§ 86.4.32 – L. 4 febbraio 1958, n. 87.
Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche negli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:04/02/1958
Numero:87


Sommario
Art. 1.      La disposizione contenuta nel comma primo dell'art. 3 della legge 11 giugno 1954, n. 409, concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di servizio utile per il diritto [...]
Art. 2.      Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari è data facoltà, agli effetti del trattamento di quiescenza, di riscattare, in una sola volta o in più volte, fino [...]
Art. 3.      Per ogni iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, e con riferimento a ciascun anno solare di servizio, [...]
Art. 4.      Il trattamento di quiescenza si determina in base
Art. 5.      Al fine della determinazione della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'art. 4, si calcola, riferibilmente un ogni anno solare di servizio, la [...]
Art. 6.      Per la determinazione della misura del trattamento di quiescenza, i servizi utili anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge si arrotondano ad anni interi [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Il trattamento annuo lordo, per la pensione diretta, è pari alla somma delle rendite di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4
Art. 9.      La facoltà prevista al comma primo dell'art. 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, di chiedere la liquidazione della pensione computando i servizi simultanei nella loro [...]
Art. 10.      La pensione indiretta o di riversibilità è calcolata sulla corrispondente pensione diretta, applicando le aliquote stabilite dall'art. 32 della legge 6 luglio 1939, n. [...]
Art. 11.      A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, il contributo dovuto, per ogni iscritto, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, è pari al 24 per cento della [...]
Art. 12.      A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nei casi di iscrizione facoltativa contemplati al comma quinto dell'art. 3, il contributo annuo dovuto alla [...]
Art. 13.      Il contributo per i servizi che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge si determina in base [...]
Art. 14.      In base alla retribuzione annua contributiva, attribuita ad ogni periodo da riscattare ai sensi dell'art. 13 e diminuita di lire 350.000, si determina, con riferimento [...]
Art. 15.      Per le domande di riscatto presentate dalla data da cui ha effetto la presente legge a quella della sua pubblicazione, è data facoltà all'iscritto od ai suoi aventi [...]
Art. 16.      Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la [...]
Art. 17.      Il nuovo importo annuo lordo della pensione diretta da attribuirsi ai sensi dell'art. 16, è pari alla somma
Art. 18.      Il nuovo importo annuo lordo della pensione indiretta o di riversibilità, da attribuirsi ai sensi dell'art. 16, è determinato sul corrispondente trattamento di pensione [...]
Art. 19.      Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa sanitari ed enti locali, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli articoli 16, 17 e 18, sono [...]
Art. 20.      Nei casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per le iscrizioni alla Cassa avvenute anteriormente a tale data, l'importo [...]
Art. 21.      Nei casi in cui le vigenti disposizioni prescrivono, per il conferimento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità degli Istituti di [...]
Art. 22.      Per le domande che verranno presentate alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della [...]
Art. 23.      Per ciascuna Cassa pensioni, facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, la prescrizione prevista dall'ultimo comma, rispettivamente, [...]
Art. 24.      Gli importi annui lordi dei trattamenti di quiescenza degli Istituti di previdenza, qualora si tratti di pensioni decorrenti da data non anteriore al primo giorno [...]
Art. 25.      Nel caso di trattamento di quiescenza ad onere ripartito fra Istituti di previdenza ed ente locale, l'eventuale maggiore quota differenziale facente carico all'ente nei [...]
Art. 26.      Fino al 31 dicembre 1959 sono autorizzate, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario, anche col sistema del [...]
Art. 27.      La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1957. Le norme contenute negli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 21 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire [...]


§ 86.4.32 – L. 4 febbraio 1958, n. 87.

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche negli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(G.U. 6 marzo 1958, n. 57).

 

Titolo I

RIFORMA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

DELLA CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI

 

     Art. 1.

     La disposizione contenuta nel comma primo dell'art. 3 della legge 11 giugno 1954, n. 409, concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica:

     nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;

     nei casi previsti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

 

          Art. 2.

     Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari è data facoltà, agli effetti del trattamento di quiescenza, di riscattare, in una sola volta o in più volte, fino ad un massimo di anni 15, i seguenti servizi e periodi, che non siano altrimenti utili in pensione o contemporanei ad altri servizi utili:

     a) i servizi e i periodi indicati all'art. 23 della legge 11 giugno 1954, n. 409, ferme rimanendo le limitazioni previste dall'articolo stesso;

     b) i servizi resi agli enti di cui all'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

     La limitazione del riscatto al massimo di anni 15 non trova applicazione qualora la relativa domanda risulti presentata prima della data di pubblicazione della presente legge. In tale caso rimangono ferme le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 67 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

     I servizi e i periodi ammessi a riscatto sono valutati, ai fini del diritto al trattamento di quiescenza nella loro effettiva durata, in anni, mesi e giorni. Però, per le domande presentate prima della data di pubblicazione della presente legge, la valutazione, ai fini predetti, si effettua con le norme precedentemente in vigore.

 

          Art. 3.

     Per ogni iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, e con riferimento a ciascun anno solare di servizio, si determina la retribuzione annua contributiva con l'applicazione delle norme contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 12 e negli articoli 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Però, detta retribuzione, qualora sia inferiore a lire 1 milione e 300.000, si considera per un importo pari agli otto decimi della retribuzione stessa aumentati di lire 260.000 e, in nessun caso, per un importo inferiore a lire 600.000.

     Nel caso di iscrizione per servizi simultaneamente resi, la retribuzione annua contributiva di cui al comma precedente viene determinata sul complessivo trattamento economico ed attribuita ai vari servizi, per quote, in proporzione alle rispettive retribuzioni corrisposte al sanitario.

     Il periodo di servizio militare riconosciuto utile in conformità alle norme contenute nel comma terzo dell'art. 40 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e dell'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, si considera come immediatamente precedente la data di reiscrizione e ad esso si attribuisce la retribuzione annua contributiva di cui al primo comma determinata per l'anno solare in cui cade la data predetta.

     Per gli anni solari che comprendono il periodo di servizio militare che sia per se stesso utile ai fini del trattamento di quiescenza le retribuzioni anche contributive di cui al primo comma sono determinate prendendo a base il trattamento economico cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio civile.

     Per ciascun anno solare di servizio assistito da iscrizione facoltativa prevista per i sanitari con trattamento annuo non superiore a lire 84.000, per quelli che rendono servizio presso Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con entrate effettive ordinarie inferiori a lire 1.500.000 annue e per quelli che si trovino nelle condizioni contemplate dal comma primo dell'art. 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, la retribuzione annua contributiva è considerata in ogni caso di importo fisso pari a lire 600.000.

     Nei casi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione facoltativa prevista dal comma primo del citato art. 12 con inizio da data posteriore a quella da cui ha effetto la presente legge, il sanitario, a domanda, può ottenere l'attribuzione di una retribuzione annua contributiva superiore a lire 600.000, ma in ogni caso non superiore a quella determinata ai sensi del comma primo in base al trattamento economico effettivamente percepito.

 

          Art. 4.

     Il trattamento di quiescenza si determina in base:

     a) alla rendita vitalizia indicata nella tabella A unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;

     b) alla rendita vitalizia differenziale di cui all'art. 5, calcolata sulla parte della retribuzione annua contributiva eccedente le lire 600.000;

     c) ad una rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000.

     Ai fini della determinazione della rendita di cui alla lettera a) si considera come servizio utile quello arrotondato in anni e mesi interi, riferendosi all'effettivo periodo di contribuzione.

     Nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o degli analoghi benefici previsti dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, le rendite di cui alle lettere a) e b) si considerano con una maggiorazione pari ad una frazione delle rendite stesse avente per numeratore il periodo corrispondente ai benefici e per denominatore il servizio utile determinato in applicazione del comma precedente, entrambi espressi in mesi.

     Nei casi di pensione, il trattamento annuo di quiescenza determinato in base alle rendite di cui alle lettere a), b) e c) è comprensivo dalla tredicesima mensilità.

     Per le cessazioni dal servizio dovute ad esodo volontario previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, ai fini della determinazione della relativa maggiorazione del trattamento, si applicano le norme contenute nella legge 19 ottobre 1956, n. 1225.

 

          Art. 5.

     Al fine della determinazione della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'art. 4, si calcola, riferibilmente un ogni anno solare di servizio, la retribuzione annua differenziale tra la retribuzione annua contributiva attribuita all'iscritto ai sensi dell'art. 3 e quella minima di lire 600.000 prevista dall'articolo stesso. Tale retribuzione, nel caso di interruzione di servizio nel corso dell'anno viene attribuita per una aliquota pari a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi interi di servizio prestati o come tali considerati.

