Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 12/02/2024 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione |
Art. 2. Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio |
Art. 3. Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazione esistenti |
Art. 4. Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA |
Art. 5. Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato dell'imposta sui premi di assicurazione |
Art. 6. Finalità |
Art. 7. Ambito di applicazione |
Art. 8. Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato |
Art. 9. Elaborazione e adesione alla proposta di concordato |
Art. 10. Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale - requisiti |
Art. 11. Cause di esclusione |
Art. 12. Effetti dell'accettazione della proposta |
Art. 13. Adempimenti |
Art. 14. Rinnovo del concordato |
Art. 15. Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato |
Art. 16. Reddito d'impresa oggetto di concordato |
Art. 17. (Valore della produzione netta oggetto di concordato). |
Art. 18. Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto |
Art. 19. Rilevanza delle basi imponibili concordate |
Art. 20. Determinazione degli acconti |
Art. 20 bis. (Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale). |
Art. 21. Cessazione del concordato |
Art. 22. Decadenza del concordato |
Art. 23. Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario |
Art. 24. Cause di esclusione |
Art. 25. Effetti dell'accettazione della proposta |
Art. 26. Adempimenti |
Art. 27. Rinnovo del concordato |
Art. 28. Reddito oggetto di concordato |
Art. 29. Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto |
Art. 30. Rilevanza delle basi imponibili concordate |
Art. 31. Determinazione degli acconti |
Art. 31 bis. (Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario). |
Art. 32. Cessazione del concordato |
Art. 33. Decadenza del concordato |
Art. 34. Attività di accertamento |
Art. 35. Disposizioni di coordinamento |
Art. 36. Commissione degli esperti |
Art. 37. Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato |
Art. 38. Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici [...] |
Art. 39. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 40. Disposizioni finanziarie |
Art. 41. Entrata in vigore e decorrenza |
§ 95.1.492 - D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.
Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.
(G.U. 21 febbraio 2024, n. 43)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto l'articolo 17 della predetta
Visti, inoltre, gli articoli 2, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e 3, comma 1, lettera a), della predetta
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta dell'11 gennaio 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
Capo I
Disposizioni in materia di procedimento accertativo
Art. 1. Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione
1. Al
a) all'articolo 1:
1) il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè il recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possono essere definiti con adesione del contribuente.»;
2) nel comma 2, le parole: «e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale,» sono soppresse;
3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: «L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della
2) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).»;
c) l'articolo 5-ter è abrogato;
d) dopo l'articolo 5-ter è inserito il seguente:
«5-quater (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della
a) senza condizioni;
b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.
2. L'adesione di cui al comma 1 può avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all'organo che lo ha redatto.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'adesione condizionata, l'organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
4. I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.
5. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3 da parte dell'organo che ha redatto il verbale.
6. In presenza dell'adesione di cui al comma 1, la misura delle sanzioni applicabili, indicata nell'articolo 2, comma 5, e nell'articolo 3, comma 3, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.
7. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 6, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole: «in carta libera» sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 5 comma 1.L'istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso.
2-bis. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della
2-ter. È fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata
2-quater. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 2-bis, primo periodo, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.»;
3) al comma 3, dopo le parole: «presentazione dell'istanza del contribuente» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis, ultimo periodo»;
4) al comma 4, le parole: «di cui al comma 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;
f) all'articolo 7, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della
g) all'articolo 8:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «L'ufficio» sono inserite le seguenti: «, verificato l'avvenuto pagamento,»;
h) all'articolo 11:
1) al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: «L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della
2) al comma 1, lettera b-ter), le parole: «hanno dato luogo alla determinazione delle» sono sostituite dalle seguenti: «determinano le»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-ter. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.»;
i) all'articolo 12:
1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. In caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 11, comma 1. L'istanza di adesione è proposta entro i termini di presentazione del ricorso.
1-bis. Il contribuente può presentare l'istanza di adesione di cui all'articolo 11, con l'indicazione del domicilio di almeno un rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della
1-ter. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1-bis, primo periodo, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.»;
2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Si applica il comma 1-quater dell'articolo 7.».
2. Al
a) all'articolo 31, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
b) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
«Art. 38 bis. (Atti di recupero). - 1. Per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, l'Agenzia delle entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, le seguenti:
a) fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti, nonchè quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del
b) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del
c) l'atto di cui alla lettera a), emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti non spettanti e inesistenti, di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, del
d) il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
e) la competenza all'emanazione degli atti di cui alla lettera a), emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta;
f) per le controversie relative all'atto di recupero di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni previste dal
g) in assenza di specifiche disposizioni, le lettere a), b), d), e f) si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti. Fatti salvi i più ampi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. La competenza all'emanazione dell'atto di recupero spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto al momento della commissione della violazione. In mancanza del domicilio fiscale la competenza è attribuita a un'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore.
