Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 27/12/2023 |
Numero: | 209 |
Sommario |
Art. 1. Residenza delle persone fisiche |
Art. 2. Residenza delle società e degli enti |
Art. 3. Semplificazione della disciplina delle società estere controllate |
Art. 4. Disposizione quadro per incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato |
Art. 5. Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati |
Art. 6. Trasferimento in Italia di attività economiche |
Art. 7. Decorrenza |
Art. 8. Definizioni |
Art. 9. Oggetto |
Art. 10. Ambito applicativo |
Art. 11. Entità escluse |
Art. 12. Criteri di localizzazione di un'impresa |
Art. 13. Applicazione dell'imposta minima integrativa alla controllante capogruppo |
Art. 14. Applicazione dell'imposta minima integrativa alle partecipanti intermedie |
Art. 15. Applicazione dell'imposta minima integrativa alle partecipanti parzialmente possedute |
Art. 16. Attribuzione dell'imposta minima integrativa |
Art. 17. Scomputo dell'imposta minima integrativa |
Art. 18. Imposta minima nazionale |
Art. 19. Applicazione dell'imposta minima suppletiva |
Art. 20. Applicazione dell'imposta minima suppletiva nel Paese della controllante capogruppo |
Art. 21. Calcolo e imputazione dell'imposta minima suppletiva |
Art. 22. Procedura di calcolo del reddito o perdita rilevante |
Art. 23. Variazioni per il calcolo del reddito o perdita rilevante |
Art. 24. Utile derivante dal trasporto marittimo internazionale |
Art. 25. Reddito o perdita rilevante della stabile organizzazione |
Art. 26. Imputazione del reddito o della perdita rilevante di una entità trasparente |
Art. 27. Imposte rilevanti |
Art. 28. Imposte rilevanti rettificate |
Art. 29. Modifiche ai valori delle imposte anticipate e delle imposte differite |
Art. 30. Scelta relativa alla perdita rilevante |
Art. 31. Imputazione delle imposte rilevanti di alcune tipologie di entità |
Art. 32. Modifiche successive alla presentazione della comunicazione e variazioni della aliquota fiscale |
Art. 33. Determinazione dell'aliquota di imposizione effettiva |
Art. 34. Calcolo dell'imposizione integrativa |
Art. 35. Riduzione da attività economica sostanziale |
Art. 36. Imposizione integrativa addizionale |
Art. 37. Esclusione de minimis |
Art. 38. Imprese partecipate in misura minoritaria |
Art. 39. Regimi semplificati |
Art. 40. Calcolo della soglia rilevante di ricavi in caso di fusioni e scissioni di gruppi multinazionali e nazionali |
Art. 41. Modifiche al perimetro di consolidamento |
Art. 42. Trasferimento di attività e passività |
Art. 43. Entità a controllo congiunto |
Art. 44. Gruppi a controllante multipla |
Art. 45. Entità trasparente con qualifica di controllante capogruppo |
Art. 46. Controllante capogruppo soggetta al regime del dividendo deducibile |
Art. 47. Regime di imposizione sull'utile distribuito |
Art. 48. Il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa per le entità di investimento |
Art. 49. Opzione per trattare un'entità di investimento come una entità fiscalmente trasparente |
Art. 50. Opzione per il regime della distribuzione imponibile |
Art. 51. Obblighi informativi |
Art. 52. Opzioni |
Art. 53. Dichiarazione, riscossione, accertamento e sanzioni |
Art. 54. Disciplina delle imposte anticipate, delle imposte differite e delle immobilizzazioni trasferite |
Art. 55. Disciplina transitoria in tema di riduzione da attività economica sostanziale |
Art. 56. Fase iniziale di esclusione dall'imposizione integrativa |
Art. 57. Differimento dell'imposta minima integrativa e dell'imposta minima suppletiva |
Art. 58. Esenzione transitoria per gli obblighi di comunicazione |
Art. 59. Prevenzione delle controversie |
Art. 60. Decorrenza |
Art. 61. Disposizioni in materia di documentazione dei disallineamenti da ibridi |
Art. 62. Disposizioni finanziarie |
Art. 63. Entrata in vigore |
§ 95.21.361 - D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.
(G.U. 28 dicembre 2023, n. 301)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Viste, in particolare, le lettere c), d) e f) del citato articolo 3, relative, rispettivamente, alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione per renderla coerente con le prassi internazionali, con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni, nonchè alla introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito ad una maggiore competitività sul piano internazionale e alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate;
Vista la lettera e) del citato articolo 3, concernente il recepimento della
1) un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
2) un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;
Visto, altresì, l'articolo 9, comma 1, e, in particolare, le lettere g), h) e i) della citata
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Capo I
Disposizioni in materia di determinazione della residenza fiscale
Art. 1. Residenza delle persone fisiche
1. L'articolo 2, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.».
Art. 2. Residenza delle società e degli enti
1. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonchè vincoli di destinazione sugli stessi.»;
b) al comma 5-bis, alinea, le parole: «Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo prova contraria, si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa».
2. All'articolo 5, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'associazione nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'associazione nel suo complesso».
Capo II
Altre disposizioni in materia di fiscalità internazionale
Art. 3. Semplificazione della disciplina delle società estere controllate
1. All'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
a) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento. La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti è pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Se la condizione di cui al periodo precedente non è verificata o la tassazione effettiva è inferiore al 15 per cento, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Ai fini del calcolo di cui al comma 4, lettera a), rileva anche l'imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato A del decreto di recepimento della
4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), i soggetti controllanti di cui al comma 1, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter si applicano a condizione che i bilanci di esercizio sono oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.».
Art. 4. Disposizione quadro per incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato
1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa che abbiano una sede o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato gli incentivi di natura fiscale sono riconosciuti esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) se autorizzati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) se previsti nel rispetto delle condizioni di cui al capo I e II, nonchè delle condizioni delle specifiche categorie di aiuto di cui al capo III, del
c) se previsti nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli incentivi fiscali previsti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5. Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati
1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;
b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:
1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
c) l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal
2. Ai fini del comma 1, lettera b), si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.
4. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 40 per cento nei seguenti casi:
a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo. In tale caso il beneficio di cui al presente comma è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione di cui al comma 3, primo periodo.
5. La maggiore agevolazione di cui al comma 4 si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.
6. Ai fini della verifica della sussistenza della condizione prevista dal comma 1, lettera b), in relazione ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini italiani si considerano residenti all'estero se sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, fatto salvo quanto previsto dai commi 9, secondo periodo, e 10.
9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'articolo 16 del
10. Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024 le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.
Art. 6. Trasferimento in Italia di attività economiche
1. Al fine di promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, i redditi derivanti da attività di impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, trasferite nel territorio dello Stato, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 50 per cento del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi.
2. Non sono incluse tra le attività di cui al comma 1 quelle esercitate nel territorio dello Stato nei ventiquattro mesi antecedenti il loro trasferimento.
3. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al comma 1, il contribuente è tenuto a mantenere separate evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile.
4. L'agevolazione di cui al comma 1 viene meno se nei cinque periodi d'imposta, ovvero dieci se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, successivi alla scadenza del regime di agevolazione il beneficiario trasferisce fuori del territorio dello Stato, anche parzialmente, le attività oggetto del precedente trasferimento e l'Amministrazione finanziaria recupera nei suoi confronti, con gli interessi, le imposte non pagate durante il regime agevolativo dal quale è decaduto.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Art. 7. Decorrenza
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Titolo II
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2022/2523 DEL CONSIGLIO, DEL 15 DICEMBRE 2022 IN MATERIA DI IMPOSIZIONE MINIMA GLOBALE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 8. Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni contenute nell'allegato A.
Art. 9. Oggetto
1. Al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, secondo l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alle regole OCSE adottate il 14 dicembre 2021 «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» e alle disposizioni della
a) l'imposta minima integrativa, dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo;
b) l'imposta minima suppletiva, dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l'imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;
c) l'imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.
2. Ogni esercizio costituisce un autonomo periodo di imposta.
3. Le disposizioni del presente titolo sono interpretate e applicate tenendo conto del Commentario alle regole OCSE adottate l'11 marzo 2022 «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)», e successive modificazioni, e delle Guide Amministrative previste nell'articolo 8.3 delle suddette regole OCSE. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative dei contenuti del Commentario, delle Guide Amministrative e del loro aggiornamento. Il Dipartimento delle finanze emana apposite direttive interpretative secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera f) del
4. Quando non diversamente disposto o quando il contesto non richiede diversamente, i termini e i concetti contabili utilizzati nel presente titolo sono da interpretare in modo coerente con il significato loro attribuito nei principi contabili conformi o autorizzati.
Art. 10. Ambito applicativo
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro, ivi compresi i ricavi delle entità escluse di cui all'articolo 11, risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato.
2. Se uno o più dei quattro esercizi di cui al comma 1 ha durata inferiore o superiore a dodici mesi, la soglia dei ricavi di cui al medesimo comma è determinata in proporzione per ciascuno esercizio.
3. Il gruppo formato da imprese neocostituite che non dispone di bilanci consolidati relativi ad esercizi precedenti applica le disposizioni del presente titolo a partire dal terzo esercizio se raggiunge la soglia di ricavi di cui al comma 1 nei due esercizi precedenti.
4. La soglia di ricavi di cui al comma 1 si calcola secondo le disposizioni previste all'articolo 40 per le operazioni ivi indicate.
5. Se i ricavi risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo sono espressi in valuta di presentazione diversa dall'euro, la soglia di cui al comma 1 è verificata convertendo i ricavi di ogni esercizio considerato al tasso di cambio medio del mese di dicembre dell'esercizio immediatamente precedente. Il tasso di cambio medio è determinato in base alle quotazioni pubblicate dalla Banca Centrale Europea o, qualora la Banca Centrale Europea non pubblichi il tasso di cambio in euro della valuta di un Paese, dalla Banca Centrale del Paese.
Art. 11. Entità escluse
1. L'imposizione integrativa non si applica:
a) all'entità che si qualifica come:
1) entità statale;
2) organizzazione internazionale;
3) organizzazione senza scopo di lucro;
4) fondo pensione;
5) fondo di investimento che è una controllante capogruppo o un veicolo di investimento immobiliare che è una controllante capogruppo; ovvero
b) all'entità il cui valore è detenuto per almeno il 95 per cento da una o più entità di cui alla lettera a), direttamente ovvero indirettamente, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo, attraverso uno o più entità escluse, con l'eccezione delle entità di servizi pensionistici, e che alternativamente o congiuntamente:
1) operi esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a beneficio di una o più entità di cui alla lettera a);
2) svolga esclusivamente attività ausiliarie a quelle eseguite da una o più entità di cui alla lettera a);
c) all'entità il cui valore è detenuto per almeno l'85 per cento da una o più entità indicate alla lettera a), direttamente ovvero indirettamente, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo, attraverso una o più entità escluse, con l'eccezione delle entità di servizi pensionistici, a condizione che sostanzialmente tutto il suo reddito è costituito da dividendi o da plusvalenze o minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettere b) e c).
2. Ai fini del comma 1, lettere b) e c), le attività dell'entità sono valutate tenendo conto anche di quelle svolte per il tramite di stabili organizzazioni. Se una entità soddisfa la definizione di entità esclusa ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'imposizione integrativa non si applica alla entità nel suo complesso, incluse le sue stabili organizzazioni.
3. In deroga al comma 1, l'impresa dichiarante può scegliere, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, di non considerare come soggetti esclusi quelli indicati alle lettere b) e c) del comma 1.
Art. 12. Criteri di localizzazione di un'impresa
1. Ai fini del presente titolo, un'impresa, diversa da una entità trasparente, si considera localizzata nel Paese dove è residente ai fini delle imposte sui redditi, sulla base del criterio di ubicazione della sede dell'amministrazione, del luogo di costituzione o di criteri analoghi. Qualora, per effetto dell'applicazione delle disposizioni del primo periodo, l'impresa non risulti localizzata in nessun Paese, essa si considera localizzata dove la stessa è stata costituita.
2. Un'entità trasparente è apolide a meno che non è una controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale ovvero è assoggettata ad imposta minima integrativa, o imposta minima integrativa equivalente, ai sensi degli articoli 13,14 e 15. In tali casi, l'entità trasparente si considera localizzata, rispettivamente, nel Paese in cui è stata costituita o dove è assoggettata a tale imposta. Le entità trasparenti costituite in base alle leggi dello Stato italiano che sono controllanti si considerano localizzate nel territorio dello Stato italiano.
3. Una stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52, lettera a), si considera localizzata nel Paese in cui è riconosciuta come stabile organizzazione ed è ivi assoggettata ad imposizione in conformità alle previsioni di una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Una stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52, lettera b), si considera localizzata nel Paese che assoggetta ad imposizione il suo reddito netto in considerazione della sua presenza commerciale. Una stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52, lettera c), si considera localizzata nel Paese in cui è ubicata. Una stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52, lettera d), è considerata apolide.
