Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.5 oli minerali idrocarburi e gas |
Data: | 09/01/1927 |
Numero: | 147 |
Sommario |
Art. unico. E' approvato l'annesso regolamento speciale per la disciplina dell'impiego dei gas tossici, che sarà firmato, d'ordine nostro, dal Ministro proponente. |
Art. 1. (Definizione di gas tossico) |
Art. 2. (Elenco dei gas tossici riconosciuti) |
Art. 3. (Definizione dell'impiego di gas tossico) |
Art. 4. (Provvedimenti dell'autorità relativamente all'impiego di gas tossici) |
Art. 5. (Autorità che rilascia l'autorizzazione) |
Art. 6. (Domanda di autorizzazione) |
Art. 7. (Invio della domanda al ministero dell'interno Parere del Prefetto e del medico provinciale) |
Art. 8. (Decreto ministeriale di autorizzazione a utilizzare gas tossici) |
Art. 9. (Autorizzazione per impianti fissi) |
Art. 10. (Autorità che concedono l'autorizzazione) |
Art. 11. (Domanda di autorizzazione al prefetto) |
Art. 12. (Decreto prefettizio di autorizzazione a custodire e conservare gas tossici in magazzini o depositi) |
Art. 13. (Domanda di autorizzazione al ministero dell'interno) |
Art. 14. (Decreto ministeriale di autorizzazione a custodire e conservare gas tossici in magazzini o depositi) |
Art. 15. (Vincolo dell'autorizzazione alla presenza dei direttori tecnici) |
Art. 16. (Magazzini e depositi annessi a stabilimenti industriali) |
Art. 17. (Casi in cui non può essere concessa l'autorizzazione) |
Art. 18. (Tassa di concessione) |
Art. 19. (Comunicazione dei decreti alla Gazzetta Ufficiale del regno) |
Art. 20. (Cambiamento nella persona del titolare dell'autorizzazione e dei direttori tecnici) |
Art. 21. (Registro dei titolari dell'autorizzazione e dei direttori tecnici) |
Art. 22. (Revoca e sospensione dell'autorizzazione) |
Art. 23. Per trasportare i gas tossici, salve le eccezioni indicate nell'allegato prospetto, occorre la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, ovvero il permesso per una o più volte [...] |
Art. 24. (Istituzione e composizione) |
Art. 25. (Delle spese per visite) |
Art. 26. (Patente di abilitazione - Modo di ottenerla) |
Art. 27. (Certificato d'idoneità) |
Art. 28. (Esenzione dalla presentazione del certificato di idoneità) |
Art. 29. (Casi di indegnità) |
Art. 30. (Ammissione agli esami) |
Art. 31. (Sedi di esami - Sessioni di esami) |
Art. 32. (Commissione esaminatrice) |
Art. 33. (Esami) |
Art. 34. (Rilascio del certificato d'idoneità e della patente di abilitazione - Matricola delle patenti) |
Art. 35. (Revisione delle patenti di abilitazione) |
Art. 36. (Revoca e sospensione della patente di abilitazione) |
Art. 37. (Scuole riconosciute) |
Art. 38. (Funzionamento delle scuole riconosciute - Esami) |
Art. 39. (Tassa di concessione - Indennità) |
Art. 40. (Domanda della licenza) |
Art. 41. (Domanda della licenza) |
Art. 42. (Rilascio della licenza per utilizzare gas tossici in luogo abitato, o nell'ambito dei porti, o sulle navi) |
Art. 43. (Tempo nel quale è consentita l'utilizzazione del gas tossico) |
Art. 44. (Impiego di personale non abilitato) |
Art. 45. (Condizioni per l'utilizzazione del gas tossico) |
Art. 46. (Obblighi del titolare della licenza e del direttore tecnico) |
Art. 47. (Domanda della licenza) |
Art. 48. (Fabbricati in aperta campagna) |
Art. 49. (Rilascio della licenza per utilizzare gas tossici in aperta campagna) |
Art. 50. (Tempo nel quale è consentita l'utilizzazione del gas tossico) |
Art. 51. (Impiego di personale non abilitato) |
Art. 52. (Obblighi del titolare della licenza) |
Art. 53. (Esercizio di impianti fissi) |
Art. 54. (Condizioni di sicurezza per i magazzini e depositi) |
Art. 55. (Consegna e vendita di gas tossici) |
Art. 56. (Certificato per acquisto di gas tossici) |
Art. 57. (Registri di vendita -Accertamenti dell'autorità di pubblica sicurezza) |
Art. 58. (Sottrazione e distrazione di gas tossici) |
Art. 59. (Condizioni di sicurezza per i trasporti) |
Art. 60. (Navi che trasportano gas tossici) |
Art. 61. (Deroghe a favore delle pubbliche amministrazioni civili e militari) |
Art. 62. (Deroghe a favore degli stabilimenti industriali) |
Art. 63. (Permessi a privati per studi ed esperimenti) |
Art. 64. (Applicazione della legge sul bollo) |
Art. 65. (Norma relativa alle autorizzazioni) |
Art. 66. (Norme relative alla patente di abilitazione) |
Art. 67. (Norma relativa alla tassa di autorizzazione) |
Art. 68. (Modificazioni agli elenchi) |
Art. 69. (Contravvenzioni) |
§ 18.5.2 - R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.
Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici
(G.U. 1 marzo 1927, n. 49)
E' approvato l'annesso regolamento speciale per la disciplina dell'impiego dei gas tossici, che sarà firmato, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.
REGOLAMENTO
Titolo I
DELLE AUTORIZZAZIONI
Capo I
DEFINIZIONI
Art. 1. (Definizione di gas tossico)
Agli effetti dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il
a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.
Art. 2. (Elenco dei gas tossici riconosciuti)
L'allegato prospetto contiene l'elenco dei gas tossici di cui all'articolo precedente che sono riconosciuti ufficialmente all'entrata in vigore del presente regolamento.
I gas tossici non contemplati nell'elenco di cui al precedente comma non possono essere utilizzati, ovvero essere immessi, custoditi e conservati, o trasportati, prima che, su domanda dell'interessato e sentita la commissione tecnica permanente di cui all'art. 24, sia emanato apposito decreto del ministero dell'interno che li riconosca.
Art. 3. (Definizione dell'impiego di gas tossico)
Per impiego di gas tossici, ai fini del citato articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si intendono così la loro utilizzazione a qualsiasi scopo, salve le eccezioni di cui al titolo III, cap. I, come la loro custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi, comunque costituiti, ed il loro trasporto.
Art. 4. (Provvedimenti dell'autorità relativamente all'impiego di gas tossici)
I provvedimenti che l'autorità competente adotta, ai termini dell'articolo 57 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, relativamente all'impiego di gas tossici, sono:
a) l'autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in magazzini o depositi, da concedersi ad enti pubblici e a privati, che ne esercitano l'industria relativa, in conformità degli artt. 5 e 10;
b) la licenza a trasportare i gas tossici, in conformità dell'art. 23;
c) l'abilitazione, all'impiego dei gas tossici, di persone che, alla dipendenza degli enti pubblici e dei privati, di cui alle precedenti lettere a) e b), eseguono operazioni relative a detto impiego, in conformità dell'art. 26;
d) la licenza, volta per volta, ad utilizzare gas tossici in luogo abitato e nell'ambito del demanio marittimo o in aperta campagna, in conformità degli artt. 40, 41 e 47;
e) il riconoscimento delle scuole per gli aspiranti al certificato di idoneità, indicate nell'articolo 37.
Lo Stato non assume alcuna responsabilità per il fatto dell'autorizzazione, o dell'abilitazione, o della licenza, di cui ai commi a), b), c) e d) che precedono.
Nell'allegato prospetto sono indicati i gas tossici per il cui impiego sono necessarie l'autorizzazione ovvero la licenza prescritte negli artt. 5, 10 e 23; e le quantità che per ognuno di essi è consentito tenere in custodia e conservare in magazzini o depositi, senza autorizzazione, o trasportare senza licenza.
Capo II
DELL'AUTORIZZAZIONE A UTILIZZARE GAS TOSSICI
Art. 5. (Autorità che rilascia l'autorizzazione)
La facoltà di concedere l'autorizzazione ad esercitare l'industria relativa alla utilizzazione di uno o più gas tossici indicati nell'art. 1, è demandata al ministero dell'interno.
Art. 6. (Domanda di autorizzazione)
Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente occorre presentare domanda al prefetto della provincia nella cui circoscrizione è il comune ove l'industria del richiedente avrà sede [1] .