2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell'articolo 22 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
c) all'articolo 60 il settimo comma è abrogato;
d) dopo l'articolo 60-bis è inserito il seguente:
«Art. 60 ter. (Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale). - 1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al
a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del codice di cui al
b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al
c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al
d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale di cui al comma 5 del presente articolo, a tale domicilio speciale.
2. All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione degli indirizzi di cui al comma 1.
3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
4. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al comma 3, lettera b), nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.
5. I soggetti di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al
6. Ai fini della notificazione e dell'invio di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai sensi dell'articolo 26 del
3. All'articolo 9-bis, comma 16, quarto periodo, del
4. Fermi restando gli effetti per gli atti emessi precedentemente, a decorrere dalla data di cui all'articolo 41, comma 2 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 1, commi da 421 a 423, della
b) articolo 27, commi 16, 17, 19 e 20, del
5. I riferimenti ai commi abrogati contenuti in norme vigenti si intendono effettuati agli atti indicati nell'articolo 38-bis, comma 1, lettere da a) a f), del
6. Al
a) all'articolo 26, il secondo comma, è sostituito dal seguente: «La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»;
b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26 bis. (Comunicazioni al domicilio digitale). - 1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
7. Dall'attuazione del presente articolo, a esclusione del comma 1, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 2. Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio
1. In riferimento a tutte le disposizioni di legge che richiamano l'analisi del rischio in materia tributaria, valgono le seguenti definizioni:
a) analisi del rischio: il processo, composto da una o più fasi, che, al fine di massimizzare l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonchè di quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, utilizza, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dell'Amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili, per associare, coerentemente a uno o più criteri selettivi, ovvero a uno o più indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi;
b) rischio fiscale: il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario;
c) criterio selettivo: identificazione e tipizzazione di una condotta, monosoggettiva o plurisoggettiva, idonea a concretizzare un rischio fiscale;
d) indicatore di rischio desunto o derivato: risultato di un processo di profilazione finalizzato a ottenere ulteriori caratterizzazioni dei contribuenti oggetto di analisi;
e) analisi deterministica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi basati sul raffronto e sull'elaborazione di dati, riferiti a uno o più contribuenti ovvero a uno o più periodi di imposta, volti a verificare, tramite criteri selettivi fondati su relazioni non probabilistiche, l'avveramento di un rischio fiscale, in tutto o in parte definibile prima dell'avvio dell'analisi;
f) analisi probabilistica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi che, sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale ovvero di statistica inferenziale, consentono di isolare rischi fiscali, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono essere utilizzati per l'elaborazione di autonomi criteri selettivi, ovvero permettono di attribuire una determinata probabilità di accadimento a un rischio fiscale noto.
2. I risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonchè di stimolo dell'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi.
3. Le informazioni presenti in tutte le basi dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone, ivi comprese quelle presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del
4. Limitatamente alle attività di analisi del rischio condotte dall'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2-undecies, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 17, 18, 21 e 22 del predetto
b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del predetto
c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
5. Al
a) all'articolo 31, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Per le finalità di cui al primo comma, l'Amministrazione finanziaria svolge le opportune attività di analisi del rischio.»;
b) all'articolo 32, primo comma, dopo il numero 8-ter) è aggiunto il seguente: «8-quater) svolgere le opportune attività di analisi del rischio.».
6. All'articolo 51 del
7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alla Guardia di finanza, con riferimento alle informazioni presenti in tutte le banche dati di cui essa dispone, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del
8. All'articolo 1, comma 686,
a) dopo le parole: «comma 682» sono aggiunte le seguenti: «e per quelle di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del
b) le parole: «è titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dispone, con il ricorso altresì a nuove tecnologie e tecniche di analisi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel
9. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, possono, compatibilmente con le vigenti disposizioni in tema di trattamento di dati personali, di riservatezza o di segretezza, mediante la stipula di protocolli d'intesa, condividere tra loro, anche avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del
10. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3. Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazione esistenti
1. Al
«Art. 31 bis. (Scambio di informazioni su richiesta). - 1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e delle giurisdizioni terze con le quali è in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'Amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali.
2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.
3. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'Amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla normativa dell'Unione europea e dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili.
4. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l'autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
5. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalità previsti dal capo IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.
6. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonchè dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di scambio di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio di informazioni su richiesta.