     Nel caso di iscrizione per servizi simultaneamente resi, ai fini dell'attribuzione, per parti, ai vari servizi, della retribuzione annua differenziale di cui al comma precedente, la detrazione delle complessive lire 600.000 si effettua sulla quota della retribuzione annua contributiva, determinata ai sensi del comma secondo dell'art. 3, relativa al servizio di maggiore durata. Qualora detta quota risulti inferiore a lire 600.000, la detrazione, per la differenza, si effettua sulla quota relativa al servizio di durata immediatamente inferiore.

     In base alle retribuzioni differenziali attribuita all'iscritto per ogni anno solare di servizio, la rendita vitalizia differenziale si determina mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella D unita alla presente legge.

 

          Art. 6.

     Per la determinazione della misura del trattamento di quiescenza, i servizi utili anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge si arrotondano ad anni interi trascurando la frazione non superiore a sei mesi e si considerano come prestati senza interruzione nel periodo immediatamente precedente la suddetta data. A tali servizi, computati, però, con esclusione di quelli ammessi a riscatto in seguito a domande presentate a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, si attribuisce, ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 5, una retribuzione annua differenziale costante pari al prodotto della retribuzione annua differenziale riferita alla data predetta per il coefficiente della tabella E unita alla presente legge corrispondente agli anni dei servizi computati nel modo suindicato.

     Nel caso di iscrizione in atto alla data da cui ha effetto la presente legge per servizi simultaneamente resi, la retribuzione annua differenziale costante di cui al comma precedente viene determinata distintamente per ciascuno dei servizi. A tal fine, la parte dei predetti servizi che anteriormente al 12 luglio 1954 sia stata assistita da duplice iscrizione ed abbia dato luogo all'accreditamento previsto dal comma secondo dell'art. 31 della legge 11 giugno 1954, n. 409, è valutata una sola volta ed è attribuita al servizio di maggiore durata.

     Ai fini della determinazione della retribuzione annua differenziale di cui al comma primo, il servizio militare contemplato al terzo comma dell'art. 3 viene computato qualora la domanda di riconoscimento sia stata presentata anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Nel caso di domanda presentata posteriormente, al predetto servizio militare già prestato alla data da cui ha effetto la presente legge si attribuisce la retribuzione annua differenziale di cui al comma primo determinata in base al rimanente servizio utile anteriore a tale data.

 

          Art. 7. [1]

 

          Art. 8.

     Il trattamento annuo lordo, per la pensione diretta, è pari alla somma delle rendite di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4.

     Nei casi di pensione diretta di privilegio, contemplati al comma primo dell'art. 9 della legge 11 giugno 1954, n. 409, le rendite di cui alle lettere a) e b) sono aumentate di un decimo. In nessun caso, però, l'importo risultante per la rendita di cui alla lettera a) può essere inferiore a lire 126.403 annue, e quello per la rendita di cui alla lettera b) ad un terzo della retribuzione annua differenziale, definita dall'art. 5, riferita alla data della cessazione dal servizio.

     Quando si tratti di lesioni od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, le rendite di cui al comma precedente sono aumentate di due decimi ed i minimi ivi stabiliti sono elevati, per la rendita di cui alla lettera a), a lire 324.479 annue e, per la rendita di cui alla lettera b), ai due terzi della predetta retribuzione annua differenziale.

     Per tutte le pensioni dirette considerate nei commi precedenti, in nessun caso la rendita di cui alla lettera a) può superare le lire 536.508 annue, e la rendita di cui alla lettera b) può superare la retribuzione annua differenziale di cui al comma secondo. A tal fine, nel caso di valutazione in pensione di servizio simultaneo di durata inferiore a 120 mesi, la parte della predetta retribuzione attribuita per il servizio stesso ai sensi del comma secondo dell'art. 5, si considera per una aliquota pari al rapporto tra tale durata e quella di 120 mesi.

 

          Art. 9.

     La facoltà prevista al comma primo dell'art. 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, di chiedere la liquidazione della pensione computando i servizi simultanei nella loro totalità oppure solo in parte, comprendendo però, in ogni caso, il servizio per il quale avviene la cessazione, è estesa agli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, nei casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

     Per l'iscritto che abbia conseguito o consegua la pensione, nei casi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione in cui ricorra l'applicazione dell'art. 20 dalla citata legge 1952, n. 610, quando il relativo periodo sia, almeno in parte, non anteriore alla data predetta, la parte aggiuntiva di pensione è costituita unicamente da una integrazione della rendita di cui alla lettera b) dell'art. 4, determinata mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella D unita alla presente legge.

