§ 5.1.53 - L.R. 5 novembre 2003, n. 17.
Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:05/11/2003
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Autorità competente)
Art. 3.  (Commissione tecnica)
Art. 4.  (Pareri tecnici)
Art. 5.  (Domande per il rilascio del nulla osta)
Art. 6.  (Documentazione)
Art. 7.  (Tariffe)
Art. 8.  (Rilascio del nulla osta)
Art. 9.  (Parere per il nulla osta di tipo A)
Art. 10.  (Rinvio)
Art. 11.  (Abrogazioni)
Art. 12.  (Norme finanziarie)


§ 5.1.53 - L.R. 5 novembre 2003, n. 17. [1]

Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche.

(B.U. 12 novembre 2003, n. 46).

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La presente legge, al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, disciplina il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B, in attuazionedell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), e successive modifiche.

 

     Art. 2. (Autorità competente)

     1. Il Direttore regionale competente in materia di salute provvede al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 101/2020 e successive modifiche.

 

     Art. 3. (Commissione tecnica)

     1. Presso la Direzione regionale competente in materia di salute è istituita una commissione tecnica per parere al rilascio del nulla osta.

     2. La commissione tecnica è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione del- la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore , rimane in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo, ed è composta da:

     a) il Direttore del Servizio competente in materia di prevenzione della Direzione regionale competente in materia di salute, o suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) tre esperti qualificati, di cui almeno uno con abilitazione di terzo grado sanitario, iscritti nei relativi albi;

     c) un medico specialista in medicina del lavoro in possesso della qualifica di medico autorizzato;

     d) un dipendente in servizio presso i Dipartimenti di prevenzione, scelto tra quelli indicati dai medesimi;

     e) un dipendente dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), indicato dalla medesima;

     f) quattro componenti designati dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco;

     f bis) due componenti designati dagli Ispettorati territoriali del lavoro.

     2 bis. Alle riunioni della commissione partecipano, di volta in volta, oltre agli altri componenti, solo i rappresentanti degli Ispettorati territoriali del lavoro e dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio a seconda del luogo in cui avviene l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. I componenti designati dagli Ispettorati territoriali del lavoro e dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco partecipano alle riunioni direttamente, ovvero tramite loro rappresentanti, muniti di delega scritta.

     3. La commissione tecnica è integrata da:

     a) un dirigente medico specialista in radiologia o radioterapia o medicina nucleare, a seconda della materia trattata;

     b) un dipendente della Direzione regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, nel caso di richieste di nulla osta riguardanti anche aspetti inerenti all’allontanamento nell’ambiente di rifiuti contaminati o contenenti sostanze radioattive.

     4. Nel caso di richiesta di parere per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A è consentito alla commissione di avvalersi di esperti esterni.

     5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale in servizio presso la Direzione regionale competente in materia di salute.

     6. La commissione tecnica disciplina le modalità del suo funzionamento. Ai componenti esterni della commissione tecnica spettano i compensi e i rimborsi stabiliti dalla normativa regionale vigente.

 

     Art. 4. (Pareri tecnici)

     1. La commissione tecnica formula al Direttore regionale competente in materia di salute i propri pareri tecnici entro sessanta giorni dalla data di arrivo della domanda di rilascio del nulla osta. Qualora siano necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi, la commissione tecnica ne fa richiesta all’interessato, sospendendo il termine per un periodo non superiore a trenta giorni. Il mancato rispetto del termine di trenta giorni per l’integrazione degli atti dell’istruttoria determina il diniego del nulla osta. In ogni caso il provvedimento di diniego è motivato ed è trasmesso al richiedente.

     2. La commissione può eseguire o disporre eventuali sopralluoghi presso le installazioni oggetto del nulla osta, ai fini del rilascio del proprio parere.

 

     Art. 5. (Domande per il rilascio del nulla osta)

     1. Le domande per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico, sottoscritte dal richiedente, sono presentate al Direttore regionale competente in materia di salute.

 

     Art. 6. (Documentazione)

     1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono definite le modalità per la presentazione della domanda di rilascio del nulla osta, in base alla tipologia di impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.

     2. Fino all’adozione del regolamento di cui al comma 1, la domanda deve contenere, per quanto applicabili, gli elementi descritti al punto 3 dell'allegato XIV del decreto legislativo 101/2020 e successive modifiche.

 

     Art. 7. (Tariffe)

     1. Le spese derivanti dalle procedure previste dalla presente legge sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, in conformità all’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 (Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), e successive modifiche.

     2. Le tariffe, individuate in relazione alla complessità dell’attività istruttoria, sono riportate nell’allegato A. Il relativo versamento deve essere effettuato prima della presentazione della domanda di nulla osta, allegando a quest’ultima la relativa ricevuta.

     3. L’aggiornamento delle tariffe è effettuato mediante decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di salute.

 

     Art. 8. (Rilascio del nulla osta)

     1. Il Direttore regionale competente in materia di salute, visto il parere della commissione tecnica, provvede al rilascio o al diniego del nulla osta, entro venti giorni dalla data di ricevimento del parere medesimo, e dispone l’invio di copia dello stesso atto all'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), secondo le modalità di cui all'allegato XIV del decreto legislativo 101/2020 e successive modifiche.

     2. Il nulla osta prevede l’obbligo della presentazione di relazioni sulla gestione radioprotezionistica dell’attività, secondo modalità definite con regolamento regionale.

 

     Art. 9. (Parere per il nulla osta di tipo A)

     1. La Regione, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 101/2020 e successive modifiche, esprime il proprio parere al Ministero competente in merito alle richieste di nulla osta preventivo per l’impiego di radiazioni ionizzanti di categoria A. Il parere viene espresso dalla Direzione regionale competente in materia di salute, con proprio atto, sulla base dell’istruttoria attivata e dopo avere acquisito le valutazioni della commissione tecnica.

 

     Art. 10. (Rinvio)

     1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme del decreto legislativo 101/2020 e successive modifiche.

 

     Art. 11. (Abrogazioni)

     1. E’ abrogata la lettera b) del primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica).

 

     Art. 12. (Norme finanziarie)

     1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 6, relativamente ai compensi e ai rimborsi ivi previsti, fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     2. Le entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 7 affluiscono all’unità previsionale di base 3.5.1660 «Proventi da rilascio di nulla osta» che si istituisce nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, al titolo III - categoria 3.5 - con riferimento al capitolo 729 (3.5.0) di nuova istituzione «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio per la salute pubblica e del lavoro - con la denominazione «Tariffe per il rilascio dei nulla osta all’impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico».

 

 

ALLEGATO A

Tariffe (art.7)

 

     Le tariffe di cui all’articolo 7 sono stabilite come segue:

     a) 2.000 euro per il rilascio del nulla osta per:

     1) attività di medicina nucleare;

     2) attività di radioterapia, a eccezione della roentgenterapia;

     b) 1.000 euro per il rilascio del nulla osta per:

     1) attività di roentgenterapia;

     2) attività radioimmunologiche (RIA);

     3) altre attività diverse da quelle specificate;

     c) 50 euro per la sola voltura della titolarità del nulla osta a parità di condizioni di svolgimento della pratica.

 


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 21 luglio 2004, n. 20 e dalla L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.