Art. 31 bis.1 (Strumenti di cooperazione amministrativa avanzata). - 1. L'Amministrazione finanziaria, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, si avvale di strumenti di cooperazione amministrativa avanzata con le amministrazioni estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche.
2. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie degli altri Paesi membri della Unione europea, agli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al capo III della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, in materia di altre forme di cooperazione amministrativa.
3. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze, gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata sono attivabili nei limiti di quanto previsto dagli accordi bilaterali o multilaterali applicabili.
Art. 31 bis.2 (Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative nel territorio dello Stato di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze (PAOE)). - 1. L'Amministrazione finanziaria può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri o delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta.
2. La presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell'Unione europea, è disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, ovvero dalle specifiche intese concluse con le Autorità competenti delle giurisdizioni terze interessate.
3. Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono chiedere dati ed informazioni ai soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la documentazione dagli stessi presentata, a condizione di reciprocità e previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata.
4. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.
Art. 31 bis.3 (Controlli simultanei). - 1. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.
2. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.
3. Qualora l'autorità competente di un altro Stato membro proponga di partecipare a un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorità l'adesione o il rifiuto a eseguire il controllo richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.
4. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorità competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.
5. L'Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, previa adesione delle autorità estere, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4.
Art. 31 bis.4 (Verifiche congiunte). - 1. Quando la situazione di uno o più soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell'Unione europea, l'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti.
2. Quando l'autorità competente di un altro Stato membro o le autorità competenti di più Stati membri propongono di partecipare a una verifica congiunta, l'Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorità il rifiuto o l'adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all'effettuazione della verifica congiunta.
3. L'Amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le autorità competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attività di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo più ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.
4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l'Amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attività di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per:
a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attività di verifica congiunta di chiedere dati e informazioni ai soggetti interessati ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente;
b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attività di verifica;
c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attività di verifica.
5. L'Amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni è redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorità competenti concordano. L'esito della verifica è notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall'emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima.
6. Ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'Amministrazione finanziaria può concludere specifiche intese con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, volti a disciplinare l'attivazione di verifiche congiunte quando la situazione di uno o più soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5.».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 4. Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA
1. Al
a) all'articolo 17, terzo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
b) all'articolo 35, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:
«7-quater. In deroga al primo periodo del comma 7-bis, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del
2. All'articolo 11 del
«7-quinquies. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del
Art. 5. Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato dell'imposta sui premi di assicurazione
1. Alla
a) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Sono considerate valide le denunce presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate.»;
b) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:
«Art. 29 (Prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato). - 1. In caso di infedele denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia infedele.
2. In caso di omessa denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
3. A decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.
4. Col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva dell'imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a) si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Se non stabilito diversamente, le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Titolo II
DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 6. Finalità
1. Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente titolo.
Art. 7. Ambito di applicazione
1. Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della
Art. 8. Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato
1. L'Agenzia delle entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 9 [1].
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria.
3. Con il decreto di cui all'articolo 9, sono individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale.
4. Per il 2024 i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall'anno 2023 [2].
Art. 9. Elaborazione e adesione alla proposta di concordato
1. La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati di cui all'articolo 22 del
2. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al
3. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del
Capo II
Contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale
Art. 10. Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale - requisiti
1. I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del
2. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili [4].
Art. 11. Cause di esclusione
1. Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
b) condanna per uno dei reati previsti dal
b-bis) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni [5];
b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della
b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del
Art. 12. Effetti dell'accettazione della proposta
1. L'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 9 impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36-bis del
Art. 13. Adempimenti
1. Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti:
a) agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
b) alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del
Art. 14. Rinnovo del concordato
1. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'articolo 10 e in assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 11, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalità di cui all'articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui all'articolo 9, comma 3.
Art. 15. Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato
1. Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1;
b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi;
b-bis) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54 [8].
2. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonchè i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Nel caso di società semplici e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del predetto testo unico, il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione [9].
Art. 16. Reddito d'impresa oggetto di concordato
1. Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonchè minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del
2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonchè gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili [11].
3. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai sensi del presente articolo secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nonchè dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi [12].
Art. 17. (Valore della produzione netta oggetto di concordato). [13]
1. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del
2. Il saldo netto tra le componenti di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.
Art. 18. Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
1. L'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.
Art. 19. Rilevanza delle basi imponibili concordate
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16.
2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza [14].
3. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del
Art. 20. Determinazione degli acconti [16]
1. L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:
a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;
b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17;
c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
3. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.
Art. 20 bis. (Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale). [17]
1. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:
a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.