 

          Art. 10.

     La pensione indiretta o di riversibilità è calcolata sulla corrispondente pensione diretta, applicando le aliquote stabilite dall'art. 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per lo rendita di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, e l'aliquota fissa di cinque sesti, per la rendita di cui alla lettera c) dell'articolo stesso.

     La pensione indiretta di privilegio, nonchè quella di riversibilità della pensione diretta di privilegio quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolate prendendo a base il trattamento diretto di privilegio previsto dal comma terzo dell'art. 8 ed applicando, per le rendite di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, le aliquote indicate al comma precedente con un minimo, però, del 50 per cento.

     L'importo annuo lordo della pensione indiretta di privilegio o di riversibilità della pensione diretta di privilegio in nessun caso può essere inferiore a lire 126.403 per la parte riferita alla rendita di cui alla lettera a) dell'art. 4.

 

Titolo II

NUOVA MISURA DEI CONTRIBUTI

DELLA CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI

 

          Art. 11.

     A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, il contributo dovuto, per ogni iscritto, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, è pari al 24 per cento della retribuzione annua contributiva, oltre alla somma annua di lire 40.000. Tale contributo è, per il 9 per cento della retribuzione annua contributiva, a carico dell'iscritto. Nessun contributo è dovuto per i posti vacanti e per i posti coperti da titolari non iscritti nè obbligatoriamente, nè facoltativamente.

     Nel caso di iscrizione per servizi simultaneamente resi, il criterio di attribuzione, per quote, della retribuzione annua contributiva stabilito dal comma secondo dell'art. 3 si applica anche per la ripartizione a carico dei vari enti delle lire 40.000 annue dovute ai sensi del comma precedente.

     Per il riconoscimento del servizio militare in applicazione delle norme citate al comma terzo dell'art. 3, è dovuto dal sanitario reiscritto alla Cassa il contributo annuo complessivo di cui al primo comma. Tale contributo è da determinarsi in base alla retribuzione annua contributiva attribuita al predetto servizio ai sensi dello stesso comma terzo dell'art. 3. Detta retribuzione, nei casi di reiscrizione anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, si considera pari alla retribuzione differenziale costante di cui al comma primo dell'art. 6 aumentata di lire 600.000. Qualora la domanda sia stata presentata nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1954 alla data di pubblicazione della presente legge per il predetto riconoscimento è dovuto dal sanitario il contributo di lire 169.000 annue.

 

          Art. 12.

     A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nei casi di iscrizione facoltativa contemplati al comma quinto dell'art. 3, il contributo annuo dovuto alla Cassa è interamente a carico del sanitario. Tale contributo rimane stabilito nella misura fissa di lire 84.000. Nel caso, però, di attribuzione di una retribuzione annua contributiva superiore a lire 600.000 in applicazione del comma sesto dell'art. 3, dal sanitario è dovuto il contributo complessivo di cui al comma primo dell'art. 11, determinato in base alla detta retribuzione.

 

          Art. 13.

     Il contributo per i servizi che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge si determina in base alle norme contenute nei commi seguenti e nei successivi articoli 14 e 15.

     I servizi di cui al comma precedente si scindono nelle seguenti parti:

     a) nel periodo anteriore alla data di inizio del servizio utile;

     b) nei distinti periodi compresi nelle successive durate di interruzione del servizio utile.

     Ciascuno dei predetti periodi si considera espresso in mesi, computando per un mese intero la frazione di mese. In nessun caso, però, le durate in mesi dei periodi di cui alla lettera b) possono considerarsi superiori a quelle computate per le rispettive interruzioni del servizio utile ai sensi dell'art. 3.

     Ad ognuno dei periodi da riscattare, che si considera come immediatamente precedente la data di inizio del successivo periodo di servizio utile, si attribuisce l'identica retribuzione annua contributiva, ragguagliata in ogni caso all'intero anno, già attribuita all'iscritto per l'anno solare in cui cade la data predetta. Nel caso in cui tale anno solare sia anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge si considera come retribuzione annua contributiva la retribuzione annua differenziale di cui all'art. 6 aumentata di lire 600.000.