4. Se una impresa si considera localizzata in due Paesi, tra i quali è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito, la stessa si considera localizzata nel Paese in cui è considerata essere residente ai sensi di tale convenzione. Qualora ai fini di accertare la residenza in base alla convenzione sia necessario un accordo tra le autorità competenti dei due Paesi e tale accordo non è stato raggiunto, si applicano le disposizioni del comma 5. Qualora in base alla citata convenzione una impresa sia considerata residente in entrambi i Paesi e non risulti applicabile un metodo per evitare la doppia imposizione ivi previsto, si applicano le disposizioni del comma 5.
5. Se un'impresa si considera localizzata in due Paesi e tra essi non è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni, tale impresa si considera localizzata dove, per il medesimo periodo d'imposta, è dovuto il maggiore importo di imposte rilevanti di cui all'articolo 27. Al fine di determinare l'importo più elevato, non si considerano le imposte rilevanti dovute in virtù di un regime fiscale delle società controllate estere. Nel caso in cui l'importo di imposte rilevanti dovuto in entrambi i Paesi fosse identico o pari a zero, l'impresa si considera localizzata nel Paese in cui è maggiore la riduzione del reddito da attività economica sostanziale di cui all'articolo 35. Nel caso in cui l'importo di tale riduzione relativo ad entrambi i Paesi fosse eguale o pari a zero, l'impresa si considera una entità apolide. Se l'impresa è la controllante capogruppo, le disposizioni del quarto periodo non trovano applicazione ed essa si considera localizzata nel Paese in cui la stessa è stata costituita.
6. Se per effetto dell'applicazione dei commi 4 e 5 una controllante si considera localizzata in un Paese che non applica una imposta minima integrativa equivalente, essa si considera localizzata nell'altro Paese a condizione che esso applichi una imposta minima integrativa equivalente e che la stessa possa trovare applicazione ai sensi della pertinente convenzione per evitare le doppie imposizioni.
7. Se nel corso di un esercizio un'impresa cambia la propria localizzazione, essa si considera localizzata nel Paese individuato per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo alla data di inizio dello stesso.
Capo II
Imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale
Art. 13. Applicazione dell'imposta minima integrativa alla controllante capogruppo
1. La controllante capogruppo localizzata nel territorio dello Stato italiano che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolidi, per quell'esercizio deve versare l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita, relativa a tali imprese a bassa imposizione.
2. La controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, è un'impresa a bassa imposizione deve versare l'imposta minima integrativa ad essa riferibile e l'importo dell'imposizione integrativa ad essa attribuita relativa alle imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio.
Art. 14. Applicazione dell'imposta minima integrativa alle partecipanti intermedie
1. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano e detenuta da una controllante capogruppo localizzata in un Paese terzo, che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa a tali imprese a bassa imposizione.
2. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, è un'impresa a bassa imposizione ed è direttamente o indirettamente detenuta da una controllante capogruppo localizzata in un Paese terzo deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa ad essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa ad imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non trovano applicazione qualora con riferimento al medesimo esercizio:
a) la controllante capogruppo è soggetta ad una imposta minima integrativa equivalente;
b) una altra partecipante intermedia ovunque localizzata detiene una partecipazione di controllo, diretta o indiretta, nella partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano ed è soggetta ad una imposta minima integrativa o ad un'imposta minima integrativa equivalente.
4. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano e detenuta da una controllante capogruppo che è una entità esclusa, che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa relativa a tali imprese a bassa imposizione.
5.Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, è un'impresa a bassa imposizione ed è direttamente o indirettamente detenuta da una controllante capogruppo che è una entità esclusa deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa ad essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa ad imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non trovano applicazione qualora per tale esercizio un'altra partecipante intermedia è soggetta ad una imposta minima integrativa, o ad un'imposta minima integrativa equivalente, e detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nella partecipante intermedia ivi indicata localizzata nel territorio dello Stato italiano.
Art. 15. Applicazione dell'imposta minima integrativa alle partecipanti parzialmente possedute
1. Una partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato italiano che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa a tali imprese a bassa imposizione.
2. Una partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, è un'impresa a bassa imposizione deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa ad essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa ad imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non trovano applicazione se, con riferimento al medesimo esercizio, un'altra partecipante parzialmente posseduta ovunque localizzata e soggetta ad una imposta minima integrativa o ad un'imposta minima integrativa equivalente, detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione totalitaria nella partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato.
Art. 16. Attribuzione dell'imposta minima integrativa
1. L'imposta minima integrativa dovuta in un esercizio da una controllante per un'impresa a bassa imposizione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'articolo 14, commi 1 e 4, dell'articolo 15, comma 1, corrisponde all'importo dell'imposizione integrativa ad essa attribuita relativa a tale impresa a bassa imposizione, determinata moltiplicando l'imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 34, per la sua quota di attribuzione come definita al comma 2.
2. La quota di attribuzione alla controllante dell'imposizione integrativa relativa ad un'impresa a bassa imposizione è pari, in ogni esercizio, al reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione ridotto dell'importo di tale reddito attribuibile a partecipazioni detenute da altri soggetti non appartenenti al medesimo gruppo, diviso per il reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione.
3. L'importo del reddito rilevante attribuibile alle partecipazioni in un'impresa a bassa imposizione detenute da altri soggetti non appartenenti al medesimo gruppo è l'importo che sarebbe stato considerato come attribuibile a tali soggetti in base a principi contabili conformi utilizzati nel bilancio consolidato della controllante capogruppo se l'utile netto dell'impresa a bassa imposizione fosse uguale al suo reddito rilevante e:
a) la controllante avesse redatto il bilancio consolidato conformemente a tale principio contabile («bilancio consolidato ipotetico»);
b) la controllante detenesse una partecipazione di controllo nell'impresa a bassa imposizione di modo che tutte le componenti positive e negative di reddito dell'impresa a bassa imposizione dovrebbero essere consolidate voce per voce con quelle della controllante nel bilancio consolidato ipotetico;
c) tutti i redditi rilevanti dell'impresa a bassa imposizione fossero riferibili a operazioni con soggetti non appartenenti al gruppo;
d) tutte le partecipazioni non detenute direttamente o indirettamente dalla controllante fossero detenute da soggetti non appartenenti al gruppo.
4. Nell'esercizio, in aggiunta agli importi attribuiti alla controllante ai sensi del comma 1, è dovuta dalla controllante ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dell'articolo 14, commi 2 e 5, dell'articolo 15, comma 2:
a) l'imposta minima integrativa pari all'intero importo di imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 34 relativa a tale controllante;
b) l'imposta minima integrativa relativa alle imprese a bassa imposizione, facenti parte del gruppo e localizzate nel territorio dello Stato italiano, corrispondente all'imposizione integrativa ad essa attribuita relativa ad ogni impresa a bassa imposizione determinata moltiplicando l'imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 34 per la sua quota di attribuzione come definita nel comma 2.
Art. 17. Scomputo dell'imposta minima integrativa
1. Se una controllante localizzata nel territorio dello Stato italiano detiene indirettamente una partecipazione in un'impresa a bassa imposizione attraverso una partecipante intermedia che, per l'esercizio, è soggetta ad un'imposta minima integrativa o ad un'imposta minima integrativa equivalente rispetto a tale impresa a bassa imposizione, l'imposizione integrativa attribuita alla controllante relativa a tale impresa a bassa imposizione ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 è ridotta in misura pari alla porzione di detta imposizione integrativa che è attribuita alla partecipante intermedia.
2. Se una controllante localizzata nel territorio dello Stato italiano detiene indirettamente una partecipazione in un'impresa a bassa imposizione attraverso una partecipante parzialmente posseduta che, per l'esercizio, è soggetta ad un'imposta minima integrativa o ad un'imposta minima integrativa equivalente rispetto a tale impresa a bassa imposizione, l'imposizione integrativa attribuita alla controllante relativa a tale impresa a bassa imposizione ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 è ridotta in misura pari alla porzione di detta imposizione integrativa che è attribuita alla partecipante parzialmente posseduta.
Art. 18. Imposta minima nazionale
1. Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva, determinata ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 38 o dell'articolo 43, in quanto compatibili, relativa alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale e alle entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano è inferiore alla aliquota minima di imposta, è dovuta una imposta minima nazionale pari all'imposizione integrativa relativa a tutte le suddette imprese ed entità. Ai fini dell'imposta minima nazionale, da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano da parte di qualsiasi controllante del gruppo multinazionale o nazionale:
a) si applicano le diposizioni di cui al presente titolo, incluse quelle dell'articolo 36 e dell'articolo 39 e le definizioni contenute nell'allegato A, nel rispetto di quanto indicato nei commi che seguono e avuto riguardo ai soli valori relativi alle imprese ed entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano;
b) non si tiene conto, in relazione ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 31, delle imposte rilevanti dovute in altri Paesi da un'impresa proprietaria e da una casa madre ivi localizzate relativamente ad imprese o entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano;
c) l'imposizione integrativa relativa a tutte le imprese ed entità localizzate nel territorio dello Stato italiano in un esercizio è pari al prodotto tra il profitto eccedente del Paese e l'aliquota di imposizione integrativa, maggiorato dell'imposizione integrativa addizionale relativa al Paese, determinata ai sensi dell'articolo 36.
2. Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e l'importo dell'imposta minima nazionale sono calcolati sulla base dei bilanci o rendiconti redatti in conformità ai principi contabili da queste adottati in ottemperanza alla normativa fiscale o societaria italiana oppure sulla base dei bilanci o rendiconti soggetti a revisione contabile esterna qualora questi siano redatti in conformità a tali principi contabili sebbene la normativa fiscale o societaria italiana non le obblighi ad adottarli.
3. Se una o più imprese o entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano non soddisfano le condizioni di cui al comma 2 o redigono il bilancio o rendiconto avendo a riferimento un esercizio differente da quello del bilancio consolidato del gruppo, il profitto eccedente e l'imposta minima nazionale sono calcolati sulla base dei principi contabili adottati nel bilancio consolidato predisposto dalla controllante capogruppo in conformità all'articolo 22, comma 1, secondo periodo o dei principi contabili adottati in conformità all'articolo 22, comma 2.
4. Nei casi di cui al comma 2, se tutte le imprese o le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano adottano l'euro come valuta funzionale, le disposizioni del presente articolo sono applicate utilizzando importi denominati in euro. Viceversa, se non tutte le imprese o le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano adottano l'euro come valuta funzionale, l'impresa dichiarante può esercitare un'opzione quinquennale per scegliere di effettuare i calcoli dell'imposta minima nazionale in relazione a tutte le imprese o entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano utilizzando la valuta di presentazione del bilancio consolidato oppure l'euro. Le suddette imprese o entità a controllo congiunto che utilizzano una diversa valuta funzionale rispetto a quella prescelta operano la conversione sulla base delle regole di conversione valutaria previste nel principio contabile adottato ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
5. Nei casi di cui al comma 3, le disposizioni del presente articolo sono applicate utilizzando gli importi denominati nella valuta di presentazione del bilancio consolidato.
6. Ai fini dell'imposta minima nazionale, non si applicano le esclusioni previste nell'articolo 56 per i gruppi multinazionali o nazionali di imprese.
7. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entità di investimento, e le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale di cui al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua l'impresa localizzata in Italia quale responsabile dell'imposta minima nazionale di cui al comma 1 e stabilisce la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano.
8. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite e versate a fronte del riaddebito dell'imposta minima nazionale di cui al comma 1 effettuato tra le imprese e entità a controllo congiunto.
9. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 19. Applicazione dell'imposta minima suppletiva
1. Nel caso in cui la controllante capogruppo è localizzata in un Paese terzo che non applica una imposta minima integrativa equivalente ovvero è una entità esclusa, tutte le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano, diverse dalle entità di investimento, sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva, di un importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per l'esercizio, allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 21.
2. Il gruppo multinazionale individua l'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano tenuta al versamento dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1 e può stabilire la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano.
3. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite o versate dalle imprese a fronte del riaddebito dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1.
Art. 20. Applicazione dell'imposta minima suppletiva nel Paese della controllante capogruppo
1. Nel caso in cui la controllante capogruppo è localizzata in un Paese terzo a bassa imposizione, tutte le imprese del gruppo localizzate nel territorio dello Stato italiano, diverse dalle entità di investimento, sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva, dell'importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per l'esercizio, allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 21.
2. Le disposizioni del comma 1 non trovano applicazione se la controllante capogruppo è soggetta ad una imposta minima integrativa equivalente con riferimento a sè stessa e alle sue imprese a bassa imposizione localizzate nel suo Paese di localizzazione.
