§ 67.4.18 – R.D. 25 novembre 1937, n. 2360.
Conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:25/11/1937
Numero:2360


Sommario
Art. 1.      La reggenza degli uffici locali marittimi, cui non siano preposti ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, e quella delle delegazioni di spiaggia può essere [...]
Art. 2.      Le persone di cui al precedente articolo che desiderano ottenere l'incarico della reggenza di uffici marittimi locali e di delegazioni di spiaggia devono avanzare [...]
Art. 3.      I titoli presentati dagli aspiranti ai posti di incaricato marittimo o di delegato di spiaggia sono esaminati, di volta in volta, da una commissione che ha sede presso [...]
Art. 4.      Le nomine ad incaricato marittimo e a delegato di spiaggia sono fatte con decreto del ministro per le comunicazioni. Esse sono sempre di carattere temporaneo e [...]
Art. 5.      Gli uffici locali marittimi e le delegazioni di spiaggia, agli effetti della retribuzione di cui all'art. 6, si suddividono, rispettivamente, a seconda della loro [...]
Art. 6.      Agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia, salva l'eccezione di cui all'articolo seguente, compete, a carico del bilancio della marina mercantile, la [...]
Art. 7.      Ai funzionari ed agli agenti di ruolo dell'amministrazione della marina mercantile in attività di servizio, titolari o reggenti di uffici marittimi locali o di [...]
Art. 8.      In caso di brevi reggenze affidate a funzionari governativi di attribuzioni affini (di finanza, di dogana), in occasione di temporanee vacanze di titolari degli uffici [...]
Art. 9.      Nulla è innovato a quanto è attualmente stabilito dal regolamento per l'esecuzione del codice per la marina mercantile circa le attribuzioni e l'assimilazione di grado, [...]
Art. 10.      Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia attualmente in servizio
Art. 11.      Sono abrogati il regio decreto 1° marzo 1928, n. 719, che approva le norme per il conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia, il decreto [...]


§ 67.4.18 – R.D. 25 novembre 1937, n. 2360.

Conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia.

(G.U. 1 febbraio 1938, n. 25).

 

     Art. 1.

     La reggenza degli uffici locali marittimi, cui non siano preposti ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, e quella delle delegazioni di spiaggia può essere affidata a impiegati od agenti dello Stato in attività di servizio od a persone appartenenti alle seguenti categorie:

     a) ufficiali inferiori dei corpi militari della regia marina in congedo o dimissionari;

     b) archivisti ed applicati delle capitanerie di porto in pensione o dimissionari;

     c) sottufficiali del C.R.E.M. e della regia guardia di finanza in congedo o a riposo;

     d) capitani e padroni marittimi;

     e) impiegati dello Stato, delle province e dei comuni in pensione o dimissionari, o persone che abbiano coperto cariche presso gli enti stessi o presso le organizzazioni politiche e sindacali del regime, nel quale ultimo caso, sentito il parere del segretario federale;

     f) l'amministrazione può, inoltre, a suo esclusivo giudizio, qualora manchino per una località aspiranti che appartengano alle categorie predette, e siano ritenuti idonei, concedere la reggenza degli uffici suddetti anche a persone che siano fornite del titolo di studio richiesto per l'ammissione al grado 13° dei ruoli di gruppo C delle amministrazioni dello Stato.

     Le persone cui sia affidata la reggenza di uffici locali marittimi assumono la qualifica di "incaricato marittimo", quelle cui sia affidata la reggenza di delegazioni di spiaggia, assumono la qualifica di "delegato di spiaggia".

 

          Art. 2.

     Le persone di cui al precedente articolo che desiderano ottenere l'incarico della reggenza di uffici marittimi locali e di delegazioni di spiaggia devono avanzare domanda al ministero delle comunicazioni, indicando la sede alla quale aspirano.

     Gli aspiranti debbono essere di sana costituzione fisica, di età non superiore ai 60 anni, di buona condotta morale e politica, iscritti al partito nazionale fascista, non avere mai riportato condanne che siano di ostacolo al conferimento di gradi nella marina mercantile, avere stabile dimora nella località ove ha sede l'ufficio richiesto o prendere impegno di trasferirvisi a proprie spese.

