| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 80. Pubblica amministrazione | 
| Capitolo: | 80.5 personale | 
| Data: | 04/12/1962 | 
| Numero: | 1681 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della sanità appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è [...] | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre categorie, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra [...] | 
| Art. 4. L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di [...] | 
| Art. 5. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 97.500.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 195.000.000 per l'esercizio finanziario [...] | 
§ 80.5.23m - Legge 4 dicembre 1962, n. 1681.
Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità.
(G.U. 22 dicembre 1962, n. 326).
Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della sanità appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire 10.000.
Carriera direttiva:
Servizi centrali e periferici - medici;
Servizi centrali e periferici - veterinari.
Carriera del personale ausiliario:
Servizi centrali e periferici - guardie di sanità.
La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre categorie, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.
     Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'art. 1 della 
L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.
     Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 97.500.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 195.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dalla 
[1] Articolo abrogato dall'art. 39 della