§ 57.11.123 - Legge 25 ottobre 1977, n. 808.
Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:25/10/1977
Numero:808


Sommario
Art. 1.  Attribuzioni relative al personale docente universitario.
Art. 2.  Attribuzioni relative al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria.
Art. 3.  Nomina delle commissioni esaminatrici nei concorsi decentrati per i ruoli del personale non docente ed operaio delle università e degli istituti di istruzione universitaria.
Art. 4.  Adempimenti connessi ai rapporti con l'I.N.A.I.L.
Art. 5.  Devoluzione di competenze spettanti al consiglio di amministrazione e decentramento dei controlli.
Art. 6.  Snellimento delle procedure.
Art. 7.  Provvedimenti definitivi.
Art. 8.  Procedura per l'assunzione di appartenenti a categorie riservatarie
Art. 9.  Immissione in ruolo di personale non docente incaricato.
Art. 10.  Immissione in ruolo di personale non medico non di ruolo.
Art. 11.  Immissione in ruolo di personale assunto a carico del bilancio dello Stato o dalle amministrazioni universitarie.
Art. 12.  Assorbimento del personale non docente di ruolo in soprannumero.
Art. 13.  Norme particolari concernenti la revisione delle dotazioni organiche.
Art. 14.  Modifiche ai contingenti di posti di personale non docente.
Art. 15.  Estensione dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.
Art. 16.  Valutazione e riconoscimento dei servizi.
Art. 17.  Attribuzione di aumenti periodici in prima applicazione della presente legge.
Art. 18.  Divieto di assunzioni temporanee di personale non docente.
Art. 19.  Riserva di posti nei pubblici concorsi.
Art. 20.  Abrogazione di norme ed altre disposizioni.
Art. 21.  Stato giuridico e trattamento economico del personale delle opere universitarie.
Art. 22.  Competenza relativa ai provvedimenti di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32.
Art. 23.  Vincitori di assegni biennali - Proroghe di contratti e borse di studio.
Art. 24.  Assistenti universitari di ruolo.
Art. 25.  Interpretazione autentica dell'art. 2, terzo comma della legge 15 novembre 1973, n. 734.
Art. 26.  Copertura finanziaria.


§ 57.11.123 - Legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università.

(G.U. 8 novembre 1977, n. 304)

 

 

Titolo I

 

DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SNELLIMENTO DI PROCEDURE.

 

Capo I

 

DECENTRAMENTO

 

     Art. 1. Attribuzioni relative al personale docente universitario.

     Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera del personale docente universitario, con esclusione di quelli di cui al comma successivo, sono devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

     In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:

     a) la ripartizione dei posti di organico e i concorsi a posti di docente;

     b) il conferimento delle nomine e della conferma in ruolo;

     c) i trasferimenti;

     d) le autorizzazioni alla concessione delle aspettative per motivi sindacali;

     e) i comandi e i collocamenti fuori ruolo.

 

          Art. 2. Attribuzioni relative al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

     Tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonché i bandi di concorso e le nomine per la copertura dei posti disponibili presso le singole università o istituti di istruzione universitaria, relativi al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con esclusione di quelli di cui al successivo terzo comma, sono devoluti alla competenza dei rettori e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

     Sono altresì devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli inquadramenti nella categoria immediatamente superiore previsti dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e dagli articoli 13, lettera b) e 25 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

     In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:

     a) la ripartizione ed il trasferimento dei posti in organico;

     b) le autorizzazioni a bandire i concorsi;

     c) i concorsi per il reclutamento del personale delle carriere direttive, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie;

     d) il conferimento della nomina in ruolo, i trasferimenti e le promozioni del personale appartenente alle carriere direttive di cui alla precedente lettera c), nonché la formulazione del giudizio complessivo per il personale delle carriere medesime con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifiche equiparate;

     e) le promozioni del personale delle altre carriere per le quali le norme vigenti prevedono la competenza del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione o procedure concorsuali su base nazionale;

     f) i concorsi riservati alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale e di coadiutore principale, o alle qualifiche equiparate, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

     g) i trasferimenti da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera, di cui all'art. 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     h) le autorizzazioni alle concessioni delle aspettative per motivi sindacali;

     i) i comandi ed i collocamenti fuori ruolo.

