Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici |
Data: | 04/09/2001 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Inquadramento del personale dell'Azienda agricola Volpares). |
Art. 2. (Disposizioni urgenti in materia di personale comandato e proroga di contratti a tempo determinato). |
Art. 3. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31/1997). |
Art. 4. (Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 12/1994). |
Art. 5. (Integrazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000). |
Art. 6. (Proroga della durata in carica del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane). |
Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 17/1972). |
Art. 8. (Finanziamenti per la realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale). |
Art. 9. (Termini per le domande di contributo per i servizi di sviluppo agricolo). |
Art. 10. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 19/2000). |
Art. 11. (Anticipazione dei fondi statali a sostegno delle istituzioni e associazioni della minoranza slovena). |
Art. 12. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 4/2001). |
Art. 13. (Norme finanziarie). |
§ 2.1.48 – L.R. 4 settembre 2001, n. 21.
Disposizioni varie in materie di competenza regionale.
(B.U. 5 settembre 2001, n. 36).
Art. 1. (Inquadramento del personale dell'Azienda agricola Volpares).
1. Il personale del ruolo unico transitorio di cui all'articolo 2, comma 2, del
AREA FUNZIONALE POSIZIONE ECONOMICA |
QUALIFICA FUNZIONALE DI EQUIPARAZIONE |
NUMERO DI UNITA' |
A 1 |
Commesso |
3 |
B 1 |
Agente tecnico |
2 |
B 2 |
Coadiutore |
1 |
C 2 |
Consigliere |
1 |
2. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata nelle qualifiche rivestite presso l'Ente di provenienza. Al personale medesimo spetta, alla data dell'inquadramento:
a) il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali;
b) la differenza tra il trattamento economico complessivo annuo in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e il trattamento di cui alla lettera a); tale differenza viene conservata a titolo di maturato economico, secondo quanto disposto nel comma 3.
3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 non può cumulare i benefici contrattuali spettanti presso l'Ente di provenienza con i benefici contrattuali spettanti presso la Regione. In ogni caso è garantito il trattamento economico contrattuale di miglior favore.
4. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.
Art. 2. (Disposizioni urgenti in materia di personale comandato e proroga di contratti a tempo determinato).
1. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in posizione di comando presso la Regione, ai sensi dell'articolo 44 della
2. [1].
3. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 25 della
Art. 3. (Modifica all'articolo 2 della
Art. 4. (Interpretazione autentica dell'articolo 9 della
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 9, commi 2 e 4, della
1 bis. Successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, ogni e qualsiasi spesa accertata o riconosciuta, anche in giudizio, per debiti, oneri e risarcimento danni relativa a tali gestioni fa carico ai bilanci delle aziende sanitarie regionali subentrate alle unità sanitarie locali soppresse ed è esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale dell’Amministrazione regionale, stante la diretta ed esclusiva responsabilità delle aziende sanitarie regionali per le passività delle gestioni liquidatorie [4].
Art. 5. (Integrazione dell'articolo 49 della
1. [5].
2. Le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 2 bis, della
Art. 6. (Proroga della durata in carica del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane).
1. La durata in carica del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane, di cui all'articolo 21 della
Art. 7. (Modifiche alla
Art. 8. (Finanziamenti per la realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale).
1. Al fine di sostenere la realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare i seguenti finanziamenti:
a) lire 140.000.000 all'ICART (Istituto Culturale per l'Artigianato) a sostegno della manifestazione «Friuli doc»;
b) lire 60.000.000 all'Ente Fiera di Pordenone a sostegno delle spese di allestimento e promozione del «Salone dell'artigianato» nell'ambito dello svolgimento della Fiera campionaria;
c) lire 60.000.000 all'Ente Fiera di Udine a sostegno delle manifestazioni fieristiche «Ideanatale» e «SIGLA - Salone
dell'Imprenditorialità Giovanile e del Lavoro Autonomo».
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione e artigianato, Servizio dell'artigianato, corredata dalla relazione illustrativa dell'intervento e dal relativo preventivo di spesa.
Art. 9. (Termini per le domande di contributo per i servizi di sviluppo agricolo). [7]
1. [8].
2. In via transitoria, la disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalle domande presentate nel corso dell'anno 2000.
Art. 10. (Modifica all'articolo 8 della
Art. 11. (Anticipazione dei fondi statali a sostegno delle istituzioni e associazioni della minoranza slovena).
1. Per le finalità di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale (n. 213) è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a titolo di anticipazione dei fondi assegnati dallo Stato per l'anno 2002 ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della
Art. 12. (Modifiche all'articolo 5 della
1. [10].
2. In attesa dell'istituzione del Centro Servizi ai sensi del comma 112 dell'articolo 5 della
Art. 13. (Norme finanziarie).
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 1 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001- 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati, che presentano sufficiente disponibilità:
a) unità previsionale di base 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
b) unità previsionale di base 52.2.8.1.659 - capitolo 9630;
c) unità previsionale di base 52.2.8.1.659 - capitolo 9631;
d) unità previsionale di base 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.
2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 260 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 25.1.63.1.894 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 8615 [2.1.172.2.10.23] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 63 - Servizio dell'artigianato - con la denominazione «Finanziamenti all'ICART, nonché agli Enti fiera di Udine e Pordenone a sostegno della realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale». Al predetto onere di lire 260 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 25.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8647 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9681 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Il reintegro delle somme anticipate è disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della
4. In relazione al disposto dell'articolo 5, comma 114, lettera a), della
- rubrica n. 23 - spese d'investimento - con la denominazione «Fondo
regionale per la gestione del Centro servizi per le foreste e le attività
della montagna», con r i ferimento al capitolo 3111 [2.1.210.3.01.01] di
nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla
rubrica n. 23 - Servizio per la selvicoltura - con la denominazione
«Finanziamenti al Fondo regionale per la gestione del Centro servizi per le
foreste e le attività della montagna» e con lo stanziamento complessivo di
lire 900 milioni, ripartito in ragione di lire 300 milioni per ciascuno
degli anni dal 2001 al 2003.
5. All'onere complessivo di lire 900 milioni, ripartito in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 4, si fa fronte mediante storno di pari importi dall'unità previsionale di base 7.1.23.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001- 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3102 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.
[1] Comma abrogato dall’art. 5 della
[2] Modifica il comma 1, art. 2 della
[3] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l’art. 15 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 15 della
[5] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 49 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[8] Modifica il comma 3, art. 6 della
[9] Sostituisce il comma 3, art. 8 della
[10] Sostituisce i commi 112, 113 e 114, art. 5 della