Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 16/11/1947 |
Numero: | 1282 |
Sommario |
Art. 1. Fino a quando il trattamento economico per le missioni dei dipendenti statali non sia stato riveduto con norme di carattere organico, l'indennità di missione (diaria e [...] |
Art. 2. |
Art. 3. La disposizione di cui al secondo comma del precedente articolo si applica anche per il trattamento di missione |
Art. 4. |
Art. 5. Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto |
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dal 1° luglio 1947 |
§ 80.5.66 – D.Lgs.C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282. [1]
Disposizioni sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali e sulla indennità di Gabinetto.
(G.U. 27 novembre 1947, n. 273).
Fino a quando il trattamento economico per le missioni dei dipendenti statali non sia stato riveduto con norme di carattere organico, l'indennità di missione (diaria e supplemento di pernottazione) di cui all'art. 1 - con la maggiorazione prevista dall'art. 26 - del
L'indennità integrativa prevista dall'art. 3 del citato
L'aumento di cui al primo comma del presente articolo non ha effetto per le missioni inferiori a 24 ore che comportino soltanto aliquote della diaria e del supplemento di pernottazione nè su qualsiasi altra indennità o compenso commisurati all'indennità di missione.
La disposizione di cui al secondo comma del precedente articolo si applica anche per il trattamento di missione.
Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dal 1° luglio 1947.
[1] Ratificato dall'art. unico della
[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 39 della