     I bandi relativi ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale non docente sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, anche se attribuiti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

 

          Art. 3. Nomina delle commissioni esaminatrici nei concorsi decentrati per i ruoli del personale non docente ed operaio delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

     Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie, alla carriera esecutiva amministrativa ed alla carriera ausiliaria sono nominate dai rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria secondo le modalità di cui all'art. 3, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

     Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di operaio sono nominate dai rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria e si compongono di:

     a) un tecnico laureato, o ingegnere dell'ufficio tecnico o curatore degli orti botanici o conservatore dei musei delle scienze, quale presidente;

     b) da tre tecnici di carriera direttiva, scelti tra i tecnici laureati, ingegneri, curatori o conservatori, ovvero da tre tecnici di carriera di concetto degli istituti scientifici o degli uffici tecnici;

     c) da un funzionario di carriera direttiva delle segreterie universitarie.

     Alle commissioni vengono aggregati, a tutti gli effetti, uno o più operai specializzati, in relazione alle qualifiche di mestiere messe a concorso.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato appartenente al ruolo di carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

     E' abrogato l'art. 24 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

 

          Art. 4. Adempimenti connessi ai rapporti con l'I.N.A.I.L.

     Sono devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli adempimenti relativi alla gestione esercitata dall'I.N.A.I.L. per conto dello Stato nei confronti del personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria in esecuzione della normativa vigente in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

     Le prestazioni dovute dall'I.N.A.I.L. al personale delle università e degli istituti di istruzione universitaria vengono eseguite previa autorizzazione dei rettori e dei direttori, i quali, in qualità di funzionari delegati, provvedono anche ai conseguenti rimborsi.

 

          Art. 5. Devoluzione di competenze spettanti al consiglio di amministrazione e decentramento dei controlli.

     Salvo quanto previsto dal precedente art. 2, lettera e), nelle materie devolute, per effetto della presente legge, ai rettori delle università ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria le attribuzioni, che, in base alle vigenti disposizioni, sono esercitate dal consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, sono demandate ad un'apposita commissione per il personale da costituire presso ogni università od istituto di istruzione universitaria.

     Detta commissione, nominata dal rettore o direttore, è cosi composta:

     a) dal rettore o direttore, che la presiede;

     b) dal direttore amministrativo;

     c) da due rappresentanti del personale docente;

     d) da due rappresentanti del personale non docente.

     I membri di cui alle lettere c) e d) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, rispettivamente, del personale docente e del personale non docente.

     Le funzioni di controllo esercitate dalla ragioneria centrale presso il Ministero della pubblica istruzione e dalla Corte dei conti sono demandate, nelle materie devolute, ai sensi della presente legge, ai rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria, rispettivamente, alle ragionerie regionali dello Stato e alle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

 

Capo II

 

PROCEDURE

 

          Art. 6. Snellimento delle procedure.

     Su richiesta dei competenti rettori delle università, dei direttori degli istituti di istruzione universitaria, nonché dei direttori degli osservatori astronomici e vesuviano, trasmessa per il tramite delle ragionerie regionali dello Stato, le direzioni provinciali del tesoro sono autorizzate a variare le partite provvisorie e definitive di spesa fissa relative al personale docente e non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, al fine di corrispondere al personale stesso gli assegni conseguenti a provvedimenti di competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei rettori e direttori, concernenti nomine e variazioni di stato aventi effetti giuridici ed economici.

     I rettori e direttori, di cui al comma precedente, avanzeranno detta richiesta quando avranno accertato la sussistenza delle condizioni prescritte ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di propria competenza ovvero quando avranno ricevuto comunicazione delle variazioni da apportare con provvedimenti di competenza dell'Amministrazione centrale.

 

          Art. 7. Provvedimenti definitivi.

     Tutti i provvedimenti emanati dai rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria, per effetto della presente legge, sono definitivi, con esclusione dei seguenti:

     a) dichiarazione di risoluzione del rapporto di impiego a seguito di giudizio sfavorevole sul periodo di prova;

     b) sanzioni disciplinari;

     c) dispensa dal servizio quando non si tratti di dispensa dal servizio per infermità;

     d) sospensione cautelare facoltativa.

 

          Art. 8. Procedura per l'assunzione di appartenenti a categorie riservatarie [1].

 

Titolo II

 

IMMISSIONI IN RUOLO E REVISIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE NON DOCENTE DELLE UNIVERSITA', DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E VESUVIANO.

