Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 enti ed organi sanitari |
Data: | 27/05/1983 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. L'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso. |
Art. 3. Nel primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 le parole «Gli atti» sono sostituite dalle parole «I programmi». |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. L'articolo 24 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso. |
Art. 9. Nel primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono soppresse le parole «della stessa sezione o da una sezione all'altra» . |
Art. 10. Nel primo comma dell'articolo 32 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono soppressi i punti 2) e 4). |
Art. 11. (Omissis) |
Art. 12. Al settimo comma dell'articolo 42, dopo le parole «nei modi e nei termini stabiliti dalle norme in vigore» vengono aggiunte le seguenti parole: «e comunque non oltre il terzo giorno dalla loro [...] |
Art. 13. (Omissis) |
Art. 14. L'articolo 52 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso. |
Art. 15. Nel primo comma dell'articolo 55 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 le parole «a 90 giorni» sono sostituite dalle parole «entro 90 giorni». |
Art. 16. Nel secondo comma dell'articolo 60 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 la disposizione inserita alla lettera b) è sostituita dalla seguente: |
Art. 17. Nel secondo comma dell'articolo 62 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono soppresse le parole «la firma sui titoli di pagamento, nonché sugli adempimenti di cui al successivo articolo [...] |
Art. 18. Nell'articolo 67 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 il settimo comma è soppresso e l'ultimo comma è inserito dopo il quarto. |
Art. 19. All'articolo 72 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso l'inciso «da parte dei competenti uffici dei Comuni associati interessati». |
Art. 20. (Omissis) |
Art. 21. Nell'ultimo comma dell'articolo 77 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 la parola «6a» è sostituita dalla parola «3a». |
Art. 27. Nel secondo comma dell'articolo 86 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso alla lettera a) l'inciso successivo alla parola «economo». |
Art. 28. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 96 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19. |
Art. 29. Nel terzo comma dell'articolo 99 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 le parole «la gara è dichiarata deserta» sono sostituite dalle parole «la gara può essere dichiarata deserta». |
Art. 30. Nel primo comma dell'articolo 102 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 il punto 1) è sostituito dal seguente: |
Art. 31. (Omissis) |
Art. 32. Nel quarto comma dell'articolo 110 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso l'inciso «sentita la competente commissione consiliare». |
Art. 33. (Omissis) |
Art. 34. All'articolo 113 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono aggiunte le seguenti disposizioni: |
Art. 35. Nel primo comma dell'articolo 115 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 alla lettera e) sono aggiunte le parole «del tesoriere» e la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) i giornali [...] |
Art. 36. Nel primo comma dell'articolo 116 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono inserite alla lettera e), dopo la locuzione «specie di» le parole «materiale bibliografico». |
Art. 37. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 121 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19. |
Art. 41. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 129 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19. |
Art. 42. Il titolo dell'articolo 131 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal titolo «Responsabilità per altri danni». |
Art. 43. (Omissis) |
Art. 44. (Omissis) |
Art. 45. (Omissis) |
Art. 46. Nel secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 le parole «dal Direttore regionale dell'igiene e della sanità, in veste di Presidente;» sono sostituite dalle [...] |
Art. 47. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.2.43 - Legge Regionale 27 maggio 1983, n. 42.
Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 24 giugno 1980, n. 19 e 23 giugno 1980, n. 14, concernenti rispettivamente «Norme per la disciplina della contabilità, l'utilizzazione e la gestione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali» e «Istituzione delle Unità Locali dei servizi sanitario e socio-assistenziali».
(B.U. 31 maggio 1983, n. 58).
CAPO I
Modificazioni alla
(Omissis) [1].
L'ultimo comma dell'art. 12 della
Nel primo comma dell'articolo 13 della
Il secondo comma è soppresso.
(Omissis) [2].
L'articolo 24 della
Artt. 6. - 8.
(Omissis) [3].
Nel primo comma dell'articolo 31 della
L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis) [4].
Nel primo comma dell'articolo 32 della
(Omissis) [5].
