Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 industria |
Data: | 05/09/1995 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. (Enti pubblici economici). |
Art. 2. (Adempimenti di adeguamento). |
Art. 3. (Norma contributiva). |
Art. 4. (Personale consortile). |
Art. 5. (Vigilanza). |
Art. 6. (EZIT- Controllo). |
Art. 7. (Effetti dell'approvazione dei progetti). |
Art. 8. (Abrogazioni). |
Art. 9. (Entrata in vigore). |
§ 3.10.52 – L.R. 5 settembre 1995, n. 36. [1]
Attività di controllo e vigilanza nei confronti degli Enti regionali per lo sviluppo industriale.
(B.U. 6 settembre 1995, n. 36).
Art. 1. (Enti pubblici economici).
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, della
Art. 2. (Adempimenti di adeguamento).
1. I Consorzi di cui all'articolo 1 provvedono, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i loro statuti a quanto previsto dalla medesima normativa e a sottoporli all'esame della Giunta regionale.
2. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione che gli statuti sono stati approvati dalla Giunta regionale i Consorzi provvedono alla nomina dei nuovi organi consortili.
3. Gli organi dei Consorzi in carica all'entrata in vigore della presente legge scadono il giorno in cui avviene l'insediamento dei nuovi organi.
4. La gestione finanziaria e contabile dei Consorzi secondo le modalità previste per gli enti pubblici economici ha inizio con il 1° gennaio 1996.
Art. 3. (Norma contributiva).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi i contributi previsti dalla normativa regionale relativamente agli interventi assentiti dalla Giunta regionale precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
2. In via transitoria per le domande presentate nel corso degli anni 1995, 1996 e 1997, può essere autorizzata l'assegnazione a favore dei Consorzi dei contributi previsti dall'articolo 9 della
Art. 4. (Personale consortile).
1. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 16 della
2. Il personale di ruolo dei Consorzi di cui all'articolo 1, dichiarato in esubero entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può chiedere di essere inquadrato presso gli Enti soci dei Consorzi stessi alla data di approvazione della presente legge, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche.
3. La richiesta di inquadramento presso gli Enti di cui al comma 2 deve essere presentata dal personale interessato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1; gli Enti soci provvedono a deliberare sul suo accoglimento entro i successivi sessanta giorni [3].
Art. 6. (EZIT- Controllo). [5]
Art. 7. (Effetti dell'approvazione dei progetti). [6]
Art. 8. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti norme:
a)
integrazioni;
b) l'articolo 13 della
c) l'articolo 2 della
Art. 9. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 14 della
[3] Comma già sostituito dall'art. 2 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[5] Articolo abrogato dall’art. 14 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 22 della