§ 82.1.23 – L. 25 luglio 1971, n. 545.
Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse.


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:25/07/1971
Numero:545


Sommario
Art. 1.      Le Conservatorie dei registri immobiliari di Roma, Milano, Napoli e Torino vengono divise ciascuna in 3 Conservatorie, che assumono le denominazioni rispettivamente di [...]
Art. 2.      Con effetto dal 1° gennaio 1974 sono istituite 17 nuove Conservatorie, aventi sedi nelle seguenti città: Bari, Belluno, Brindisi, Enna, Foggia, Isernia, La Spezia, [...]
Art. 3.      Gli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari situati in città non capoluogo di provincia i quali abbiano negli anni dal 1966 al 1970 [...]
Art. 4.      Con Decreto interministeriale, da emanarsi di concerto tra il Ministro per le finanze e i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro vengono stabilite
Art. 5.      L'orario per il pubblico delle Conservatorie dei registri immobiliari viene fissato dalle ore 8 alle ore 13 dei giorni feriali
Art. 6.      I Conservatori dei registri immobiliari sono autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tariffa allegata
Art. 7.      Le aliquote del contributo a favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione delle tasse e delle Imposte indirette sugli affari, [...]
Art. 8.      Il Ministro per le finanze stabilisce, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, l'ammontare delle spese d'ufficio a carico del conservatore
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      La spesa per la locazione e l'attrezzatura delle nuove conservatorie da istituirsi in applicazione della presente legge farà carico ai corrispondenti capitoli del [...]
Art. 12.      Le disposizioni di cui al Titolo II avranno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale e le [...]


§ 82.1.23 – L. 25 luglio 1971, n. 545.

Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse.

(G.U. 7 agosto 1971, n. 199).

 

TITOLO I

 

     Art. 1.

     Le Conservatorie dei registri immobiliari di Roma, Milano, Napoli e Torino vengono divise ciascuna in 3 Conservatorie, che assumono le denominazioni rispettivamente di Roma 1, Roma 2, Roma 3, Milano 1, Milano 2, Milano 3, Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3, Torino 1, Torino 2, Torino 3.

     Le Conservatorie di Roma 1, Milano 1, Napoli 1 e Torino 1 hanno giurisdizione sul Comune capoluogo.

     Le Conservatorie di Roma 2, Milano 2, Napoli 2 e Torino 2 hanno giurisdizione sugli altri Comuni già appartenenti alle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie di Roma, Milano, Napoli e Torino.

     Le Conservatorie di Roma 3, Milano 3, Napoli 3 e Torino 3 svolgono le funzioni di uffici stralcio: presso di esse si eseguono le operazioni di annotazione, di ispezione, di certificazione e di rilascio di copie relative alle formalità eseguite a tutto il giorno precedente alla entrata in vigore delle nuove circoscrizioni.

     La norma di cui al presente articolo entra in vigore il 15 gennaio 1973.

 

          Art. 2.

     Con effetto dal 1° gennaio 1974 sono istituite 17 nuove Conservatorie, aventi sedi nelle seguenti città: Bari, Belluno, Brindisi, Enna, Foggia, Isernia, La Spezia, Latina, Matera, Nuoro, Pescara, Pordenone, Prato, Ragusa, Rimini, Taranto, Terni. Sono soppressi dalla stessa data i servizi di conservatoria degli Uffici misti di Belluno e di Nuoro.

     A partire dalla stessa data la Conservatoria dei registri immobiliari di Santa Maria Capua Vetere assume la denominazione di Conservatoria dei registri immobiliari di Caserta-Santa Maria Capua Vetere.

 

          Art. 3.

     Gli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari situati in città non capoluogo di provincia i quali abbiano negli anni dal 1966 al 1970 pubblicato un numero di formalità inferiore alla media annuale di 3.000 ad eccezione dell'Ufficio di Portoferraio, sono soppressi dal 1° gennaio 1974.

     Per la parte riguardante il servizio di conservazione dei registri immobiliari, essi vengono incorporati con il Decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, di cui all'articolo che segue, nella conservatoria più vicina nel territorio della stessa provincia.

