§ 80.9.159 - Legge 29 aprile 1957, n. 310.
Istituzione della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni".


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:29/04/1957
Numero:310


Sommario
Art. 1.      E' istituita in Roma, alle dipendenze del Ministro per le finanze, la Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni"
Art. 2.      La direzione didattica ed amministrativa della Scuola è affidata ad un direttore scelto fra i professori ordinari delle Università o fra gli appartenenti [...]
Art. 3.      I servizi di segreteria della Scuola sono assolti da impiegati di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria, designati dal Ministro per le finanze
Art. 4.      Alla fine di ciascun corso, il corpo degli insegnanti, presieduto dal direttore, procede alla graduatoria dei frequentatori che abbiano superato la prova d'esame in base [...]
Art. 5.      I consiglieri di 3ª classe della carriera direttiva delle Intendenze di finanza e i vice procuratori delle carriere di concetto dall'Amministrazione delle imposte [...]
Art. 6.      Gli impiegati di prima nomina che non abbiano conseguito l'idoneità dal Consiglio di amministrazione sono revocati dall'impiego, senza diritto ad indennità salvo che il [...]
Art. 7.      Nel regolamento saranno stabilite le norme per l'istituzione, presso la Scuola, di speciali corsi di preparazione agli esami per la promozione alle qualifiche di [...]
Art. 8.      Al direttore della Scuola, qualora sia scelto fra persone estranee all'Amministrazione finanziaria, spetta per la durata dell'incarico, una indennità mensile cumulabile [...]
Art. 9.      Agli impiegati tenuti alla frequenza dei corsi sono attribuite, oltre al normale trattamento economico di servizio e, se dovuti, agli altri assegni e indennità [...]
Art. 10.      Nel regolamento saranno stabilite le norme che disciplineranno per gli impiegati di prima nomina l'alloggio obbligatorio presso la sede della Scuola e i relativi motivi [...]
Art. 11.      Le spese per la manutenzione dei locali, per l'arredamento degli ambienti e per l'acquisto del materiale didattico, per il funzionamento dei corsi e dei servizi relativi [...]


§ 80.9.159 - Legge 29 aprile 1957, n. 310.

Istituzione della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni". [1]

(G.U. 17 maggio 1957, n. 125).

 

 

     Art. 1.

     E' istituita in Roma, alle dipendenze del Ministro per le finanze, la Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni".

     La Scuola svolge corsi di istruzione teorico-pratica per il personale civile dell'Amministrazione finanziaria.

     Nel regolamento saranno stabilite le norme concernenti la istituzione, l'inizio, la durata dei corsi e le categorie di impiegati che possono essere chiamati a frequentarli.

 

          Art. 2.

     La direzione didattica ed amministrativa della Scuola è affidata ad un direttore scelto fra i professori ordinari delle Università o fra gli appartenenti all'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a ispettore generale.

     Il direttore è nominato con decreto del Ministro per le finanze per la durata di un biennio, alla scadenza del quale può essere riconfermato.

     Egli è direttamente responsabile verso il Ministro per le finanze ed ha alle sue dipendenze il personale che frequenta la Scuola, per il tempo in cui esso vi è assegnato.

     Il conferimento degli incarichi per l'insegnamento e per le esercitazioni, le materie ed i programmi dei corsi teorici e delle esercitazioni pratiche, le modalità relative alle prove di esame cui sono sottoposti gli impiegati tenuti a frequentare la Scuola, nonché il regolamento interno di questa, sono stabiliti con decreti del Ministro per le finanze, sentito il direttore della Scuola stessa.

 

          Art. 3.

     I servizi di segreteria della Scuola sono assolti da impiegati di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria, designati dal Ministro per le finanze.

     Essi sono distaccati presso la Scuola in posizione di comando, senza diritto a speciale indennità, e sono alle dirette dipendenze del direttore.

     Per le esigenze della Scuola, può essere altresì distaccato presso la medesima in posizione di comando, senza diritto a speciale indennità, un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano.

 

          Art. 4.

     Alla fine di ciascun corso, il corpo degli insegnanti, presieduto dal direttore, procede alla graduatoria dei frequentatori che abbiano superato la prova d'esame in base al punteggio conseguito, formulando inoltre, per ognuno di essi, un particolareggiato giudizio.

     Di tale giudizio si tiene conto, unitamente agli altri elementi in possesso degli uffici, nella compilazione dell'annuale rapporto informativo.

 

          Art. 5.

