§ 6.3.192 - L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.
Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2007 ai [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:05/10/2007
Numero:22


Sommario
Art. 1. 1. Al fine di potenziare ed organizzare in maniera strutturata ed unitaria la base di conoscenza e di elaborazione dei dati relativi al sistema economico regionale, la Giunta regionale è autorizzata [...]
Art. 2. 1. Al fine di consentire l’attuazione dei primi interventi urgenti a sollievo dei danni subiti da privati per effetto degli incendi boschivi che hanno colpito talune aree del territorio calabrese nel [...]
Art. 3. 1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, attraverso il Dipartimento Turismo, le iniziative necessarie a promuovere la costituzione di un Consorzio tra le società di gestione degli scali [...]
Art. 4. 1. Nel contesto delle attività di razionalizzazione del trasporto pubblico locale avviate in attuazione della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18, allo scopo di conseguire più elevati livelli di [...]
Art. 5.  [2]
Art. 6. 1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili dalla manovra di assestamento [...]
Art. 7. 1. Dopo l’articolo 40-bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è inserito il seguente
Art. 8. 1. I soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a [...]
Art. 9. 1. A valere sulle somme derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali, in attesa della conclusione delle attività di controllo in corso, l’importo di due milioni di euro e utilizzato, a [...]
Art. 10. 1. Per far fronte ai maggiori costi derivanti dagli intervenuti rinnovi dei CCNL di categoria e dal maggior costo della vita secondo gli indici annuali ISTAT, le rette attualmente corrisposte per le [...]
Art. 11. 1. All’articolo 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, è inserito il seguente sesto alinea
Art. 12. 1.
Art. 13. 1. L’articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 luglio 1999, n. 19, è sostituito dal seguente: "Nel caso di volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di Divulgazione Agricola il [...]
Art. 14. 
Art. 15.  (Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Calabria)
Art. 16. 1. Al comma 3, dell’articolo 1, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 le parole "due dodicesimi" sono sostituite dalle parole "tre dodicesimi"
Art. 17.  [5]
Art. 18.  [7]
Art. 19. 1. L’art. 5, comma 1 della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, è così sostituito: " il CORECOM - CALABRIA è composto da tre membri, compreso il Presidente, scelti fra persone che diano garanzia di [...]
Art. 20. 1.
Art. 21. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 6.3.192 - L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.

Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2007 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8

(B.U. 1 ottobre 2007, n. 18 - S.S. 12 ottobre 2007, n. 2)

 

TITOLO I

(Disposizioni di carattere finanziario)

 

Art. 1.

1. Al fine di potenziare ed organizzare in maniera strutturata ed unitaria la base di conoscenza e di elaborazione dei dati relativi al sistema economico regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione di durata triennale con la SVIMEZ. Al relativo onere, determinato in euro 100.000,00 per l’anno 2007 ed in euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede con le risorse allocate all’UPB 1.2.04.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

2. Per il cofinanziamento a carico del bilancio regionale degli interventi previsti dal progetto comunitario denominato "Landascapes of war", finanziato nell’ambito del programma di iniziativa comunitaria "Cultura 2000", è autorizzata per l’esercizio finanziario 2007 la spesa di euro 74.750,00, allocata all’UPB 5.5.01 .01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

3. Per la realizzazione di azioni di assistenza tecnica regionale previste dal programma di iniziativa comunitaria "Equal" è autorizzata per l’esercizio finanziario 2007, quale quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale, la spesa di euro 50.935,00, allocata all’UPB 4.5.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

4. A valere sulle risorse allocate all’UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007, un importo fino a 3.000.000,00 di euro può essere destinato alle Amministrazioni Provinciali, a titolo di contributo straordinario, al fine di garantire il servizio di assistenza all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili. La ripartizione del contributo fra le cinque Amministrazioni provinciali è attuata in base ai parametri utilizzati in sede di applicazione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

5. Al fine di garantire la quota di partecipazione per l’anno 2007 della Regione alla società consortile per azioni "Centro tipologico nazionale", in esecuzione degli impegni previsti dall’articolo 3 del protocollo di intesa del 25 agosto 2003 siglato tra la Regione Calabria, il Ministero delle Infrastrutture ed il Comune e la Provincia di Catanzaro, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2007 la spesa di euro 30.000,00, allocata all’UPB 5.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

6. Al fine di concorrere al ripianamento dei disavanzi di gestione accertati in sede di approvazione dei bilanci 2005 e 2006 della Società consortile per azioni" Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotone", nei limiti della partecipazione posseduta dalla Regione, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2007 la spesa di euro 290.579,64, di cui euro 160.088,00 relativi all’anno 2005 ed euro 130.491,64 relativi all’anno 2006, con allocazione all’UPB 5.2.01.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma.