3. Il gruppo multinazionale individua l'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano tenuta al versamento dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1 e può stabilire la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate nel territorio italiano.
4. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite o versate dalle imprese a fronte del riaddebito dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1.
Art. 21. Calcolo e imputazione dell'imposta minima suppletiva
1. L'imposta minima suppletiva attribuita allo Stato italiano si determina moltiplicando l'importo complessivo dell'imposta minima suppletiva, calcolata ai sensi del comma 2, per la percentuale di sua pertinenza, determinata ai sensi del comma 5.
2. L'importo complessivo dell'imposta minima suppletiva, relativo ad un dato esercizio, è pari alla somma della imposizione integrativa relativa a ciascuna delle imprese del gruppo multinazionale dovuta per il medesimo esercizio ai sensi dell'articolo 34, tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. L'importo della imposta minima suppletiva relativa ad un'impresa a bassa imposizione è pari a zero se, nell'esercizio, tutte le partecipazioni della controllante capogruppo in tale impresa sono detenute direttamente o indirettamente per il tramite di una o più controllanti che sono localizzate in Paesi che applicano una imposta minima integrativa equivalente con riferimento a detta impresa a bassa imposizione per il medesimo esercizio.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'importo dell'imposta minima suppletiva relativa ad un'impresa a bassa imposizione è ridotto in misura pari all'importo dell'imposizione integrativa dovuta da una controllante che, con riferimento ad essa, applica un'imposta minima integrativa equivalente.
5. La percentuale dell'imposta minima suppletiva imputabile allo Stato italiano calcolata con riferimento ad un dato esercizio e in relazione ad un gruppo multinazionale è pari al 50 per cento della somma dei seguenti rapporti:
a) numero dei dipendenti impiegati da tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate nello Stato italiano diviso per il numero dei dipendenti complessivamente impiegati da tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate in Paesi in cui è in vigore una imposta minima suppletiva equivalente;
b) il valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate nello Stato italiano diviso per il valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate in Paesi che applicano una imposta minima suppletiva equivalente.
6. Ai fini del calcolo di cui al comma 5:
a) il numero dei dipendenti corrisponde al numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno, calcolati su basa annua rispetto alle ore medie di un lavoratore a tempo pieno, impiegati da tutte le imprese localizzate nel Paese di pertinenza, comprensivi dei lavoratori che partecipano ordinariamente alle attività operative di queste ultime alle dipendenze di fornitori non appartenenti al gruppo multinazionale;
b) ad una stabile organizzazione sono attribuiti i lavoratori dipendenti il cui costo è contabilizzato nel suo conto economico in conformità alle disposizioni dell'articolo 25, comma 1 e comma 2. I dipendenti che sono attribuiti alla stabile organizzazione in conformità al precedente periodo non rilevano ai fini del computo dei lavoratori dipendenti relativo al Paese di localizzazione della casa madre;
c) ad una stabile organizzazione sono attribuiti i beni tangibili che sono rilevati nello stato patrimoniale ad essa relativo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 25, comma 1 e comma 2. I beni tangibili che sono attribuiti alla stabile organizzazione in conformità al precedente periodo non rilevano ai fini del computo del valore contabile netto dei beni tangibili relativo al Paese di localizzazione della casa madre;
d) i beni tangibili comprendono quelli di tutte le imprese localizzate nel Paese di pertinenza ad eccezione delle disponibilità liquide o attivi equivalenti e delle immobilizzazioni immateriali o finanziarie;
e) il numero dei dipendenti e il valore contabile netto dei beni tangibili rispettivamente impiegati e detenute da una entità di investimento non sono presi in considerazione;
f) il numero dei dipendenti e il valore contabile netto dei beni tangibili rispettivamente impiegati e detenute da una entità trasparente sono irrilevanti salvo che essi sono attribuiti ad una stabile organizzazione ovvero, in assenza di una stabile organizzazione, alle imprese localizzate nel suo Paese di costituzione.
7. In deroga a quanto previsto al comma 5, la percentuale dell'imposta minima suppletiva relativa a un gruppo multinazionale, imputabile ad un Paese e riferita ad un determinato esercizio è pari a zero se in detto Paese l'imposta di sua pertinenza relativa ad un esercizio precedente non abbia generato, per il suo intero ammontare, un onere fiscale supplementare esigibile sulle imprese del gruppo ivi localizzate. In tal caso, il numero dei dipendenti e il valore contabile netto dei beni tangibili delle imprese del gruppo ivi localizzate sono esclusi ai fini del calcolo indicato al comma 5.
8. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 se, conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, in un esercizio, la percentuale di imposta suppletiva relativa a un gruppo multinazionale imputabile a tutti i Paesi in cui sono localizzate le sue imprese è pari a zero.
9. Su opzione dell'impresa dichiarante, per gli esercizi di durata non superiore a dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano prima del 31 dicembre 2026, l'imposta minima suppletiva dovuta in relazione al Paese di localizzazione della controllante capogruppo è pari a zero se tale Paese applica l'imposta sul reddito delle società con un'aliquota nominale pari o superiore al 20 per cento.
Capo III
Determinazione del reddito o perdita rilevante
Art. 22. Procedura di calcolo del reddito o perdita rilevante
1. Il reddito o perdita rilevante di un'impresa si determina apportando all'utile o perdita contabile netta dell'esercizio le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli da 23 a 26. Ai fini del primo periodo, l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio corrisponde al risultato contabile netto dell'impresa di detto esercizio, calcolato in conformità ai principi contabili utilizzati dalla controllante capogruppo ai fini del bilancio consolidato, prima delle rettifiche da consolidamento.
2. Qualora non sia ragionevolmente possibile determinare in modo accurato l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio dell'impresa secondo principi contabili conformi ovvero principi contabili autorizzati, utilizzati dalla controllante capogruppo ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, l'utile o la perdita contabile netta dell'impresa nell'esercizio può essere determinata sulla base di altri principi contabili conformi ovvero principi contabili autorizzati a condizione che:
a) il bilancio dell'impresa è effettivamente predisposto in conformità a tali altri principi contabili;
b) le informazioni riportate nel bilancio sono affidabili;
c) l'uso di tali altri principi non determina differenze permanenti di valore superiore complessivamente ad un milione di euro rispetto ai valori che si sarebbero determinati se l'impresa avesse utilizzato i medesimi principi contabili della controllante capogruppo ai fini della preparazione del bilancio consolidato. Laddove le differenze permanenti risultino di valore superiore in aggregato ad 1 milione di euro, le operazioni di gestione o l'insieme delle operazioni di gestione che le hanno determinate debbono essere computate conformemente ai principi contabili adottati dalla controllante capogruppo ai fini della preparazione del bilancio consolidato.
3. Se la controllante capogruppo non redige il bilancio consolidato sulla base dei principi contabili conformi, come indicato nell'allegato A, numero 3), lettera c), è tenuta a rimuovere le distorsioni competitive rilevanti.
4. Se la controllante capogruppo non redige il bilancio consolidato ai sensi dell'allegato A, numero 3), lettere a), b) e c), il bilancio consolidato di cui alla lettera d) del medesimo numero 3) è quello che sarebbe stato predisposto dalla controllante capogruppo utilizzando i principi contabili conformi ovvero principi contabili autorizzati a condizione, in tale ultimo caso, che siano rimosse eventuali distorsioni competitive rilevanti.
5. Se l'applicazione di un principio, o di una sua procedura specifica, nell'ambito di un insieme di principi contabili generalmente accettati determina l'emersione di una distorsione competitiva rilevante, tutti i pertinenti fatti di gestione devono essere rilevati in conformità ai principi contabili internazionali.
Art. 23. Variazioni per il calcolo del reddito o perdita rilevante
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a) «onere fiscale netto» indica, per un dato esercizio, la somma algebrica dei seguenti addendi:
1) ogni imposta rilevante contabilizzata come onere dell'esercizio e ogni imposta rilevante corrente e differita contabilizzata nella voce "imposte dell'esercizio" o equivalente, compresa ogni imposta rilevante relativa ad elementi di reddito che sono esclusi dal reddito o dalla perdita rilevante;
2) ogni imposta anticipata relativa a perdite, ai fini delle imposte rilevanti, registrata nell'esercizio;
3) ogni imposta minima nazionale o imposta minima nazionale equivalente contabilizzata come onere dell'esercizio;
4) ogni imposta contabilizzata come onere dell'esercizio e che risulta dovuta ai sensi del presente titolo, della direttiva o di altre disposizioni normative, anche estere, finalizzate alla implementazione delle regole OCSE;
5) ogni imposta accreditabile non rilevante contabilizzata come onere dell'esercizio;
b) «dividendo escluso» indica il dividendo o altra distribuzione percepita o maturata in relazione a una partecipazione diversa da quella:
1) detenuta dal gruppo in un'entità che attribuisce un diritto inferiore al 10 per cento degli utili, del capitale o delle riserve, o dei diritti di voto di tale entità alla data della distribuzione o della cessione (ossia una «partecipazione di portafoglio») e in cui l'impresa che riceve o matura il dividendo o altra distribuzione detiene la proprietà economica da meno di un anno rispetto alla data della distribuzione;
2) in un'entità d'investimento o un'entità assicurativa di investimento soggetta all'opzione prevista all'articolo 50;
c) «plusvalenze o minusvalenze escluse su partecipazioni» indica gli utili e le perdite netti contabilizzati da un'impresa e relative a:
1) utili e perdite conseguenti alle variazioni del fair value di una partecipazione diversa da una partecipazione di portafoglio;
2) utili o perdite relative a partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
3) utili e perdite conseguenti all'alienazione di una partecipazione diversa da una partecipazione di portafoglio;
d) «utile o perdita netta imponibile da rivalutazione» indica, per un dato esercizio, il valore netto positivo o negativo, aumentato o diminuito dalle relative imposte rilevanti, conseguente all'applicazione di un principio contabile che, con riferimento agli immobili, impianti e attrezzature:
1) prevede l'effettuazione di aggiustamenti periodici del loro valore contabile per adeguarlo al loro fair value;
2) prevede la registrazione delle variazioni di valore nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;
3) non prevede la successiva contabilizzazione a conto economico di un utile o di una perdita già registrata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;
e) «utili o perdite asimmetrici su cambi esteri» indica gli utili o perdite su valute estere maturati o realizzati da un'impresa che ha una valuta fiscale funzionale differente dalla valuta contabile funzionale e che sono:
1) inclusi nella determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte rilevanti di una impresa ma non nel suo utile o perdita contabile netti dell'esercizio e che sono generati dalle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta contabile funzionale e la valuta fiscale funzionale;
2) inclusi nella determinazione dell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio di un'impresa ma non nel suo reddito imponibile ai fini delle imposte rilevanti e che è generata dalle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta contabile funzionale e la valuta fiscale funzionale;
3) incluse nella determinazione dell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio di un'impresa ma non nel suo reddito imponibile ai fini delle imposte rilevanti e che è generata dalle fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta terza e la valuta contabile funzionale;
4) relative alle fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta terza e la valuta fiscale funzionale a prescindere dalla circostanza che il relativo utile o perdita su cambi abbia concorso a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte rilevanti di un'impresa. Ai fini dei precedenti numeri da 1) a 4), la valuta fiscale funzionale è la valuta funzionale utilizzata per determinare il reddito imponibile o la perdita dell'impresa ai fini della determinazione di un'imposta rilevante nel Paese in cui la stessa è localizzata; la valuta contabile funzionale è la valuta funzionale utilizzata per determinare l'utile o perdita contabile netta dell'impresa; una valuta terza è una valuta diversa dalla valuta fiscale funzionale e dalla valuta contabile funzionale;
f) «oneri illeciti e sanzioni non deducibili» indica le spese e i costi sostenuti da un'impresa di natura illecita di qualsiasi importo o riferibili a sanzioni di importo pari o superiore a cinquantamila euro ovvero ad una somma equivalente denominata nella valuta contabile funzionale, se diversa dall'euro;
g) «errori relativi ad esercizi precedenti e cambiamenti di principi contabili»: ogni variazione del patrimonio netto di un'impresa all'inizio dell'esercizio attribuibile a:
1) la correzione di un errore nella determinazione del risultato di un esercizio precedente che ha inciso su ricavi o costi che possono essere inclusi nel calcolo del reddito o perdita rilevante del medesimo periodo, salva l'applicazione dell'articolo 32 nella misura in cui la correzione di un errore abbia comportato una diminuzione significativa delle imposte rilevanti;
2) un cambiamento nei principi contabili o nelle scelte di politiche contabili che ha inciso sulla determinazione del reddito o perdita rilevante;
h) «oneri pensionistici maturati» indica la differenza tra l'importo degli oneri pensionistici di competenza che hanno concorso a formare l'utile o perdita contabile netta di un esercizio e l'importo degli oneri pensionistici effettivamente corrisposti ad un fondo pensione nel corso di tale esercizio.
