Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 23/12/1972 |
Numero: | 827 |
Sommario |
Art. 1. Dopo il secondo comma dell'art. 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 2. Dopo il terzo comma dell'art. 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 770.000.000, si provvede per gli esercizi 1972 e 1973 mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti [...] |
§ 71.3.11B - Legge 23 dicembre 1972, n. 827. [1]
Modificazioni ed aggiunte all'art. 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, concernente la ripartizione dei proventi di cancelleria.
(G.U. 30 dicembre 1972, n. 337)
Dopo il secondo comma dell'art. 15 della
"A decorrere dal 1° gennaio 1972, dal 55 per cento dei predetti diritti e percentuali, da versare in conto entrate eventuali del Tesoro, le procure generali presso le corti d'appello sono, altresì, autorizzate a trattenere il 15 per cento da distribuire in parti uguali a tutti i coadiutori-dattilografi giudiziari del distretto, previa detrazione del 5 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali tra i coadiutori-dattilografi addetti allo stesso Ministero, nonché al Consiglio superiore della magistratura".
Dopo il terzo comma dell'art. 15 della
"Alle quote di proventi attribuite ai coadiutori-dattilografi giudiziari si applicano le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'art. 8 della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 770.000.000, si provvede per gli esercizi 1972 e 1973 mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi stessi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Legge abrogata dall'art. 39 della