Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.7 unione europea |
Data: | 16/06/1998 |
Numero: | 209 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo [...] |
Art. 3. [1] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 23.7.16 - Legge 16 giugno 1998, n. 209.
Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997.
1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del trattato stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della