§ 6.3.112 - L.R. 22 gennaio 2001, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:22/01/2001
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 2001 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 2001, all'esercizio provvisorio del bilancio entro [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.112 - L.R. 22 gennaio 2001, n. 1. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.

(B.U. 25 gennaio 2001, n. 7).

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 2001 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 2001, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 2001 in corso di esame.

     2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1001101, 1001102, 1001103, 1001104, 1001105, 1001106, 2222107, 2233202, nonché per le spese inerenti all'attuazione del Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria.

     3. Nel limite di tre dodicesimi è anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci di previsione relativi all'AFOR (Azienda Forestale della Regione Calabria), all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) e all'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 2001 annessi al bilancio regionale.

     4. Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente terzo comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.