7. Nell’ambito del programma strategico integrato di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, trovano considerazione anche le esigenze finanziarie connesse alle iniziative alla cui realizzazione provvede in via diretta l’Ordine dei Minimi.

8. La somma di euro 554.984,62 - destinata con la legge regionale 13 maggio 2002, n. 22 alla copertura finanziaria dei progetti a sostegno dell’occupazione per l’anno 2002 - non utilizzata nel corso dello stesso esercizio finanziario - è riprodotta nel bilancio di competenza 2007, con allocazione all’UPB 3.2.04.05 (capitolo 2323201) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, al fine di consentire la chiusura dei progetti nella misura residua del 10% realizzati dalla Comunità Montana Alto Tirreno e dai comuni di Nardodipace, Casabona e Longobucco.

9. La somma di euro 90.000,00 - destinata ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 al funzionamento del Polo didattico universitario di Vibo Valentia - non utilizzata nel corso dello stesso esercizio finanziario - è riprodotta nel bilancio di competenza 2007, con allocazione all’UPB 4.2.02.03 (capitolo 4202031 1) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

10. La somma di euro 100.000,00 - destinata ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1 all’Istituto per la Dieta Mediterranea e Nutrigenomica di Reggio Calabria – non utilizzata nel corso dello stesso esercizio finanziario - è riprodotta nel bilancio di competenza 2007, con allocazione all’UPB 6.1.01.04 (capitolo 61 01 0409) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

11. Al fine di consentire il completamento del Progetto di "Ristrutturazione ed ammodernamento del complesso termale alberghiero" già finanziato con la misura 4.4 del Por Calabria 2000/2006, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a Terme Sibarite SpA un contributo costante quindicennale di euro 90.000,00 annui, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, con allocazione all’UPB 2.2.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.

12. Al fine di tutelare, promuovere e diffondere la cultura popolare calabrese, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Culturale "Centro Storico Siderno Superiore" contributi costanti annuali non inferiori a Euro 10.000,00 a partire dall’anno 2007, per l’organizzazione del Festival Internazionale del Folklore, a valere sulle disponibilità di cui all’UPB 5.2.01.02 della spesa.

13. AI fine di sostenere le attività e i compiti statutari dell’Associazione "Insieme si può", volte alla diffusione della cultura della legalità e alla sensibilizzazione alla solidarietà verso le persone svantaggiate e le vittime della criminalità organizzata, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla stessa Associazione contributi costanti annuali non inferiori a Euro 10.000,00 a partire dall’anno 2007, a valere sulle disponibilità di cui all’UPB 5.2.01.02 della spesa.

14. Al fine di consentire al Comune di Filogaso (VV) di dotarsi di uno scuolabus, in sostituzione di quello incendiato con atti vandalici, è concesso un contributo straordinario una tantum di Euro 70.000,00 per l’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle economie conseguite nel medesimo anno in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18.

 

     Art. 2.

1. Al fine di consentire l’attuazione dei primi interventi urgenti a sollievo dei danni subiti da privati per effetto degli incendi boschivi che hanno colpito talune aree del territorio calabrese nel mese di luglio 2007, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio finanziario 2007 contributi straordinari, nei limiti stabiliti con apposita deliberazione della Giunta medesima, per un importo complessivo di euro 500.000,00.

2. I contributi di cui al comma 1, allocati all’UPB 3.2.04.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007, sono concessi in via di anticipazione rispetto ad eventuali successivi finanziamenti nazionali e comunitari disposti per le medesime finalità.

 

     Art. 3.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, attraverso il Dipartimento Turismo, le iniziative necessarie a promuovere la costituzione di un Consorzio tra le società di gestione degli scali aeroportuali aventi sede nel territorio regionale con lo scopo di potenziare l’offerta turistica regionale attraverso l’integrazione dei relativi programmi di attività.

