Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 29/08/1987 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
§ 2.2.86 - Legge Regionale 29 agosto 1987, n. 28. [*]
Modificazioni ed integrazioni alla disciplina dei concorsi interni.
(B.U. 31 agosto 1987, n. 104).
1. All'articolo 29, primo comma, punto c) della
2. Al terzo comma del medesimo articolo 29 della
3. Sono abrogati il quinto, il sesto ed il settimo comma dell'articolo 35 della
1. Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 36 della
(Omissis) [1].
2. Al quinto comma del medesimo articolo 36 della
1. L'articolo 37 della
(Omissis) [2].
1. Al primo comma dell'articolo 39 della
2. In via d'interpretazione autentica della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 39 della
Disposizioni transitorie e finali
1. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 3, quarto comma, della
2. L'attribuzione dei posti disponibili ai profili professionali, l'individuazione della corrispondenza tra profilo professionale di provenienza e profilo professionale di accesso, nonchè l'indicazione degli eventuali titoli di studio e/o attestati richiesti, avvengono mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, previo confronto con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 66 della
2 bis. In sede di attribuzione ai profili professionali dei posti disponibili nella qualifica funzionale di consigliere da mettere a concorso interno con effetto 1° gennaio 1988, verrà assegnato, per il passaggio del personale appartenente alla qualifica di segretario con profilo professionale di geometra disegnatore al profilo professionale da prevedersi nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1O della
3. Ciascun dipendente non può partecipare a più di un concorso per i posti disponibili nel medesimo anno.
1. In base a quanto disposto dalla normativa regionale vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano disponibili, nelle singole qualifiche funzionali, i seguenti posti che vengono messi a concorso interno con le decorrenze sottoindicate [4]:
1.1.1984 1.1.1985 1.1.1986 1.1.1987 |
Funzionario 37 9 22 50 |
Consigliere 36 9 19 48 |
Segretario 41 8 20 67 |
Coadiutore 43 9 17 45 |
2. I posti che si rendono disponibili nella qualifica funzionale di funzionario nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 ed il 1° luglio 1987 ed il 35% dei posti che si rendono disponibili nel suddetto periodo nelle qualifiche funzionali di consigliere, segretario e coadiutore, vengono messi a concorso interno con effetto 1° gennaio 1987.
3. In relazione a quanto previsto dalla presente legge, all'articolo 5, terzo comma, della
1. Con la legge di riforma dell'Amministrazione regionale sarà rideterminato, con effetto 1° gennaio 1988, l'organico del personale del ruolo unico regionale suddiviso per qualifiche funzionali.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[*] Abrogata dall'art. 54 della
[1] Comma già inserito nel testo della legge originaria.
[2] Articolo già inserito nel testo della legge originaria.
[3] Comma inserito dall'art. 59 della
[4] Vedi la salvaguardia di cui all'art. 259, secondo comma, della