2. Il reddito o la perdita rilevante di un'impresa è pari all'importo del suo utile o perdita contabile netta, rettificato per tener conto delle seguenti variazioni:
a) onere fiscale netto;
b) dividendi esclusi;
c) plusvalenze o minusvalenze escluse su partecipazioni;
d) utile o perdita netta imponibile da rivalutazione;
e) plusvalenze e minusvalenze da trasferimento di attività e passività escluse ai sensi dell'articolo 42;
f) utili o perdite asimmetrici su cambi esteri;
g) oneri illeciti e sanzioni non deducibili;
h) errori e cambiamenti nei principi contabili;
i) oneri pensionistici maturati.
3. Al fine di determinare il reddito o la perdita rilevante, su opzione esercitata dall'impresa dichiarante, si utilizza il valore fiscale dell'onere per pagamenti basati su azioni in luogo del relativo valore contabile. L'opzione è esercitata in conformità a quanto previsto all'articolo 52, comma 1 ed è efficace per tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese e per cinque esercizi a partire da quello con riferimento al quale è stata esercitata. Nell'esercizio in cui l'opzione è revocata, limitatamente ai pagamenti basati su azioni non ancora effettuati, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante l'eccedenza positiva dell'importo complessivo del valore fiscale dell'onere per pagamenti basati su azioni che ha concorso alla formazione del reddito o perdita rilevante negli esercizi di vigenza dell'opzione rispetto al corrispondente importo complessivo del valore contabile di tale onere.
4. Qualora il diritto al pagamento basato su azioni non venga esercitato, il relativo onere contabile che ha ridotto il reddito o perdita rilevante dell'impresa nei precedenti esercizi concorre alla sua formazione nell'esercizio in cui il diritto si estingue. Nell'esercizio in cui l'opzione di cui al comma 3 è esercitata, limitatamente ai pagamenti basati su azioni non ancora effettuati, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante l'eccedenza positiva dell'importo complessivo del valore contabile dell'onere per pagamenti basati su azioni che ha concorso alla formazione del reddito o perdita rilevante negli esercizi precedenti rispetto al corrispondente importo complessivo del valore fiscale di tale onere che avrebbe assunto rilevanza in caso di esercizio dell'opzione stessa.
5. Le transazioni intercorse tra imprese localizzate in differenti Paesi sono oggetto di rilevazioni contabili speculari e per lo stesso importo e le relative componenti del reddito sono registrate secondo il principio di libera concorrenza ossia prendendo a riferimento le condizioni che sarebbero state pattuite tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili. Qualora le transazioni intercorse tra imprese che sono localizzate in differenti Paesi non siano state registrate nel rispetto dei criteri espressi nel primo periodo l'importo del reddito o perdita rilevante dell'esercizio deve essere coerentemente rettificato. Qualora la perdita derivante dal trasferimento di un elemento dell'attivo patrimoniale tra due imprese localizzate nel medesimo Paese sia registrata per un valore differente da quello conseguente all'applicazione del principio di libera concorrenza, essa, se concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante, deve essere ricalcolata utilizzando tale principio di libera concorrenza.
6. Il valore nominale dei crediti d'imposta rimborsabili qualificati di cui all'allegato A, numero 10), concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante nell'esercizio in cui matura il diritto al credito. Nel medesimo esercizio il valore nominale dei crediti d'imposta negoziabili di cui all'allegato A, numero 7), concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante per il titolare originario. In deroga a quanto previsto al primo e al secondo periodo, con riferimento ai crediti di imposta conseguiti in ragione dell'acquisto o della realizzazione di una immobilizzazione, il valore dei suddetti crediti d'imposta concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante nel rispetto di quanto registrato nell'utile o perdita dell'impresa qualora essa adotti una politica contabile che prevede alternativamente che il valore del credito sia portato a riduzione del costo della immobilizzazione cui si riferisce ovvero che il beneficio correlato alla concessione del credito sia imputato a conto economico e sia rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi o tecnicalità analoga. Se il titolare originario trasferisce il credito d'imposta negoziabile entro il quindicesimo mese successivo al termine dell'esercizio con riferimento al quale il credito è stato concesso, il valore nominale del credito che ha concorso alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi del secondo periodo deve essere sostituito con il prezzo di trasferimento del credito. Se la cessione avviene dopo la suddetta data, la differenza tra il valore nominale del credito residuo ed il suo prezzo di trasferimento concorre a determinare il reddito o perdita rilevante nell'esercizio di trasferimento. Nel caso in cui la cessione riguardi un credito disciplinato ai sensi del terzo periodo, la differenza tra il valore nominale del credito e il suo prezzo di trasferimento concorre a determinare il reddito o perdita rilevante in proporzione alla restante vita utile dell'immobilizzazione. Per il titolare successivo, i crediti d'imposta negoziabili concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante in misura pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il prezzo di acquisto e nella proporzione con cui il credito d'imposta è utilizzato per compensare le imposte rilevanti. Nel caso in cui il titolare successivo venda un credito d'imposta negoziabile, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante la differenza tra il prezzo di vendita e il valore nominale residuo del credito ridotto della quota di utile relativa alla originaria operazione di acquisto che non ha concorso a determinare il reddito o perdita rilevante in un precedente esercizio. Se tutto o parte di un credito d'imposta negoziabile disciplinato nel terzo periodo scade senza essere stato utilizzato, tale valore concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante del titolare originario o del titolare successivo nell'esercizio in cui credito è scaduto. Se tutto o parte di un credito d'imposta negoziabile, diverso da quello disciplinato ne terzo periodo, scade senza essere stato utilizzato, il suo valore nominale ridotto in misura pari alla quota di utile relativa all'operazione originaria di acquisto che non ha concorso a determinare il reddito o perdita rilevante in un precedente esercizio, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante del titolare originario o del titolare successivo nell'esercizio in cui il credito è scaduto. Ad eccezione di quanto previsto all'articolo 28, comma 3, lettera f), ultimo periodo, i crediti d'imposta rimborsabili non qualificati di cui all'allegato A, numero 9), i crediti d'imposta non negoziabili di cui all'Allegato A, numero 8), e gli altri crediti d'imposta di cui all'allegato A, numero 2), non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante.
7. Ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante, su opzione esercitata dall'impresa dichiarante, sono escluse le componenti positive e negative di reddito relative alle oscillazioni di valore delle attività e passività contabilizzate in base al criterio del fair value o dell'impairment nel bilancio consolidato; le corrispondenti componenti positive e negative di reddito relative alle medesime attività e passività rilevano solo nell'esercizio del realizzo. In caso di esercizio dell'opzione di cui al primo periodo, il valore iniziale delle attività e passività da assumere ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante è rappresentato dal loro valore contabile registrato alla data più recente tra quella di acquisto dell'attività ovvero di assunzione della passività e quella del primo giorno dell'esercizio con riferimento al quale l'opzione è esercitata.
8. L'opzione del comma 7 è esercitata in conformità a quanto previsto all'articolo 52, comma 1, e si applica a tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese salvo che l'impresa dichiarante ne limiti l'efficacia ai soli beni tangibili detenuti dalle imprese o alle entità di investimento. Nell'esercizio in cui l'opzione è revocata, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante la differenza, misurata all'inizio dell'esercizio, tra il fair value delle attività e passività contabilizzato e il loro valore residuo determinato in base al secondo periodo del comma 7.
9. Su opzione dell'impresa dichiarante, le imprese localizzate in un dato Paese possono, rettificando il reddito o perdita rilevante dell'esercizio di validità dell'opzione e dei quattro esercizi precedenti (quinquennio), ripartire la plusvalenza netta complessiva derivante dalla vendita di beni immobili nell'esercizio, ai sensi dei commi 10 e 11, e ricalcolare l'aliquota d'imposizione effettiva e l'imposizione integrativa dei precedenti quattro esercizi secondo quanto previsto nell'articolo 36, comma 1. La plusvalenza netta complessiva corrisponde al saldo positivo delle plusvalenze e delle minusvalenze da cessione di beni immobili situati nel medesimo Paese di tutte le imprese ivi localizzate per l'esercizio. L'opzione è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 2, in relazione a tutte le imprese localizzate in un dato Paese e non si applica alle operazioni di cessione tra imprese appartenenti allo stesso gruppo multinazionale o nazionale.
10. La plusvalenza netta complessiva di cui al comma 9 è compensata fino all'importo della minusvalenza netta complessiva di ciascuno dei quattro esercizi precedenti a partire dall'esercizio più risalente. La minusvalenza netta complessiva corrisponde al saldo negativo delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili situati nel medesimo Paese di tutte le imprese ivi localizzate in ciascun esercizio.
11. L'eventuale importo residuo della plusvalenza netta complessiva, non compensato dopo l'applicazione del comma 10, è ripartito uniformemente nel quinquennio ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante di ciascuna impresa localizzata nel Paese. In ciascuno dei suddetti cinque esercizi, la quota dell'importo residuo è ripartita in proporzione alla plusvalenza netta realizzata dalla singola impresa nell'esercizio di validità dell'opzione di cui al comma 9 rispetto alla plusvalenza netta complessiva realizzata nel medesimo esercizio da tutte le imprese che sono localizzate nel Paese nell'esercizio cui si riferisce la ripartizione. Se in un esercizio cui si riferisce la ripartizione nessuna impresa che ha concorso a formare la plusvalenza netta complessiva era localizzata nel Paese, la quota dell'importo residuo di pertinenza di quell'esercizio è utilizzata per rettificare in aumento, uniformemente, il reddito o perdita rilevante di ciascuna delle imprese del gruppo localizzate nel Paese in tale esercizio precedente.
12. Le imposte rilevanti relative alle plusvalenze o minusvalenze nette da cessioni di beni immobili di cui ai commi da 9 a 11, realizzate nell'esercizio di validità dell'opzione dalle imprese localizzate nel Paese, sono escluse dal calcolo delle imposte rilevanti rettificate.
13. Ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante, su opzione esercitata dall'impresa dichiarante, si includono le plusvalenze e le minusvalenze su partecipazioni di cui al comma 2, lettera c) e si considerano le relative imposte correnti o differite ai sensi dell'articolo 28, comma 4, secondo periodo. L'opzione è effettuata in relazione alle imprese localizzate in un dato Paese secondo quanto previsto all'articolo 52, comma 1.
14. I costi relativi ad un accordo finanziario infragruppo sostenuti da un'impresa finanziata non concorrono alla formazione del suo reddito o perdita rilevante qualora:
a) l'impresa finanziata risulti localizzata in un Paese a bassa imposizione o che sarebbe stata tale se non li avesse sostenuti;
b) è ragionevole attendersi che, nel corso della durata attesa dell'accordo, tali componenti negative saranno incluse nel reddito o perdita rilevante dell'impresa finanziata senza tuttavia comportare un corrispondente incremento del reddito imponibile dell'impresa che ha concesso il finanziamento;
c) il soggetto finanziatore è un'impresa localizzata in un Paese che non si considera a bassa imposizione o che non sarebbe stato tale laddove tale impresa non avesse registrato le componenti positive di reddito relativi all'accordo infragruppo.
15. La controllante capogruppo può scegliere, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 52, comma 1, per l'applicazione del trattamento contabile consolidato, ai fini della determinazione dell'importo netto del reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate nel medesimo Paese e ivi soggette ad un regime di tassazione di gruppo. L'opzione di cui al primo periodo comporta l'elisione di tutte le componenti positive e negative di reddito generate da operazioni intervenute tra le suddette imprese partecipanti nel Paese al regime di tassazione di gruppo. Nell'esercizio con riferimento al quale l'opzione di cui al primo periodo è stata esercita e nell'esercizio con riferimento al quale essa è revocata, devono essere apportate le opportune modifiche al reddito o perdita rilevante delle imprese interessate al fine di evitare l'insorgere di fenomeni di doppia inclusione ovvero di doppia non inclusione delle componenti reddituali da considerare ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante.
16. Una compagnia assicurativa esclude dal calcolo del reddito o perdita rilevante qualsiasi importo addebitato agli assicurati per le imposte versate dalla stessa in relazione ai rendimenti spettanti ai suddetti assicurati. L'accredito o l'addebito a favore del titolare della polizza assicurativa del risultato economico, rispettivamente, positivo o negativo ad essa relativo concorre a formare il reddito o perdita rilevante di una compagnia assicurativa a condizione che detto risultato economico abbia concorso a determinare il suo utile o perdita contabile netta.
