Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 20/06/1956 |
Numero: | 612 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministro per la difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio |
Art. 2. Il Ministro per la difesa è autorizzato a stabilire, con propri decreti, l'importo e gli enti destinatari delle rette per il ricovero degli orfani dei militari |
Art. 3. I Ministeri della difesa e del tesoro vigilano e controllano, ciascuno per la parte di propria competenza, l'impiego dei contributi concessi e le erogazioni disposte ai [...] |
Art. 4. Le borse di studio di cui al precedente art. 1 sono conferite mediante concorso pubblico secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando |
§ 80.9.156 - Legge 20 giugno 1956, n. 612. [1]
Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa.
(G.U. 6 luglio 1956, n. 166)
Il Ministro per la difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:
a) contributi e sovvenzioni in favore di enti che svolgano attività culturali, scientifiche, tecniche, assistenziali, di interesse per le Forze armate e per l'aviazione civile, di associazioni di militari in congedo e di arma nonchè di circoli e mense presso corpi, enti e stabilimenti militari;
b) borse di studio e di perfezionamento in discipline di interesse per le Forze armate o per l'aviazione civile;
c) contributi e sovvenzioni in favore di circoli e mense di presidio nonchè premi in favore di persone estranee all'Amministrazione statale per prestazioni o attività di interesse per l'aviazione civile;
d) compensi per incarichi di insegnamento presso scuole e corsi di perfezionamento militari.
I decreti relativi ai contributi, premi e compensi di cui alle lettere c) e d) sono emanati di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il Ministro per la difesa è autorizzato a stabilire, con propri decreti, l'importo e gli enti destinatari delle rette per il ricovero degli orfani dei militari.
I Ministeri della difesa e del tesoro vigilano e controllano, ciascuno per la parte di propria competenza, l'impiego dei contributi concessi e le erogazioni disposte ai sensi dei procedenti articoli 1 e 2.
Le borse di studio di cui al precedente art. 1 sono conferite mediante concorso pubblico secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del