 

          Art. 14.

     In base alla retribuzione annua contributiva, attribuita ad ogni periodo da riscattare ai sensi dell'art. 13 e diminuita di lire 350.000, si determina, con riferimento al periodo stesso, la relativa quota teorica di rendita vitalizia differenziale riferita alla fine del mese di presentazione della domanda, da calcolarsi con l'applicazione delle norme annesse alla tabella D unita alla presente legge.

     Il contributo di riscatto è pari al prodotto della quota di cui al comma precedente per il coefficiente fisso 12,50, con l'aggiunta di lire 2000 per quanti sono i mesi del periodo da riscattare, ferma rimanendo la riduzione ad un terzo nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 34 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

 

          Art. 15.

     Per le domande di riscatto presentate dalla data da cui ha effetto la presente legge a quella della sua pubblicazione, è data facoltà all'iscritto od ai suoi aventi causa di chiedere che ai servizi da riscattare vengano attribuite, con riferimento ai vari periodi del servizio stesso, le retribuzioni annue contributive risultanti dall'applicazione del quarto comma dell'art. 13, ovvero la retribuzione annua contributiva fissa di lire 600.000. Il relativo contributo viene determinato, in base alla retribuzione prescelta, con l'applicazione delle norme contenute nell'art. 14. Qualora sia stata prescelta la retribuzione di lire 600.000, il contributo di riscatto non può superare quello determinato in conformità alle norme contenute nel primo comma dell'art. 24 della legge 11 giugno 1954, n. 409.

     Quando la domanda di riscatto risulti regolarmente presentata in data anteriore a quella da cui ha effetto la presente legge, il contributo si determina in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa e i relativi servizi vengono valutati come utili anche ai fini dell'applicazione del comma primo dell'art. 6.

 

Titolo III

MIGLIORAMENTI AI PENSIONATI

DELLA CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI

 

          Art. 16.

     Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, si riliquidano, a decorrere da tale data, con l'applicazione delle norme contenute negli articoli 17, 18 e 19, prendendo a base il servizio utile computato per la liquidazione originaria.

     I nuovi importi annui lordi sono comprensivi della 13 mensilità.

     Con la riliquidazione di cui al presente articolo, l'eventuale parte aggiuntiva di pensione prevista dall'art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e l'eventuale maggiorazione per esodo volontario prevista dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225, rimangono invariate nel loro importo.

 

          Art. 17.

     Il nuovo importo annuo lordo della pensione diretta da attribuirsi ai sensi dell'art. 16, è pari alla somma:

     1) della rendita vitalizia indicata alla tabella F unita alla presente legge, in corrispondenza, al servizio utile;

     2) della rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000 di cui alla lettera c) dell'art. 4.

     Per le campagne di guerra o gli altri analoghi benefici di cui alla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e per gli anni di abbuono nei casi di esodo volontario previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 319, o di mancato giuramento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837, il nuovo importo della relativa maggiorazione è pari ad una frazione della rendita di cui al n. 1) avente per numeratore il numero delle campagne o degli anni di abbuono e per denominatore quello degli anni di servizio utile.

 

          Art. 18.

     Il nuovo importo annuo lordo della pensione indiretta o di riversibilità, da attribuirsi ai sensi dell'art. 16, è determinato sul corrispondente trattamento di pensione diretta applicando, per la rendita di cui al n. 1) dell'art. 17, le aliquote previste dai commi primo e secondo dell'art. 10, per le rendite di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 e, per la rendita di cui al n. 2) dell'art. 17, l'aliquota fissa di cinque sesti. A tal fine si considera come trattamento corrispondente:

     la pensione di privilegio di 1ª categoria, nei casi di pensione indiretta di privilegio e nei casi di riversibilità relativi a sanitari morti per la stessa causa che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato diretto;

     la pensione di privilegio che sarebbe stata riliquidata al sanitario in base alla categoria già attribuitagli, negli altri casi di riversibilità di pensione diretta di privilegio.

     Il nuovo importo annuo lordo della pensione indiretta o di riversibilità, nei predetti casi in cui il corrispondente trattamento è rappresentato da pensione diretta di privilegio, in nessun caso può essere inferiore a lire 198.800 per la parte riferita alla rendita di cui al n. 1) dell'art. 17.