17. Ogni importo contabilizzato come riduzione del patrimonio netto di un'impresa che è espressione di distribuzioni corrisposte o dovute in relazione ad uno strumento finanziario emesso da tale impresa conformemente ai requisiti prudenziali di regolamentazione esistenti nel settore bancario o assicurativo, individuato come Additional Tier One Capital o Restricted Tier One Capital, costituisce un costo che concorre alla formazione del suo reddito o perdita rilevante. Specularmente, ogni importo contabilizzato come incremento del patrimonio netto di un'impresa che è espressione di distribuzioni ricevute o spettanti in relazione ad uno strumento finanziario individuato nel primo periodo costituisce un provento che concorre alla formazione del suo reddito o perdita rilevante.
18. La correzione di errori e i cambiamenti nei principi contabili di cui al comma 2, lettera h), relativi ad elementi che hanno concorso a determinare l'utile o perdita netta contabile di un precedente esercizio, rilevano ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante dell'esercizio in corso quando comportano un aumento delle imposte rilevanti o un loro decremento se è stata esercitata l'opzione prevista nell'articolo 32. Il decremento delle imposte rilevanti, diverso da quello del primo periodo, collegato ad errori e cambiamenti nei principi contabili di cui al comma 2, lettera h), relativi ad un esercizio precedente rileva ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante del medesimo esercizio.
19. Ai fini del calcolo del reddito o perdita rilevante, all'utile o perdita contabile netta devono essere apportate le eventuali ulteriori variazioni in aumento e in diminuzione previste nel capo VI e nel capo VII.
Art. 24. Utile derivante dal trasporto marittimo internazionale
1. L'utile derivante dall'attività di trasporto marittimo internazionale e l'utile derivante dalle attività accessorie al trasporto marittimo internazionale conseguiti da un'impresa non concorrono a formare il suo reddito o perdita rilevante a condizione che la sede di direzione effettiva dell'impresa di trasporto marittimo che consegue tali utili è ubicata nel Paese in cui la stessa impresa è localizzata. Ai fini del primo periodo, per direzione effettiva si intende il luogo ove sono prese le decisioni strategiche o commerciali riguardanti le navi interessate al traffico internazionale.
2. Se la somma algebrica dell'utile o perdita da trasporto marittimo internazionale e da attività accessorie è negativa, tale risultato negativo è escluso ai fini del calcolo del reddito o perdita rilevante.
3. Se l'utile complessivo da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale, conseguito dalle imprese del gruppo localizzate nel medesimo Paese, è superiore al 50 per cento dell'utile complessivo derivante dall'attività di trasporto marittimo internazionale dalle stesse conseguito, l'eccedenza concorre a formare il reddito o perdita rilevante.
4. I costi sostenuti da un'impresa direttamente derivanti dalle sue attività di trasporto marittimo internazionale e dalle attività a questo accessorie sono imputati alle rispettive attività alle quali afferiscono ai fini del calcolo dell'utile netto da trasporto marittimo internazionale e dell'utile netto da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale. I costi sostenuti da un'impresa che sono indirettamente inerenti alle attività indicate nel primo periodo concorrono rispettivamente a formare l'utile netto da trasporto marittimo internazionale e l'utile netto da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale in misura pari al rapporto tra i ricavi ad esse relativi e i ricavi complessivi conseguiti dall'impresa.
5. I costi sostenuti da un'impresa che, ai sensi del comma 4, sono direttamente o indirettamente inerenti all'utile derivante dal trasporto marittimo internazionale e da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale non concorrono a formare il reddito o perdita rilevante.
Art. 25. Reddito o perdita rilevante della stabile organizzazione
1. L'utile o perdita contabile netta di esercizio di un'impresa che risponde alla definizione di stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52) lettere a), b) e c), è il risultato emergente dal suo rendiconto sezionale predisposto secondo principi contabili conformi o autorizzati a condizione, in tale ultimo caso, che siano rimosse eventuali distorsioni competitive rilevanti. Se una stabile organizzazione non predispone un tale rendiconto, l'importo del suo utile o perdita contabile di esercizio è pari a quello che sarebbe stato registrato come tale qualora essa ne fosse stata obbligata e avesse adottato i principi contabili utilizzati dalla controllante capogruppo per il bilancio consolidato.
2. Se l'impresa risponde alla definizione di stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52), lettere a) e b), il valore del suo utile o perdita contabile netta di esercizio è rettificato per tener conto delle sole componenti reddituali positive e negative ad essa riferibili in base alle disposizioni della convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere con il Paese di residenza della casa madre ovvero, in assenza di tale convenzione, in base alle pertinenti disposizioni interne del Paese in cui essa è localizzata, essendo a tali fini del tutto ininfluente l'ammontare delle componenti positive e negative di reddito fiscalmente rilevanti. Se l'impresa risponde alla definizione di una stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52), lettera c), l'importo del suo utile o perdita contabile netta di esercizio è rettificato al fine di tener conto delle sole componenti reddituali positive e negative ad essa attribuibili in base all'articolo 7 del Modello OCSE.
3. Se l'impresa risponde alla definizione di stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52), lettera d), il valore del suo utile o perdita contabile netta di esercizio ricomprende unicamente le componenti positive di reddito che, e nella misura in cui, sono esentate nel Paese di localizzazione della casa madre e che sono attribuibili alle attività esercitate al di fuori di tale Paese nonchè le componenti negative di reddito che, e nella misura in cui, non sono dedotte nel Paese di localizzazione della casa madre e che sono attribuibili alle suddette attività.
4. L'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio di una stabile organizzazione, determinato ai sensi dei commi precedenti, non rileva ai fini del calcolo del reddito o della perdita rilevante della casa madre, salvo quanto previsto dal comma 5.
5. La perdita rilevante di una stabile organizzazione è un onere che concorre esclusivamente alla formazione del reddito o perdita rilevante della casa madre se e nella misura in cui il Paese di localizzazione di quest'ultima considera la perdita rilevante della stabile organizzazione alla stregua di un onere deducibile ai fini della determinazione reddito imponibile della casa madre e tale perdita non è compensata da componenti positive di reddito che sono imponibili in base alle leggi di tale Paese e del Paese di localizzazione della stabile organizzazione. Il reddito rilevante conseguito dalla stabile organizzazione successivamente al riconoscimento della sua perdita rilevante ai sensi del primo periodo e fino a concorrenza della medesima concorre esclusivamente alla formazione del reddito o perdita rilevante della casa madre.
Art. 26. Imputazione del reddito o della perdita rilevante di una entità trasparente
1. L'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio di un'impresa che è una entità trasparente è ridotto in misura corrispondente alla partecipazione di pertinenza dei suoi proprietari non appartenenti al gruppo, detenuta direttamente ovvero indirettamente attraverso una o più entità fiscalmente trasparenti ad eccezione delle ipotesi in cui:
a) l'entità trasparente è la controllante capogruppo; o
b) l'entità trasparente è detenuta direttamente, ovvero indirettamente attraverso una o più entità fiscalmente trasparenti, dalla controllante capogruppo di cui alla lettera a).
2. L'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio di un'impresa che è una entità trasparente è ridotto in misura corrispondente alla porzione dello stesso che è imputata ad altre imprese.
3. Se una entità trasparente esercita, in tutto o in parte, un'attività d'impresa attraverso una stabile organizzazione, l'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio che residua dopo l'applicazione della disposizione del comma 1 è imputato alla stabile organizzazione in conformità a quanto previsto nell'articolo 25.
4. Se una entità fiscalmente trasparente non è la controllante capogruppo, l'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio che residua dopo l'applicazione delle disposizioni riportate ai commi 1 e 3 è allocato alle sue imprese proprietarie in proporzione alle partecipazioni agli utili da queste detenute riparametrate ad unità per tenere conto della porzione dell'utile o della perdita contabile netta di esercizio eventualmente allocata in base alle disposizioni riportate al comma 1.
5. Se un'entità trasparente è una entità fiscalmente trasparente che si qualifica come controllante capogruppo ovvero è una entità ibrida inversa, ad essa è allocato l'importo del suo utile o perdita contabile netta di esercizio che residua dopo l'applicazione delle disposizioni riportate ai commi 1 e 3.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano separatamente in relazione ad ogni partecipazione detenuta in una entità trasparente.
Capo IV
Calcolo delle imposte rilevanti rettificate
Art. 27. Imposte rilevanti
1. Le imposte rilevanti di un'impresa comprendono:
a) le imposte contabilizzate in bilancio come imposte sul reddito relativamente alle sue componenti reddituali e ai suoi profitti, nonchè alle componenti reddituali e ai profitti di un'altra impresa imputati alla prima in virtù della partecipazione in essa detenuta;
b) le imposte sugli utili distribuiti, sulle distribuzioni presunte e sugli oneri non inerenti, prelevate nell'ambito di un regime di imposizione sull'utile distribuito;
c) le imposte applicate in sostituzione delle imposte di cui alla lettera a);
d) le imposte applicate con riferimento al valore degli utili non distribuiti e del patrimonio netto della società o altra entità nonchè quelle applicate su più componenti basate sul reddito e sul patrimonio netto.
2. Sono escluse dalle imposte rilevanti di un'impresa:
a) l'imposta minima integrativa e l'imposta minima integrativa equivalente dovuta da una controllante;
b) l'importo dovuto da un'impresa a titolo di imposta minima nazionale e di imposta minima nazionale equivalente;
c) l'importo dovuto da un'impresa a titolo di imposta minima suppletiva e di imposta minima suppletiva equivalente;
d) l'imposta accreditabile non rilevante;
e) le imposte pagate da una compagnia assicurativa con riferimento ai rendimenti spettanti agli assicurati.
3. Le imposte relative alle plusvalenze derivanti da cessioni di immobilizzazioni materiali locali prelevate ai sensi dell'articolo 23, comma 9, nell'esercizio con riferimento al quale la relativa opzione è esercitata non concorrono al calcolo delle imposte rilevanti.
Art. 28. Imposte rilevanti rettificate
1. Le imposte rilevanti rettificate di un'impresa in un dato esercizio sono pari all'importo delle imposte rilevanti correnti che hanno concorso a determinare l'utile o la perdita contabile netti dell'esercizio, aumentati o diminuiti in misura pari:
a) all'importo netto delle variazioni in aumento e in diminuzione ai sensi dei commi 2 e 3;
b) all'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite come calcolato ai sensi dell'articolo 29;
c) all'importo degli incrementi o delle riduzioni delle imposte rilevanti imputate direttamente al patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, relative a componenti positive o negative incluse nel reddito o perdita rilevante e che concorrono alla base imponibile delle imposte rilevanti secondo le regole fiscali locali.
2. Le variazioni in aumento delle imposte rilevanti relative ad un esercizio sono pari alla somma:
a) delle imposte rilevanti che hanno concorso a determinare l'utile o perdita netta contabile dell'esercizio come onere ai fini del computo della voce "utile ante imposte" ovvero di una voce equivalente;
b) delle imposte anticipate relative alla perdita rilevante utilizzate ai sensi dell'articolo 30, comma 2;
c) delle imposte rilevanti pagate nell'esercizio e relative ad un trattamento fiscale incerto che in precedenza ha dato luogo ad una variazione in diminuzione delle imposte rilevanti ai sensi della lettera d) del comma 3;
d) di ogni ammontare a credito o a rimborso in relazione ad un credito di imposta rimborsabile qualificato che è stato contabilizzato a riduzione delle imposte rilevanti.
3. Le variazioni in diminuzione delle imposte rilevanti relative ad un esercizio sono pari alla somma:
a) delle imposte correnti relative a componenti reddituali positive che sono state escluse dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai sensi del capo III;
b) di ogni ammontare a credito o a rimborso in relazione ad un credito di imposta rimborsabile non qualificato, ad un credito d'imposta non negoziabile che non è stato contabilizzato a riduzione delle imposte correnti;
c) di ogni ammontare di imposte rilevanti rimborsate o riconosciute a credito a favore di una impresa, diverso da un credito di imposta rimborsabile qualificato e da un credito d'imposta negoziabile, che non è stato contabilizzato in bilancio a riduzione delle imposte correnti;
d) di un importo pari a quello utilizzato per compensare imposte rilevanti dovute nel periodo d'imposta che termina durante tale esercizio, nonchè dell'importo ricevuto nel medesimo esercizio a seguito di cessione del credito, in caso di un credito d'imposta non negoziabile detenuto o ceduto dal primo beneficiario che non è stato contabilizzato in bilancio a riduzione delle imposte correnti dell'esercizio;
e) di un importo pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il prezzo di acquisto in caso di un credito d'imposta non negoziabile detenuto da un titolare successivo che non è stato contabilizzato in bilancio a riduzione delle imposte correnti dell'esercizio. Tale importo rileva nella proporzione con cui il credito d'imposta è utilizzato per compensare imposte rilevanti di cui all'articolo 27;
f) di un importo pari all'eventuale utile conseguito, in caso di ulteriore cessione del credito non negoziabile da parte di un titolare successivo che non è stato contabilizzato in bilancio a riduzione delle imposte correnti dell'esercizio. Nel caso in cui, il titolare successivo realizzi una perdita in seguito ad una cessione di un credito non negoziabile questa concorre unicamente alla formazione del reddito o perdita rilevante;
g) delle imposte correnti che sono relative ad un trattamento fiscale incerto;
h) delle imposte correnti il cui pagamento non è dovuto entro il terzo anno successivo all'ultimo giorno dell'esercizio.
