§ 6.2.87 - L.R. 24 dicembre 2009, n. 31.
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010 (art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25)


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:24/12/2009
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario)
Art. 2.  (Rifinanziamento di leggi regionali)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.87 - L.R. 24 dicembre 2009, n. 31.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010 (art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25)

(B.U. 28 dicembre 2009, n. 48 - S.O. n. 222)

 

Art. 1. (Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario)

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato, per l’esercizio 2010 in termini di competenza e cassa, nell’importo di Euro 4.264.834.317,92 per gli interventi di cui all’articolo 45, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione). Le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2010.

 

2. Il livello di ricorso al mercato di cui al comma 1 si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato, sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.

 

     Art. 2. (Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Relativamente all’anno finanziario 2010 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegato “Quadro A”.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

 

 

(Omissis)