§ 2.6.64 - R.R. 30 ottobre 2008, n. 20.
Disciplina dell’Istituto Montecelio, Agenzia Regionale per la Comunicazione e la Formazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera e), della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:30/10/2008
Numero:20


Sommario
Art. 2.  (Natura giuridica e attività dell’Agenzia Montecelio)
Art. 3.  (Direttore)
Art. 4.  (Sistema organizzativo dell’Agenzia Montecelio)
Art. 5.  (Comitato scientifico didattico )
Art. 6.  (Personale)
Art. 7.  (Collaborazioni esterne)
Art. 8.  (Regolamento di organizzazione)
Art. 9.  (Programmazione dell’attività)
Art. 10.  (Controllo strategico, di gestione e valutazione dei dirigenti)
Art. 11.  (Vigilanza e controllo)
Art. 12.  (Risorse finanziarie e sistema contabile)
Art. 13.  (Disposizione finanziaria)
Art. 14.  (Disposizioni transitorie)
Art. 15.  (Entrata in vigore)


§ 2.6.64 - R.R. 30 ottobre 2008, n. 20. [1]

Disciplina dell’Istituto Montecelio, Agenzia Regionale per la Comunicazione e la Formazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera e), della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti).

(B.U. 7 novembre 2008, n. 41 - S.O. n. 129)

 

      Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento autorizzato, in attuazione dell’articolo 8, comma 7, della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), detta la specifica disciplina dell’Istituto Montecelio, Agenzia regionale per la comunicazione e la formazione, di seguito denominata Agenzia Montecelio, istituita in conformità all’articolo 54 dello Statuto mediante trasformazione dell’ente di diritto pubblico di cui all’articolo 8, comma 6, lettera e), della l.r.1/2008.

 

Art. 2. (Natura giuridica e attività dell’Agenzia Montecelio)

1. L’Agenzia Montecelio, ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2008, è un’unità amministrativa della Regione, di cui si avvale, in particolare, l’ assessorato competente in materia di istruzione, formazione e diritto allo studio, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale.

 

2. L’Agenzia Montecelio, nell’ambito delle competenze regionali in materia di promozione culturale ed educativa, del diritto allo studio e della formazione professionale, provvede in particolare a:

a) formare esperti nel settore della comunicazione e delle attività ad essa connesse;

b) assistere la Regione, con particolare riferimento alla comunicazione di parte pubblica, nella formazione e qualificazione di personale proprio e/o degli enti locali che insistono sul territorio regionale;

c) fornire alla Regione consulenze nel settore della comunicazione anche nella selezione di organizzazioni esterne cui debbono affidarsi compiti operativi;

d) espletare attività di studio, ricerca e sperimentazione;

e) organizzare eventi nell'ambito dei campi di attività dell’Agenzia;

f) promuovere o partecipare ad associazioni, società o consorzi operanti nei settori della comunicazione multimediale, ivi comprese le imprese editoriali e radiotelevisive, nonché stipulare contratti, convenzioni o accordi di programma con università, enti di ricerca, imprese ed ogni altro soggetto che abbia interesse al campo di attività dell’Agenzia stessa;

g) svolgere attività di formazione ed aggiornamento nel campo del marketing e della promozione del territorio;

h) svolgere attività di formazione ed aggiornamento nel campo del e-government e dei servizi di telematica al cittadino;

i) assistere la Regione, nell’ambito della comunicazione, per la preparazione e la pubblicizzazione, di campagne informative e di progetti o manifestazioni riguardanti l’istruzione, la formazione e il diritto allo studio.

 

3. L’Agenzia Montecelio, sulla base di apposite intese tra la Regione e l’ente interessato, può svolgere attività tecnico-operative attinenti allo sviluppo della comunicazione e della divulgazione in materia di promozione culturale ed educativa anche nell’interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali.

 

4. Al fine di assicurare l’unitarietà dell’azione amministrativa e di garantire il coordinamento nella definizione e nell’attuazione degli obiettivi programmatici in materia di comunicazione, formazione ed attività connesse, l’Agenzia Montecelio opera in raccordo con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia, cui spetta la predisposizione degli atti di competenza della Giunta regionale attinenti all’Agenzia Montecelio e alla relativa attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 2, e 9, comma 2.

 

     Art. 3. (Direttore)

1. Organo dell’Agenzia Montecelio è il direttore nominato, su proposta congiunta dell’assessore regionale competente in materia di istruzione, formazione e diritto allo studio e dell’assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 53, comma 2 dello Statuto, e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all’amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) comprovata professionalità ed esperienza in materia di informazione, di formazione e di comunicazione e nella direzione di organizzazioni complesse.

 

2. Il direttore è nominato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori regionali ed il relativo incarico è conferito per un periodo non superiore a cinque anni. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dello Statuto e dell’articolo 39, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2005), l’incarico del direttore cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all’insediamento della nuova Giunta regionale, salvo conferma da parte di quest’ultima. La Giunta regionale può revocare l’incarico nei casi previsti dagli articoli 20 e 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale).