Essa, oltre alle generalità ed al domicilio del richiedente, indica:
a) il nome scientifico e quello commerciale, nonché la composizione e la formula chimica del gas e dei gas (se si tratta di miscela di gas) che il richiedente si propone di utilizzare;
b) le caratteristiche salienti del gas e l'uso al quale sarà destinato.
La domanda, oltre che dai certificati penali e di condotta incensurata, al nome del richiedente e di data non anteriore a due mesi, è corredata dai seguenti documenti:
1° Nota descrittiva dettagliata del procedimento usato o che il richiedente si propone di usare, sia per la produzione del gas o della miscela di gas, sia per l'utilizzazione di questo; delle modalità di esecuzione delle varie operazioni e delle cautele connesse con l'utilizzazione del gas stesso; degli apparecchi e mezzi che intende di usare per la protezione individuale delle persone alle quali è affidata l'esecuzione delle dette operazioni, nonché dei mezzi che eventualmente si propone di usare per neutralizzare l'azione tossica del gas adoperato e delle sostanze rivelatrici di questo. Alla nota vengono uniti disegni in scala non inferiori ad un decimo, fotografie, ecc.
2° Nel caso che l'impiego debba farsi in impianti fissi, come cabine e simili, nota descrittiva, corredata da disegni in scala non inferiore ad un centesimo, dei locali ad essi destinati, nonché delle modalità di funzionamento e delle cautele che intende usare.
3° Schema di regolamento interno per l'esecuzione delle operazioni relative all'utilizzazione del gas, nonché pianta organica del personale di servizio e dichiarazione che questo è quello debitamente abilitato, a norma dell'art. 26, all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego del gas tossico.
4° Dichiarazione del o dei dottori in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale ovvero del o dei laureati in ingegneria chimica che assumono la direzione tecnica dei servizi relativi alla custodia, conservazione, manipolazione, trasporto e utilizzazione del gas tossico.
La dichiarazione è controfirmata per accettazione dal richiedente.
5° Qualora per le necessità relative all'utilizzazione del gas tossico, di cui è chiesta l'autorizzazione, il richiedente intenda tenere in deposito quelle delle sostanze occorrenti per detta utilizzazione risultanti dall'allegato I di cui all'art. 4, oltre i documenti più sopra indicati dovrà presentare anche quelli di cui ai nn. 1, 3 e 4 dell'art. 11.
La domanda e i documenti sono soggetti alle leggi sul bollo. I documenti di cui ai nn. 1 e 4 sono vidimati dal podestà e debitamente legalizzati.
Quando trattasi di più gas, tra loro diversi per composizione o per modo di utilizzazione, devono essere presentate altrettante separate domande. I documenti di interesse comune potranno, però, essere prodotti in un solo esemplare.
Art. 7. (Invio della domanda al ministero dell'interno Parere del Prefetto e del medico provinciale) [2]
Art. 8. (Decreto ministeriale di autorizzazione a utilizzare gas tossici) [3]
Il prefetto provvede sulla domanda con decreto, sentita la Commissione di cui all'art. 24. Il decreto è, per il tramite del sindaco, notificato al richiedente.
Il decreto di autorizzazione a utilizzare i gas tossici deve contenere:
a) la data della domanda;
b) il cognome, il nome, la paternità e il domicilio della persona autorizzata e del o dei direttori tecnici;
c) il nome scientifico e commerciale e la composizione e la formula chimica del gas o dei gas se si tratta di miscela di gas;
d) l'impiego al quale il gas viene destinato;
e) tutte le altre indicazioni e condizioni ritenute opportune caso per caso.
Art. 9. (Autorizzazione per impianti fissi) [4]
Quando la domanda di cui all'art. 6 riguarda opere per impianti fissi destinati all'impiego di gas tossici, allo stato di progetto, il prefetto può subordinare l'autorizzazione alle successive constatazioni sui lavori.
Il decreto deve, in tal caso, stabilire i termini entro i quali debbono compiersi i lavori. I termini stessi possono essere prorogati, sempre con determinata prefissione di tempo per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà del concessionario.
Trascorsi i termini, l'autorizzazione è revocata nelle forme stabilite dall'art. 22.
Capo III
DELL'AUTORIZZAZIONE A CUSTODIRE E CONSERVARE
GAS TOSSICI IN MAGAZZINI E DEPOSITI
Art. 10. (Autorità che concedono l'autorizzazione) [5]
La facoltà di concedere l'autorizzazione a custodire e conservare a qualsiasi scopo, uno o più gas tossici in magazzini o depositi è demandata al prefetto, il quale provvede con decreto, sentita la Commissione di cui all'art. 24.
Art. 11. (Domanda di autorizzazione al prefetto)
Nel caso indicato alla lettera a) dell'articolo precedente la domanda per ottenere l'autorizzazione è indirizzata al prefetto della provincia nella cui circoscrizione si trovano i magazzini o depositi.
Essa, oltre alle generalità e al domicilio del richiedente, indica:
a) il nome scientifico e quello commerciale, nonché la composizione e la formula chimica del gas o dei gas, se si tratta di miscela di gas;
b) le caratteristiche salienti del gas e l'uso al quale può essere destinato.
La domanda, oltre che dai certificati penale e di condotta incensurata, al nome del richiedente e di data non anteriore a due mesi, è corredata dai seguenti documenti:
1° nota descrittiva, accompagnata da disegni in scala non inferiore a 1/100, dei locali destinati a deposito del gas tossico, della ubicazione di questi e della loro potenzialità;
2° dichiarazione che il richiedente non esercita magazzini o depositi del gas tossico stesso in altre province;
3° nota descrittiva delle cautele che il richiedente si propone di usare per la conservazione, la custodia, la manipolazione e il trasporto del gas tossico;
4° schema di regolamento interno per l'esecuzione delle operazioni relative alla conservazione, custodia, manipolazione e trasporto del gas tossico;
5° indicazione del personale di servizio e dichiarazione che esso è debitamente abilitato a norma dell'art. 26 alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego del gas tossico.
Il documento di cui al n. 1 è vidimato dal podestà e debitamente legalizzato.
Quando trattasi di più gas tra di loro diversi per composizione, devono essere presentate altrettante separate domande. I documenti di interesse comune potranno essere prodotti in un unico esemplare.
Art. 12. (Decreto prefettizio di autorizzazione a custodire e conservare gas tossici in magazzini o depositi)
(Omissis) [6]
Il decreto prefettizio di autorizzazione a custodire e conservare gas tossici, indica:
a) la data della domanda;
b) il cognome, nome, paternità e domicilio della persona autorizzata;
c) il nome scientifico e commerciale e la composizione e formula chimica del gas o dei gas, se si tratta di miscela;
d) la ubicazione del o dei magazzini o depositi;
e) le quantità massime di gas consentite per ciascun magazzino o deposito;
f) le condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione, con speciale riguardo alle cautele che devono essere osservate.
Del decreto viene, dal prefetto, data comunicazione al ministero dell'interno ai fini dell'articolo 21.
Art. 13. (Domanda di autorizzazione al ministero dell'interno)
Nei casi indicati alla lettera b) dell'art. 10, la domanda per ottenere l'autorizzazione è indirizzata al ministero dell'interno ed è presentata al prefetto della provincia nella cui circoscrizione è il domicilio del richiedente.
Essa, oltre alle generalità e al domicilio del richiedente, contiene, per ciascun magazzino o deposito, le stesse indicazioni ed è corredata dai medesimi certificati e documenti prescritti nell'art. 11 per le domande di autorizzazione che sono indirizzate al prefetto ad eccezione di quello di cui al n. 2.
I documenti di interesse comune potranno essere prodotti in un unico esemplare.
La domanda, documentata a norma del presente articolo, è dal prefetto trasmessa, con le proprie osservazioni e parere, nonché col parere tecnico del medico provinciale, al ministero dell'interno.
Art. 14. (Decreto ministeriale di autorizzazione a custodire e conservare gas tossici in magazzini o depositi)
Il ministero dell'interno, sentita la commissione tecnica permanente, di cui all'articolo 24, provvede sulla domanda con decreto da notificarsi al richiedente in via amministrativa dal podestà, a mezzo del messo comunale.
Il decreto di autorizzazione contiene le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 12.
Art. 15. (Vincolo dell'autorizzazione alla presenza dei direttori tecnici)
E' in facoltà del prefetto, e rispettivamente del ministero dell'interno, quando per la importanza del magazzino o deposito ne sia riconosciuta la necessità ai fini della sicurezza ed incolumità pubblica, di prescrivere che la direzione tecnica dei servizi inerenti alla custodia e conservazione e trasporto del gas tossico, per il quale è fatta domanda di autorizzazione, giusta l'art. 10, sia affidata ad un dottore in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale ovvero a un laureato in ingegneria chimica.