2. In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.
3. L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del
Art. 21. Cessazione del concordato
1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del
b) il contribuente cessa l'attività;
b-bis) il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della
b-ter) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato
Art. 22. Decadenza del concordato
1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:
a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2;
b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del
c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2;
e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2.
2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di non lieve entità:
a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al
b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'articolo 9-bis del
c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:
1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del
2) all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del
3) all'articolo 9, comma 2, del
4) all'articolo 11, commi 5 e 5-bis, del
3. Le violazioni di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettere a) e b), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del
3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti [23].
Capo III
Contribuenti che aderiscono al regime forfetario
Art. 23. Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario
1. I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della
Art. 24. Cause di esclusione
1. Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
2. Non possono, altresì, accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b) [24].
Art. 25. Effetti dell'accettazione della proposta
1. L'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 9 obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.
2. L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato, ai sensi dell'articolo 36-bis del
Art. 26. Adempimenti
1. Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della
Art. 27. Rinnovo del concordato
1. Decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 24, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalità di cui all'articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui all'articolo 9, comma 3.
Art. 28. Reddito oggetto di concordato
1. Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della
Art. 29. Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
1. L'adesione al concordato non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della
Art. 30. Rilevanza delle basi imponibili concordate
1. Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonchè dei contributi previdenziali obbligatori, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 2, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.
2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, lo stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica [25].
Art. 31. Determinazione degli acconti [26]
1. L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.
2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:
a) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della
b) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
3. La maggiorazione di cui al comma 2, lettera a), è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.
Art. 31 bis. (Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario). [27]
1. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della
2. In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che può essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo.
3. L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del
Art. 32. Cessazione del concordato
1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:
a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;
b) il contribuente cessa l'attività;
b-bis) il contribuente supera il limite dei ricavi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 190, maggiorato del 50 per cento [28].
Art. 33. Decadenza del concordato
1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso nei casi in cui si verifica una delle condizioni previste nell'articolo 22 ove applicabili.
Capo IV
Disposizioni comuni di coordinamento e conclusive
Art. 34. Attività di accertamento
1. Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del
2. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 35. Disposizioni di coordinamento
1. Per l'adesione al concordato preventivo biennale non si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, del
2. Agli effetti del presente decreto, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al
Art. 36. Commissione degli esperti
1. La commissione di esperti di cui all'articolo 9-bis, comma 8, del
Art. 37. Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato
1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. Per il 2024 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo [29].
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del
Art. 38. Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici sintetici di affidabilità fiscale [30]
[1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023:
a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del
b) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del
2. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024:
a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 15 aprile ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ovvero in via telematica tra il 15 aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
b) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
c) i sostituti d'imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano in via telematica la dichiarazione di cui al citato comma 1 dal 15 aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9-bis del
Art. 39. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 8, 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle entrate provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Disposizioni finanziarie, entrata in vigore e decorrenza
Art. 40. Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in 12.171.666 euro annui a decorrere dall'anno 2024, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 59.328.334 euro per l'anno 2024 e a 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4.
3. Le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II, ad eccezione di quelle relative all'articolo 10, comma 2, affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate sono destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo di cui al comma 1 [31].
Art. 41. Entrata in vigore e decorrenza
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
[1] Comma così modificato dall'art. 4 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 4 del
[3] Comma così sostituito dall'art. 4 del
[4] Comma così sostituito dall'art. 4 del
[5] Lettera inserita dall'art. 4 del
[6] Lettera inserita dall'art. 4 del
[7] Lettera inserita dall'art. 4 del
[8] Lettera aggiunta dall'art. 4 del
[9] Comma così modificato dall'art. 4 del
[10] Comma così modificato dall'art. 4 del
[11] Comma così modificato dall'art. 4 del
[12] Comma così modificato dall'art. 4 del
[13] Articolo così sostituito dall'art. 4 del
[14] Comma così modificato dall'art. 4 del
[15] Comma così modificato dall'art. 4 del
[16] Articolo così sostituito dall'art. 4 del
[17] Articolo inserito dall'art. 4 del
[18] Lettera aggiunta dall'art. 4 del
[19] Lettera aggiunta dall'art. 4 del
[20] Lettera aggiunta dall'art. 4 del
[21] Lettera così modificata dall'art. 4 del
[22] Comma così modificato dall'art. 4 del
[23] Comma aggiunto dall'art. 4 del
[24] Comma così modificato dall'art. 4 del
[25] Comma così modificato dall'art. 4 del
[26] Articolo così sostituito dall'art. 4 del
[27] Articolo inserito dall'art. 4 del
[28] Lettera aggiunta dall'art. 4 del
[29] Comma così modificato dall'art. 4 del
[30] Articolo abrogato dall'art. 4 del
[31] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 7 del