 

          Art. 19.

     Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa sanitari ed enti locali, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli articoli 16, 17 e 18, sono ripartiti per quote proporzionali a quelle che risultavano attribuite prima della data da cui ha effetto la presente legge.

 

          Art. 20.

     Nei casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per le iscrizioni alla Cassa avvenute anteriormente a tale data, l'importo annuo lordo della pensione risultante in applicazione degli articoli 8 e 10 in nessun caso può essere inferiore a quello corrispondente che risulterebbe, per lo stesso servizio utile, in base alle norme contenute negli articoli 17 e 18.

 

Titolo IV

MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI

DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

 

          Art. 21.

     Nei casi in cui le vigenti disposizioni prescrivono, per il conferimento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazione dal servizio, detto periodo è fissato in un anno compiuto ed è richiesto solo quando il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età dell'iscritto.

 

          Art. 22.

     Per le domande che verranno presentate alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, in nessun caso saranno ammessi a riscatto i servizi o periodi per i quali le vigenti disposizioni prevedano l'obbligo o la facoltà della ricongiunzione ai fini di un unico trattamento di quiescenza.

 

          Art. 23.

     Per ciascuna Cassa pensioni, facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, la prescrizione prevista dall'ultimo comma, rispettivamente, dall'art. 61 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dell'art. 55 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, dell'art. 64 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, e dell'art. 53 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 2312, si applica soltanto per le rate di pensione già ammesse a pagamento.

     La norma di cui al comma precedente ha valore di interpretazione autentica.

 

          Art. 24.

     Gli importi annui lordi dei trattamenti di quiescenza degli Istituti di previdenza, qualora si tratti di pensioni decorrenti da data non anteriore al primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, sono arrotondati, per eccesso, a centinaia di lire. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari, tale arrotondamento si effettua su tutti i nuovi importi delle pensioni risultanti in applicazione della presente legge.

     Per le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai sanitari, la ritenuta del 2 per cento prevista dall'art. 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, modificata dall'art. 15 della legge 11 giugno 1954, n. 409, è soppressa a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

     Per le pensioni dirette della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, la ritenuta del 2 per cento prevista dall'art. 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, modificata dall'art. 11 della legge 11 aprile 1955, n. 380, è soppressa a partire dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 25.

     Nel caso di trattamento di quiescenza ad onere ripartito fra Istituti di previdenza ed ente locale, l'eventuale maggiore quota differenziale facente carico all'ente nei casi previsti dall'ottavo comma dell'art. 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dal sesto comma dell'art. 47 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e dall'art. 94 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, è determinata dagli Istituti di previdenza. Il relativo pagamento a favore dell'avente diritto è effettuato direttamente dall'ente.

     Le disposizioni contenute nel precedente comma hanno valore di interpretazione autentica.

 

          Art. 26.

     Fino al 31 dicembre 1959 sono autorizzate, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario, anche col sistema del cottimo, oltre i limiti di ore individuali e di spesa complessiva consentiti dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, con le modalità e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro [2].

 

          Art. 27.

     La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1957. Le norme contenute negli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 21 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data predetta.

 

 

Tabella A

Valori delle rendite di cui alla lettera A) dell'art. 4

(Omissis)

 

 

Tabella D

Coefficienti per la determinazione della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera B) dell'art. 4, della parte aggiuntiva di pensione di cui all'art. 9 e della quota teorica di rendita differenziale da prendersi a base per il calcolo del contributo di riscatto ai sensi del comma primo dell'art. 14

(Omissis)

 

 

Tabella E

Coefficienti moltiplicativi da applicare alla retribuzione annua differenziale riferita alla data da cui ha effetto la presente legge ai fini della determinazione della retribuzione annua differenziale costante da attribuire ai servizi utili anteriori a tale data, ai sensi del primo comma dell'art. 6

(Omissis)

 

 

Tabella F

Valori delle rendite vitalizie di cui al n. 1) dell'art. 17

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L. 8 agosto 1991, n. 274.

[2] Il termine del 31 dicembre 1959 è stato prorogato al 31 dicembre 1960 dall'art. 19 della L. 5 dicembre 1959, n. 1077, al 31 dicembre 1965 dall'art. 18 della L. 22 novembre 1962, n. 1646 e infine al 31 dicembre 1968 dall'art. 20 della L. 26 luglio 1965, n. 965.