In tal caso, il richiedente deve presentare al prefetto, e rispettivamente al ministero, apposita dichiarazione del direttore tecnico, debitamente legalizzata, controfirmata per accettazione.
Art. 16. (Magazzini e depositi annessi a stabilimenti industriali)
Quando si tratta di magazzini o depositi annessi a stabilimenti industriali od officine per le esclusive necessità delle loro lavorazioni, i provvedimenti di cui agli artt. 12 e 14 vengono adottati sentiti, rispettivamente, dal prefetto o dal ministero dell'interno, il competente ispettorato dell'industria e lavoro ovvero il ministero dell'economia nazionale.
Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI II E III
Art. 17. (Casi in cui non può essere concessa l'autorizzazione)
L'autorizzazione di cui agli artt. 8, 12 e 14 non può essere concessa a coloro che abbiano riportato condanna per i delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica incolumità, la proprietà; ovvero per omicidio o per lesione personale; e a coloro che non sono di condotta incensurata.
Art. 18. (Tassa di concessione)
Il rilascio del decreto di autorizzazione è vincolato al pagamento della tassa di concessione di lire 500, se è fatto dal prefetto, e di lire 1000, se è fatto dal ministero dell'interno, salvo il disposto dell'articolo 67.
Art. 19. (Comunicazione dei decreti alla Gazzetta Ufficiale del regno)
I decreti del prefetto di cui agli artt. 8 e 10 sono pubblicati sul Foglio annunzi legali della provincia [7] .
L'annuncio è fatto a spese del titolare dell'autorizzazione.
Nel caso previsto all'art. 15, dev'essere dato annuncio anche del nome del direttore tecnico.
Art. 20. (Cambiamento nella persona del titolare dell'autorizzazione e dei direttori tecnici)
Ogni cambiamento nella persona del titolare dell'autorizzazione o in quella dei direttori tecnici dev'essere comunicato al ministero dell'interno.
Il cambiamento nella persona del titolare dell'autorizzazione sarà annunciato sul Foglio annunzi legali della provincia nei modi indicati nel precedente art. 19 [8] .
Art. 21. (Registro dei titolari dell'autorizzazione e dei direttori tecnici)
Presso il ministero dell'interno è tenuto un registro dei titolari delle autorizzazioni a utilizzare, ovvero a custodire e conservare in magazzini o depositi, gas tossici, rilasciate ai sensi degli artt. 8, 12 e 14, nonché dei rispettivi direttori tecnici.
Art. 22. (Revoca e sospensione dell'autorizzazione)
Si procede alla revoca dell'autorizzazione:
a) quando sia intervenuta condanna penale per contravvenzione alle prescrizioni prevedute dall'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato col
b) quando sia intervenuta condanna penale per uno dei casi indicati all'art. 17;
c) quando la condotta del titolare dell'autorizzazione risulti non più incensurata.
Alla revoca provvede l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, in seguito a segnalazione delle cancellerie giudiziarie.
Si procede alla sospensione dell'autorizzazione:
a) per motivi di sicurezza pubblica;
b) quando sia stato ordinato il rinvio a giudizio per contravvenzione alle prescrizioni del presente regolamento, ovvero per i delitti preveduti negli artt. 371 e 375 del codice penale;
c) ogni qual volta siano state constatate irregolarità nell'uso della autorizzazione, o violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa o nel presente regolamento. Alla sospensione provvede il prefetto, che ne dà notizia immediata al ministero dell'interno.
La sospensione dell'autorizzazione può essere revocata quando sia cessata la causa che ebbe a determinarla.
La revoca e la sospensione sono notificate e pubblicate con le stesse modalità con le quali sono notificati e pubblicati i decreti di autorizzazione.
Capo V
DELLA LICENZA PER IL TRASPORTO DI GAS TOSSICI
Per trasportare i gas tossici, salve le eccezioni indicate nell'allegato prospetto, occorre la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, ovvero il permesso per una o più volte determinate.
Capo VI
DELLA COMMISSIONE TECNICA PERMANENTE
Art. 24. (Istituzione e composizione) [9]
E' istituita presso la Prefettura una speciale Commissione tecnica permanente per dar parere nei casi previsti da questo regolamento e ogni volta che ne sia richiesta dal prefetto.
Della Commissione fanno parte il medico provinciale, l'ingegnere capo del Genio civile, il questore, l'esperto in chimica membro del Consiglio provinciale di sanità ed il comandante del Corpo dei vigili del fuoco della provincia.
Art. 25. (Delle spese per visite)
Le spese per le visite occorrenti per provvedere sulle domande di cui agli artt. 2, 6, 11 e 13 sono a carico dei richiedenti, che versano in deposito preventivo alla tesoreria provinciale la somma che sarà loro indicata rispettivamente dal ministero dell'interno o dal prefetto, in relazione con le disposizioni vigenti circa le indennità di missione.
Capo VII
PATENTE DI ABILITAZIONE ALLE OPERAZIONI
RELATIVE ALL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI
Art. 26. (Patente di abilitazione - Modo di ottenerla)
L'abilitazione alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici, di cui all'art. 4, lettera c), deve constare da apposita patente il cui rilascio viene fatto in base a presentazione di certificato di idoneità, conseguito secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.
Art. 27. (Certificato d'idoneità)
Coloro che intendono ottenere il certificato d'idoneità, di cui all'articolo precedente, sottostanno ad esame facendone domanda al prefetto della provincia nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
1° Atto di nascita, dal quale risulti che il richiedente ha compiuto gli anni ventuno. Qualora non abbia compiuto tale età, ma abbia compiuto gli anni diciotto, occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
2° Certificato di studi elementari inferiori (alla fine della terza classe) corrispondente all'antico certificato di compimento.
3° Certificato generale del casellario giudiziario al nome del richiedente di data non anteriore a due mesi, e certificato, della stessa data, comprovante la buona condotta morale e politica.
4° Certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, con firma legalizzata e di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente:
non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego dei gas tossici;
non presenta segni d'intossicazione alcoolica o da sostanze stupefacenti;
ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;
percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purché da un occhio non inferiore a 5/10.
5° Fotografia di data recente, firmata e applicata ad un libretto di patente in bianco.
Art. 28. (Esenzione dalla presentazione del certificato di idoneità)
Coloro che alla dipendenza di pubbliche amministrazioni civili o militari hanno esercitato mansioni inerenti all'impiego di un gas tossico, per la durata di un anno ininterrottamente, possono ottenere entro due anni, contati a partire dalla cessazione dell'esercizio delle mansioni stesse, la patente di abilitazione, di cui all'art. 26, in esenzione dalla presentazione del certificato di idoneità, facendone domanda al prefetto della provincia nella cui circoscrizione si trova la competente sede di esame, a norma dell'art. 31.
La domanda è corredata dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 27, nonché da un certificato debitamente legalizzato, rilasciato dalla pubblica amministrazione alle cui dipendenze, ha servito il richiedente, e dal quale risultino, in modo circostanziato, le mansioni effettivamente esercitate dal richiedente, la durata del servizio prestato con le dette mansioni e le attitudini del richiedente all'impiego di gas tossici.
Il prefetto, riscontrata la regolarità della domanda, e accertato il concorso delle condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale, è autorizzato a rilasciare la patente.
Art. 29. (Casi di indegnità)
Non possono ottenere il certificato d'idoneità:
1° coloro che sono sottoposti all'ammonizione o alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;
2° coloro che sono stati condannati per ubriachezza o per le contravvenzioni prevedute nell'art. 483 del codice penale ;
3° coloro che hanno riportato condanna per i delitti preveduti nel codice penale, libro secondo, ai titoli primo; secondo; terzo (capo VII, capo VIII e capo IX, art. 201); settimo; ottavo; nono e decimo;
4° coloro che sono stati assolti per insufficienza di prove da imputazioni per uno dei delitti indicati nel precedente n. 3;
5° coloro che si siano resi recidivi per contravvenzioni agli artt. 460 a 469, 473 e 474 del codice penale ;
6° coloro che non possono provare la loro buona condotta.
Art. 30. (Ammissione agli esami)
I prefetti che hanno ricevuto le domande di cui all'art. 27, dopo averne preliminarmente riscontrato la regolarità e il concorso delle condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale indicate nello stesso art. 27, ne curano la sollecita trasmissione al prefetto della provincia nella cui circoscrizione si trova la sede stabilita per gli esami, a mente del successivo art. 31, ed al quale è demandata l'ammissione dei richiedenti agli esami.
Art. 31. (Sedi di esami - Sessioni di esami)
Le sessioni di esami per il conseguimento del certificato d'idoneità sono tenute presso le sedi che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Esse sono istituite dai prefetti delle Province nella cui circoscrizione si trovano dette sedi, previa autorizzazione del ministero dell'interno.