2. Le somme di cui all’articolo 35, comma 12, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 11, possono essere utilizzate anche a fronte di obbligazioni assunte dalla Regione Calabria, in qualità di socio, nei confronti delle società interessate.

3. [La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla SOGAS SpA, in relazione agli oneri finanziari derivanti da obbligazioni emesse dalla predetta Società, anticipazioni finanziarie per l’importo massimo di euro 150.000,00 annui per dieci anni a decorrere dal 2007, con allocazione all’UPB 2.3.04.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007] [1].

 

     Art. 4.

1. Nel contesto delle attività di razionalizzazione del trasporto pubblico locale avviate in attuazione della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18, allo scopo di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed integrazione dell’offerta di servizi di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) a ridefinire i servizi minimi ai sensi della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, eliminando duplicazioni, sovrapposizioni e parallelismi;

b) a promuovere la ridefinizione degli assetti consortili scaturiti in applicazione della medesima normativa, con l’obiettivo di pervenire alla predisposizione di piani aziendali unitari basati sulla individuazione di bacini territoriali di riferimento.

2. Per consentire il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale secondo criteri che tengano conto dell’esigenza di equilibrio territoriale dell’offerta anche in termini di qualificazione urbana di autolinee extraurbane, in aggiunta all’utilizzo delle somme derivanti dalle economie conseguite nell’anno 2007 in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 322.150,00 per l’anno 2007, con allocazione all’UPB 2.3.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno.

3. All’articolo 2, comma 2 – quater, primo periodo, della citata legge n. 23 del 7 agosto 1999, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: “nonché i non vedenti con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, e gli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa con diritto di accompagnamento”.

 

     Art. 5. [2]

1. Allo scopo di definire i rapporti economici concernenti il periodo 1987/1999 con le aziende di trasporto pubblico locale e di consentire il ripiano dei disavanzi di esercizio, con l’estinzione dei contenziosi in atto, sono concessi, a conguaglio di quelli già erogati in acconto, a favore delle aziende stesse, a decorrere dall’esercizio 2008, contributi da erogare in rate costanti decennali.

2. Gli importi complessivi dei contributi a conguaglio sono calcolati dal competente Dipartimento con detrazione degli acconti già riscossi, a qualsiasi titolo.

3. In sede di provvedimenti concernenti il bilancio di previsione 2008 sono individuati i criteri necessari per la determinazione dei contributi, stabilito il fabbisogno finanziario occorrente ed individuata la conseguente copertura finanziaria.

4. Le economie derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, sono utilizzate per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 6.

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili dalla manovra di assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e al bilancio pluriennale 2007-2009 approvata contestualmente alla presente legge ed attuata ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

TITOLO II

(Disposizioni di carattere normativo)

 

     Art. 7.

1. Dopo l’articolo 40-bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è inserito il seguente:

"Articolo 40 ter.

1. La Regione può, nel rispetto del principio di proporzionalità e con adeguata motivazione, disporre il fermo amministrativo di somme, in via di liquidazione o già liquidate, al fine di tutelare una propria ragione di credito."

2. Il comma 7 dell’articolo 25 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 è sostituito dal seguente:

"7. La Regione Calabria seleziona il gestore del Fondo mediante una procedura di evidenza pubblica fra le banche, che esercitano prevalentemente l’attività di garanzia collettiva fidi a favore dei soci, gli intermediari finanziari ed i Confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.’’

 

     Art. 8.

1. I soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale sono, a tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale qualità, della corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare adeguatamente la Regione nell’esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto con le modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale in materia, ferme restando le responsabilità previste dal codice civile.

 

     Art. 9.

1. A valere sulle somme derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali, in attesa della conclusione delle attività di controllo in corso, l’importo di due milioni di euro e utilizzato, a titolo di anticipazione, per garantire migliori livelli di prestazioni assistenziali da parte del Dipartimento lavoro, politiche della famiglia, formazione professionale, cooperazione e volontariato.

2. Le Aziende sanitarie che, mediante l’utilizzo delle risorse ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, hanno esperito bandi di gara ad evidenza pubblica per adeguamento strutturale, ristrutturazione edilizia, fornitura di arredi, attrezzature e gestione delle strutture sanitarie individuate dall’articolo 22 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, sono tenute a stipulare con le ditte concessionarie aggiudicatrici il rapporto negoziale in piena conformità ai disciplinari di gara.