     Non possono essere nominati incaricati marittimi o delegati di spiaggia coloro che esercitano la professione di spedizioniere marittimo o qualsiasi altra che il ministero ritenga incompatibile con l'incarico predetto, nonchè coloro che rivestono la carica di podestà o di segretario comunale.

 

          Art. 3.

     I titoli presentati dagli aspiranti ai posti di incaricato marittimo o di delegato di spiaggia sono esaminati, di volta in volta, da una commissione che ha sede presso l'ispettorato delle capitanerie di porto e composta di:

     un colonnello di porto, capo della divisione personale dell'ispettorato predetto, presidente;

     un tenente colonnello o maggiore di porto, membro;

     un capitano di porto, membro e segretario.

     La commissione sottopone al ministro per le comunicazioni le proposte motivate per il conferimento dei posti in parola.

 

          Art. 4.

     Le nomine ad incaricato marittimo e a delegato di spiaggia sono fatte con decreto del ministro per le comunicazioni. Esse sono sempre di carattere temporaneo e revocabili dallo stesso ministro per le comunicazioni.

 

          Art. 5.

     Gli uffici locali marittimi e le delegazioni di spiaggia, agli effetti della retribuzione di cui all'art. 6, si suddividono, rispettivamente, a seconda della loro importanza commerciale e marittima, in due o tre classi, come risulta dalla tabella A annessa al presente decreto.

 

          Art. 6.

     Agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia, salva l'eccezione di cui all'articolo seguente, compete, a carico del bilancio della marina mercantile, la retribuzione annua stabilita dalla tabella B, parimenti annessa al presente decreto.

     Ai predetti incaricati e delegati non spetta alcuna indennità di caro-viveri.

     La nomina e la retribuzione di cui sopra non conferiscono agli incaricati marittimi e ai delegati di spiaggia alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato, per pensioni, aspettative, congedi, riduzioni ferroviarie, ecc.

     In caso di licenziamento viene corrisposto agli incaricati marittimi e ai delegati di spiaggia, come per gli avventizi in servizio dell'amministrazione dello Stato, l'indennizzo previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319.

 

          Art. 7.

     Ai funzionari ed agli agenti di ruolo dell'amministrazione della marina mercantile in attività di servizio, titolari o reggenti di uffici marittimi locali o di delegazioni di spiaggia, non spetta la retribuzione di cui al precedente art. 6, nè alcun'altra indennità speciale per effetto dell'incarico o della reggenza, salva, quando ne sia il caso, l'indennità di missione.

 

          Art. 8.

     In caso di brevi reggenze affidate a funzionari governativi di attribuzioni affini (di finanza, di dogana), in occasione di temporanee vacanze di titolari degli uffici marittimi e delle delegazioni di spiaggia, viene corrisposta ai funzionari medesimi una indennità giornaliera di lire 6  , qualora si tratti della reggenza di un ufficio marittimo, e di lire 3, se di una delegazione di spiaggia [1].

     La indennità suddetta va assoggettata alle riduzioni sancite dai regi decreti-leggi 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

     La predetta indennità è corrisposta fino ad un massimo di 90 giorni di reggenza. Qualora la reggenza stessa dovesse prolungarsi oltre il limite suddetto, ai funzionari di cui sopra compete, per tutto il periodo eccedente, e proporzionalmente alla sua durata, la retribuzione prevista dalla tabella B.

 

          Art. 9.

     Nulla è innovato a quanto è attualmente stabilito dal regolamento per l'esecuzione del codice per la marina mercantile circa le attribuzioni e l'assimilazione di grado, agli effetti delle indennità di trasferta e di missione, degli incaricati marittimi e dei delegati di spiaggia che non siano impiegati o agenti dello Stato in attività di servizio.

     Resta pertanto, abrogato l'ultimo comma dell'articolo 43 del detto regolamento.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia attualmente in servizio.

 

          Art. 11.