Per ciascuna sede, gli esami sono tenuti in due periodi; e cioè, nei mesi di aprile-maggio e ottobre-novembre.
Eccezionalmente sarà istituita, per ciascuna sede, previa autorizzazione del ministero dell'interno, una terza sessione di esami, quando vi siano almeno quindici domande di aspiranti.
Il prefetto della provincia nella cui circoscrizione si trova la sede di esame, riscontrata la regolarità delle domande, stabilisce il giorno in cui avranno principio gli esami e ne dà notizia agli interessati a mezzo dei podestà dei Comuni nei quali essi hanno il loro domicilio.
Art. 32. (Commissione esaminatrice)
Per ciascuna sede di esami, la commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato di idoneità, previsto dall'art. 26, è nominata dal prefetto nella cui circoscrizione si trova la sede ed è composta dai seguenti membri che risiedono in questa:
a) il vice-prefetto, o un consigliere di prefettura, che la presiede, in rappresentanza del prefetto;
b) il medico provinciale;
c) il questore o il vice-questore;
d) il capo della sezione di chimica del laboratorio provinciale o comunale di vigilanza igienica;
e) il comandante del corpo municipale dei vigili del fuoco.
Un funzionario dell'ufficio sanitario provinciale ha le funzioni di segretario.
Art. 33. (Esami)
I programmi degli esami sono stabiliti con decreto del ministero dell'interno. Gli esami constano di prove pratiche e di prove orali.
Il candidato dovrà dimostrare una sufficiente conoscenza e padronanza: delle modalità relative alla manipolazione dei gas tossici per il cui impiego chiede la patente di abilitazione; delle modalità relative alla utilizzazione dei gas tossici medesimi; delle norme cautelative necessarie, con speciale riguardo all'impiego di maschere e di altri mezzi protettivi.
Esso dovrà altresì dimostrare di conoscere il presente regolamento.
Art. 34. (Rilascio del certificato d'idoneità e della patente di abilitazione - Matricola delle patenti)
Il presidente della commissione esaminatrice, in seguito all'esito favorevole dell'esame, emette il certificato di idoneità, e lo comunica al prefetto nella cui circoscrizione si trova la sede di esame, ai fini del rilascio della patente di abilitazione.
Presso ogni prefettura, nella cui circoscrizione si trova la sede di esami, è tenuta una matricola delle persone da essa abilitate alle operazioni concernenti l'impiego dei gas tossici.
Art. 35. (Revisione delle patenti di abilitazione)
Con decreto del ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni parziali o generali delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici.[Omissis]
A tal fine, i titolari delle patenti di abilitazione hanno l'obbligo di notificare alla prefettura, che ha proceduto al rilascio della patente, ogni cambiamento di domicilio.
Coloro che sono chiamati alla revisione devono presentare, alla detta prefettura, la patente di abilitazione unitamente ai documenti indicati ai numeri 3 e 4 dell'art. 27 e di data non anteriore a due mesi.
Il prefetto, qualora dall'esame dei documenti e dalle informazioni assunte risultino le condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale indicate negli articoli precedenti, restituisce la patente con un visto attestante l'eseguita revisione.
In ogni tempo, così il ministero dell'interno, come i prefetti, possono di ufficio fare obbligo al titolare della patente di abilitazione di sottoporsi a speciale revisione per accertare se esso possiede tutti i requisiti prescritti.
Art. 36. (Revoca e sospensione della patente di abilitazione)
Si procede alla revoca della patente di abilitazione:
1° ogni qualvolta, in seguito a revisione ordinaria o straordinaria, risultino minorate, nella persona abilitata, l'idoneità fisica e quella psichica richieste per la esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici;
2° quando la persona munita di patente di abilitazione non si presenti, senza giustificato motivo, alla visita individuale o alla revisione collettiva e continui nell'impiego di gas tossici;
3° quando venga a sussistere una delle condizioni prevedute nell'art. 29;
4° quando la persona abilitata risulti dedita all'ubriachezza;
5° quando sia intervenuta condanna penale per contravvenzione alle prescrizioni dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il
Alla revoca della patente di abilitazione provvedono i prefetti che ne hanno fatto il rilascio:
a) di ufficio, nei casi indicati ai numeri 1, 2 e 4;
b) in seguito a segnalazione delle cancellerie giudiziarie nei casi indicati ai numeri 3 e 5.
Si procede alla sospensione della patente di abilitazione quando sia stato ordinato il rinvio a giudizio della persona abilitata, per i delitti preveduti negli artt. 371 e 375, n. 2 , del codice penale o per contravvenzione ai sensi del precedente n. 5.
Il prefetto che ha disposto la sospensione della patente di abilitazione ne dà notizia al prefetto che ha proceduto al rilascio della patente stessa.
La sospensione della patente può essere revocata quando sia cessata la causa che ebbe a determinarla.
Art. 37. (Scuole riconosciute)
Le scuole per gli aspiranti al certificato d'idoneità, necessario per il conseguimento della patente di abilitazione all'esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego di gas tossici, che intendono essere riconosciute ufficialmente, ne fanno domanda al ministero dell'interno (direzione generale della sanità pubblica).
La domanda è corredata dei seguenti documenti:
1° regolamento della scuola;
2° programma d'insegnamento;
3° nota descrittiva dei locali adibiti ad uso della scuola, corredata dai disegni in scala di almeno 1/100;
4° indicazione nominativa degli insegnanti;
5° certificato da cui risulti che la scuola si trova sotto il patronato di un ente ufficialmente riconosciuto.
Le scuole sono riconosciute con decreto del ministero dell'interno, che esercita su di esse la sua vigilanza, anche mediante ispezioni periodiche.
Art. 38. (Funzionamento delle scuole riconosciute - Esami)
L'ammissione degli allievi alla scuola è subordinata alla presentazione da parte loro, alla direzione della scuola, dei documenti indicati nell'art. 27.
La durata dei corsi non sarà inferiore a due mesi. All'inizio di ogni corso la direzione della scuola ne dà comunicazione al prefetto della provincia nella cui circoscrizione è situata la sede di esame, di cui all'art. 31, trasmettendogli, in pari tempo, con l'elenco nominativo degli allievi iscritti al corso, i rispettivi documenti indicati nel predetto art. 27.
Gli esami degli allievi vengono sostenuti avanti a una commissione nominata dal prefetto della provincia nella cui circoscrizione si trova l'anzidetta sede di esame, e della quale fanno parte, oltre ai membri di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 32, all'uopo delegati dallo stesso prefetto, anche il direttore della scuola. La commissione esaminatrice è presieduta dal vice-prefetto o dal consigliere di prefettura, rappresentante del prefetto.
Il presidente della commissione esaminatrice, in seguito all'esito favorevole degli esami, emette il certificato d'idoneità necessario per il rilascio della patente di abilitazione, a termini degli artt. 26 e 34.
Art. 39. (Tassa di concessione - Indennità)
Il rilascio della patente di abilitazione è soggetto alla tassa di concessione di lire 20, da corrispondersi mediante marche.
La vidimazione della patente stessa, in sede di revisione, è soggetta alla tassa di concessione di lire 10, da corrispondersi egualmente mediante marche.
Per le indennità da corrispondersi ai membri delle commissioni esaminatrici si osservano le norme contenute nell'art. 63 del
Titolo II
DELL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI
Capo I
DELL'UTILIZZAZIONE DI GAS TOSSICI
a) In luogo abitato
Art. 40. (Domanda della licenza)
Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 8 intende utilizzare in luogo abitato un gas tossico, ne fa domanda all'autorità di pubblica sicurezza del circondario:
a) almeno quarantotto ore prima, se l'utilizzazione del gas viene fatta ai fini della profilassi delle malattie infettive dell'uomo o degli animali, ovvero se ha per scopo la distruzione di animali o di parassiti nocivi all'uomo o agli animali;
b) almeno tre giorni prima, in ogni altro caso.
Alla domanda vengono uniti:
1° Una dichiarazione del richiedente dalla quale risulti: che esso assume piena ed intera ogni responsabilità in caso di danni in confronto di terzi, comunque derivati dalla utilizzazione del gas tossico; e che gli utenti dei locali di cui al n. 1 dell'art. 45 sono stati formalmente diffidati, a sua cura e spese, ad osservare le norme cautelative che loro saranno prescritte.
L'accettazione delle norme cautelative dev'essere data per iscritto e deve essere trattenuta dall'autorità di pubblica sicurezza.