     I consiglieri di 3ª classe della carriera direttiva delle Intendenze di finanza e i vice procuratori delle carriere di concetto dall'Amministrazione delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e delle dogane e delle imposte indirette hanno l'obbligo di frequentare, anche durante il periodo di prova di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, la Scuola centrale tributaria seguendo i corsi trimestrali per essi predisposti.

     La frequenza di tali corsi, tenuto conto della graduatoria di cui all'art. 4, concorre, ai sensi dell'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla formazione dei giudizi del Consiglio di amministrazione per la nomina in ruolo e per la promozione per merito comparativo.

     Il Ministro per le finanze può disporre che presso la Scuola si svolgano i corsi di perfezionamento previsti dalla legge 16 giugno 1949, n. 307, e quelli di aggiornamento, di integrazione, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 6.

     Gli impiegati di prima nomina che non abbiano conseguito l'idoneità dal Consiglio di amministrazione sono revocati dall'impiego, senza diritto ad indennità salvo che il Ministro per le finanze sentito il Consiglio di amministrazione eserciti la facoltà di ammetterli per non più di una volta alla ripetizione del corso.

     Uguale facoltà spetta allo stesso Ministro nei confronti dei detti impiegati che per cause indipendenti dalla loro volontà abbiano dovuto interrompere la frequenza ai corsi o non abbiano potuto sostenere gli esami finali.

 

          Art. 7.

     Nel regolamento saranno stabilite le norme per l'istituzione, presso la Scuola, di speciali corsi di preparazione agli esami per la promozione alle qualifiche di consigliere di 1 classe ed equiparate e vice direttore e a quella di Procuratore ed equiparate e saranno altresì stabilite le norme concernenti la durata dei detti corsi le modalità del loro svolgimento ed i relativi programmi.

 

          Art. 8.

     Al direttore della Scuola, qualora sia scelto fra persone estranee all'Amministrazione finanziaria, spetta per la durata dell'incarico, una indennità mensile cumulabile con le indennità corrisposte ad altro titolo, nel limite massimo previsto dall'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 e successive modificazioni.

     Per ogni corso di 60 ore di insegnamento la retribuzione globale sarà pari alla metà dello stipendio annuo iniziale previsto per i dipendenti statali della carriera direttiva con qualifica di consigliere di 1ª classe, esclusa l'aggiunta di famiglia e le eventuali indennità inerenti alla qualifica suindicata.

     Per i docenti che appartengono all'Amministrazione finanziaria la retribuzione anzidetta sarà ridotta alla metà in caso di lezioni e ad un quarto in caso di esercitazione.

     Qualora l'incarico di insegnamento o di esercitazione comporti un numero di ore superiore od inferiore a 60 la retribuzione sarà proporzionalmente aumentata o ridotta.

     Il trattamento di cui ai precedenti commi è comprensivo della retribuzione per le interrogazioni, per gli esami e del diritto di pubblicazione da parte della Scuola del testo dei corsi tenuti.

     L'indennità di missione eventualmente spettante al direttore della Scuola e ai docenti deve essere attribuita, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, soltanto per i giorni strettamente necessari al funzionamento della Scuola.

 

          Art. 9.

     Agli impiegati tenuti alla frequenza dei corsi sono attribuite, oltre al normale trattamento economico di servizio e, se dovuti, agli altri assegni e indennità corrisposti continuativamente al rimanente personale, l'indennità di missione nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 10.

     Nel regolamento saranno stabilite le norme che disciplineranno per gli impiegati di prima nomina l'alloggio obbligatorio presso la sede della Scuola e i relativi motivi di dispensa, nonché le condizioni di ammissione all'alloggio nei posti liberi per gli altri frequentanti.

 

          Art. 11.

     Le spese per la manutenzione dei locali, per l'arredamento degli ambienti e per l'acquisto del materiale didattico, per il funzionamento dei corsi e dei servizi relativi per la indennità e il compenso al direttore, per i compensi agli incaricati degli insegnamenti e delle esercitazioni, per l'acquisto dei testi di studio e per la pubblicazione delle dispense, nonché le spese relative al funzionamento della segreteria e della Scuola fanno carico, per l'esercizio finanziario 1956-57, al Cap. 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'importo di lire 50.000.000 e al Cap. 476 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'importo di lire 87.400.000, e, per gli esercizi successivi, ad apposito capitolo da istituirsi con decreto del Ministro per il tesoro.

 


[1] Con l'art. 20 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, la denominazione “scuola centrale tributaria” è stata sostituita con la denominazione “scuola superiore dell'economia e delle finanze”.