27 della L.R. 25 settembre 2000, n. 13.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 dicembre 2001, n. 31.

[11] Articolo abrogato dall’art. 38 della L.R. 31 ottobre 2002, n. 18.

[12] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 29 giugno 2018, n. 29.

[13] Comma così modificato dall’art. 27 della L.R. 5 dicembre 2001, n. 32.

[14] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 4. Aggiunge i commi da 1 bis a 1 sexies all'art. 20 della L.R. 30 giugno 1999, n. 20.

[15] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 4.

[16] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 7 marzo 2003, n. 4.

[17] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 7 marzo 2003, n. 4.

[18] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 4. Sostituisce l'art. 15 della L.R. 30 giugno 1999, n. 20.

[19] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 4.

[20] Comma aggiunto dall’art. 30 della L.R. 21 maggio 2002, n. 7.

[21] Articolo aggiunto dall’art. 30 della L.R. 21 maggio 2002, n. 7 e abrogato dall'art. 27 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 4.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 63 della L.R. 15 febbraio 2016, n. 1.

[23] Articolo corretto con errata corrige pubblicato in B.U. 22 giugno 2001, n. 91. Sostituisce l'art. 12 della L.R. 25 settembre 2000, n. 13.

[24] Articolo così corretto con errata corrige pubblicato in B.U. 22 giugno 2001, n. 91.

[25] Articolo sostituito dall’art. 23 della L.R. 5 dicembre 2001, n. 32 e abrogato dall'art. 22 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.