2° Una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all'art. 8, dalla quale, oltre alle cautele che intende attuare, risulti che:
in ciascuno dei locali per cui è domandata la licenza di utilizzazione del gas tossico, questa può effettuarsi senza danni in confronto di terzi;
nei locali stessi, come in quelli ad essi adiacenti e situati in un raggio di almeno metri venti contati a partire dal perimetro dei primi, sono attuabili tutte le cautele occorrenti ai fini della tutela della pubblica incolumità, in rapporto così alla ubicazione, come alla destinazione dei locali medesimi;
il personale addetto all'impiego del gas tossico è stato individualmente o collettivamente assicurato, tanto pel caso di morte che per il caso di invalidità temporanea o permanente, avvenute per infortunio sul lavoro, ed è munito di apparecchi di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato, per la protezione individuale contro l'azione tossica del gas, nonché della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi d'urgenza, approvata dal ministero dell'interno.
3° Un foglio delle operazioni in bianco, redatto in conformità delle istruzioni che saranno impartite a norma dell'art. 68.
b) A bordo di navi, ovvero nell'ambito dei porti o del demanio pubblico marittimo
Art. 41. (Domanda della licenza)
Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 8 intende utilizzare un gas tossico nell'ambito dei porti o nel demanio pubblico marittimo, ovvero a bordo di navi, ne fa domanda per iscritto alla competente capitaneria di porto, almeno quarantotto ore prima se si tratta di fabbricati, e almeno dodici ore prima se si tratta di navi, sempre che non concorrano speciali condizioni di necessità ed urgenza, riconosciute dalla capitaneria anzidetta, nel qual caso questa è autorizzata a ricevere la domanda anche prima di detti termini.
Si considerano come facenti parte del pubblico demanio marittimo i fabbricati il cui recinto si estenda anche in piccola parte entro i confini del demanio stesso.
Nel caso in cui si tratta di fabbricati la domanda è accompagnata dai documenti indicati nell'art. 40, ai numeri 1, 2 e 3.
Nel caso in cui si tratti di navi, la domanda è accompagnata dai documenti di cui ai numeri 1 e 3 dello stesso art. 40, nonché da una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all'art. 8, dalla quale risulti:
- Che in ciascuno dei locali della nave nei quali è richiesta l'utilizzazione del gas tossico, questa può effettuarsi senza danni in confronto di terzi e che il capitano della nave è stato debitamente avvertito, rilasciandone accettazione per iscritto, delle cautele che devono essere osservate dall'equipaggio e dalle altre persone che si trovano a bordo della nave durante la utilizzazione del gas. La dichiarazione di accettazione è trattenuta dalla competente autorità di porto.
- Quali sono le cautele che si intendono attuare, ivi comprese, nel caso, la neutralizzazione del gas.
- Che il personale addetto alle operazioni relative all'impiego del gas tossico è stato collettivamente o individualmente assicurato, tanto per il caso di morte che per il caso di inabilità temporanea o permanente avvenuta per infortunio sul lavoro, ed è munito di apparecchi, di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato, per la protezione individuale contro l'azione tossica del gas, nonché della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi di urgenza, approvata dal ministero dell'interno.
c) Disposizioni comuni ai paragrafi a) e b)
Art. 42. (Rilascio della licenza per utilizzare gas tossici in luogo abitato, o nell'ambito dei porti, o sulle navi)
L'autorità competente a norma degli artt. 40 e 41, ricevuta la domanda, e salvi gli eventuali accertamenti, anche di carattere sanitario cui ritenesse procedere, concede la licenza per l'utilizzazione del gas tossico e per gli scopi di cui è fatta richiesta.
La licenza vincola colui al quale è rilasciata, alla osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle altre maggiori che, caso per caso, l'autorità predetta prescriva ai fini della tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, sia del sicuro raggiungimento degli scopi per i quali l'utilizzazione del gas viene richiesta, sia, in quanto occorra, della sanità pubblica.
Non si fa luogo a rilascio della licenza quando la competente autorità, in considerazione dell'ubicazione o della destinazione dei locali per i quali viene richiesta l'utilizzazione del gas tossico, o per altri motivi, a suo giudizio insindacabile, ritenga non possano essere efficacemente salvaguardate la sicurezza ed incolumità pubblica o la sanità pubblica, ovvero non possa essere raggiunto lo scopo per il quale detta utilizzazione viene richiesta.
Art. 43. (Tempo nel quale è consentita l'utilizzazione del gas tossico)
L'utilizzazione dei gas tossici in luogo abitato, ovvero nell'ambito dei porti e del demanio pubblico marittimo, ovvero a bordo di navi è consentita solo dall'alba al tramonto, e le operazioni relative devono essere regolate per modo che, al tramonto, sia permessa la rioccupazione dei locali nei quali è stato utilizzato il gas tossico e degli altri ad essi adiacenti, senza che sia possibile alcun danno alle persone.
E' data facoltà all'autorità competente di consentire, in casi speciali, che l'impiego del gas tossico venga iniziato prima dell'alba e sia proseguito dopo il tramonto. Il consenso deve venire rilasciato per iscritto.
Art. 44. (Impiego di personale non abilitato)
Al titolare della licenza ad impiegare un gas tossico è consentito di avvalersi, sotto la propria responsabilità, di personale non abilitato a termini del presente regolamento, limitatamente alla esecuzione di lavori di preparazione dei locali e di quelli di riassetto dei locali stessi. E' fatto espresso divieto di affidare a detto personale altri lavori comunque inerenti all'impiego del gas tossico.
Art. 45. (Condizioni per l'utilizzazione del gas tossico)
L'utilizzazione del gas tossico non potrà essere iniziata dal richiedente che ne ha avuto la licenza:
1° Se i locali nei quali deve essere eseguita l'operazione, quelli immediatamente adiacenti, quelli sottostanti e quelli sovrastanti, nonché gli altri per i quali ne viene fatta la prescrizione dalla competente autorità, non sono stati evacuati da colui o coloro che li occupano; e se gli utenti dei locali adiacenti a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico e per i quali non sia stata riconosciuta necessaria l'evacuazione, non sono stati formalmente diffidati a norma dell'art. 40.
2° Se nei locali nei quali viene eseguita l'operazione non siasi provveduto a chiudere, in modo che siano impedite fughe del gas tossico, le porte; le finestre; le altre aperture di qualsiasi genere; le fessure e i crepacci, nei muri e fra i muri, nei pavimenti, nelle pareti, nei solai, nelle cappe di camino; nonché lo sbocco interno delle canne di aerazione o di ventilazione, quelle per il riscaldamento ad aria, per il passaggio dei tubi da riscaldamento, dei tubi da acqua, da gas, delle condutture elettriche, e simili.
3° Se non siasi provveduto alla estinzione del fuoco nei focolai e se i rubinetti delle prese di acqua o di gas non sono stati chiusi.
4° Se non sono state allontanate, dai locali nei quali viene utilizzato il gas tossico, le bevande e le sostanze alimentari di consumo immediato che non siano contenute in recipienti ben chiusi, e non siano stati rimossi i depositi di carbone in essi esistenti.
5° Se non sono stati apposti ad una conveniente distanza dai locali nei quali viene utilizzato il gas tossico e sulle porte esterne dei locali stessi, ed in ogni altro punto nel quale sia richiesto dall'autorità competente, uno o più cartelli, fissati solidamente, recanti in caratteri tipografici maiuscoli, dell'altezza di almeno centimetri dieci, la scritta: "E' proibito l'ingresso - Pericolo di morte", accompagnata da simboli che rappresentano il pericolo di morte.
Sarà altresì fatto uso, ove sia riconosciuto necessario, per impedire l'accesso nei locali o nella zona soggetta a pericolo, di funi, crociere di legno e simili.
Il direttore tecnico menzionato agli artt. 40 e 41 ha l'obbligo di accertarsi che le prescrizioni del presente articolo sono state adempiute.
Di tale adempimento deve esser fatta menzione nel prescritto "foglio delle operazioni".
