Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.2 istituti di prevenzione e pena |
Data: | 03/05/1948 |
Numero: | 767 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. [3] |
Art. 3. A favore dello stesso personale, che presta servizio nelle colonie agricole di Sardegna "Mamone, Isili, Castiadas e Tramariglio", nelle isole dell'arcipelago toscano, ed [...] |
Art. 4. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che ha effetto dal 1° luglio 1947 |
§ 69.2.7 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 767 [1] .
Istituzione di una indennità di servizio penitenziario e di una indennità di malsana ed assai disagiata residenza a favore del personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena
(G.U. 24 giugno 1948, n. 145)
A favore dello stesso personale, che presta servizio nelle colonie agricole di Sardegna "Mamone, Isili, Castiadas e Tramariglio", nelle isole dell'arcipelago toscano, ed in quelle di Santo Stefano e di Favignana, è istituita una indennità di malsana ed assai disagiata residenza, in misura pari ad un terzo della indennità di servizio penitenziario, di cui al precedente articolo.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che ha effetto dal 1° luglio 1947.
[1] Ratificato dall'art. unico della
[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 39 della