§ 6.3.94 - L.R. 21 dicembre 1998, n. 12.
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione (Legge finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:21/12/1998
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale è tenuta a contenere la spesa complessiva annuale inerente all'attuazione di programmi per la difesa del suolo e la sistemazione idraulico-forestale, realizzati con [...]
Art. 2.      1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre in favore del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle Crati un'anticipazione di Lire 2.000.000.000 al fine di provvedere ai [...]
Art. 3.      1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 - allocata al capitolo 2233211 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 [...]
Art. 4.      1. Il termine del 30 giugno 1998 - previsto dal comma 5 dell'art. 37 bis della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 - è prorogato al 31 dicembre 1998
Art. 5.      1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese artigiane che abbiano subìto, nel corso dell'anno 1998, [...]
Art. 6.      1. In prossimità della scadenza di contratti di servizi inerenti ad attività generali della Giunta regionale, il cui valore di stima sia pari o superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, la Giunta [...]
Art. 7.      1. Il fondo globale di cui al capitolo 7001201 - determinato in Lire 17.275.000.000 dall'art. 38 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 1
Art. 8.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 6.3.94 - L.R. 21 dicembre 1998, n. 12. [1]

Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione (Legge finanziaria).

(B.U. 21 dicembre 1998, n. 109).

 

     Art. 1.

     1. La Giunta regionale è tenuta a contenere la spesa complessiva annuale inerente all'attuazione di programmi per la difesa del suolo e la sistemazione idraulico-forestale, realizzati con l'impiego di lavoratori idraulico-forestali, entro i limiti delle effettive disponibilità del relativo bilancio regionale regolarmente approvato.

     2. L'impiego dei lavoratori idraulico-forestali nelle attività programmate deve essere realizzato nel rispetto del principio dell'efficienza ed economicità di gestione, anche utilizzando l'intervento della cassa integrazione salariale di cui alla legge 8 agosto 1997, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. I lavoratori idraulico-forestali possono essere autorizzati a prestare attività lavorativa in località distante dal centro di raccolta individuato dall'Amministrazione, con conseguente diritto al compenso per indennità chilometrica, solo in casi eccezionali e previa motivata autorizzazione da parte della competente struttura responsabile.

     4. Il contratto integrativo regionale inerente ai lavoratori idraulico-forestali va sottoposto a verifica con le parti interessate e comunque può essere applicato, per la parte economica, entro i limiti delle effettive disponibilità di bilancio che ne garantiscano la relativa copertura finanziaria.

     [5. A decorrere dall'1 gennaio 1999 il compenso a titolo di spese generali, spettante ai Consorzi di Bonifica e agli altri enti regionali concessionari di interventi che prevedono l'impiego di lavoratori idraulico-forestali, non può superare l'aliquota del 7 per cento del relativo costo, anche in deroga ad altre norme vigenti in materia. Limitatamente ai lavori affidati in concessione ai Consorzi di Bonifica può eccezionalmente essere riconosciuta agli stessi un'aliquota aggiuntiva del 3 per cento a titolo di oneri cantieristici, previo esame e giustificazione delle effettive spese generali sostenute dai Consorzi medesimi nella realizzazione degli interventi in concessione.] [2]

 

     Art. 2.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre in favore del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle Crati un'anticipazione di Lire 2.000.000.000 al fine di provvedere ai servizi generali, ivi compresi gli oneri per il personale dipendente, inerenti alla gestione del Consorzio medesimo. Le modalità di utilizzazione e rimborso dell'anticipazione autorizzata sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale da inviare entro 15 giorni al Consiglio regionale per la relativa ratifica.

     2. Il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle Crati è tenuto comunque a rimborsare alla Regione l'anticipazione di cui al precedente comma, nonché ogni altra somma eventualmente già anticipata direttamente o indirettamente allo stesso Consorzio a tale titolo, non appena saranno riscossi i contributi consortili da parte del Consorzio medesimo o altro soggetto incaricato della riscossione.

     3. La Giunta regionale, nell'ambito della propria funzione di tutela e vigilanza, è tenuta a presentare al Consiglio regionale, entro il 31 marzo 1999, un piano di riorganizzazione e risanamento finanziario del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle Crati con sede in Cosenza.

 

     Art. 3.

     1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 - allocata al capitolo 2233211 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 - è aumentata di Lire 20.000.000.000.

     2. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 1998 ulteriori contributi - definiti in complessive Lire 7.825.000.000 e con allocazione al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 - da destinare per Lire 4.325.000.000 al comune di San Giovanni in Fiore, per Lire 3.050.000.000 al comune di Acri, per Lire 200.000.000 alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro) e per Lire 250.000.000 al Comune di Nardodipace.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario complessivo di Lire 500.000.000 ai comuni di Longobucco e San Demetrio Corone, nella misura di Lire 250.000.000 ciascuno, per il finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione, con allocazione al capitolo 2323226 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 33, comma 3, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 - allocata al capitolo 6133104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 - è aumentata di Lire 1.300.000.000.

     5. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma la somma di Lire 200.000.000 è destinata allo Sporting Club di Mileto (VV) quale contributo integrativo per l'organizzazione della manifestazione ciclistica internazionale per dilettanti «Corsa del Sole - Giro di Calabria» relativa all'anno 1997.