Art. 46. (Obblighi del titolare della licenza e del direttore tecnico)
E' fatto obbligo al titolare della licenza, di cui all'art. 42, e al direttore tecnico, di cui agli artt. 40 e 41, sotto la loro personale e diretta responsabilità:
a) Di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico di entrare nei locali sottoposti all'azione del gas stesso o di sostare nella zona dichiarata pericolosa, per tutto il tempo durante il quale vi permane il pericolo.
b) Di vigilare che nei locali adiacenti o comunque prossimi a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico, o per i quali non sia stata ritenuta necessaria l'evacuazione, non sorgano, durante detta utilizzazione, pericoli dipendenti dal gas tossico, e di attuare prontamente, nel caso, le misure cautelative occorrenti.
c) Di tenere debitamente custodite le sostanze occorrenti per la produzione del gas tossico, e, se si tratta di gas compressi o liquefatti o di liquidi, di tenere debitamente custoditi i relativi recipienti.
d) Di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati per la produzione del gas tossico, prima ancora che si effettui la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas stesso. Resta comunque vietata l'immissione di detti residui nelle fogne domestiche e in quelle cittadine, nei cunicoli, nei corsi d'acqua, o negli specchi d'acqua, se si tratta di operazioni nell'ambito portuale, prima che essi siano stati resi innocui.
e) Di curare che il proprio personale abilitato, adibito alla esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego del gas tossico:
- usi nelle manipolazioni del gas tossico le cautele necessarie;
- sia diffidato: ad entrare nei locali nei quali viene utilizzato il gas tossico se non per gruppi di due persone; a tenersi costantemente munito, durante tutta l'utilizzazione del gas tossico, di apparecchio individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per la protezione contro l'azione tossica del gas; a non rimanere nei locali di cui sopra, che il tempo strettamente necessario.
Spetta in modo particolare al direttore tecnico:
f) Di non consentire la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas tossico e degli altri per i quali fu ritenuta necessaria l'evacuazione, se non quando sia cessata ogni possibilità di danno per le persone. Il consenso deve risultare da una sua formale dichiarazione scritta, da trattenersi dall'autorità che ha rilasciato la licenza.
g) Di tenere nota, nel "foglio delle operazioni", delle varie operazioni effettuate durante l'utilizzazione del gas tossico e di restituire, ad operazioni ultimate, detto foglio all'autorità di cui alla lettera f) precedente.
d) In aperta campagna
Art. 47. (Domanda della licenza)
Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 8 intende utilizzare in aperta campagna un gas tossico, ne fa domanda per iscritto, almeno tre giorni prima, alla competente autorità di pubblica sicurezza del circondario.
Alla domanda sono uniti, oltre alla dichiarazione di cui al primo alinea del n. 1 dell'art. 40:
1° Una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all'art. 8 dalla quale risulti:
che l'impiego del gas tossico viene fatto ad una distanza da fabbricati abitati o da stalle, e simili;
che il personale addetto all'impiego del gas tossico è stato individualmente o collettivamente assicurato, tanto pel caso di morte che per il caso di invalidità temporanea o permanente avvenute per infortunio sul lavoro; ed è munito di apparecchi di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato, per la protezione individuale contro l'azione tossica del gas, nonché della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi di urgenza, approvata dal ministero dell'interno.
Dalla stessa dichiarazione devono risultare le cautele che si propone di usare.
2° Un "foglio delle operazioni", in bianco.
Art. 48. (Fabbricati in aperta campagna)
Nel caso che l'utilizzazione del gas tossico debba verificarsi in fabbricati posti in aperta campagna, adibiti ad uso di abitazione, ovvero a ricovero di animali, si osservano le norme contenute negli artt. 40, 43, 44, 45 e 46 del presente regolamento.
Art. 49. (Rilascio della licenza per utilizzare gas tossici in aperta campagna)
L'autorità di pubblica sicurezza competente, a norma dell'art. 47, ricevuta la domanda e salvo gli eventuali accertamenti occorrenti, anche a mezzo di perito, cui ritenesse procedere, concede la licenza per l'utilizzazione del gas tossico e per gli scopi di cui è stata richiesta. Nel caso in cui la licenza sia domandata per l'utilizzazione di un gas tossico a scopo agricolo, deve dalla stessa autorità essere sentito il regio osservatorio regionale di fitopatologia o il suo delegato.
La licenza vincola colui al quale è rilasciata alla osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle altre maggiori che, caso per caso, l'autorità predetta ritenga prescrivere ai fini della tutela della sicurezza e incolumità pubblica.
Qualora occorrano gli accertamenti anzidetti, le spese sono a carico della parte richiedente.
Non si fa luogo a rilascio della licenza quando la competente autorità, in considerazione dell'ubicazione della località nella quale dovrebbe effettuarsi l'utilizzazione del gas tossico, o per altri motivi, a suo giudizio insindacabile, ritenga non possano essere efficacemente salvaguardata la pubblica incolumità, ovvero raggiunti gli scopi agricoli richiesti.
Art. 50. (Tempo nel quale è consentita l'utilizzazione del gas tossico)
L'utilizzazione dei gas tossici in aperta campagna è consentita anche dal tramonto all'alba.
Art. 51. (Impiego di personale non abilitato)
Al titolare della licenza di utilizzazione di gas tossici in aperta campagna è consentito di avvalersi di personale non abilitato, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nell'art. 44.
Art. 52. (Obblighi del titolare della licenza)
E' fatto obbligo al titolare della licenza di cui all'articolo 49 e al direttore tecnico sotto la loro diretta responsabilità:
a) Di curare che vengano apposti ad una conveniente distanza dalla località nella quale viene utilizzato il gas tossico, ed in ogni altro punto nel quale sia richiesto dalla competente autorità, uno o più cartelli fissati saldamente, recanti, in caratteri tipografici maiuscoli dell'altezza di almeno centimetri 10, la scritta: "E' proibito l'accesso - Pericolo di morte", accompagnata da simboli che rappresentino il pericolo di morte. Se l'utilizzazione del gas tossico viene fatta di notte tempo, le strade, i sentieri e ogni altra via di accesso saranno inoltre sbarrati con crociere in legno, in funi e simili e sarà fatto uso di segnalazioni luminose per meglio delimitare la zona pericolosa e indicare l'esistenza degli sbarramenti.
b) Di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico, di sostare, per tutto il tempo durante il quale permane il pericolo, nella zona dichiarata pericolosa.
c) Di vigilare che nei fabbricati prossimi alla zona dichiarata pericolosa non sorgano, durante l'utilizzazione del gas tossico, pericoli a questo inerenti e di attuare prontamente nel caso, le misure cautelative occorrenti.
d) Di tenere debitamente custoditi i recipienti nei quali sono contenuti i gas tossici sotto la forma nella quale è consentita la loro conservazione, ovvero le sostanze tossiche occorrenti per la loro produzione o sviluppo.
e) Di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati e di non lasciare abbandonati i recipienti nei quali si contengano ancora tracce di gas, sotto la forma nella quale è consentita la loro conservazione. E' comunque vietata l'immissione dei residui stessi nei pozzi, cisterne, abbeveratoi, corsi d'acqua e nelle immediate vicinanze di queste, nonché nelle concimaie.
f) Di curare che il proprio personale abilitato, adibito all'esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego del gas tossico:
- usi nella manipolazione del gas tossico le cautele necessarie;
- sia diffidato a tenersi costantemente munito, durante tutto l'impiego del gas tossico, di apparecchio individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per la protezione contro lo stesso gas tossico.
g) Di tenere nota nell'apposito "foglio delle operazioni" delle varie operazioni eseguite, consegnandolo, ad impiego ultimato, all'autorità che ha rilasciato la licenza.
e) In impianti fissi
Art. 53. (Esercizio di impianti fissi)
Quando il gas tossico viene utilizzato negli impianti fissi indicati negli artt. 6 e 9, non viene richiesto, per ogni singola utilizzazione, il rilascio della licenza di cui all'art. 42.
Peraltro, i titolari dell'autorizzazione all'esercizio di detti impianti fissi devono dare preventiva comunicazione all'autorità circondariale di pubblica sicurezza del giorno nel quale l'impianto, per il quale è stata concessa l'autorizzazione, inizia il funzionamento: dell'avvenuta comunicazione l'autorità competente rilascia ricevuta che deve essere conservata dal titolare.
E' fatto, inoltre, obbligo al titolare medesimo:
a) di osservare il disposto degli artt. 44, 45 (nn. 2 e 5) e 46;
b) di non riconsegnare gli oggetti che sono stati sottoposti all'azione del gas tossico se non quando sia cessata ogni possibilità di danno per le persone;
c) di annotare, in apposito registro, le varie operazioni compiute giornalmente. Detto registro deve essere esibito ad ogni richiesta della competente autorità di pubblica sicurezza.
Capo II
DELLA CUSTODIA E CONSERVAZIONE DEI GAS TOSSICI
IN MAGAZZINI O DEPOSITI COMUNQUE COSTITUITI
Art. 54. (Condizioni di sicurezza per i magazzini e depositi)
I magazzini o depositi nei quali sono custoditi e conservati a qualsiasi scopo i gas tossici indicati nel prospetto allegato al presente regolamento, devono soddisfare in ogni tempo alle condizioni che, per ciascuno di essi, sono prescritte dai relativi decreti di autorizzazione di cui agli artt. 12 e 14.