     Per la parte riguardante il servizio del registro sarà provveduto in sede di riforma tributaria.

     I titolari degli uffici soppressi hanno titolo di preferenza nella nomina di conservatore di 3 classe.

 

          Art. 4.

     Con Decreto interministeriale, da emanarsi di concerto tra il Ministro per le finanze e i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro vengono stabilite:

     a) le nuove circoscrizioni delle Conservatorie dei registri immobiliari, apportando le conseguenziali modifiche alle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie non contemplate nei precedenti articoli;

     b) la classificazione delle Conservatorie in 3 classi, a seconda della loro importanza;

     c) la misura delle cauzioni da prestarsi dai conservatori dei registri immobiliari in corrispondenza delle 3 nuove classi delle conservatorie.

 

TITOLO II

 

          Art. 5.

     L'orario per il pubblico delle Conservatorie dei registri immobiliari viene fissato dalle ore 8 alle ore 13 dei giorni feriali.

     Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso viene limitato alle ore 11.

 

          Art. 6.

     I Conservatori dei registri immobiliari sono autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tariffa allegata.

     Restano ferme le esenzioni stabilite dagli artt. 14 e17 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

     (Omissis) [1].

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

 

          Art. 7.

     Le aliquote del contributo a favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione delle tasse e delle Imposte indirette sugli affari, stabilite dalle lett. a), b) e c) dell'art. 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254, vengono elevate, rispettivamente al 5 per cento, al 5 per cento ed al 10 per cento.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per le finanze stabilisce, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, l'ammontare delle spese d'ufficio a carico del conservatore.

 

          Art. 9. [4]

 

Disposizioni finali e transitorie

 

          Art. 10. [5]

 

          Art. 11.

     La spesa per la locazione e l'attrezzatura delle nuove conservatorie da istituirsi in applicazione della presente legge farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio dello Stato.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni di cui al Titolo II avranno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale e le loro norme di attuazione verranno emanate con Decreto del Ministro per le finanze nei sei mesi successivi. Tali disposizioni si applicheranno anche agli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari.

 

 

Allegato - TARIFFA DELLE TASSE IPOTECARIE [6]

 

Indicazione degli atti e delle formalità

Importo delle tasse (lire)

Note

1

Per ogni negozio giuridico o per ciascuna convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, iscrizione o annotazione ...............................

3.000

Compreso il certificato di esegiuta formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente, e la tassa di cui al successivo n. 7 per la scritturazione del certificato stesso.

2

Ricerca del nome di una persona sulla tavola alfabetica o sullo schedario anche se negativa con eventuale ispezione dei repertori riguardanti una sola persona, qualunque sia il numero dei repertori ispezionati.

 

 

 

 

Per ogni nominativo richiesto è dovuto il deposito cauzionale di lire 2.500 con relativo rilascio di ricevuta da parte dell'ufficio .......

2.500

 

3

Ispezione delle note o domande e dei titoli di trascrizione, iscrizione e annotazione; per ogni nota o domanda o titolo ispezionati .................................

500

 

4

Per ogni stato o certificato, attestazione riguardante una sola persona .......................

500

Oltre le tasse di cui ai numeri 2, 3, 4 e 7.

 

 

 

 

Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonchè entrambi i coniugi è dovuta una sola tassa.

5

Per ogni copia di nota o di titolo

1.000

Oltre il diritto di scritturato previsto dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

6

Per la formazione delle note e delle domande nei casi previsti dalla legge .................................

2.000

Oltre la tassa di cui al n. 7.

7

Scritturazione dei documenti di cui ai precedenti numeri 4 e 6. Per ogni fotocopia .....................

500

Compreso il diritto di scritturato previsto dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

 

 

 

 

E' abrogato il secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[2] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[3] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[4] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[5] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.15 novembre 1973, n. 734.

[6] Tabella così sostituita dall'art. 6 della L.19 aprile 1982, n. 165.