     6. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 10, comma 3, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 - allocata al capitolo 3313116 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 - è aumentata di Lire 50.000.000.

     7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Teatri Calabresi Associati un contributo straordinario di Lire 200.000.000

- con allocazione al capitolo 3132104 dello stato di previsione della spesa

del bilancio 1998 - per la realizzazione della stagione teatrale di prosa.

     8. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 4 la somma di Lire 150.000.000 è destinata ai comuni interessati all'arrivo e partenza di tappa del Giro d'Italia 1999, quale contributo a titolo di partecipazione alle relative spese promozionali.

     9. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 33, comma 4, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 - allocata al capitolo 6133112 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 - è diminuita di Lire 700.000.000.

     10. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 22, comma 3, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 - allocata al capitolo 5114105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 - è aumentata di Lire 200.000.000.

     11. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 18 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 - allocata al capitolo 4341101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 - è aumentata di Lire 150.000.000.

     12. [3].

     13. Le somme già assegnate ai sensi del Titolo I della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 e non utilizzate dai Comuni interessati negli esercizi precedenti, possono essere conservate a favore dei Comuni medesimi quale anticipazione sulle somme spettanti agli stessi per l'anno 1998.

     14. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 36, comma 1, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 è aumentata di Lire 600.000.000, destinate alle iniziative di cui alla lettera a) del comma 2 dello stesso art. 36, con allocazione al capitolo 6211204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     15. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari a fondo perduto ai pescatori che hanno subito danni per mareggiate nel corso dell'anno 1996, regolarmente certificati dai Comuni e dalle altre autorità competenti. La concessione del contributo è subordinata alla definizione dei relativi criteri da parte della Giunta regionale.

     16. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di Lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 5124203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     17. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 4, la somma di Lire 150.000.000 è destinata allo Sporting Club di Reggio Calabria per l'organizzazione del 57° Giro Ciclistico della provincia di Reggio Calabria e dell'8° giro Giro della Calabria a tappe.

     18. Per le celebrazioni del trecentenario della morte del grande pittore calabrese Mattia Preti, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di Lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 3132159 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     19. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'ARCI regionale un contributo straordinario di Lire 70.000.000 per la realizzazione di attività culturali e ricreative, con allocazione al capitolo 3132160 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     20. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Interculturale «International House» di Reggio Calabria un contributo straordinario di Lire 30.000.000 per la realizzazione di attività culturali e ricreative, con allocazione al capitolo 3132161 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     21. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al «Santuario di San Francesco di Paola in Paola» un contributo straordinario di Lire 1.000.000.000 per la costruzione della nuova Basilica, con allocazione al capitolo 2323209 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

 

     Art. 4.

     1. Il termine del 30 giugno 1998 - previsto dal comma 5 dell'art. 37 bis della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 - è prorogato al 31 dicembre 1998.

     2. [4].

     3. Salvo quanto previsto dall'art. 53 della legge regionale 22/5/1978, n. 5, è assolutamente vietato assumere impegni di spesa oltre il limite dello stanziamento di bilancio, a pena di responsabilità per danno.

     4. [5].

     5. [6].

     6. [7].

 

     Art. 5.

     1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese artigiane che abbiano subìto, nel corso dell'anno 1998, danni per effetto di incendi o altre calamità non coperti da assicurazione, può essere concesso un contributo straordinario a fondo perduto non superiore al 10 per cento del danno subìto, certificato dal Comune e dalle altre autorità competenti. La concessione del contributo è subordinata all'approvazione dei relativi criteri da parte della Giunta regionale, nonché all'emanazione di un bando per manifestazione di interesse per l'individuazione dei potenziali beneficiari.

     2. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di Lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 6122220 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

 

     Art. 6.

     1. In prossimità della scadenza di contratti di servizi inerenti ad attività generali della Giunta regionale, il cui valore di stima sia pari o superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, la Giunta regionale è tenuta a bandire in tempo utile le relative gare di appalto dei servizi stessi, a pena di responsabilità per danno, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

     2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti della Regione per la fornitura dei beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

     3. I rinnovi dei contratti per la fornitura di beni e servizi in essere e per i quali la Giunta regionale non abbia mai espletata la relativa gara ed il cui valore sia pari o superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, sono nulli, salvi i diritti acquisiti. In tal caso la Giunta regionale è tenuta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a bandire le relative gare di appalto.

     4. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla normativa di cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in quanto applicabile.

 

     Art. 7.

     1. Il fondo globale di cui al capitolo 7001201 - determinato in Lire 17.275.000.000 dall'art. 38 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10

- è ridotto a Lire 6.774.204.830.

     2. A valere sul fondo globale di cui al precedente comma la somma di Lire 1.000.000.000 è destinata al finanziamento del disegno di legge inerente al grande Giubileo del 2000.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

[3] Sostituisce il comma 5, art. 6 della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

[4] Modifica il comma 5, art. 37 ter della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

[5] Modifica il comma 9, art. 8 della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

[6] Inserisce la lettera l) nel comma 1, art. 6 della L.R. 29 novembre 1996, n. 35.

[7] Sostituisce il comma 1, art. 2 della L.R. 5 maggio 1990, n. 35.