Inoltre, è fatto obbligo:
a) Agli esercenti la fabbricazione di uno o più gas tossici contemplati nell'art. 2, di far trasportare nei magazzini e depositi, al termine di ciascun giorno, i gas tossici che vengono giornalmente preparati.
b) Agli esercenti di stabilimenti industriali od officine di cui all'art. 62 di tenere nei locali di lavoro la sola quantità di gas tossici strettamente occorrente per non interrompere le lavorazioni. Al termine del lavoro giornaliero, le quantità di gas tossici che si trovano nei locali di lavoro medesimi devono essere trasportate, custodite e conservate nei magazzini o depositi annessi agli stabilimenti od officine.
c) A tutti coloro che esercitano l'industria della fabbricazione ovvero della manipolazione di gas tossici di attuare nei locali di lavoro tutti i provvedimenti necessari per la sicurezza ed incolumità degli operai.
Art. 55. (Consegna e vendita di gas tossici)
I gas tossici risultanti dall'allegato di cui all'art. 4, e per la cui custodia e conservazione è prescritta l'autorizzazione secondo il disposto dell'art. 10, non possono essere rimessi o consegnati che: o alle pubbliche autorità; - o a persone a loro volta autorizzate a custodirli e conservarli o trasportarli - o, finalmente, a persone munite di certificato dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che autorizza a fare l'acquisto e determina la quantità che può essere acquistata.
In questo caso, all'atto della consegna o della vendita, il fabbricante o il venditore devono iscrivere nel certificato la qualità e quantità delle sostanze consegnate o vendute, e sottoscrivere la dichiarazione.
Art. 56. (Certificato per acquisto di gas tossici)
Il certificato di cui all'articolo precedente potrà essere rilasciato soltanto a quelle persone che provino di avere bisogno dei gas tossici nell'esercizio della loro professione, arte o mestiere e che diano sicura garenzia di non abusarne.
Ogni persona alla quale, per effetto di tali certificati, siano stati affidati gas tossici è obbligata a custodirli e conservarli in modo che non possano cadere in altre mani; né può venderli o cederli ad altri senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 57. (Registri di vendita -Accertamenti dell'autorità di pubblica sicurezza)
I titolari dell'autorizzazione, di cui agli artt. 12 e 14, a custodire e conservare in magazzini o depositi gas tossici, hanno l'obbligo di annotare in apposito registro la qualità e la quantità che di ciascuno dei gas tossici, per i quali hanno ottenuto l'autorizzazione, essi giornalmente immettono o estraggono dai magazzini o depositi, a qualsiasi scopo.
Il registro sarà preventivamente numerato e firmato, in ciascun foglio, dall'autorità di pubblica sicurezza, la quale dichiarerà, pure, nell'ultima pagina, il numero dei fogli di cui è composto.
Detti registri saranno sempre a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza. Questa potrà visitare i magazzini e i depositi per accertare, occorrendo anche a mezzo di periti, la permanente osservanza delle indicazioni e condizioni tecniche prescritte nel decreto di autorizzazione ed i quantitativi di gas tossici consentiti per ciascun deposito.
Art. 58. (Sottrazione e distrazione di gas tossici)
Qualora da una fabbrica o da un magazzino o deposito avvenga la distrazione o la sottrazione di uno dei gas tossici di cui agli articoli precedenti, il titolare della fabbrica, magazzino o deposito deve farne immediata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
Nel caso di negligenza nella custodia e conservazione del gas tossico o di ritardo nella denuncia, il titolare della fabbrica, magazzino o deposito sarà punito a norma di legge, salvo ogni maggiore responsabilità di ordine penale o civile.
Capo III
DEI TRASPORTI DI GAS TOSSICI
Art. 59. (Condizioni di sicurezza per i trasporti)
Durante i trasporti, le operazioni di carico e scarico e la giacenza temporanea in magazzini, piazzali, banchine, cortili e simili, fuori dei locali dei magazzini o depositi, i gas tossici di cui al prospetto allegato debbono essere racchiusi in recipienti od imballaggi tali che ne sia impedito il disperdimento.
E' negli obblighi del mittente di dichiarare esattamente la natura della sostanza da trasportarsi, in modo che il vettore sia messo a completa conoscenza dell'entità del pericolo che la merce consegnatagli può presentare, e possa applicare nel trasporto le misure precauzionali del caso. In tale dichiarazione il mittente deve attenersi alla nomenclatura seguita nello stesso allegato.
L'invio dei gas tossici non può effettuarsi a mezzo postale (campione senza valore, pacco postale).
Il ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le prescrizioni relative così ai recipienti ed imballaggi come al trasporto dei gas tossici, qualunque sia il mezzo di trasporto che viene adoperato.
Art. 60. (Navi che trasportano gas tossici)
I capitani delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di gas tossici, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere carico, anche parziale, di gas tossici sono tenuti a darne rispettivamente avviso alla competente autorità portuale, i primi, subito dopo l'entrata nel porto, e i secondi, almeno ventiquattro ore prima di ricevere il carico.
Restano ferme in ogni caso le norme in vigore relativamente all'imbarco, sbarco e trasporto di merci pericolose per via di mare.
Titolo III
DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 61. (Deroghe a favore delle pubbliche amministrazioni civili e militari)
Gli istituti e laboratori scientifici o sperimentali dipendenti dallo Stato, da Province o Comuni, che intendano o debbano compiere studi, esperienze o dimostrazioni con gas tossici, devono ottenerne preventiva autorizzazione dal ministero dell'interno nel solo caso in cui tali studi, esperienze o dimostrazioni si compiano fuori dalla sede dell'istituto o laboratorio. La richiesta dell'autorizzazione è fatta dal direttore responsabile dell'istituto o laboratorio, a mezzo del prefetto competente.
Le amministrazioni dipendenti dallo Stato, che per proprio istituto e per propri bisogni provvedono direttamente all'impiego di gas tossici con personale proprio, devono accertarsi, a mezzo dei rispettivi funzionari e comandi, dell'idoneità del personale medesimo all'esecuzione delle operazioni concernenti l'impiego dei gas tossici stessi.
Il certificato relativo all'idoneità di detto personale abilita quest'ultimo soltanto all'esecuzione delle operazioni, che si compiono sotto la direzione e responsabilità delle singole amministrazioni interessate, e nei limiti indicati nel secondo comma del presente articolo.
Per qualsiasi altra deroga all'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, le pubbliche amministrazioni, di cui al secondo comma del presente articolo, devono procurarsi una speciale autorizzazione del ministero dell'interno, che provvede sentito il parere della commissione tecnica permanente indicata all'articolo 24, alla quale viene aggregato, caso per caso, un funzionario dell'amministrazione interessata alla deroga e da questa designato.
Art. 62. (Deroghe a favore degli stabilimenti industriali)
L'utilizzazione dei gas tossici non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento quando avvenga in stabilimenti industriali od officine a scopo di preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi.
I laboratori annessi a stabilimenti industriali od officine di riconosciuta importanza potranno essere esonerati dal ministero dell'interno, sentito quello dell'economia nazionale, dall'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione, di cui all'art. 63, per studi, esperienze e dimostrazioni, nel solo caso in cui queste si compiano nella sede del laboratorio stesso, sotto la diretta responsabilità del direttore del laboratorio.
Art. 63. (Permessi a privati per studi ed esperimenti)
riservato al ministero dell'interno di permettere, in singoli casi ed a scopo di studio, esperimento o dimostrazione, l'impiego di un gas tossico.
L'interessato deve all'uopo presentare al prefetto apposita e circostanziata domanda vidimata dal capo dell'amministrazione del comune nel cui territorio si intendono compiere detti studi, esperimenti o dimostrazioni.
La domanda è trasmessa al ministero dell'interno dal prefetto competente unitamente al parere di questo.
Art. 64. (Applicazione della legge sul bollo)
Tutte le autorizzazioni, licenze, rinnovazioni e vidimazioni ed atti, preveduti dal presente regolamento e richiesti per la sua esecuzione, devono rilasciarsi per iscritto, osservando la legge sul bollo.
Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 65. (Norma relativa alle autorizzazioni)
Coloro che alla data della pubblicazione del presente regolamento esercitano l'industria dell'utilizzazione dei gas tossici devono presentare la domanda di autorizzazione di cui all'art. 6 entro giorni trenta a partire dalla data stessa.
Per coloro che alla data della pubblicazione del presente regolamento hanno per oggetto della propria industria la custodia e conservazione, a qualsiasi scopo, di gas tossici, il termine per presentare la domanda di autorizzazione di cui all'art. 10 è di giorni novanta.
