§ 41.7.275 - D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 126.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:20/06/2005
Numero:126


Sommario
Art. 1.  Trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria
Art. 2.  Forme di collaborazione
Art. 3.  Trasferimento di personale
Art. 4.  Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative
Art. 5.  Norme finanziarie
Art. 6.  Decorrenza del trasferimento


§ 41.7.275 - D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 126.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria.

(G.U. 8 luglio 2005, n. 157)

 

Art. 1. Trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria

     1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni in tema di salute umana e sanità veterinaria di cui alla tabella «A» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000.

     2. Sono trasferiti, altresì, tutte le ulteriori funzioni ed i compiti in materia di sanità veterinaria trasferiti alle regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     3. I procedimenti amministrativi pendenti alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dallo Stato e ogni onere ad essi relativo resta a carico del medesimo.

 

     Art. 2. Forme di collaborazione

     1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonchè attività di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore già competenti per la trattazione della materia, al fine di assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo.

 

     Art. 3. Trasferimento di personale

     1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, è trasferita alla regione una unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2000, in materia di salute umana e sanità veterinaria, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001.

     2. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto delle procedure individuate dal regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.

     3. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia sono stimate in euro 30.780,83 annui.

     4. Con decreti del Ministro della salute si provvede alle variazioni, in aumento o in diminuzione, necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.

 

     Art. 4. Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative

     1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la regione accede ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del Ministero della salute, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     2. Sono trasferiti anche la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3.

 

     Art. 5. Norme finanziarie

     1. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformità a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000 e in data 13 novembre 2000.

     2. Decorso il primo anno di esercizio delle funzioni, entro i successivi sei mesi la regione predispone per il Ministero dall'economia e delle finanze, un'apposita rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni di cui al punto a) della tabella «A» allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000. Tale rendicontazione, con riferimento al primo anno di esercizio della funzione, viene effettuata sulla base della tabella allegata al presente decreto.

     3. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua l'eventuale conguaglio delle risorse da assegnare alla regione e procede, d'intesa con la medesima, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni a regime, da effettuarsi ai sensi del comma 4. Fino a tale rideterminazione il finanziamento delle funzioni di cui al comma 2 viene effettuato, di anno in anno, con il procedimento di cui al medesimo comma.

     4. Con legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, modificherà il titolo IV dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, si provvederà, entro due anni dalla data di trasferimento delle funzioni, a garantire, in via definitiva, il finanziamento delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 1, d'intesa tra lo Stato e la regione medesima.

 

     Art. 6. Decorrenza del trasferimento

     1. Il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 decorre dalla data di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 4 ed all'articolo 5, comma 1, e, comunque, non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Entro un anno dal termine cui al comma 1, la regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite [1].

 

 

Tabella

(prevista dall'art. 5, comma 2)

 

Domande di indennizzo presentate durante il primo anno di esercizio effettivo delle funzioni

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Quote indennizzo ordinario

Rateo agli eredi

Una tantum

decesso

Una tantum

vaccino 30%

Totale

 

     prima colonna: quote di indennizzo maturate dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Esse riguardano i danneggiati in vita.

     seconda colonna: somme erogate agli eredi per ratei maturati e non riscossi.

     terza colonna: assegno una tantum corrisposto agli aventi diritto per decessi in conseguenza delle patologie già riconosciute.

     quarta colonna: assegno una tantum pari al 30 per cento dell'indennizzo dovuto, corrisposto per il periodo tra il manifestarsi della patologia causata dal vaccino e l'ottenimento dell'indennizzo ordinario.

     quinta colonna: riportare la somma dei valori indicati nelle colonne n. 1, 2, 3 e 4.


[1] Comma così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 25 luglio 2005, n. 171.