§ 3.10.54 - Legge Regionale 5 gennaio 1996, n. 4.
Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4 «Disposizioni concernenti i Consorzi di sviluppo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:05/01/1996
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1994, n. 18, è ulteriormente sostituito dal [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.10.54 - Legge Regionale 5 gennaio 1996, n. 4.

Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4 «Disposizioni concernenti i Consorzi di sviluppo industriale e norme attuative della legge 22 ottobre 1971, n. 865» e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 36 «Attività di controllo e vigilanza nei confronti degli Enti regionali per lo sviluppo industriale».

(B.U. 10 gennaio 1996, n. 2).

 

Art. 1.

     1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1994, n. 18, è ulteriormente sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. [1]

     1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale settembre 1995, n. 36, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.