 

     Art. 10.

1. Per far fronte ai maggiori costi derivanti dagli intervenuti rinnovi dei CCNL di categoria e dal maggior costo della vita secondo gli indici annuali ISTAT, le rette attualmente corrisposte per le prestazioni erogate dalle RSA/anziani, RSA Medicalizzate/Anziani e RSA/disabili sono aumentate, in via provvisoria, per il periodo dal 01/10/2006 e fino alla determina delle nuove tariffe, che comunque dovrà avvenire non oltre la data del 31/12/2007 nelle seguenti misure risultanti dalle valutazioni del Dipartimento Tutela della Salute: RSN/Anziani € 136,44; RSA Medicalizzate/Anziani € 149,66; RSA/Disabili € 146,24. Per le case Protette, i centri di riabilitazione estensiva e per i servizi Said, le rette attualmente corrisposte sono aumentate in misura del 15%, in via provvisoria e con decorrenza 01.10.2006. Entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i valori su indicati saranno oggetto di verifica tra le parti e le risultanze della verifica saranno trasmesse alla Presidenza del Consiglio Regionale per le definitive determinazioni.

2. Le maggiori spese derivanti dal presente articolo graveranno sul Fondo Sanitario Regionale e sul Fondo Sociale Regionale, secondo le quote previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 11.

1. All’articolo 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, è inserito il seguente sesto alinea:

"Mediterranea” per la promozione e lo sviluppo dell’area della città metropolitana dello Stretto, con sede nel Comune di Reggio Calabria, come centro di ricerca nel campo delle scienze sociali per favorire lo sviluppo culturale ed economico, con lo scopo di: costituire centri di documentazione sugli studi e le ricerche, sia di interesse storico che attuali, prodotte sull’ambito culturale di affluenza; organizzare periodicamente incontri di studio e seminari di formazione; instaurare organici rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie.

2. All’articolo 17, comma 1, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, dopo la parola "tributario" sono aggiunte le seguenti parole: "e dei procedimenti relativi all’applicazione delle sanzioni amministrative.

3. Il termine di cui all’articolo 14, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, è differito al 31 dicembre 2007.

4. L’articolo 13, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, è sostituito dal seguente: "2. L’alienazione o la gestione dei suddetti beni avverrà sulla base di procedimenti che saranno avviati dalla Regione nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale. Per l’individuazione e lo svolgimento di tali procedimenti, la Regione è autorizzata ad avvalersi delle necessarie risorse umane e professionali anche mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie”.

5. In mancanza di positiva conclusione delle procedure di dismissione delle quote azionarie, avviate in attuazione dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, la Giunta regionale è autorizzata a dimettere le proprie quote azionarie, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, lettera c), della legge regionale 8 aprile 1988, n. 10, e dalle disposizioni statutarie delle società consortili.

6. All’articolo 26, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I trasferimenti potranno avvenire in unica soluzione od in soluzioni diverse qualora il trasferimento trimestrale non sia conciliabile con specifiche norme di settore, fatto salvo l’obbligo delle Province, dei Comuni e degli altri enti di presentare il monitoraggio fisico e finanziario, nonché il rendiconto ai sensi dei commi 2 e 5".

7. All’articolo unico della legge regionale 7 gennaio 2003, n. 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché degli organismi statutari".

8. All’articolo 9, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 è aggiunta la parola “Mongrassano”.

 

     Art. 12.

1. [All’articolo 59 bis della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, le parole "31 luglio 2006" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2007" e le parole "nel termine di 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2007";

- al comma 2, le parole "31 luglio 2006" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2007";

- al comma 4, le parole "nel termine di tre mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2007"] [3].

2. Alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

- all’articolo 20, comma 1, sono soppresse le parole "e concorrenzialmente sul mercato.";

- all’articolo 20, è abrogato il comma 5;

- all’articolo 27, comma 1, è abrogata la lettera c);

- all’articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Le attività dell’Azienda sono soggette al controllo strategico della Regione”.

 

     Art. 13.

1. L’articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 luglio 1999, n. 19, è sostituito dal seguente: "Nel caso di volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di Divulgazione Agricola il personale, unitamente alle attrezzature delle UDA di competenza, è assegnato ad altra Associazione di Divulgazione Agricola in grado di proseguire l’attività che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale della Regione Calabria".

