Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 industria |
Data: | 05/01/1996 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1994, n. 18, è ulteriormente sostituito dal [...] |
Art. 2. [1] |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.10.54 - Legge Regionale 5 gennaio 1996, n. 4.
Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4 «Disposizioni concernenti i Consorzi di sviluppo industriale e norme attuative della legge 22 ottobre 1971, n. 865» e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 36 «Attività di controllo e vigilanza nei confronti degli Enti regionali per lo sviluppo industriale».
(B.U. 10 gennaio 1996, n. 2).
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della
(Omissis).
1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale settembre 1995, n. 36, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della