Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 centro regionale vitivinicolo |
Data: | 12/09/1990 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Centro regionale vitivinicolo svolge i compiti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60. |
Art. 2. 1. All'articolo 199, comma 1, della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, la lettera i) è sostituita dalla seguente: |
Art. 3. 1. Il Capo X e l'articolo 228 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 sono sostituiti come segue: |
Art. 4. 1. All'articolo 238, comma 1, della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 le parole «per il potenziamento della viticoltura ed enologia» sono sostituite dalla parola «vitivinicolo». |
Art. 5. 1. All'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60, il comma 3 è sostituito dal seguente: |
Art. 6. [1] |
Art. 7. 1. Il personale in servizio presso il Centro regionale vitivinicolo alla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60 ed alla data di entrata in vigore della presente [...] |
Art. 8. 1. Al personale inquadrato ai sensi della presente legge spetta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60, il trattamento economico corrispondente [...] |
Art. 9. 1. Il personale del Centro regionale vitivinicolo, appartenente alla I categoria prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati agricoli di data 28 luglio 1988, che [...] |
Art. 10. 1. In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale di cui all'articolo 259 della legge regionale 1º [...] |
Art. 11. 1. Il Direttore del Centro regionale vitivinicolo può essere scelto fra tecnici con esperienza pluriennale nello specifico settore della viticoltura e dell'enologia ed assunto con contratto a [...] |
Art. 12. 1. In sede di prima applicazione della presente legge l'assegnazione del personale al Centro regionale vitivinicolo avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme [...] |
§ 3.7.2 - Legge Regionale 12 settembre 1990, n. 48.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 e inquadramento del personale del Centro regionale vitivinicolo.
(B.U. 13 settembre 1990, n. 112).
1. Il Centro regionale vitivinicolo svolge i compiti previsti dall'articolo 3 della
2. Con legge regionale si provvederà ad una ristrutturazione organica della normativa regionale in materia vitivinicola al fine di consentire una omogenea trattazione delle problematiche di settore nonché un adeguato coordinamento degli interventi.
1. All'articolo 199, comma 1, della
«i) il Centro regionale vitivinicolo di cui alla
1. Il Capo X e l'articolo 228 della
(Omissis).
1. All'articolo 238, comma 1, della
1. All'articolo 6 della
(Omissis).
1. Il Centro regionale vitivinicolo può svolgere particolari iniziative, anche di natura promozionale, su incarico dell'Amministrazione regionale.
1. Il personale in servizio presso il Centro regionale vitivinicolo alla data di entrata in vigore della
2. L'inquadramento del personale è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto giuridico dalla data di entrata in vigore della
3. L'inquadramento del personale si consegue previo superamento di un esame-colloquio, i cui criteri e modalità di svolgimento sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione previo confronto con le rappresentanze sindacali.
1. Al personale inquadrato ai sensi della presente legge spetta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
2. Qualora il personale inquadrato sia in godimento, presso l'Ente di provenienza alla data d'inquadramento, di un trattamento economico superiore a quello che gli compete nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale, pari alla differenza tra il predetto trattamento già goduto ed il nuovo, riassorbibile con i successivi salari individuali di anzianità.
3. Trovano applicazione, nei confronti del personale inquadrato, gli articoli 145 e 199, della
1. Il personale del Centro regionale vitivinicolo, appartenente alla I categoria prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati agricoli di data 28 luglio 1988, che abbia svolto, alla data di entrata in vigore della
1. In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale di cui all'articolo 259 della
1. Il Direttore del Centro regionale vitivinicolo può essere scelto fra tecnici con esperienza pluriennale nello specifico settore della viticoltura e dell'enologia ed assunto con contratto a tempo indeterminato, regolato dalle norme sull'impiego privato.
2. L'assunzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
3. Per il trattamento economico, normativo e previdenziale del Direttore dell'Ente, si osserva il contratto nazionale di lavoro della categoria, le cui modalità di applicazione sono stabilite dalla Giunta regionale.
4. Per l'indennità di missione e trasferta sono applicate al dipendente a contratto le norme vigenti per il personale con l'incarico di Direttore regionale.
5. Nei confronti del dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della
6. Qualora il trattamento economico sia inferiore a quello che compete al personale di cui all'articolo 24, quinto comma, della
1. In sede di prima applicazione della presente legge l'assegnazione del personale al Centro regionale vitivinicolo avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali.
2. Del contingente di cui al comma 1 fa parte, per un periodo non inferiore a cinque anni, il personale inquadrato ai sensi della presente legge.
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della