Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 18/11/2019 |
Numero: | 132 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 80.9.1138 - L. 18 novembre 2019, n. 132.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
(G.U. 20 novembre 2019, n. 272)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2019, N. 104.
All'articolo 1:
al comma 2:
al secondo periodo, dopo le parole: «livello non generale» sono aggiunte le seguenti: «nonchè ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;
il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
al quarto periodo, le parole: «centosessantasette posizioni» sono sostituite dalle seguenti: «centonovantadue posizioni»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni inerenti al turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g), del regolamento di cui al
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
al comma 6, ultimo periodo, le parole: «non impegnate alla data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 13, lettera e), le parole: «e dei progetti» sono sostituite dalle seguenti: «e i progetti».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. (Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali). - 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonchè di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1, individuate mediante apposita procedura selettiva.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro 2.768.798 per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri.
Art. 1-ter (Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura). - 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonchè negli altri istituti e luoghi della cultura, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del
3. All'articolo 110, comma 3, del codice di cui al
4. Al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli istituti e dei musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del
Art. 1-quater. (Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino). - 1. All'articolo 61 del
a) al comma 1, lettera d), le parole: "Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi." sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. La carica di commissario di cui al comma 1 non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente. Al commissario è riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del
1-ter. Il commissario riferisce, con cadenza almeno bimestrale, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati"».
All'articolo 2:
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Sono abrogati:
a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;
b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.»;
al comma 9:
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) al comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
"l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali"»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al comma 5, le parole: "dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"»;
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Alla
a) le parole: "delle attività produttive", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale";
b) agli articoli 2 e 3, le parole: "del commercio con l'estero", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale".
10-ter. All'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del
10-quater. All'articolo 46, comma 1, della
10-quinquies. All'articolo 5 della
10-sexies. All'articolo 1, comma 6-bis, del
10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico relative al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Al
a) le parole: "Ministro del commercio con l'estero" e "Ministero del commercio con l'estero", ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale" e "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale";
b) le parole: "dello sviluppo economico", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"»;
il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518»;
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. All'articolo 6 della
All'articolo 3:
ai commi 3 e 4, le parole: «di euro 3.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 3.300.000».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. (Incremento del fondo di cui all'articolo 35 del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.
Art. 3-ter (Sostituzione delle tabelle B e C allegate al
2. La tabella C allegata al
All'articolo 4:
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere, anche con riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o più regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della
al comma 6, le parole da: «dello stanziamento» fino a: «"Fondo speciale"» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. All'articolo 12 del
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5, sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali";
b) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonchè a tutta la documentazione pertinente"».
Sono aggiunti, in fine, l'elenco e gli allegati annessi alla presente legge.
Al titolo del decreto-legge, le parole: «e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e dopo le parole: «Forze armate» sono inserite le seguenti: «, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».