§ 3.1.84 - L.R. 16 febbraio 2005, n. 2.
Disposizioni in materia sanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:16/02/2005
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. Per l’anno 2005, anche per far fronte alle maggiori spese derivanti dal rinnovo contrattuale, l’abbattimento percentuale del 12% sulle tariffe in vigore nell’anno 2004, previsto dall’art. 2, [...]
Art. 2.      1. Per l’anno 2005 i volumi massimi delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale, fermo restando quanto previsto al precedente articolo uno, nonché i [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. Nell’ultimo periodo dell’art. 14 lett. c della Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 le parole «... Pari a 3,25» sono sostituite con le parole «pari a 0,50 posti letto». Parimenti sono [...]
Art. 5.  [4]
Art. 6.      1. All’art. 7 della Legge regionale 18 febbraio 1994, n. 6 dopo il termine sociologo e aggiunto il termine «pedagogista».
Art. 7.      1. Sono abrogati: l’art. 1, il capo a) comma 1 e il comma 3 dell’art. 2 della Legge regionale n. 22 del 27 dicembre 2000.
Art. 8.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.84 - L.R. 16 febbraio 2005, n. 2.

Disposizioni in materia sanitaria.

(B.U. 18 febbraio 2005, n. 3 - S.S. n. 2).

 

Art. 1.

     1. Per l’anno 2005, anche per far fronte alle maggiori spese derivanti dal rinnovo contrattuale, l’abbattimento percentuale del 12% sulle tariffe in vigore nell’anno 2004, previsto dall’art. 2, comma 1, della Legge regionale 27 dicembre 2002 n. 51 è ridotto di 6 punti. Le prestazioni ospedaliere di alta specialità, allo stato individuale dalla Conferenza Stato Regioni, nonché i DGR n. 112, 116, 124, 125, 478, 479 e 005 sono remunerate secondo la tariffa nazionale vigente; le stesse prestazioni non sono soggette a volumi massimi di attività fermo restando il tetto di spesa complessivo del livello di assistenza ospedaliera a livello regionale.

     2. Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale vengono remunerate secondo il tariffario nazionale in vigore e come applicato nell’anno 2004.

 

     Art. 2.

     1. Per l’anno 2005 i volumi massimi delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale, fermo restando quanto previsto al precedente articolo uno, nonché i provvedimenti di recepimento della normativa statale sui livelli di assistenza, non potranno superare, per ciascuna Azienda sanitaria, quelli complessivi già approvati dalla Giunta regionale nei piani di attività dell’anno 2004.

     2. In ogni caso la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale per l’anno 2005 non potrà superare, complessivamente, i limiti massimi di spesa già stabiliti per l’anno 2004 incrementati rispettivamente del 5% per l’assistenza ospedaliera e del 10% per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Nei contratti e negli accordi dovranno essere specificati: la classificazione della struttura, i volumi, la tipologia e la tariffa delle prestazioni contrattate.

     3. Le disposizioni previste nell’art. 1 commi 2, 6, 7 e 8 della Legge regionale 30/2003 restano valide anche per l’anno 2005.

     [4. A parziale modifica dell’articolo uno, comma 7, della Legge regionale n. 30/2003, i contratti e gli accordi stipulati per il 2005 con gli erogatori di prestazione e di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale, hanno valenza triennale e pertanto potranno essere tacitamente prorogate per gli anni 2006 e 2007, salvo espresse modifiche rese eventualmente necessarie dalla volontà delle parti ovvero da provvedimenti amministrativi e/o legislativi con incremento dei tetti di spesa ivi previsti in misura pari all’adeguamento ISTAT.] [1]

 

     Art. 3. [2]

     [1. Sono consentiti alle strutture ambulatoriali private autorizzate e/o accreditate, fermo restando le condizioni ed i requisiti previsti per l’autorizzazione e l’accreditamento, la cessione di quote delle strutture in associazioni professionali, i subentri successivi al D.Lgs 502/92 nonché la trasformazione della gestione in una delle forme societarie previste dal codice civile.]

 

     Art. 4.

     1. Nell’ultimo periodo dell’art. 14 lett. c della Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 le parole «... Pari a 3,25» sono sostituite con le parole «pari a 0,50 posti letto». Parimenti sono confermati i 30 posti letto già accreditati di chirurgia maxillo facciale presenti nell’ambito dell’ASL n. 1 e i 6 posti letto nell’ambito dell’ASL n. 5 sempre per chirurgia maxillo facciale.

     2. [Le autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie e socio- sanitarie, quest’ultime limitatamente alla tutela della salute mentale, sono concesse dal Dirigente Generale del Dipartimento Sanità sulla base del possesso dei requisiti strutturali tecnologici e organizzativi previsti dalle vigenti disposizioni, previa attestazione di carenza dell’Azienda Sanitaria competente sulla base del fabbisogno aziendale e tenuto conto delle liste di attesa, in coerenza con le indicazioni del piano di attività aziendale annuale] [3].

 

     Art. 5. [4]

     1. Le fondazioni Betania Onlus ed Ualsi Onlus sono autorizzate a riconvertire rispettivamente 125 e 56 posti-letto di casa protetta, in atto accreditate, in RSA anche in deroga ai limiti di fabbisogno territoriali già individuati. Le fondazioni, a pena di decadenza, dovranno adeguare le proprie strutture ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali entro 24 mesi.

 

     Art. 6.

     1. All’art. 7 della Legge regionale 18 febbraio 1994, n. 6 dopo il termine sociologo e aggiunto il termine «pedagogista».

 

     Art. 7.

     1. Sono abrogati: l’art. 1, il capo a) comma 1 e il comma 3 dell’art. 2 della Legge regionale n. 22 del 27 dicembre 2000.

     2. Per quanto concerne gli articoli abrogati, vale quanto stabilito dalla Legge regionale 10 dicembre 1996, n. 38.

     3. E’ abrogato, altresì, il comma 2 dell’art. 1 della Legge regionale 35/2002.

     4. Gli interventi di cui alla Legge regionale n. 11/2001 sono prorogati al 31/12/2005. L’attuale gestione del servizio regionale di elisoccorso è prorogata al 31/12/2005. [Il termine di cui all’art. 15, comma 2, della Legge regionale n. 18/2004 è prorogato al 30/12/2005]. [5]

 

     Art. 8.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 18 luglio 2008, n. 24, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 18 luglio 2008, n. 24, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Il termine di cui al presente articolo è stato prorogato di ventiquattro mesi dall'art. 16 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[5] Comma modificato dall’art. 31 della L.R. 17 agosto 2005, n. 13. Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 23 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1. Il secondo capoverso è stato abrogato dall'art. 15 della L.R. 18 luglio 2008, n. 24, con la decorrenza ivi prevista.