 

Capo I

 

IMMISSIONI IN RUOLO E REVISIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE

 

          Art. 9. Immissione in ruolo di personale non docente incaricato.

     Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1977 con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042, è immesso nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti riservati al predetto personale ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, numero 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, numero 766.

     Il personale cui è stato conferito, in data anteriore al 1° luglio 1977, un incarico nelle more dei concorsi su posti vacanti in organico, è immesso nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante l'utilizzazione dei posti per i quali sono stati conferiti gli incarichi stessi.

     Le relative dotazioni organiche sono aumentate fino alla concorrenza dell'eventuale eccedenza delle unità di personale immesso in ruolo ai sensi dei commi precedenti rispetto alle disponibilità effettive dei rispettivi ruoli.

     Salvo quanto previsto dal successivo comma, sono revocati i concorsi già indetti per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici e vesuviano, non pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il personale cui sia stato conferito un incarico nelle more dei concorsi dopo la data del 30 giugno 1977 è mantenuto in servizio fino all'espletamento dei concorsi stessi; tali concorsi dovranno essere espletati entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 10. Immissione in ruolo di personale non medico non di ruolo.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale non medico, assunto a carico del bilancio delle università con rapporto di lavoro subordinato per le esigenze funzionali delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e di cura, in servizio alla data del 1° gennaio 1977, è immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

     L'immissione in ruolo ha luogo previo incremento delle dotazioni dei rispettivi ruoli organici fino alla concorrenza delle unità di personale avente titolo all'immissione stessa.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 11. Immissione in ruolo di personale assunto a carico del bilancio dello Stato o dalle amministrazioni universitarie.

     Il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, compresi gli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio alla data del 1° gennaio 1977, e che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi nell'ultimo triennio, è immesso nei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici e vesuviano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'immissione in ruolo è disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto.

     L'immissione in ruolo ha luogo di norma mediante l'utilizzazione dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche. Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di posti nelle predette dotazioni organiche, queste sono aumentate fino alla concorrenza della eventuale eccedenza.

 

Capo II

 

NORME PARTICOLARI AI FINI DELL'ASSORBIMENTO DEL PERSONALE IN SOPRANNUMERO E DELLE IMMISSIONI IN RUOLO

 

          Art. 12. Assorbimento del personale non docente di ruolo in soprannumero.

     Con effetto dal 1° gennaio 1977, il personale non docente di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in soprannumero, è immesso in posti numerari dei rispettivi ruoli organici delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano.

     L'assorbimento del soprannumero ha luogo mediante un incremento delle dotazioni organiche corrispondenti al numero delle unità di personale da immettere in posti numerari.

 

          Art. 13. Norme particolari concernenti la revisione delle dotazioni organiche.

     Il Ministro per la pubblica istruzione determinerà, con propri decreti, di concerto con il Ministro per il tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici, tenuto conto degli incrementi resi necessari dalle immissioni in ruolo previste dal presente titolo.

     Sugli incrementi determinati dalle immissioni nei ruoli delle carriere esecutive e ausiliarie, nonché degli operai permanenti, non si fa luogo alla riserva dei posti previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, fermo restando che la riserva stessa sarà operata, nella percentuale prevista dalla medesima legge, sui posti che saranno disponibili per i successivi concorsi pubblici.

 

          Art. 14. Modifiche ai contingenti di posti di personale non docente.

     Fino alla determinazione definitiva delle singole piante organiche di ateneo, da attuarsi in sede di riforma universitaria, sulla base di criteri di programmazione, le modifiche ai contingenti dei posti del personale non docente - ivi compresi i posti relativi alle qualifiche dirigenziali - che si rendessero opportune, saranno determinate, per ciascun ateneo, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sulla base di un criterio uniforme che tenga conto del numero degli studenti, delle esigenze della ricerca, della dislocazione e del tipo di strutture edilizie.

     I posti che - dall'entrata in vigore della presente legge - si renderanno vacanti saranno ridistribuiti tra le diverse università in conformità alle esigenze di riequilibrio.

 

          Art. 15. Estensione dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

     Le norme di cui all'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si applicano anche al personale assunto a carico del bilancio delle università e degli istituti di istruzione universitaria nonché degli osservatori astronomici e vesuviano in sostituzione di altro personale al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, purché in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Titolo III

 

VALUTAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI

 

          Art. 16. Valutazione e riconoscimento dei servizi.