     Sono abrogati il regio decreto 1° marzo 1928, n. 719, che approva le norme per il conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia, il decreto ministeriale 15 maggio 1928, che approva le norme per la nomina di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia, e tutte le altre disposizioni contrarie al presente decreto.

 

 

Tabella A

Classifica degli uffici marittimi locali e delle delegazioni di spiaggia

 

Uffici locali marittimi di 1ª classe

Varazze

Fano

Marina di Carrara

Grado

Portovecchio di Piombino

Capo d'Istria

Follonica

Parenzo

Fiumicino

Lussingrande

Ponza

Riposto

Procida

Gela

Baia

Mazzara del Vallo

Capri

Pantelleria (isola)

Sorrento

Uffici locali marittimi di 2ª classe

Vado Ligure

Senigallia

Camogli

Lagosta

Chiavari

Porto Garibaldi

Terracina

Isola

Formia

Traghetto

Portici

Neresine

Meta

Pozzallo

Villa San Giovanni

Sciacca

Trani

Lampedusa (isola)

Delegazioni di spiaggia di 1ª classe

Ventimiglia

S. Venere

Alassio

Tropea

Loano

Gioia Tauro

Finale Ligure

Bagnara

Noli

Scilla

Albissola Marina

Marina di Catanzaro

Voltri

Otranto

Prà

Monopoli

Sturla

Mola di Bari

Portofino

Bisceglie

Rapallo

Rodi Garganico

Levanto

Termoli

Monterosso

S. Vito Chietino

Portovenere

S. Benedetto del Tronto

Le Grazie

Cattolica

Pertusola

Cesenatico

Lerici

Porto Corsini

Marina di Massa

Scardovari

Forte dei Marmi

Porto Levante

Bocca d'Arno (Marina di Pisa)

Alberoni

Vada

Cittanova

Santa Liberata

Umago

Port'Ercole

Fasana

Porto Longone

Abbazia

Rio Marina

Volosca

Giglio (isola)

Bosa

Ladispoli

Torre Grande (Oristano)

Badino

Calasetta

Ventotene (isola)

Sant'Antioco

Casamicciola

Salina (isola)

Forio d'Ischia

Canneto

Piano di Sorrento

Torre di Faro

Amalfi

Capo Molini

Maiori

Aci Castello

Pisciotta

Punta Plaia

Scario (S. Giovanni a Piro)

Marzameni (Pachino)

Sapri

Termini Imerese

Paola

Delegazioni di spiaggia di 2ª classe

Bordighera

Trebisacce

Arma di Taggia

Torre Cesarea

Laigueglia

Leuca (Capo S. Maria)

Albenga

Tricase

Spotorno

S. Andrea

Arenzano

Giovinazzo

Pegli

Margherita di Savoia

Foce

Viesti

Quinto

Peschici

Nervi

Tremiti (isola)

Bogliasco Pieve

Vasto

Sori

Giulianova

Recco

Porto S. Giorgio

Riva Trigoso

Porto Civitanova

Deiva

Porto Recanati

Fezzano

Riccione

Cecina

Bellaria

Baratti

Cervia

Castiglione della Pescaia

Volano

Talamone

Porto di Goro

Capraia (isola)

Pellestrina

Marciana

Burano

Campo

Falconera

Monte Calamita

Porto Nogaro

S. Marinella

Muggia

Minturno (già Traetto)

Val di Torre

Monte di Procida

Orsera

Torre Gaveta

Veruda

Positano

Medolino

Cetara

Porto Albona (Rabaz)

Vietri sul Mare

Fianona

Agropoli

Laurana

Castellabate

Portoscuso

Camerota

Arbatax (Tortoli)

Scalea

Siniscola

Diamante

Golfo Aranci

Belvedere Marittimo

S. Teresa di Gallura

Cetraro (già Acquapesa)

Stromboli (isola)

Amantea

S. Stefano di Camastra

Nicotera

S. Agata di Militello

Palmi

Patti Marina

Melito Porto Salvo

Spadafora

Locri

Giardini

Siderno

Avola

Roccella Ionica

Marina di Ragusa

Cariati

Scoglitti (Vittoria)