Art. 66. (Norme relative alla patente di abilitazione)
Salvo il disposto dell'art. 61, coloro che alla dipendenza di enti diversi da quelli indicati nell'art. 28 esercitano, alla data di pubblicazione del presente regolamento, mansioni relative all'impiego di gas tossici ed intendono continuare, in detto esercizio, devono richiedere la patente di abilitazione prescritta dall'art. 26 e nei modi da questo indicati, entro giorni trenta dalla data di pubblicazione medesima.
Art. 67. (Norma relativa alla tassa di autorizzazione)
Nella prima applicazione del presente regolamento la tassa di concessione di cui all'art. 18 è rispettivamente di lire cinquecento o di lire mille qualunque sia il numero di gas tossici per i quali viene rilasciato, dal prefetto, ovvero dal ministero dell'interno, ai sensi degli artt. 12 e 14, il decreto di autorizzazione a custodirli e conservarli in magazzini o depositi.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 68. (Modificazioni agli elenchi)
Alle eventuali variazioni ed aggiunte all'elenco di gas tossici, di cui agli artt. 2 e 4, nonché all'approvazione dei modelli per la patente di abilitazione di cui all'art. 26, per il certificato medico richiesto all'art. 27, per la domanda di licenza, per la licenza e per i fogli e registri delle operazioni di cui agli artt. 40, 41, 42, 47, 49 e 53, provvede con proprio decreto il Ministro per l'interno.
Art. 69. (Contravvenzioni) [10]
Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
ALLEGATO [11]
Prospetto allegato al regolamento speciale per l'esecuzione
dell'art. 57 del T.U. della legge di P.S. approvato
col
Numero d'ordine |
Elenco alfabetico delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore |
Utilizzazione: se occorre l'autorizzazione prescritta all'art. 5 |
Custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi |
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|
|
|
|
|
Quantità che è consentito custodire e conservare senza autorizzazione (art. 4) |
Autorità che concede l'autorizzazione (art. 10) |
Autorità che concede l'autorizzazione (art. 10) |
|
|
|
No |
Si |
|
Prefetto (art. 11) |
Ministro (art. 13) (7) |
|
Acido cianidrico |
a) allo stato gassoso, da solo o mescolato con bromuro o cloruro di cianogeno o con sostanze comunque irritanti........................... |
- |
si |
Nessuna |
|
Ministro (7) |
1 |
|
b) compresso o liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti, e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura, secondo il Regolamento speciale.. |
- |
si |
Nessuna |
|
Ministro (7) |
|
|
c) allo stato liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti, con sostanze comunque irritanti, impastato con sostanze inerti, contenuto in recipienti a piccola pressione........................... |
- |
si |
Nessuna |
|
Ministro (7) |
2 |
Ammoniaca |
compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura, secondo il Regolamento speciale..... |
- |
si (1) |
Fino a 75 Kg |
Oltre 75 Kg Prefetto |
|
|
Anidride solforosa |
a) in soluzione acquosa concentrata........................ |
- |
- |
Qualsiasi |
|
|
|
|
b) allo stato gassoso, da sola o mista ad anidride solforica.............................. |
(2) |
(3) |
Nessuna |
Prefetto |
|
3 |
|
c) allo stato gassoso misto a ossidi di carbonio.............................. |
- |
si |
Nessuna |
Prefetto |
|
|
|
d) compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti alla bollatura secondo il Regolamento speciale............................... |
- |
si |
Fino a 75 Kg |
Oltre 75 Kg Prefetto |
Ministro (7) |
4 |
Benzina |
contenente composti organo-metallici ed altre sostanze tossiche............. |
- |
si (4) |
Nessuna |
- |
|
|
Cianuri |
alcalini di potassio, di sodio, di calcio, di bario, da solo o mescolato con altre sostanze, di argento, di cadmio, di rame..................................... |
no (5) |
- |
Nessuna |
medico provinciale |
- |
5 |
|
a) in soluzione acquosa a concentrazione inferiore allo 0,2%, calcolata come CN............ |
no |
- |
Fino a kg 100 |
medico provinciale oltre 100 Kg |
- |
|
|
b) allo stato solido, per la sola preparazione del reattivo di Drabkin e di Van Kampen....................... |
no |
- |
Fino a g. 100 |
medico provinciale oltre 100 g |
- |
|
Cloro |
a) in soluzione acquosa... |
no |
- |
Qualsiasi |
- |
|
6 |
|
b) allo stato gassoso....... |
- |
si |
|
|
Ministro (7) |
|
|
c) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale.............................. |
- |
si |
Fino a 75 Kg |
Oltre 75 Kg Prefetto |
|
7 |
Cloropicrina |
(nitrocloroformio).............. |
- |
(7) |
Fino a 100 Kg |
Prefetto |
|
8 |
Cianogeno |
(bromuro o cloruro di)....... |
(6) |
si |
Nessuna |
|
Ministro (7) |
9 |
Etere cianocarbonico |
da solo o mescolato a sostanze comunque irritanti.................................. |
- |
si |
Nessuna |
|
Ministro (7) |
10 |
Fosgene |
(cloruro di carbonile) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale.............................. |
- |
si |
Nessuna |
|
Ministro (7) |
11 |
Isonnitrili |
(tipo fenil-isonitrile).......... |
- |
si |
Nessuna |
Prefetto |
|
12 |
Ossido di etilene |
da solo o mescolato con altre sostanze................... |
- |
si |
Nessuna |
Prefetto |
|
13 |
Piombo tetraetile |
|
- |
si |
Nessuna |
|
Ministro (7) |
14 |
Solfuro di carbonio |
|
(8) |
(9) |
Fino a 5 litri |
Oltre i 5 litri Prefetto |
|
15 |
Idrogeno fosforato |
da solo o mescolato con altre sostanze capaci di liberarlo allo stato gassoso.......................... |
no |
- |
Qualsiasi |
- |
- |
16 |
Bromuro di metile |
|
- |
si |
Nessuna |
Prefetto |
|
17 |
Piombo tetrametile |
|
- |
si |
Nessuna |
|
- |
18 |
Trifluoruro di boro |
a) compresso in bombole......................... |
- |
si |
Nessuna |
Medico provinciale |
|
|
|
b) in soluzione............... |
- |
si oltre i 5 kg di soluzione |
Fino a 5 Kg di soluzione |
Medico provinciale oltre i 5 Kg di soluzione |
- |
19 |
Metilmercaptano |
|
- |
si |
Nessuna |
Medico provinciale |
- |
(1) L'autorizzazione non occorre per i piccoli impianti per refrigerazione che utilizzano meno di 75 gr.
(2) Non occorre l'autorizzazione se l'utilizzazione è fatta a scopi agricoli od enologici.
(3) L'autorizzazione occorre in tutti i casi non contemplati nella nota 2.
(4) Non occorre autorizzazione per la benzina contenente per ogni mille centimetri cubici non più di otto decimi di centimetro cubico di piombo tetraetile o cinque virgola cinque decimi di centimetro cubico di piombo tetrametile, entrambi equivalenti a gr. 0,85 di piombo. In caso che vengano miscelate entrambe le due sostanze, il contenuto in piombo non dovrà superare il predetto limite massimo di gr. 0,85 per ogni mille centimetri cubici di benzina. La benzina trattata come sopra deve essere contenuta in recipienti originali recanti in modo evidente l'indicazione che la benzina stessa contiene piombo tetraetile o piombo tetrametile o loro miscela deve essere usata solo come carburante per motori a scoppio, sui recipienti utilizzati devono essere indicate le istruzioni circa l'uso.
(5) In quanto non siano utilizzati per la produzione di acido cianidrico gassoso.
(6) Non occorre autorizzazione per l'utilizzazione di 100 gr. fatta in aperta campagna.
(7) Occorre in ogni altro caso non contemplato nella colonna 3.
(8) Non occorre autorizzazione per l'utilizzazione di litri 5, in aperta campagna, ovvero di qualsiasi quantità, in magazzini di cereali e Sylos riconosciuti ed autorizzati dal Prefetto.
(9) Occorre in ogni altro caso non contemplato nella nota 8.
[1] Comma così sostituito dall'art. 34 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 34 del
[3] Articolo così sostituito dall'art. 35 del
[4] Articolo così sostituito dall'art. 36 del
[5] Articolo così sostituito dall'art. 37 del
[6] Comma abrogato dall'art. 37 del
[7] Comma così sostituito dall'art. 38 del
[8] Comma così modificato dall'art. 38 del
[9] Articolo così sostituito dall'art. 39 del
[10] Articolo così modificato dall'art. 26 del
[11] Allegato sostituito dall'art. 1 del D.M. 6 febbraio 1935, modificato dal D.M. 18 febbraio 1939, dal