Al settimo comma dell'articolo 42, dopo le parole «nei modi e nei termini stabiliti dalle norme in vigore» vengono aggiunte le seguenti parole: «e comunque non oltre il terzo giorno dalla loro riscossione».
E' soppresso il nono comma dello stesso articolo 42.
(Omissis) [6].
L'articolo 52 della
Nel primo comma dell'articolo 55 della
Nel quinto comma del medesimo articolo 55, dopo le parole «solo per le minute spese di economato» vengono aggiunte le parole «e per i servizi di economato».
Nel secondo comma dell'articolo 60 della
«b) commutazione in assegno circolare, non trasferibile, dell'Istituto Tesoriere a favore del creditore da spedire al richiedente con spese a suo carico mediante piego postale ordinario se l'importo non superiore a L. 100.000 ed in piego raccomandato con avviso di ricevimento se d'importo superiore»;
Dopo il secondo comma è inserito il seguente:
(Omissis) [7].
L'ultimo comma è soppresso.
Nel secondo comma dell'articolo 62 della
Nell'articolo 67 della
All'articolo 72 della
(Omissis) [8].
Nell'ultimo comma dell'articolo 77 della
Artt. 22. - 26.
(Omissis) [9].
Nel secondo comma dell'articolo 86 della
E' soppresso il secondo comma dell'articolo 96 della
Nel terzo comma dell'articolo 99 della
Nel primo comma dell'articolo 102 della
«1) quando l'asta pubblica o la licitazione privata siano andate deserte o si abbiano fondati motivi per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte» .
Nello stesso primo comma il punto 9) è sostituito dal seguente:
«9) quando trattasi di contratti di importo non superiore a quello annualmente stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, con l'esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi. In tali casi le opere, le forniture ed i lavori di eguale natura devono formare oggetto di un unico contratto senza artificiali separazioni e, qualora si tratti di spesa continuativa, l'ammontare del contratto è dato dalla ragione composta del prezzo e della durata di esso».
Nel secondo comma sono soppresse le seguenti parole:
«e siano pervenute non meno di due offerte nei casi previsti dai precedenti punti 1) e 5) e non meno di tre offerte nel caso previsto al punto 9)».
(Omissis) [1]0.
Nel quarto comma dell'articolo 110 della
(Omissis) [1]1.
All'articolo 113 della
«l) acquisto di generi alimentari;
m) acquisto di prodotti farmaceutici ed altro materiale sanitario».
Nel primo comma dell'articolo 115 della
Nel primo comma dell'articolo 116 della
E' soppresso il secondo comma dell'articolo 121 della
Artt. 38. - 40.
(Omissis) [1]2.
E' soppresso il secondo comma dell'articolo 129 della
Il titolo dell'articolo 131 della
(Omissis) [1]3.
CAPO II
Modificazioni alla
(Omissis) [1]4.
CAPO III
Modificazioni alla
Norme per la valorizzazione del volontariato
(Omissis) [1]5.
CAPO IV
Modificazioni alla
Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità
pubblica
Nel secondo comma dell'articolo 28 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Norma sostitutiva del secondo e del terzo comma dell'art. 10 della
[2] Norma sostitutiva dell'art. 23 della
[3] Norme sostitutive degli artt. 25, 26 e 27 della
[4] Testo inserito nella legge originale.
[5] Norma sostitutiva dell'art. 33 della
[6] Norma sostitutiva del secondo comma dell'art. 48 della
[7] Inserito nella legge originaria.
[8] Norma sostitutiva del terzo comma dell'art. 76 della
[9] Norme sostitutive degli artt. 81, 82 e 83, e aggiuntive degli artt. 81 bis, 83 e 83 ter alla
[1]10 Norma sostitutiva del primo comma dell'art. 104 della
[1]11 Norma sostitutiva dell'ultimo comma dell'art. 112 della
[1]12 Norme modificative degli artt. 125, 126 e 127 della
[1]13 Norma modificativa dell'art. 137 della
[1]14 Norma sostitutiva delle lettere e) ed f) dell'art. 10 della
[1]15 Norma integrativa dell'art. 12 della