Rossano

Favignana (isola)

Corigliano Calabro

Castellammare del Golfo

Terrasini

Trabia

Isola delle Femine

Cefalù

Porticello (Solanto)

Delegazioni di spiaggia di 3ª classe

Ospedaletti

Monasterace

Riva S. Stefano

Soverato

Diano Marina

Capo Rizzuto

Andora

Torre Nuova (Cirò)

Ceriale

Monte Giordano

Pietra Ligure

Montalbano Ionico (Scanzano)

Celle Ligure

Nardò

Cogoleto

Castro (Vaste)

Zoagli

S. Cataldo (Lecce)

Lavagna

Villanova (Ostuni)

Moneglia

Polignano a Mare

Framura

Torre Pelosa (Triggiano)

Bonassola

S. Spirito di Bitonto

Vernazza

San Menaio (Vico del Gargano)

Rio Maggiore

Lesina

Foce della Magra

Francavilla a Mare

Gorgona (isola)

Silvi

S. Vincenzo

Roseto degli Abruzzi

Cavo

Martinsicuro (Colonnella)

Pianosa (isola)

Grottammare

Montecristo (isola)

Cupra Marittima

Montalto di Castro

Pedaso

Porto Clementino (Tarquinia)

Numana

Sabaudia

Torrette

Torre Vittoria

Falconara Marittima

Sperlonga

Marotta

S. Angelo

Viserba

Mondragone

Cazza

Resina

Pelagosa

Vico Equense

Primaro

Massalubrense

Porto Lignano

Agnone (Ortodonico)

Sistiana

Acciarolo

Grignano

Palinuro

Portorose

Capitello

Salvore

Maratea

Brioni

Praia a Mare

Porto Badò

S. Lucido

Carnizza

Sant'Eufemia

Val Mazzinghi

Pellaro

Unie

Bova Marina

Sansego

Brancaleone

S. Pietro Nembi

Bianco

S. Marina di Albona

Moschiena

Scaletta Zanclea

Ossero

Alì Marina

Caisole

S. Teresa di Riva

Faresina

Letoianni (Gallodoro)

S. Martino di Cherso

Fiumefreddo

Torre di Porto Corallo (Villaputzu)

Stazzo

Cala Gonone (Dorgali)

S. Maria la Scala

Orosei

Cannizzaro

Palau

S. Giovanni li Cuti

Castelsardo

Brucoli

Stintino

Palma di Montechiaro

Asinara (isola)

Siculiana

Porto San Nicolò dell'Argentiera

Porto Palo di Menfi

Filicudi e Alicudi (isole)

Linosa (isola)

Malfa

Marinella

Rinella

Marittimo (isola)

Panarea (isola)

Levanzo (isola)

Castel di Tusa

Bonagia

Caronia Marina

S. Vito lo Capo

Capo di Orlando

Balestrate

Gioiosa Marea

Ustica (isola)

Oliveri

 

 

Tabella B

Tabella degli assegni annui spettanti agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia

 

Uffici locali marittimi

Di 1ª classe

L. 2400

Di 2ª classe

L. 2000

Delegazioni di spiaggia

Di 1ª classe

L. 1400

Di 2ª classe

L. 1200

Di 3ª classe

L. 1000

     Nota. 1. Per gli incaricati marittimi e i delegati di spiaggia appartenenti alle categorie a), b), c), d), e), f) dell'art. 1 gli assegni annui previsti dalla presente tabella, in quanto costituiscono retribuzioni di carattere principale, vanno ridotti secondo il regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed aumentati secondo i regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

     2. Per i funzionari governativi di ruolo di cui all'ultimo comma dell'art. 8, in quanto rappresentano compensi di carattere accessorio, gli stessi assegni vanno assoggettati alle riduzioni sancite dai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.


[1] Le indennità di cui al presente comma sono state elevate rispettivamente a lire 150 e a lire 80, a decorrere dal 1° luglio 1950, per effetto dell'art. 1 della L. 22 febbraio 1952, n. 99.