4. In nessun caso le imposte rilevanti possono essere considerate più di una volta ai fini di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. Se è stata effettuata l'opzione di cui all'articolo 23, comma 13, non si applica la variazione in diminuzione di cui al comma 3, lettera a), in relazione alle imposte rilevanti riferite alle componenti reddituali che hanno formato oggetto della suddetta scelta.
5. Se, in un dato esercizio, in un Paese non vi è un reddito netto rilevante e l'importo delle imposte rilevanti rettificate per tale Paese è negativo e inferiore all'importo delle imposte rilevanti rettificate attese, il valore assoluto della differenza tra le imposte rilevanti rettificate e le imposte rilevanti rettificate attese è considerata una imposta integrativa addizionale dovuta per l'esercizio. Tale imposta integrativa addizionale è attribuita a ciascuna impresa localizzata nel suddetto Paese conformemente all'articolo 36, comma 3. L'importo dell'imposta rilevante rettificata attesa è pari alla perdita netta rilevante moltiplicata per l'aliquota minima di imposta.
6. In deroga a quanto previsto nel comma 5, un'impresa dichiarante può decidere che il valore assoluto della differenza di cui al comma 5 sia memorizzato quale eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificate e che tale eccedenza sia riportata agli esercizi successivi e utilizzata fino al suo esaurimento secondo quanto previsto nel comma 7 ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificate. In tale situazione, il gruppo multinazionale o nazionale di imprese non è soggetto, nell'esercizio con riferimento al quale è effettuata l'opzione e memorizzata l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificate, all'imposta integrativa addizionale prevista al comma 5.
7. L'opzione di cui al comma 6 va effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 2, con riferimento ad un determinato Paese e ha validità annuale. Per tale Paese, una volta effettuata l'opzione per l'esercizio in cui il gruppo multinazionale o nazionale di imprese ha l'eccedenza negativa di imposte rivelanti rettificate, tale eccedenza deve essere utilizzata, fino ad esaurimento della stessa, a riduzione fino a concorrenza delle eventuali imposte rilevanti rettificate positive ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificate per quel Paese.
8. Ai fini del comma 7, nel caso in cui un gruppo multinazionale o nazionale ceda una o più imprese localizzate in un Paese in relazione al quale è stata effettuata l'opzione di cui comma 6, l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificate rimane attribuita al gruppo cedente che deve tenere memoria del saldo residuo del suddetto riporto. Se residua una eccedenza negativa di imposte rivelanti rettificate e il gruppo multinazionale o nazionale non abbia più imprese localizzate nel Paese in relazione al quale è stata effettuata l'opzione di cui al comma 6 e in un esercizio successivo ne acquisisca o ne costituisca delle altre nel medesimo Paese, la predetta eccedenza negativa di imposte rivelanti rettificate residua deve essere utilizzata per quel Paese, a partire da tale esercizio successivo, secondo quanto previsto dal comma 7.
Art. 29. Modifiche ai valori delle imposte anticipate e delle imposte differite
1. Ai fini del presente articolo:
a) «accantonamenti disconosciuti»: indica le variazioni delle imposte anticipate e differite che hanno concorso a determinare l'utile o perdita netta contabile dell'esercizio di un'impresa relative ad un trattamento fiscale incerto e alle distribuzioni da parte di un'impresa del gruppo;
b) «accantonamenti irrilevanti»: indica ogni incremento delle imposte differite che hanno concorso a determinare l'utile o perdita netta contabile dell'esercizio, la cui debenza ci si attende non avvenga entro il termine indicato al comma 7 e con riferimento alle quali l'impresa dichiarante sceglie, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, per la loro non inclusione nell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite relative al medesimo esercizio;
c) «recupero delle imposte differite»: indica, per ogni esercizio, l'ammontare delle imposte differite che:
1) sono state contabilizzate nel quinto esercizio ad esso precedente concorrendo a formare per tale esercizio l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite;
2) si riferiscono a differenze temporanee che non si sono ancora riversate e le cui corrispondenti imposte rilevanti non sono state pagate entro l'esercizio;
3) non ricadono nella categoria delle eccezioni al recupero delle imposte differite.
d) «eccezioni al recupero delle imposte differite»: indica le imposte differite relative:
1) a costi, ammortamenti accelerati o anticipati relativi a beni tangibili o del relativo diritto d'uso;
2) al costo di concessioni pubbliche per l'uso di beni immobili o per lo sfruttamento di risorse naturali che comporta investimenti significativi in beni tangibili;
3) a spese di ricerca e sviluppo;
4) a costi di dismissione, di disinquinamento o di remissione in pristino;
5) alla contabilizzazione secondo il criterio del fair value di utili netti maturati ma non ancora realizzati a condizione che l'impresa non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 23, comma 7;
6) ad utili netti da conversione di voci in valuta estera;
7) a riserve tecniche assicurative nonchè ai costi di acquisizione differiti pluriennali;
8) a plusvalenze relative alla cessione di immobilizzazioni materiali ubicate nel Paese di localizzazione dell'impresa alienante i cui proventi sono reinvestiti nell'acquisto di altre immobilizzazioni materiali ivi ubicate;
9) ad importi aggiuntivi contabilizzati in conseguenza di modifiche dei principi contabili relativamente ad uno o più dei punti da 1) a 8).
2. Se in un esercizio l'aliquota nominale utilizzata per calcolare le imposte anticipate e differite ai fini dell'utile o perdita netta contabile di un'impresa è pari o inferiore alla aliquota di imposizione minima, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite è pari all'importo netto delle stesse, aumentato e diminuito ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6. Se l'aliquota nominale utilizzata per calcolare le imposte anticipate e differite ai fini dell'utile o perdita netta contabile di un'impresa è superiore alla aliquota di imposizione minima, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite è pari all'importo netto delle stesse ricalcolato avendo a riferimento l'aliquota di imposizione minima, aumentato e diminuito ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.
3. L'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite deve essere aumentato in misura pari:
a) all'importo pagato nel corso dell'esercizio relativo agli accantonamenti disconosciuti e agli accantonamenti irrilevanti;
b) all'importo del recupero delle imposte differite pagato nel corso dell'esercizio.
4. Se in un esercizio le imposte anticipate relative ad una perdita non sono state contabilizzate in mancanza dei relativi presupposti contabili, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite deve essere comunque ridotto in misura pari all'importo dell'imposte anticipate che sarebbe stato rilevato assumendone la sussistenza.
5. L'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite non include:
a) l'importo netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite relative a componenti reddituali che non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi dalle disposizioni del capo III;
b) l'importo delle imposte anticipate e differite relative agli accantonamenti disconosciuti ed agli accantonamenti irrilevanti;
c) le iscrizioni o cancellazioni, totali o parziali, di imposte anticipate contabilizzate per effetto di modifiche dei loro presupposti di registrazione contabile;
d) l'importo relativo alle modifiche delle imposte anticipate e differite conseguenti alla variazione dell'aliquota di imposizione nominale;
e) l'importo netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite contabilizzate in conseguenza del riconoscimento e utilizzo di crediti di imposta.
6. Se in un esercizio l'importo delle imposte anticipate contabilizzato da un'impresa è stato determinato applicando una aliquota di imposizione nominale inferiore all'aliquota minima d'imposta e l'impresa è in grado di dimostrare che tali imposte anticipate sono attribuibili ad una perdita rilevante, detto importo può essere ricalcolato nell'esercizio utilizzando l'aliquota minima d'imposta. Nelle ipotesi in cui l'importo delle imposte anticipate è stato aumentato ai sensi del primo periodo, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte differite e anticipate deve essere ridotto in misura corrispondente.
7. Il recupero delle imposte differite relativo ad un esercizio comporta una riduzione di pari importo delle imposte rilevanti relative al quinto esercizio ad esso anteriore con la necessità di dover ricalcolare per tale esercizio l'aliquota di imposizione effettiva e l'importo dell'imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 36, comma 1.
Art. 30. Scelta relativa alla perdita rilevante
1. In alternativa a quanto previsto nell'articolo 29, un'impresa dichiarante può, con riferimento ad un Paese, scegliere di considerare l'imposta anticipata da perdita rilevante per ogni esercizio con riferimento al quale emerge una perdita netta rilevante in tale Paese. A tal fine, l'imposta anticipata è pari alla perdita netta rilevante moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta. La scelta di cui al primo periodo non è consentita con riferimento ad un Paese nel quale trova applicazione il regime di imposizione sull'utile distribuito ai sensi dell'articolo 47.
2. L'imposta anticipata relativa ad una perdita rilevante, determinata ai sensi del comma 1 in un esercizio è riportata negli esercizi successivi e ridotta conformemente a quanto previsto al comma 3.
3. In ogni esercizio il saldo iniziale dell'imposta anticipata da perdita rilevante si riduce, fino alla sua concorrenza, in misura pari all'importo del reddito netto rilevante del Paese moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta. La riduzione dell'imposta anticipata da perdita rilevante indicata nel primo periodo incrementa il valore delle imposte rilevanti rettificate relative al medesimo esercizio.
4. Nell'esercizio con riferimento al quale la scelta di cui al comma 1 è revocata, il valore iniziale del saldo dell'imposta anticipata da una perdita rilevante si riduce a zero.
5. La scelta di cui al comma 1 può essere esercitata esclusivamente nella prima comunicazione di cui all'articolo 51 relativa al gruppo multinazionale o al gruppo nazionale che include il Paese per il quale è esercitata la scelta.
6. Se una entità trasparente che è la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale effettua la scelta di cui al comma 1, il valore dell'imposta anticipata da perdita rilevante deve essere determinato avendo a riferimento la sua perdita rilevante, al netto della riduzione prevista dall'articolo 45, comma 3.
Art. 31. Imputazione delle imposte rilevanti di alcune tipologie di entità
1. L'importo delle imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di un'impresa relative al reddito o perdita rilevante di una stabile organizzazione sono imputate a quest'ultima.
2. All'impresa proprietaria è allocato l'importo delle imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di una entità fiscalmente trasparente corrispondente al valore del reddito o perdita rilevante di quest'ultima imputato all'impresa proprietaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4.
3. Le imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di un'impresa relative alla quota del reddito rilevante di una sua impresa controllata, attribuita in base ad un regime fiscale sulle società controllate estere, sono allocate all'impresa controllata.
4. Le imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di un'impresa proprietaria relative alla porzione del reddito rilevante, a questa attribuito, di un'altra impresa che è un'entità ibrida, sono allocate alla entità ibrida. Per entità ibrida si intende l'entità che non è considerata trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui la stessa è localizzata mentre è considerata tale, e nella misura in cui è considerata tale, nel Paese di un'impresa proprietaria.
5. Le imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di un'impresa proprietaria diretta con riferimento agli utili ad essa distribuiti da un'altra impresa sono allocate a quest'ultima. La disposizione del primo periodo si applica anche alle imposte rilevanti riferite alle remunerazioni percepite dall'impresa proprietaria in virtù di una partecipazione in un'altra impresa e tale partecipazione è considerata tale nel bilancio predisposto in conformità ai principi contabili utilizzati dalla controllante capogruppo ai fini del bilancio consolidato. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle imposte rilevanti dovute da un'impresa proprietaria con riferimento ad una distribuzione virtuale di dividendi se la partecipazione detenuta nell'impresa cui si riferisce la distribuzione virtuale è considerata tale sia ai fini fiscali locali nel Paese che preleva le imposte rilevanti e sia ai fini della predisposizione del bilancio d'esercizio dell'impresa proprietaria.
6. In deroga a quanto riportato ai commi 3 e 4, le imposte rilevanti relative a redditi passivi da allocare ad un'impresa ai sensi dei citati commi concorrono a formare le sue imposte rilevanti rettificate in misura pari al minore tra le imposte rilevanti calcolate sugli stessi e il risultato della moltiplicazione dell'aliquota della imposizione integrativa relativa al suo Paese di localizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 34, comma 2, senza tener conto dell'importo delle imposte rilevanti relative a detti redditi passivi e l'importo dei redditi passivi imputati alle sue imprese proprietarie sulla base di un regime fiscale delle società controllate estere o per effetto del regime di trasparenza fiscale. La eventuale differenza tra l'importo delle imposte rilevanti relative a redditi passivi da allocare ad un'impresa ai sensi dei commi 3 e 4 e quello che ha concorso a determinare il valore delle imposte rilevanti rettificate ai sensi del primo periodo, non è oggetto di allocazione ai sensi dei commi citati e concorre a determinare le imposte rilevanti rettificate dell'impresa proprietaria o dell'impresa controllante.
