§ 10.5.40 - D.L. 30 gennaio 1971, n. 5.
Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:30/01/1971
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili continuano ad avere applicazione, con effetto dal 1° gennaio 1971, le norme [...]
Art. 2.      Le autorizzazioni di spesa, di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 ottobre 1969, n. 743, restano confermate, per l'anno 1971, negli stessi importi previsti ai citati articoli per l'anno [...]
Art. 3.      Le somme così stanziate si intendono in conto delle autorizzazioni di spesa che saranno previste dalle nuove disposizioni.
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessive lire 14.800 milioni, si provvede mediante riduzione di quota parte dello stanziamento iscritto al capitolo n. [...]
Art. 5.      E' autorizzata la spesa straordinaria di lire cinque miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per provvedere al pagamento di assegni mensili [...]
Art. 6.      Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 10.5.40 - D.L. 30 gennaio 1971, n. 5. [1]

Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili.

(G.U. 1 febbraio 1971, n. 26).

 

Art. 1.

     Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili continuano ad avere applicazione, con effetto dal 1° gennaio 1971, le norme di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche ed integrazioni di cui alla legge 13 ottobre 1969, n. 743 e alla legge 11 marzo 1970, n. 74.

 

     Art. 2.

     Le autorizzazioni di spesa, di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 ottobre 1969, n. 743, restano confermate, per l'anno 1971, negli stessi importi previsti ai citati articoli per l'anno finanziario 1969.

 

     Art. 3.

     Le somme così stanziate si intendono in conto delle autorizzazioni di spesa che saranno previste dalle nuove disposizioni.

 

     Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessive lire 14.800 milioni, si provvede mediante riduzione di quota parte dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5.

     E' autorizzata la spesa straordinaria di lire cinque miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per provvedere al pagamento di assegni mensili arretrati di assistenza. Alla copertura del predetto onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6.

     Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

 

     Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 30 marzo 1971, n. 118.