2. L’articolo 10, comma 3, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, è sostituito dal seguente: "A tali fini saranno utilizzati gli stanziamenti previsti per i contributi regionali a favore dei Consorzi di cui alla presente legge, sulla base di un riparto effettuato dal competente Dipartimento regionale."

3. In conformità alla destinazione delle aree prevista dagli strumenti urbanistici, gli imprenditori agricoli esercitano l’attività zootecnica ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile indipendentemente dalla dimensione delle rispettive aziende e dalla consistenza delle scorte vive, ferma restando l’osservanza della normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni in materia di salvaguardia del benessere degli animali. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni adottano i provvedimenti amministrativi necessari alla attuazione della presente disposizione.

4. All’articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"6. Il personale di cui al comma 5 potrà essere inoltre assunto, con il consenso dello stesso, da Enti pubblici o privati diversi dalle Province che ne facciano richiesta, previa stipula di apposite convenzioni con il Dipartimento regionale competente, le quali potranno prevedere forme di incentivazione economica a fronte di un piano di utilizzo. I contratti di collaborazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, del personale addetto ai servizi amministrativi, sono trasferiti agli enti gestori".

 

     Art. 14. [4]

[1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà o gestiti dalle Aterp provinciali, che alla data del 31 agosto 2007, siano morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria versando l’importo dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni concordate tra le parti, nel termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Gli assegnatari, inoltre, nello stesso termine di dodici mesi, possono presentare in sanatoria, ai fini della rideterminazione del canone di locazione del proprio alloggio, l’effettivo reddito complessivo del nucleo familiare. Ai relativi adempimenti le ATERP possono provvedere attraverso soggetti concessionari previo affidamento con procedure di evidenza pubblica.

2. Sulle somme dovute per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 agosto 2007 non vengono applicati interessi legali o moratori.

3. Per il periodo antecedente il 1° gennaio 1997, le somme dovute sono al netto degli interessi legali o di mora che si applicano al canone rapportato alla sola quota da riversare nella contabilità speciale.

4. Gli Enti gestori, inoltre, sono autorizzati a promuovere la definizione bonaria del contenzioso derivante dalla posizione debitoria degli assegnatari di alloggi di Erp maturato alla data del 31 agosto 2007, purché gli assegnatari stessi:

- ne facciano formale richiesta entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore dalla presente norma;

- rinuncino a qualsiasi azione, eccezione o pretesa;

- versino, entro novanta giorni dalla richiesta e senza interessi, il 50% delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili e loro comunicate a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.

5. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 4 si privilegiano soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l’immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito dei giudizi in corso o potenziali, allo stato ed al presumibile costo dei giudizi stessi, nonché della possibilità di effettiva riscossione del credito.

6. Gli atti relativi alle operazioni ed alle procedure di cui ai commi precedenti sono trasmessi in copia all’Assessorato regionale ai LLPP entro trenta giorni dalla loro definizione.

7. Gli adempimenti procedurali di applicazione della presente normativa sono stabiliti dalle Aterp competenti.]

 

     Art. 15. (Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Calabria)

1. Fatta salva l’osservanza delle norme comunitarie e nazionali vigenti, la Regione Calabria adotta sul proprio territorio le misure aggiuntive straordinarie per l’eradicazione della Malattia Vescicolare Suina (MVS) riportate nei successivi commi.

2. Tutte le partite di suini da trasportare debbono essere avviate direttamente al luogo di destinazione senza tappe intermedie presso altre strutture (divieto carichi multipli).

3. Tutti gli animali provenienti da fuori regione (riproduttori ed animali da ristallo), ed a qualunque titolo trasferiti in allevamenti siti sul territorio della regione Calabria dopo una permanenza presso stalle di sosta site sul territorio delle altre Regioni, dovranno essere sottoposti a controllo sierologico presso l’allevamento di destinazione non prima dei 28 giorni dall’arrivo. Tutti i suini presenti in tali aziende di destinazione non potranno essere allontanati fino a quando le prove siano state effettuate e abbiano dato esito favorevole.

4. I suini che transitano nelle stalle di sosta site sul territorio regionale dovranno essere sottoposti a controllo sierologico non prima dei 28 giorni dall’arrivo; tutti i capi presenti in tali stalle di sosta non potranno essere allontanati fino a quando le prove siano state effettuate e abbiano dato esito favorevole.