7. Ai fini del primo periodo del comma 6, l'imposta sui redditi delle società dovuta ai sensi dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
8. Se il reddito rilevante di una stabile organizzazione è allocato alla casa madre ai sensi dell'articolo 25, comma 5, le imposte rilevanti ad esso relative dovute nel Paese di localizzazione della stabile organizzazione sono considerate come imposte rilevanti della casa madre per un importo non superiore al valore del reddito rilevante moltiplicato per la più elevata aliquota impositiva sul reddito d'impresa applicabile nel Paese di localizzazione della casa madre.
Art. 32. Modifiche successive alla presentazione della comunicazione e variazioni della aliquota fiscale
1. L'incremento netto delle imposte rilevanti di un esercizio precedente rileva ai fini della determinazione del valore delle imposte rilevanti rettificate, dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa nell'esercizio in cui tale incremento è contabilizzato.
2. La riduzione netta delle imposte rilevanti di un esercizio precedente rileva, ai fini dell'articolo 36, comma 1, per la determinazione delle imposte rilevanti rettificate, dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa relative a tale esercizio. In deroga al primo periodo, una riduzione netta di imposte rilevanti di un esercizio precedente rileva secondo quanto stabilito nel comma 1 a seguito di opzione dell'impresa dichiarante. Tale opzione può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, se la riduzione netta delle imposte rilevanti di un dato Paese relative ad un esercizio precedente, rispetto a quelle registrate nell'esercizio di competenza, è inferiore a un milione di euro.
3. Se in un esercizio si determina una variazione del valore netto delle imposte anticipate e differite contabilizzata da un'impresa in conseguenza della diminuzione dell'aliquota d'imposizione al di sotto dell'aliquota minima d'imposta, tale riduzione rileva, ai sensi dell'articolo 28, in relazione all'esercizio con riferimento al quale sono state contabilizzate le imposte oggetto di riduzione. A seguito di opzione esercitata dall'impresa dichiarante ai sensi dell'articolo 52, comma 2, le disposizioni del primo periodo non trovano applicazione qualora la variazione delle imposte rilevanti, per un dato Paese, è inferiore a un milione di euro rispetto a quelle contabilizzate nell'esercizio di competenza.
4. Se in un esercizio le imposte anticipate e differite relative ad un Paese sono state contabilizzate utilizzando una aliquota d'imposizione inferiore all'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposta in quel Paese è successivamente incrementata, la variazione del valore netto delle imposte anticipate e differite, calcolata avendo a riferimento una aliquota non superiore all'aliquota minima d'imposta, rileva, ai sensi dell'articolo 28, esclusivamente nell'esercizio in cui le stesse sono pagate.
5. Se un importo superiore a un milione di euro di imposte correnti che sono state contabilizzate da un'impresa con riferimento ad un esercizio e che hanno concorso a determinare il relativo valore delle imposte rilevanti rettificate non è pagato alle autorità competenti entro il terzo anno successivo all'ultimo giorno dell'esercizio, l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa relative all'esercizio di contabilizzazione sono ricalcolati ai sensi dell'articolo 36, comma 1 escludendo l'importo non pagato dal relativo valore delle imposte rilevanti rettificate.
Capo V
Calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa
Art. 33. Determinazione dell'aliquota di imposizione effettiva
1. L'aliquota di imposizione effettiva di un gruppo multinazionale o nazionale di imprese deve essere calcolata separatamente per ogni esercizio e per ogni Paese di localizzazione, a condizione che nel Paese vi sia un reddito netto rilevante. L'aliquota di imposizione effettiva è pari al rapporto tra le imposte rilevanti rettificate del Paese e il reddito netto rilevante del Paese e, salvo quanto previsto all'articolo 34, comma 2, detto rapporto può essere negativo o positivo.
2. Per imposte rilevanti rettificate del Paese s'intende l'importo positivo o negativo risultante dalla somma algebrica delle imposte rilevanti rettificate di tutte le imprese localizzate in quel Paese determinate ai sensi del capo IV.
3. Il reddito netto rilevante o la perdita netta rilevante del Paese per un dato esercizio sono dati dalla differenza tra il reddito rilevante di tutte le imprese localizzate nel Paese e la perdita rilevante di tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese determinati ai sensi del capo III.
4. Le imposte rilevanti rettificate nonchè il reddito o perdita rilevante di imprese che sono entità di investimento ovvero entità assicurative di investimento non rilevano ai fini dell'aliquota di imposizione effettiva di un gruppo e del reddito netto rilevante, determinati ai sensi dei commi da 1 a 3.
5. L'aliquota di imposizione effettiva di ciascuna impresa apolide è calcolata, per ogni esercizio, separatamente dall'aliquota di imposizione effettiva di ogni altra impresa.
Art. 34. Calcolo dell'imposizione integrativa
1. Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva di un Paese è inferiore all'aliquota minima d'imposta, il gruppo multinazionale o nazionale calcola l'imposizione integrativa e la ripartisce, ai sensi dei commi 6 e 7, per ogni impresa ivi localizzata con un reddito rilevante che ha concorso alla determinazione del reddito netto del Paese. L'importo dell'imposizione integrativa è determinato per singolo Paese.
2. L'aliquota di imposizione integrativa di un Paese, relativa ad un esercizio, è data dalla differenza tra l'aliquota minima di imposta del 15 per cento e l'aliquota d'imposizione effettiva di cui all'articolo 33. Quando in un esercizio il gruppo multinazionale o nazionale di imprese ha, in relazione ad un Paese, un reddito netto rilevante e un importo negativo di imposte rilevanti rettificate, l'aliquota d'imposizione effettiva di cui all'articolo 33 è assunta pari a zero. In tal caso l'importo negativo di imposte rilevanti rettificate dell'esercizio deve essere riportato in avanti nei successivi esercizi e deve essere utilizzato, fino ad esaurimento dello stesso, a riduzione fino a concorrenza delle imposte rilevanti rettificate positive ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificate per quel Paese.
3. Nel caso in cui un gruppo multinazionale o nazionale ceda una o più imprese localizzate nel Paese, l'importo negativo di imposte rilevanti rettificate di cui al comma 2 rimane attribuito al gruppo cedente che deve tenere memoria del saldo residuo del suddetto riporto. Se residua un importo negativo di imposte rilevanti rettificate di cui al comma 2 e il gruppo multinazionale o nazionale non ha più imprese localizzate nel Paese ma, in un esercizio successivo, ne acquisisce o ne costituisce delle altre nel medesimo Paese, il suddetto importo negativo di imposte rilevanti rettificate residuo deve essere utilizzato per quel Paese, a partire da tale esercizio successivo, secondo quanto previsto al terzo periodo del comma 2.
4. In un esercizio l'imposizione integrativa dovuta per un Paese è pari al prodotto tra il profitto eccedente del Paese e l'aliquota di imposizione integrativa, maggiorato dell'imposizione integrativa addizionale relativa al Paese, determinata ai sensi dell'articolo 36, e ridotto dell'importo della imposta minima nazionale, determinata ai sensi dell'articolo 18, o della imposta minima nazionale equivalente fino a concorrenza del suo azzeramento. Affinchè l'imposizione integrativa sia ridotta dall'imposta minima nazionale o dall'imposta minima nazionale equivalente quest'ultime devono considerarsi dovute. A tal fine l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale equivalente non si considera dovuta quando:
a) il gruppo ne contesta direttamente o indirettamente la debenza nell'ambito di una procedura giudiziale o amministrativa, sulla base di ragioni di legittimità dell'imposta quali quelle di ordine costituzionale ovvero derivanti da obblighi internazionali del Paese; oppure
b) l'autorità fiscale del Paese ha stabilito che la propria imposta minima nazionale non è prelevabile o accertabile in base a ragioni di legittimità costituzionale ovvero derivanti da obblighi internazionali del Paese.
5. In deroga al comma 4, su opzione dell'impresa dichiarante, l'imposizione integrativa dovuta per un Paese è pari a zero se l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale equivalente ivi dovuta rispetta le condizioni previste da un accordo internazionale sui regimi semplificati di cui all'articolo 39, comma 2. Il primo periodo non si applica in relazione:
a) alle imprese ed entità localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente alle entità trasparenti;
b) alle entità d'investimento localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente a tali entità soggette a disposizioni analoghe a quelle degli articoli 48, 49 e 50;
c) alle imprese e entità localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente per un periodo analogo a quello previsto nell'articolo 56;
d) alle entità a controllo congiunto o ai membri di un gruppo a controllo congiunto localizzati in un Paese che applica l'imposta minima nazionale equivalente con riferimento agli stessi ma impone la responsabilità del pagamento dell'imposta alle imprese del gruppo multinazionale.
6. Il profitto eccedente di cui al comma 4, relativo ad un esercizio, corrisponde all'eventuale importo positivo dato dalla differenza tra il reddito netto rilevante per il Paese, calcolato ai sensi dell'articolo 33, comma 3, e la riduzione del reddito da attività economica sostanziale, determinata ai sensi dell'articolo 35 in relazione al medesimo Paese.
7. Salvo quanto previsto nell'articolo 36, comma 3, in un esercizio l'imposizione integrativa relativa ad ogni impresa con un reddito rilevante localizzata in un Paese è pari all'importo determinato ai sensi del comma 4 primo periodo moltiplicato per il rapporto tra il suo reddito rilevante e la somma dei redditi rilevanti di tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese.
8. Se in un esercizio l'imposizione integrativa dovuta per un Paese è determinata ai sensi dell'articolo 36, comma 1 e non esiste un reddito netto rilevante per il Paese nell'esercizio, l'imposizione integrativa è ripartita secondo il criterio del comma 6 avendo a riferimento i redditi rilevanti delle imprese conseguiti negli esercizi per i quali si è resa necessaria l'applicazione dell'articolo 36, comma 1.
9. L'imposizione integrativa dovuta da una entità apolide è determinata, per ogni esercizio, separatamente rispetto a quella dovuta da tutte le altre imprese.
10. Se l'importo della imposta minima nazionale equivalente, relativa ad un esercizio, non è corrisposto alla amministrazione finanziaria del Paese di localizzazione delle imprese soggette a tale imposta entro il quarto esercizio successivo a quello in cui risulta dovuto, la somma non pagata è computata in aumento dell'imposta minima integrativa dovuta, ai sensi del comma 4, dalla controllante localizzata nel territorio dello Stato italiano.
Art. 35. Riduzione da attività economica sostanziale
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a) «dipendenti ammissibili»: i dipendenti impiegati a tempo pieno o a tempo parziale di un'impresa e i prestatori di lavoro indipendenti che partecipano alle attività operative ordinarie del gruppo multinazionale o nazionale sotto la direzione e il controllo dello stesso;
b) «spese salariali ammissibili»: le spese per indennità dei dipendenti, inclusi stipendi, salari e altre spese sostenute a beneficio personale diretto e distinto ai dipendenti, quali assicurazione sanitaria e contributi pensionistici, imposte sulle spese salariali e sull'occupazione nonchè contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro;
c) «immobilizzazioni materiali ammissibili»:
1) immobili, impianti e attrezzature localizzate nel Paese;
2) risorse naturali localizzate nel Paese;
3) il diritto del locatario o del locatore di utilizzare beni tangibili localizzati nel Paese;
4) licenza o accordo analogo da parte dell'amministrazione pubblica per l'uso di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali che comportano un investimento significativo in beni tangibili.
2. Il reddito netto rilevante per un dato Paese è ridotto, ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa, di un importo pari alla somma della riduzione per spese salariali di cui al comma 3 del presente articolo e della riduzione per immobilizzazioni materiali di cui al comma 4 del presente articolo, entrambe calcolate in relazione a ciascuna impresa localizzata nel Paese. Il primo periodo non si applica se l'impresa dichiarante di un gruppo multinazionale o nazionale sceglie, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, di non avvalersi per l'esercizio della riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale.
3. La riduzione basata sulle spese salariali di un'impresa localizzata in un Paese è pari al 5 per cento delle sue spese salariali ammissibili per i dipendenti ammissibili che esercitano attività per il gruppo multinazionale o nazionale in detto Paese, fatta eccezione per le spese salariali ammissibili:
a) capitalizzate e incluse nel valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili;
b) imputabili a un reddito escluso a norma dell'articolo 24.
4. La riduzione basata sulle immobilizzazioni materiali di un'impresa localizzata in un Paese è pari al 5 per cento del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili localizzate nel Paese, fatta eccezione per:
a) il valore contabile degli immobili, compresi terreni ed edifici, posseduti per la vendita, la locazione o l'investimento;
b) il valore contabile delle immobilizzazioni materiali utilizzate per generare un reddito escluso a norma dell'articolo 24.
