§ 10.5.3L - Legge 3 giugno 1971, n. 397.
Norme a favore dei centralinisti ciechi


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:03/06/1971
Numero:397


Sommario
Art. 1.      Ai fini della iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti ciechi, di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, i minorati della vista abilitati alla funzione di [...]
Art. 2.      I minorati della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge sono occupati in qualità di centralinisti telefonici presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o le [...]
Art. 3.      I centralinisti telefonici ciechi inquadrati nella carriera esecutiva del personale delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e delle aziende di Stato in base all'articolo 1, secondo [...]
Art. 4.      A tutti i centralinisti telefonici ciechi occupati in forza delle leggi sul loro collocamento obbligatorio sarà corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli [...]
Art. 5.      Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° gennalo 1971.
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 10.5.3L - Legge 3 giugno 1971, n. 397.

Norme a favore dei centralinisti ciechi

(G.U. 26 giugno 1971, n. 160)

 

     Art. 1.

     Ai fini della iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti ciechi, di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico a seguito di un corso professionale per disoccupati istituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, debbono sottoporsi con esito positivo alla prova tecnico-pratica prevista dall'articolo 3 della citata legge 14 luglio 1957, n. 594.

     I minorati della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico a seguito di un corso professionale svolto da scuole statali o autorizzate per ciechi, sono iscritti all'albo nazionale professionale per centralinisti telefonici ciechi su presentazione della relativa domanda corredata dei seguenti documenti:

     a) diploma di conseguita idoneità alla funzione di centralinista telefonico rilasciato da una scuola statale o autorizzata per ciechi;

     b) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista è esente da altre minorazioni fisiche che potrebbero impedire l'espletamento della funzione alla quale aspira;

     c) un certificato rilasciato da un medico oculista, dal quale risulti che il richiedente è totalmente minorato della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti.

 

          Art. 2.

     I minorati della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge sono occupati in qualità di centralinisti telefonici presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o le aziende statali e presso i privati datori di lavoro sono computati agli effetti dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, nel testo modificato ed integrato dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, e dall'articolo unico della legge 11 aprile 1967, n. 231, e fruiscono dei benefici previsti dalle leggi medesime.

     Detti operatori sono iscritti d'ufficio all'albo nazionale professionale dei centralinisti telefonici ciechi senza l'obbligo di sostenere la prova tecnico-pratica di cui all'art. 3 della legge 14 luglio 1957, n. 594.

 

          Art. 3.

     I centralinisti telefonici ciechi inquadrati nella carriera esecutiva del personale delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e delle aziende di Stato in base all'articolo 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1965, n. 155, integrato dalla legge 11 aprile 1967, n. 231, fruiscono della progressione giuridica e del trattamento economico previsto dalle leggi per i dipendenti della stessa carriera.

     I centralinisti telefonici ciechi, assunti in base alle leggi sul collocamento obbligatorio dai privati datori di lavoro, sono inquadrati a tutti gli effetti economici e normativi nella categoria impiegatizia inferiore delle rispettive aziende, uffici o stabilimenti, salvo il trattamento economico e giuridico migliore del quale essi fruiscano.

 

          Art. 4.

     A tutti i centralinisti telefonici ciechi occupati in forza delle leggi sul loro collocamento obbligatorio sarà corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

 

          Art. 5.

     Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° gennalo 1971.

     Al maggior onere a carico dello Stato per l'anno finanziario 1971, derivante dalla presente legge e valutato in lire 30 milioni, si provvede con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, al bilancio dello Stato ed ai bilanci delle aziende autonome, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.