     Il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici e vesuviano, alle dirette dipendenze delle singole amministrazioni universitarie o degli osservatori, è assimilato a tutti gli effetti al servizio non di ruolo statale di cui alle varie categorie previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

     Per la valutazione di tale servizio ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

     Il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato anche presso altre amministrazioni dello Stato o presso le opere universitarie, dal personale non docente, compreso quello immesso in ruolo ai sensi dei precedenti articoli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, nonché presso gli osservatori astronomici e vesuviano, è riconosciuto, ai fini economici e della progressione di carriera: per intero se svolto nella stessa carriera o categoria ovvero in categorie equiparate; nella misura della metà se svolto in carriere o categorie immediatamente inferiori; nella misura della metà e comunque per non più di quattro anni se svolto in carriere o categorie non immediatamente inferiori a quelle di attuale appartenenza.

     Tale riconoscimento avviene mediante ricostruzione di carriera sulla base del servizio effettivamente prestato nella carriera di appartenenza, sommando a tale servizio la sola anzianità riconosciuta per effetto del precedente comma. E' consentita l'opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, se più favorevole.

     Per il personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, qualora la ricostruzione di carriera comporti per l'anzianità maturata l'inquadramento nelle qualifiche superiori, questo è disposto anche in eccedenza alle relative dotazioni organiche, salvo successivo riassorbimento.

     Gli effetti giuridici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al precedente terzo comma decorrono dal 1° gennaio 1977, mentre gli effetti economici decorrono dal 1° maggio 1977 per il 50 per cento dell'importo della maggiore retribuzione spettante a ciascuno interessato e dal 1° maggio 1978 per l'intero ammontare della medesima retribuzione.

     I benefici previsti dal presente articolo si applicano con le stesse modalità indicate nei precedenti quarto e quinto comma anche nei confronti del personale in servizio nominato in carriera superiore a quella di appartenenza a seguito di concorso pubblico ovvero riservato successivamente alla data del 1° gennaio 1977, nonché del personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, che maturi il prescritto periodo di anzianità ai fini della promozione alla qualifica superiore anche in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

     L'assegno ad persona di cui all'art. 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, per la parte eccedente la somma di L. 23.000 mensili attribuita con legge 4 aprile 1977, n. 121, viene riassorbito, con i criteri previsti dal secondo comma del citato art. 2, nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli effetti economici dei benefici previsti dal presente articolo.

 

          Art. 17. Attribuzione di aumenti periodici in prima applicazione della presente legge.

     Ai fini perequativi, al personale appartenente ai ruoli delle carriere esecutive dei tecnici ed ai ruoli degli infermieri delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, il quale, a seguito dei riconoscimenti di servizio previsti dal precedente art. 16, risulti in possesso di una anzianità di anni 6, 10 o 15, saranno attribuiti, rispettivamente, 1, 2 o 3 aumenti periodici in aggiunta a quelli spettanti in base alla anzianità posseduta.

 

Titolo IV

 

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

Capo I

 

NORME FINALI

 

          Art. 18. Divieto di assunzioni temporanee di personale non docente.

     E' fatto divieto di assumere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, personale non docente non di ruolo comunque denominato.

     L'assunzione di personale effettuata in violazione del divieto posto dal precedente comma è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'amministrazione, salva la responsabilità, personale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari e degli organi delle singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto.

     Si deroga al divieto di cui al precedente primo comma soltanto per le assunzioni temporanee di personale paramedico presso i policlinici e le cliniche universitarie e di personale operaio presso le università, gli istituti di istruzione universitaria e gli osservatori astronomici e vesuviano. Tali assunzioni temporanee sono disposte secondo i criteri e nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

 

          Art. 19. Riserva di posti nei pubblici concorsi.

     Nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le predette amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione, o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.

     Nei bandi di concorso a posti di personale tecnico degli istituti scientifici e clinici sarà specificato quali posti messi a concorso siano riservati al personale di cui al comma precedente.

     I posti riservati eventualmente non utilizzati sono trasferiti in aggiunta ai posti a concorso ordinario.

 

          Art. 20. Abrogazione di norme ed altre disposizioni.

     Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono il conferimento di incarichi su posti di organico del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, e, in particolare, quelle di cui agli articoli 22-bis e 26-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel testo ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465; quelle di cui agli articoli 13, 36 e 50 della legge 3 novembre 1961, n. 1255; quelle di cui all'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 276, e quelle di cui all'art. 27 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

     L'art. 6, primo comma, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, non si applica ai ruoli del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano.

     Il periodo di prova previsto dall'art. 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è ridotto a sei mesi.

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

 

          Art. 21. Stato giuridico e trattamento economico del personale delle opere universitarie.

     Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a regolamentare con proprio decreto lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle opere delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

     Per le opere universitarie appartenenti alle regioni a statuto ordinario tale regolamento avrà vigore fino al trasferimento del loro personale alle regioni stesse, secondo quanto previsto dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     Nel decreto di cui al primo comma lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle opere universitarie saranno equiparati, per quanto possibile, a quelli del corrispondente personale di ruolo delle università.

     Le eventuali eccedenze rispetto al trattamento economico del personale universitario sono ammesse solo per le voci ricorrenti e se già in godimento alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; in tal caso esse assumono il carattere di assegno ad personam riassorbibile sui futuri miglioramenti di carattere generale e individuale ad eccezione di quelli derivanti da aumenti dell'indennità integrativa speciale e degli assegni familiari.

     Il contributo dato dallo Stato alle opere universitarie per il loro funzionamento verrà aumentato, a datare dal prossimo esercizio finanziario, in misura tale da coprire le eventuali maggiori spese di personale, limitatamente a quanto previsto dal regolamento di cui al primo comma.

     Fino alla data del 1° novembre 1979, i capitoli di spesa a favore delle opere universitarie e per gli assegni universitari sono unificati, fermo restando, comunque, quanto disposto per i predetti assegni dalle norme vigenti, ivi compreso l'ultimo comma dell'art. 5 della legge 21 aprile 1969, n. 162.

 

          Art. 22. Competenza relativa ai provvedimenti di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32.

     I provvedimenti relativi al collocamento in ruolo in soprannumero previsto dalla legge 4 febbraio 1966, n. 32, da disporre nei confronti del personale non docente, già inquadrato nella qualifica di diurnista per effetto dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, o che abbia maturato il prescritto triennio a carico dei bilanci delle università secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1042, sono devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria, i quali acquisiranno il parere della commissione per il personale di cui al precedente art. 5.

     Resta ferma peraltro la competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione nei casi in cui sui provvedimenti predetti si sia già pronunciato il consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 23. Vincitori di assegni biennali - Proroghe di contratti e borse di studio.

     L'art. 1, secondo comma, della legge 4 febbraio 1977, n. 21, è modificato nel senso che i vincitori di assegni biennali di formazione scientifica e didattica, che siano docenti di altri ordini di scuola o dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni anche per l'eventuale biennio di proroga degli assegni biennali.

     I contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, qualora scadano prima del 31 ottobre 1978 sono prorogati fino alla predetta data, a richiesta degli interessati.

     Analogamente alle borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62 ed attualmente in godimento, sono prorogate fino al 31 ottobre 1978.

 

          Art. 24. Assistenti universitari di ruolo.

     La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, di cui all'art. 3, tredicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è da intendersi riferita al 31 ottobre 1978, termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore della citata legge di conversione.

     Gli assistenti di ruolo su posti convenzionati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché - all'atto della loro nomina - i vincitori dei concorsi su posti convenzionati già esistenti alla data del 1° ottobre 1977 banditi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati in soprannumero nel ruolo degli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico acquisito. I relativi posti convenzionati sono soppressi. E' abrogato l'art. 13-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel testo ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

 

          Art. 25. Interpretazione autentica dell'art. 2, terzo comma della legge 15 novembre 1973, n. 734.

     L'obbligo del versamento in conto entrate eventuali del Tesoro di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, deve intendersi riferito al solo esercizio finanziario 1973.

 

          Art. 26. Copertura finanziaria.

     L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi 332 milioni per l'anno 1977, è a carico del capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

     Per i successivi esercizi finanziari la spesa annua complessiva valutata in lire 23 miliardi 685 milioni, sarà a carico dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 


[1]  Articolo modificato dall'art. 1 della L. 27 febbraio 1980, n. 38 e abrogato dall'art. 25 della L. 29 gennaio 1986, n. 23.

[2]  Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 19 settembre 1987, n. 382.