§ 80.5.29C - Legge 30 ottobre 1971, n. 909.
Compensi al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attività svolta a favore degli istituti ed enti previdenziali e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:30/10/1971
Numero:909


Sommario
Art. unico.      Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 12, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1961, numero [...]


§ 80.5.29C - Legge 30 ottobre 1971, n. 909. [1]

Compensi al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attività svolta a favore degli istituti ed enti previdenziali e assistenziali.

(G.U. 15 novembre 1971, n. 287)

 

     Art. unico.

     Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 12, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1961, numero 1336, gli istituti ed enti previdenziali o assistenziali sono tenuti a versare, a partire dal 1° gennaio 1971, un contributo corrispondente a quello affluito al capitolo 3453 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1970, incrementato del 30 per cento, per la maggiore attività svolta dal personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a favore degli istituti ed enti medesimi.

    (Omissis) [2].

 


[1] Legge abrogata dall'art. 23 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

[2] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.