5. Gli allevamenti e le stalle di sosta che risultano collegati a focolai di MVS a seguito di spostamento di animali (rintracci), devono essere posti sottosequestro sanitario sino ad esito favorevole di almeno due prelievi effettuati a distanza di almeno 28 giorni.

6. Gli scarti (animali sottopeso o con patologie o relativi esiti che ne determinano l’invio alla macellazione) e gli animali da riforma (animali da riproduzione a fine carriera) possono essere movimentati dall’allevamento con destinazione esclusiva e diretta al macello; il trasporto deve avvenire con automezzo sigillato dal Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio.

7. Nelle "stalle di sosta", in occasione del prelievo mensile del pool di feci per l’esame virologico, deve essere effettuato anche il prelievo per l’esame sierologico (P:5%; LC:95%).

8. Le stalle di sosta e gli allevamenti che a qualunque titolo forniscono a terzi animali da vita o da ristallo devono disporre delle seguenti dotazioni minime, senza le quali non è possibile procedere alla commercializzazione degli animali:

- idonei dispositivi per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi al momento dell’ingresso in allevamento;.

- barriere (es: cancelli, sbarre) che regolamentano l’accesso a mezzi e persone;

- camici e calzari monouso per i visitatori;

- garantire la registrazione all’ingresso, su un apposito registro, di persone e mezzi di trasporto.

9. Il rispetto di quanto indicato al precedente comma è verificato dai veterinari delle ASL in occasione della consueta attività di vigilanza o del rilascio della certificazione sanitaria necessaria per la movimentazione dei suini.

 

     Art. 16.

1. Al comma 3, dell’articolo 1, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 le parole "due dodicesimi" sono sostituite dalle parole "tre dodicesimi".

 

     Art. 17. [5]

[1. All’articolo 7, comma 2 lettera g), della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 dopo la parola "domicilio” è aggiunto il seguente periodo: ", imputando la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti (Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell’ospite), operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all’assistenza sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari (riferibili a funzioni alberghiere e tutelari), e costi non riconducibili integralmente ad una delle due categorie precedenti (costi edilizi, di amministrazione e direzione, di animazione, socializzazione) (secondo i principi ed i criteri esplicitati nel DPCM 14/2/2001, nel DPCM 29/11/2001 e nelle Linee-Guida Ministeriali n. 1/2004), come da schema seguente:

 

RSA MEDICALIZZATA PER ANZIANI

 

100% Fondo Sanitario Regionale

 

RSA PER ANZIANI

 

70% Fondo Sanitario Regionale

 

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

 

RSA PER DISABILI

 

70% Fondo Sanitario Regionale

 

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

 

CASA PROTETTA PER ANZIANI

 

50% Fondo Sanitario Regionale

 

50% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

 

CASA PROTETTA PER DISABILI

 

40% Fondo Sanitario Regionale

 

60% Fondo Sociale

 

RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO

 

100 per cento Fondo Sanitario Regionale

 

RIABILITAZIONE RESIDENZIALE

 

100 per cento Fondo sanitario regionale

 

PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E SOCIO RIABILITATIVE RESIDENZIALI

 

Per Disabili Gravi

 

70% Fondo Sanitario Regionale

 

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

 

Per Disabili privi di sostegno familiare

 

40% Fondo Sanitario Regionale

 

60% Fondo Sociale (con partecipazione ospite). " [6]]

 

     Art. 18. [7]

[1. Al Piano Regionale per la Salute della Regione Calabria valido per il triennio 2004-2006, allegato alla legge regionale del 19 marzo 2004, n. 11 al punto 6 - Assistenza residenziale e semiresidenziale - lettera c), il periodo che va dalle parole "Si stima quindi" fino alle parole "con costi coperti dal SSN al 50%" è sostituito con il periodo: "Si stima quindi un fabbisogno di 4.440 posti letto residenziali, che devono tuttavia essere ripartiti tra strutture ad elevata integrazione sanitaria e strutture sociali a valenza sanitaria con la corretta imputazione delle quote di partecipazione ai diversi soggetti (Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell’ospite), operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all’assistenza sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari (riferibili a funzioni alberghiere e tutelari), e costi non riconducibili integralmente ad una delle due categorie precedenti (costi edilizi, di amministrazione e direzione, di animazione, socializzazione) (secondo i principi ed i criteri esplicitati nel DPCM 14.2.2001, nel DPCM 29.11.2001 e nelle Linee-Guida Ministeriali n. 1/2004), come da schema seguente:

 

RSA MEDICALIZZATA PER ANZIANI

 

100% Fondo Sanitario Regionale

 

RSA PER ANZIANI

 

70% Fondo Sanitario Regionale

 

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

 

RSA PER DISABILI

 

70% Fondo Sanitario Regionale

 

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

 

CASA PROTETTA PER ANZIANI

 

50% Fondo Sanitario Regionale

 

50% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

 

CASA PROTETTA PER DISABILI

 

40% Fondo Sanitario Regionale

 

60% Fondo Sociale

 

RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO

 

100 per cento Fondo sanitario regionale

 

RIABILITAZIONE RESIDENZIALE

 

100 per cento Fondo Sanitario Regionale

 

PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E SOCIO RIABILITATIVE RESIDENZIALI.

Per Disabili Gravi

 

70% Fondo Sanitario Regionale

 

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

 

Per Disabili privi di sostegno familiare

 

40% Fondo Sanitario Regionale

 

60% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)". [8]]

 

     Art. 19.

1. L’art. 5, comma 1 della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, è così sostituito: " il CORECOM - CALABRIA è composto da tre membri, compreso il Presidente, scelti fra persone che diano garanzia di indipendenza dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenze di elevata professionalità ed esperienza nel medesimo settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, comprovate da idonea documentazione acquisita e valutata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale".

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i membri del CORECOM-CALABRIA decadono di diritto dalle loro funzioni ed i relativi rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto.

Al fine di garantire la necessaria continuità dell’azione del Comitato, nelle more della ricostituzione del nuovo organismo e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni allo stesso attribuite sono assicurate da un Commissario in possesso dei necessari requisiti, nominato dal Presidente del Consiglio regionale.

3. All’art. 13 della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, sono apportatele seguenti modifiche:

- Al comma 1, le parole "all’ottanta per cento" sono sostituite dalle parole al "sessanta per cento”;

- Al comma 2, le parole "al cinquanta per cento", sono sostituite dalle parole al "quaranta per cento".

 

     Art. 20.

1. [All’articolo 30, comma 4, delle legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 le parole "di ulteriori 10 mesi" sono sostituite dalle parole "di ulteriori 34 mesi"] [9].

2. L’avvio dei lavori per ogni singolo intervento compreso nei Programmi di Recupero Urbano, anche localizzati con la stipula di Accordi di Programma, dovrà avvenire entro il 30 aprile 2014. Sono altresì prorogati, fino a tale data, i termini di validità della variante urbanistica. Allo scadere del termine sopracitato, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato all’Urbanistica e Governo del Territorio, nomina un Commissario ad acta per ogni Programma non avviato o parzialmente avviato. Il commissario ad acta, nei successivi 90 giorni provvede all’espletamento degli atti amministrativi necessari per l’avvio dei lavori di tutti gli interventi compresi nei Programmi di Recupero Urbano. Qualora il medesimo riscontri condizioni ostative che impediscono il rispetto del suddetto termine, relaziona alla Giunta regionale che provvede alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi non avviati. Gli oneri del Commissario ad acta sono posti a carico dell’Amministrazione comunale [10].

 

     Art. 21.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2008, n. 386, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[3] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[4] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[5] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. La Corte costituzionale, con sentenza 11 aprile 2011, n. 123, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 32, L.R. 8/2010.

[6] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. La Corte costituzionale, con sentenza 11 aprile 2011, n. 123, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 32, L.R. 8/2010.

[7] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. La Corte costituzionale, con sentenza 11 aprile 2011, n. 123, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 32, L.R. 8/2010.

[8] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. La Corte costituzionale, con sentenza 11 aprile 2011, n. 123, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 32, L.R. 8/2010.

[9] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 16 ottobre 2008, n. 35 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 4.

[10] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 16 ottobre 2008, n. 35, dall'art. 1 della L.R. 17 agosto 2009, n. 30, dall'art. 1 della L.R. 22 novembre 2010, n. 30, dall'art. 1 della L.R. 18 luglio 2011, n. 26, dall'art. 2 della L.R. 12 aprile 2013, n. 17 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 4.