§ 97.2.6 - Legge 23 gennaio 1968, n. 33.
Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.2 allevamento
Data:23/01/1968
Numero:33


Sommario
Art. 1.      In aumento alla somma prevista dall'art. 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità sono iscritte la somma di lire 3.000 milioni per [...]
Art. 2.      L'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'art. 5 della legge 9 giugno 1964, n. 615, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del precedente art. 4, sui fondi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e alla presente legge, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine [...]
Art. 6.      Sono esenti da bollo le domande, gli atti e tutti i documenti occorrenti per conseguire le indennità e le altre previdenze disposte per effetto della legge 9 giugno 1964, n. 615, e della [...]
Art. 7.      Il Ministro per la sanità, entro il limite previsto dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge, sentita la commissione di cui al precedente art. 2, può concedere contributi fino ad un [...]
Art. 8.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente modifiche e integrazioni [...]


§ 97.2.6 - Legge 23 gennaio 1968, n. 33. [1]

Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

(G.U. 12 febbraio 1968, n. 37)

 

     Art. 1.

     In aumento alla somma prevista dall'art. 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità sono iscritte la somma di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968, la somma di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1972 e la somma di lire 2.000 milioni per l'anno 1973.

     Entro il limite massimo del 6 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge e della legge 9 giugno 1964, n. 615, possono essere concessi contributi a termini del successivo art. 7.

     L'1 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge e della legge 9 giugno 1964, n. 615, è destinato alle spese per oneri di carattere generale, relativi all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento.

 

          Art. 2.

     L'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, è sostituito dal seguente:

     "Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina è attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.

     In tali provvedimenti potrà, inoltre, essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica o con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'art. 105 del regolamento di polizia veterinaria.

     I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

     Ai proprietari dei bovini abbattuti sarà corrisposta una indennità nella misura e secondo i criteri e le modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma.

     Tale indennità non dovrà essere in ogni caso superiore a lire 60.000 a capo.

     Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore a dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 20 per cento.

     Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a lire 4.000 a capo.

     I piani di profilassi e di risanamento nazionali sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità e composta:

     da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

     dall'ispettore generale capo dei Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     da due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanità, rispettivamente, amministrativa e dei veterinari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

     da un rappresentante dell'Unione nazionale delle province d'Italia;

     da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

     da un rappresentante dell'Associazione italiana degli allevatori;

     da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri; da un rappresentante degli agricoltori; da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanità su terne presentate dalle associazioni più rappresentative delle singole categorie.

     Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanità.

     La commissione è nominata con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti”.

 

          Art. 3.

     L'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, è sostituito dal seguente:

     "In ogni provincia una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e delle foreste, dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato, dagli assessori all'agricoltura e all'igiene e sanità dell'Amministrazione provinciale, da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da due rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della provincia, propone, nei limiti fissati dai piani nazionali, i programmi di risanamento e di profilassi che saranno inviati al Ministero della sanità per l'approvazione previo parere della commissione di cui all'art. 2.

     Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanità.

     Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti".

 

          Art. 4.

     L'art. 5 della legge 9 giugno 1964, n. 615, è sostituito dal seguente:

     "Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento di cui all'art. 2 possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei veterinari provinciali ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     In deroga a quanto disposto dal predetto art. 56 il limite delle aperture di credito è elevato per ciascun capitolo di bilancio a lire 300 milioni".

 

          Art. 5.

     Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del precedente art. 4, sui fondi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e alla presente legge, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'anno finanziario, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'anno finanziario successivo.

 

          Art. 6.

     Sono esenti da bollo le domande, gli atti e tutti i documenti occorrenti per conseguire le indennità e le altre previdenze disposte per effetto della legge 9 giugno 1964, n. 615, e della presente legge.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per la sanità, entro il limite previsto dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge, sentita la commissione di cui al precedente art. 2, può concedere contributi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di enti pubblici, di consorzi tra provincia e comuni costituiti per la profilassi e la polizia veterinaria, di associazioni di allevatori e di altri enti giuridicamente riconosciuti e interessati alla difesa sanitaria del bestiame o alla produzione e al miglioramento zootecnico, che provvedano ad attuare programmi di risanamento proposti dalla commissione di cui al precedente art. 3 ed approvati dal Ministero della sanità.

 

          Art. 8.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente modifiche e integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti e avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.