 

3. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale, in sede di conferimento dell’incarico, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell’entità delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell’ Agenzia Montecelio, in misura, comunque, non superiore al limite massimo stabilito per i direttori regionali dall’articolo 39, comma 1, legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2005) e successive modifiche.

 

4. Il direttore dirige e coordina le attività dell’Agenzia Montecelio ed è responsabile dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attività dell’agenzia di cui all’articolo 8, della l. r. 1/2008. Il direttore, tra l’altro:

a) si raccorda con l’assessore regionale competente in materia di istruzione, formazione e diritto allo studio in relazione agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi politici nonché con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia, ai fini del coordinamento e dell’unitarietà dell’azione amministrativa;

b) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell’Agenzia Montecelio ai sensi dell’articolo 8;

c) predispone la proposta di programma annuale di attività dell’Agenzia Montecelio ai sensi dell’articolo 9;

d) adotta il bilancio di previsione, l’assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale ai sensi dell’articolo 12;

e) redige la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;

f) conferisce ai dirigenti sottordinati i relativi incarichi;

g) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma annuale di attività dell’Agenzia Montecelio, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;

h) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, nell’ambito delle proprie competenze come definite dal regolamento di organizzazione di cui all’articolo 8;

i) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;

l) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere salvo delega ai dirigenti sottordinati;

m) stipula convenzioni con gli enti locali e gli enti pubblici regionali ai fini dell’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera l), nonché con enti senza fini di lucro per l’effettuazione delle attività previste dall’articolo 7;

n) esercita le altre funzioni previste dal regolamento di organizzazione.

 

     Art. 4. (Sistema organizzativo dell’Agenzia Montecelio)

1. In coerenza con le previsioni dell’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e del titolo III, capo I, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionali), il sistema organizzativo dell’Agenzia Montecelio è costituito da una struttura organizzativa, articolata in strutture organizzative di livello dirigenziale.

 

2. Il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 8, definisce il sistema organizzativo equiparando le diverse strutture organizzative dirigenziali ad aree e ad uffici con riferimento alle funzioni e compiti da svolgere.

 

3. Il direttore provvede, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione, al conferimento degli incarichi dirigenziali nonché alla ripartizione del personale non dirigente nell’ambito delle strutture di cui ai commi 1 e 2, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

 

     Art. 5. (Comitato scientifico didattico )

1. Il comitato scientifico didattico dell’Agenzia Montecelio è l’organo consultivo in materia di programmazione degli indirizzi scientifici e didattici, di piani di studio. Dura in carica cinque anni e ciascun membro può essere rieletto.

 

2. Il comitato scientifico didattico, è costituito da un numero non inferiore a tre e non superiore a cinque componenti, nominati dalla Giunta regionale, tra studiosi, professionisti, ed operatori nel settore della comunicazione e delle attività economiche ad essa connesse.

 

3. Il comitato scientifico didattico si esprime sulla programmazione dell’attività didattica svolta dall’Agenzia, e nello specifico provvede a:

a) formulare proposte riguardanti la promozione di specifici corsi con particolare riferimento al personale degli enti locali e ai dipendenti regionali e della pubblica amministrazione;

b) relazionare sull’attività didattica svolta;

c) proporre modifiche al programma didattico e formativo;

d) formulare proposte in merito ai requisiti di professionalità dei docenti con riferimento ai moduli formativi dei corsi;

e) proporre l’effettuazione di studi e ricerche relative ai fabbisogni formativi nel campo della comunicazione;

f) formulare proposte concernenti l’eventuale utilizzazione dei fondi comunitari disponibili nell’ambito delle attività di competenza dell’Agenzia.

 

     Art. 6. (Personale)

1. L’Agenzia Montecelio, per l’espletamento delle proprie attività, si avvale di personale assunto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Giunta regionale.

 

2. L’Agenzia Montecelio può, altresì, avvalersi di personale assunto dalla Regione con contratto di diritto privato a tempo determinato nonché di consulenti esterni iscritti in apposito albo, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione di cui all’articolo 8.

 

     Art. 7. (Collaborazioni esterne)

1. L’Agenzia Montecelio può avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l’effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.

 

     Art. 8. (Regolamento di organizzazione)

1. Ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 1/2008, il direttore predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell’Agenzia Montecelio, nella quale sono stabiliti, in particolare:

a) il sistema organizzativo dell’Agenzia Montecelio;

b) il contingente complessivo del personale attribuito all’Agenzia Montecelio e la relativa dislocazione nell’ambito delle strutture organizzative di cui all’articolo 4;

c) i requisiti di professionalità per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 6 aperto a collaboratori, consulenti e docenti in possesso di specifica qualificazione in relazione ai diversi ambiti di attività, nonché i criteri per la tenuta dell’albo medesimo;

d) le competenze del direttore e degli altri dirigenti;

e) le competenze del responsabile per la didattica;

f) le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

g) le modalità per l’assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmatici e delle necessarie risorse umane; finanziarie e strumentali, nonché per la verifica dei risultati di gestione. in coerenza con la normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale;

h) le modalità per lo svolgimento delle attività nell’interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell’articolo 2;

i) i criteri, le procedure e i limiti per il ricorso a consulenze e collaborazioni esterne nonché a contratti di diritto privato a tempo determinato, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

 

2. Il direttore dell’Agenzia Montecelio trasmette la proposta di cui al comma 1, al direttore della direzione regionale competente in materia di istruzione e diritto allo studio, ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta regionale di adozione del regolamento di organizzazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di istruzione e diritto allo studio di concerto con l’assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

 

     Art. 9. (Programmazione dell’attività)

1. Il direttore, sulla base del programma triennale di attività adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2008, adotta la proposta del programma annuale di attività in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 della l.r. 1/2008.

