§ 2.2.86 - Legge Regionale 29 agosto 1987, n. 28. [*]
Modificazioni ed integrazioni alla disciplina dei concorsi interni.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:29/08/1987
Numero:28


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 2.2.86 - Legge Regionale 29 agosto 1987, n. 28. [*]

Modificazioni ed integrazioni alla disciplina dei concorsi interni.

(B.U. 31 agosto 1987, n. 104).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 29, primo comma, punto c) della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «e funzionario» sono soppresse.

     2. Al terzo comma del medesimo articolo 29 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è soppressa la frase «Per l'accesso alla qualifica di funzionario è richiesto, oltre al diploma di laurea, un periodo di almeno cinque anni di servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni in carriera o qualifica corrispondente a quella di consigliere e in analogo profilo professionale per il quale viene bandito il concorso, e/o specifico titolo professionale.».

     3. Sono abrogati il quinto, il sesto ed il settimo comma dell'articolo 35 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

 

     Art. 2.

     1. Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 36 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono sostituiti dal seguente:

     (Omissis) [1].

     2. Al quinto comma del medesimo articolo 36 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la parola «corsi» è soppressa.

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 37 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     1. Al primo comma dell'articolo 39 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole «diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono aggiunte le parole «con corso di studi di durata non inferiore al quadriennio».

     2. In via d'interpretazione autentica della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 39 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la dizione «ciascun profilo professionale» si riferisce anche al gruppo di profili professionali omogenei indicati nel regolamento di cui al quarto comma dello stesso articolo 39, la dizione «corrispondente profilo professionale» si riferisce, oltre ai profili di provenienza direttamente corrispondenti a quelli di accesso, anche a quelli cui fa riferimento il regolamento di cui al quarto comma dello stesso articolo 39, secondo i criteri ivi contenuti.

 

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 5.

     1. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il numero dei posti disponibili da ammettere annualmente a concorso viene, secondo quanto previsto dal comma successivo, attribuito a ciascun profilo professionale, proporzionalmente al numero degli aventi diritto, per ogni profilo, a partecipare ai singoli concorsi, salvo che per i posti da mettere annualmente a concorso per il passaggio alla qualifica di coadiutore tecnico con posizione di lavoro di operaio specializzato.

     2. L'attribuzione dei posti disponibili ai profili professionali, l'individuazione della corrispondenza tra profilo professionale di provenienza e profilo professionale di accesso, nonchè l'indicazione degli eventuali titoli di studio e/o attestati richiesti, avvengono mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, previo confronto con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

     2 bis. In sede di attribuzione ai profili professionali dei posti disponibili nella qualifica funzionale di consigliere da mettere a concorso interno con effetto 1° gennaio 1988, verrà assegnato, per il passaggio del personale appartenente alla qualifica di segretario con profilo professionale di geometra disegnatore al profilo professionale da prevedersi nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1O della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, relativo allo svolgimento di mansioni di istruttoria controllo in materia di strumenti urbanistici, un numero di posti, anche in deroga al criterio di attribuzione previsto al comma 1 [3].

     3. Ciascun dipendente non può partecipare a più di un concorso per i posti disponibili nel medesimo anno.

 

     Art. 6.

     1. In base a quanto disposto dalla normativa regionale vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano disponibili, nelle singole qualifiche funzionali, i seguenti posti che vengono messi a concorso interno con le decorrenze sottoindicate [4]:

 

 

                1.1.1984      1.1.1985     1.1.1986      1.1.1987

Funzionario        37             9           22            50

Consigliere        36             9           19            48

Segretario         41             8           20            67

Coadiutore         43             9           17            45

 

 

     2. I posti che si rendono disponibili nella qualifica funzionale di funzionario nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 ed il 1° luglio 1987 ed il 35% dei posti che si rendono disponibili nel suddetto periodo nelle qualifiche funzionali di consigliere, segretario e coadiutore, vengono messi a concorso interno con effetto 1° gennaio 1987.

     3. In relazione a quanto previsto dalla presente legge, all'articolo 5, terzo comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, sono soppresse le parole «l'assunzione alla qualifica funzionale di consigliere e per l'assunzione ed» e le parole «nelle qualifiche funzionali di funzionario e di dirigente» sono sostituite dalle parole «nella qualifica funzionale di dirigente».

 

     Art. 7.

     1. Con la legge di riforma dell'Amministrazione regionale sarà rideterminato, con effetto 1° gennaio 1988, l'organico del personale del ruolo unico regionale suddiviso per qualifiche funzionali.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[1] Comma già inserito nel testo della legge originaria.

[2] Articolo già inserito nel testo della legge originaria.

[3] Comma inserito dall'art. 59 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44.

[4] Vedi la salvaguardia di cui all'art. 259, secondo comma, della L.R. 1 marzo 1988, n. 7. Per tutte le qualifiche vedi la disciplina speciale di passaggio per merito comparativo, nonchè le relative integrazioni alle disponibilità, di cui al capo III, art. 13 e ss., della L.R. 7 marzo 1990, n. 11.