Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 16/02/2005 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l’anno 2005, anche per far fronte alle maggiori spese derivanti dal rinnovo contrattuale, l’abbattimento percentuale del 12% sulle tariffe in vigore nell’anno 2004, previsto dall’art. 2, [...] |
Art. 2. 1. Per l’anno 2005 i volumi massimi delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale, fermo restando quanto previsto al precedente articolo uno, nonché i [...] |
Art. 3. |
Art. 4. 1. Nell’ultimo periodo dell’art. 14 lett. c della Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 le parole «... Pari a 3,25» sono sostituite con le parole «pari a 0,50 posti letto». Parimenti sono [...] |
Art. 5. [4] |
Art. 6. 1. All’art. 7 della Legge regionale 18 febbraio 1994, n. 6 dopo il termine sociologo e aggiunto il termine «pedagogista». |
Art. 7. 1. Sono abrogati: l’art. 1, il capo a) comma 1 e il comma 3 dell’art. 2 della Legge regionale n. 22 del 27 dicembre 2000. |
Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.1.84 - L.R. 16 febbraio 2005, n. 2.
Disposizioni in materia sanitaria.
(B.U. 18 febbraio 2005, n. 3 - S.S. n. 2).
1. Per l’anno 2005, anche per far fronte alle maggiori spese derivanti dal rinnovo contrattuale, l’abbattimento percentuale del 12% sulle tariffe in vigore nell’anno 2004, previsto dall’art. 2, comma 1, della
2. Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale vengono remunerate secondo il tariffario nazionale in vigore e come applicato nell’anno 2004.
1. Per l’anno 2005 i volumi massimi delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale, fermo restando quanto previsto al precedente articolo uno, nonché i provvedimenti di recepimento della normativa statale sui livelli di assistenza, non potranno superare, per ciascuna Azienda sanitaria, quelli complessivi già approvati dalla Giunta regionale nei piani di attività dell’anno 2004.
2. In ogni caso la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale per l’anno 2005 non potrà superare, complessivamente, i limiti massimi di spesa già stabiliti per l’anno 2004 incrementati rispettivamente del 5% per l’assistenza ospedaliera e del 10% per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Nei contratti e negli accordi dovranno essere specificati: la classificazione della struttura, i volumi, la tipologia e la tariffa delle prestazioni contrattate.
3. Le disposizioni previste nell’art. 1 commi 2, 6, 7 e 8 della
[4. A parziale modifica dell’articolo uno, comma 7, della
[1. Sono consentiti alle strutture ambulatoriali private autorizzate e/o accreditate, fermo restando le condizioni ed i requisiti previsti per l’autorizzazione e l’accreditamento, la cessione di quote delle strutture in associazioni professionali, i subentri successivi al D.Lgs 502/92 nonché la trasformazione della gestione in una delle forme societarie previste dal codice civile.]
1. Nell’ultimo periodo dell’art. 14 lett. c della
2. [Le autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie e socio- sanitarie, quest’ultime limitatamente alla tutela della salute mentale, sono concesse dal Dirigente Generale del Dipartimento Sanità sulla base del possesso dei requisiti strutturali tecnologici e organizzativi previsti dalle vigenti disposizioni, previa attestazione di carenza dell’Azienda Sanitaria competente sulla base del fabbisogno aziendale e tenuto conto delle liste di attesa, in coerenza con le indicazioni del piano di attività aziendale annuale] [3].
1. Le fondazioni Betania Onlus ed Ualsi Onlus sono autorizzate a riconvertire rispettivamente 125 e 56 posti-letto di casa protetta, in atto accreditate, in RSA anche in deroga ai limiti di fabbisogno territoriali già individuati. Le fondazioni, a pena di decadenza, dovranno adeguare le proprie strutture ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali entro 24 mesi.
1. All’art. 7 della
1. Sono abrogati: l’art. 1, il capo a) comma 1 e il comma 3 dell’art. 2 della
2. Per quanto concerne gli articoli abrogati, vale quanto stabilito dalla
3. E’ abrogato, altresì, il comma 2 dell’art. 1 della
4. Gli interventi di cui alla
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma abrogato dall'art. 31 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[3] Comma abrogato dall'art. 15 della
[4] Il termine di cui al presente articolo è stato prorogato di ventiquattro mesi dall'art. 16 della
[5] Comma modificato dall’art. 31 della