 

2. La proposta di programma annuale di attività è trasmessa dal direttore dell’Agenzia Montecelio, entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento del programma, al direttore del dipartimento sociale e al direttore regionale competente in materia di istruzione e diritto allo studio ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di istruzione e diritto allo studio ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 1/2008.

 

3. Il programma annuale costituisce atto di indirizzo e di direttiva della Giunta Regionale nei confronti del direttore dell’Agenzia Montecelio per l’attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l’esercizio del controllo strategico di cui all’articolo 10.

 

     Art. 10. (Controllo strategico, di gestione e valutazione dei dirigenti)

1. Il controllo strategico dell’attività dell’Agenzia Montecelio è effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 30 del r.r. 1/2002 e successive modifiche.

 

2. Il controllo di gestione e la valutazione del direttore dell’Agenzia Montecelio e degli altri dirigenti è effettuato secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, rispettivamente, per il direttore regionale e i dirigenti regionali.

 

     Art. 11. (Vigilanza e controllo)

1.Ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2008 la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell’Agenzia Montecelio. A tal fine, la Giunta regionale può acquisire dall’Agenzia Montecelio provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e può disporre ispezioni e controlli. La Giunta regionale, in particolare:

a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l’interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito dell’inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;

b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell’inutile decorso del termine stesso.

 

     Art. 12. (Risorse finanziarie e sistema contabile)

1. Le risorse finanziarie dell’Agenzia Montecelio sono costituite da:

a) un fondo stanziato in apposite unità previsionali di base del bilancio regionale;

b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;

c) eventuali specifici finanziamenti disposti dallo Stato e dalla Regione.

 

2. Le entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato e dagli altri soggetti di cui al comma 1, sono introitate direttamente dalla Regione in appositi capitoli di entrata.

 

3. Il sistema contabile dell’Agenzia Montecelio è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 1/2008.

 

4. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, il bilancio di previsione dell’Agenzia Montecelio, l’assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale, e li trasmette alle direzioni regionali competenti in materia di istruzione e diritto allo studio e di bilancio, nei termini e per gli adempimenti di cui al titolo VII, capo I, della l.r. 25/2001 e successive modifiche.

 

     Art. 13. (Disposizione finanziaria)

1. Il capitolo F17501 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2008 è ridenominato “Fondo regionale per l’Istituto Montecelio, Agenzia regionale per la comunicazione e la formazione articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1.”

 

2. Il capitolo F18507 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2008 è ridenominato “Fondo regionale per le spese d’investimento dell’Istituto Montecelio, Agenzia regionale per la comunicazione e la formazione articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1.”.

 

3. Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b), della l.r. 1/2008, la quota parte degli oneri iscritti nel capitolo F17501 e destinati dal bilancio per l’esercizio finanziario 2008 alle spese per il personale dell’Agenzia Montecelio, sono imputati ai capitoli relativi alle spese del personale di ruolo della Regione.

 

     Art. 14. (Disposizioni transitorie)

1. Il commissario straordinario dell’ente di diritto pubblico di cui all’articolo 8, comma 6, lettera e), della l.r. 1/2008, resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla data di conferimento dell’incarico al direttore dell’Agenzia Montecelio ai sensi dell’articolo 3.

 

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasferiti dall’ente di diritto pubblico di cui all’articolo 8, comma 6, lettera c), della l.r. 1/2008 alla Regione ed assegnati all’Agenzia Montecelio:

a) tutto il personale del ruolo della dirigenza e del ruolo del restante personale in servizio presso l’ente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8, comma 7, lettera b), della l.r. 1/2008;

b) la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali.

 

3. Dalla medesima data prevista al comma 2, la Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti dell’ente di diritto pubblico di cui al comma 2.

 

4. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 6/2002, provvede all’ampliamento della consistenza complessiva delle relative dotazioni organiche in considerazione del personale transitato alla Regione secondo quanto previsto dal comma 2.

 

5. In sede di prima applicazione:

a) la Giunta regionale nomina il direttore dell’Agenzia Montecelio ai sensi dell’articolo 3 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il direttore predispone la proposta di regolamento organizzativo entro trenta giorni dalla data di nomina. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento di organizzazione è adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10.

 

     Art. 15. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).


[1] Abrogato dall'art. 10 della L.R. 10 agosto 2010, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.