5. Ai fini del comma 4, il valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili corrisponde alla media del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili all'inizio e alla fine dell'esercizio, quale registrato ai fini della predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo, eventualmente ridotto di svalutazioni, ammortamenti, perdite per riduzioni di valore accumulate ed eventualmente incrementato dell'importo imputabile alla capitalizzazione delle spese salariali.
6. Ai fini dei commi 3 e 4, le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili di un'impresa che è una stabile organizzazione sono quelle incluse nella relativa contabilità separata a norma dell'articolo 25, commi 1 e 2, a condizione che le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili sono localizzate nello stesso Paese in cui è localizzata la stabile organizzazione. Le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili di una stabile organizzazione non sono prese in considerazione per le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili della casa madre. Nel caso in cui il reddito di una stabile organizzazione è stato escluso, in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, e dell'articolo 45, comma 5, le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili di tale stabile organizzazione sono escluse nella stessa proporzione dal calcolo di cui al presente articolo per il gruppo multinazionale o nazionale.
7. Le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili sostenute da una entità trasparente e le immobilizzazioni materiali ammissibili di sua proprietà che non sono attribuite ai sensi del comma 6 sono attribuite:
a) alle imprese proprietarie dell'entità trasparente, nella stessa proporzione indicata nell'articolo 26, comma 4, a condizione che i dipendenti ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili sono localizzati nel Paese delle imprese proprietarie;
b) all'entità trasparente se è la controllante capogruppo, ridotte in proporzione al reddito escluso dal calcolo del reddito rilevante dell'entità trasparente ai sensi dell'articolo 45, commi 1 e 2, a condizione che i dipendenti ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili sono localizzati nel Paese dell'entità trasparente.
8. Tutte le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili dell'entità trasparente, non attribuite ai sensi dei commi 6 e 7, sono escluse dal calcolo della riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale del gruppo multinazionale o nazionale di imprese.
9. La riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale in relazione ad un'impresa apolide è calcolata, per ciascun esercizio, separatamente dalla riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale di tutte le altre imprese del gruppo.
10. La riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale ai sensi del presente articolo non include l'esclusione basata sulle spese salariali e l'esclusione basata sulle immobilizzazioni materiali delle imprese che sono entità d'investimento in tale Paese.
Art. 36. Imposizione integrativa addizionale
1. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 23, comma 12, dell'articolo 29, comma 7, dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5, dell'articolo 34, comma 9, e dell'articolo 47, commi 4 e 6, una rettifica delle imposte rilevanti o del reddito o perdita rilevante comporti il ricalcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa del gruppo multinazionale o nazionale per un esercizio precedente, l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa sono ricalcolate conformemente a quanto disposto negli articoli 33, 34 e 35. L'eventuale importo dell'imposizione integrativa addizionale derivante da tale ricalcolo è considerato come un'imposizione integrativa addizionale ai fini dell'articolo 34, comma 4, per l'esercizio nel quale è effettuato il ricalcolo.
2. Se sussiste un'imposizione integrativa addizionale in assenza di un reddito netto rilevante nell'esercizio, riferito ad un dato Paese, il reddito rilevante di ciascuna impresa localizzata in tale Paese, ai fini del comma 2 dell'articolo 16, è di importo pari all'imposizione integrativa ad essa imputata ai sensi dell'articolo 34, commi 6 e 7, divisa per l'aliquota minima d'imposta.
3. Se sussiste, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, un'imposizione integrativa addizionale, il reddito rilevante di ciascuna impresa localizzata nel Paese, ai fini del comma 2 dell'articolo 16, è pari all'imposta integrativa attribuita a tale impresa divisa per l'aliquota minima d'imposta. L'attribuzione di tale imposizione integrativa addizionale è effettuata su base proporzionale a ciascuna di tali imprese, utilizzando il valore risultante dal prodotto tra il reddito o perdita rilevante e l'aliquota minima d'imposta, ridotto delle imposte rilevanti rettificate. L'imposizione integrativa addizionale è attribuita unicamente alle imprese che registrano un importo di imposte rilevanti rettificate inferiore a zero e inferiore al reddito o perdita rilevante di tali imprese moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta.
4. Se a un'impresa è attribuita un'imposizione integrativa addizionale ai sensi del presente articolo e dell'articolo 34, commi 6 e 7, tale impresa è considerata un'impresa a bassa imposizione ai fini del capo II.
Art. 37. Esclusione de minimis
1. In deroga agli articoli da 33 a 36 e all'articolo 38, a scelta dell'impresa dichiarante ai sensi dell'articolo 45, comma 2, l'imposizione integrativa dovuta dalle imprese localizzate in un Paese è pari a zero per un dato esercizio se, per tale esercizio:
a) i ricavi rilevanti medi di tutte le imprese localizzate in tale Paese sono inferiori a 10 milioni di euro;
b) il reddito rilevante medio di tutte le imprese in detto Paese è una perdita o è un reddito inferiore a 1 milione di euro.
2. I ricavi rilevanti medi e il reddito rilevante medio di cui al comma 1 corrispondono alla media rispettivamente dei ricavi rilevanti e del reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate nel Paese per l'esercizio e i due esercizi precedenti. Se nel primo o nel secondo esercizio precedente, o in entrambi, in un Paese le imprese ivi localizzate sono senza ricavi rilevanti o con un reddito rilevante pari a zero, tale esercizio o tali esercizi sono esclusi dal calcolo dei ricavi rilevanti medi o del reddito rilevante medio di detto Paese.
3. I ricavi rilevanti delle imprese localizzate in un Paese per un dato esercizio corrispondono alla somma di tutti i ricavi delle imprese localizzate in detto Paese, ridotti o aumentati degli eventuali aggiustamenti effettuati ai sensi del Capo III.
4. Il reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate in un Paese per un dato esercizio corrisponde al reddito netto o alla perdita netta rilevante di detto Paese calcolati ai sensi dell'articolo 33, comma 3.
5. L'esclusione de minimis di cui ai commi da 1 a 4 non è applicabile alle imprese apolidi e alle entità d'investimento. I ricavi e il reddito o perdita rilevante di tali entità non sono considerati ai fini del calcolo dell'esclusione de minimis.
Art. 38. Imprese partecipate in misura minoritaria
1. Ai fini del presente articolo:
a) «impresa partecipata in misura minoritaria»: indica un'impresa nella quale la controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o inferiore al 30 per cento;
b) «impresa partecipante di minoranza»: indica un'impresa partecipata in misura minoritaria che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in un'altra impresa partecipata in misura minoritaria ad eccezione del caso in cui la partecipazione di controllo nella prima impresa è detenuta, a sua volta, direttamente o indirettamente da un'impresa partecipata in misura minoritaria;
c) «sottogruppo di minoranza»: indica un'impresa partecipante di minoranza e le imprese partecipate di minoranza nei cui confronti la prima detiene una partecipazione di controllo;
d) «impresa partecipata di minoranza»: indica un'impresa partecipata in misura minoritaria la cui partecipazione di controllo è detenuta, direttamente o indirettamente, da una impresa partecipante di minoranza.
2. Con riferimento alle imprese di un sottogruppo di minoranza, il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e della imposizione integrativa per un Paese, ai sensi delle disposizioni dei capi da III a VII, deve essere effettuato trattando tale sottogruppo di minoranza come se fosse un gruppo distinto.
3. Le imposte rilevanti rettificate e il reddito o perdita rilevante delle imprese costituenti un sottogruppo di minoranza sono irrilevanti ai fini del calcolo, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 3, dell'aliquota di imposizione effettiva e del reddito netto rilevante del gruppo in relazione ad un Paese.
4. L'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa di un'impresa partecipata in misura minoritaria che non è membro di un sottogruppo di minoranza sono calcolate ai sensi delle disposizioni dei capi da III a VII avendo a riferimento i pertinenti valori dell'impresa singolarmente considerata.
5. Le imposte rilevanti rettificate e il reddito o perdita rilevante delle imprese di cui al comma 4 sono irrilevanti ai fini del calcolo, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 3, dell'aliquota di imposizione effettiva e del reddito netto rilevante del gruppo in relazione ad un Paese. Le disposizioni del comma 4 e quelle riportate nel primo periodo non si applicano alle imprese partecipate in misura minoritaria che sono entità di investimento.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non hanno effetto ai fini dell'applicazione dell'articolo 37.
7. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 26, commi 3 e 4, quando un'impresa partecipante di minoranza è una entità trasparente e dell'articolo 15 con riferimento alle partecipazioni detenute da una partecipante parzialmente posseduta in un'impresa partecipata in misura minoritaria. La partecipante di minoranza non è considerata un'impresa controllante capogruppo con riferimento al sottogruppo di minoranza.
Art. 39. Regimi semplificati
1. In deroga a quanto previsto negli articoli da 33 a 38, a seguito di opzione dell'impresa dichiarante l'imposizione integrativa dovuta da un gruppo in un esercizio in relazione ad un determinato Paese si presume pari a zero se il livello di imposizione effettiva delle sue imprese ivi localizzate rispetta le condizioni previste da un accordo internazionale sui regimi semplificati.
2. Ai fini del comma 1, un accordo internazionale sui regimi semplificati indica un insieme di regole e di condizioni concordate a livello internazionale da tutti gli Stati membri dell'Unione europea che consentono ai gruppi di beneficiare di uno o più dei regimi di semplificazione ivi previsti e disciplinati.
3. Le disposizioni attuative dei regimi semplificati di cui al comma 1 sono adottate, in conformità alle regole OCSE e alla direttiva, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adotta anche disposizioni di attuazione di analoghi regimi semplificati destinati ai gruppi nazionali di imprese soggetti all'imposta minima nazionale ed è aggiornato per tenere conto di eventuali modifiche o integrazioni dell'accordo internazionale sui regimi semplificati.
Capo VI
Operazioni di riorganizzazione e società holding
Art. 40. Calcolo della soglia rilevante di ricavi in caso di fusioni e scissioni di gruppi multinazionali e nazionali
1. Ai fini del presente articolo:
a) «fusione»: indica un'operazione per effetto della quale:
1) tutte o almeno il 90 per cento delle entità appartenenti a due o più differenti gruppi multinazionali o nazionali sono poste sotto un unico controllo con l'effetto di formare un unico gruppo; o
2) una entità che non era parte di alcun gruppo diventa parte di un gruppo multinazionale o nazionale; o
3) si verifica l'unificazione di due o più entità in un solo gruppo multinazionale o nazionale;
b) «scissione»: indica un'operazione per effetto della quale le entità di un gruppo multinazionale o nazionale si separano in due o più gruppi distinti che non sono più consolidati dalla medesima controllante capogruppo;
c) «gruppo beneficiario»: indica un gruppo che origina dalla scissione di un gruppo multinazionale o nazionale;
d) «gruppo scisso»: indica il gruppo che residua a seguito della scissione di un gruppo multinazionale o nazionale e da cui origina uno o più gruppi beneficiari.
2. Se due o più gruppi si sono fusi costituendo un unico gruppo in uno degli ultimi quattro esercizi consecutivi immediatamente precedenti a quello considerato, la soglia di ricavi di cui all'articolo 9 negli esercizi anteriori alla fusione e rientranti nei quattro esercizi anteriori a quello considerato, è verificata sommando i ricavi registrati nel bilancio consolidato di ciascuno di essi.
3. Se in un esercizio un'entità che non appartiene ad un gruppo si fonde con un'altra entità appartenente o meno ad un gruppo e una di esse o entrambe non erano incluse in un bilancio consolidato relativo a ciascuno dei quattro esercizi ad esso anteriori, la soglia dei ricavi di cui all'articolo 9, relativa a ciascun esercizio, è verificata sommando i ricavi da esse contabilizzati nei propri bilanci, singoli o consolidati, relativo a ciascuno dei quattro esercizi anteriori a quello considerato.
4. Nella ipotesi di cui al comma 2, se non vi è corrispondenza tra il periodo temporale cui fanno riferimento i bilanci consolidati dei due o più gruppi partecipanti alla fusione, i valori dei ricavi di cui all'articolo 10 sono quelli ricompresi nei bilanci consolidati relativi ad esercizi che terminano con ovvero entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato del gruppo risultante dalla fusione.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, se non vi è corrispondenza tra il periodo temporale cui fanno riferimento il bilancio singolo e il bilancio consolidato delle imprese partecipanti alla fusione, i valori dei ricavi di cui all'articolo 9 sono quelli ricompresi nel bilancio singolo e nel bilancio consolidato relativi ad esercizi che terminano con ovvero entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato successivo all'operazione di fusione o acquisizione.
6. Se in un esercizio un gruppo multinazionale o nazionale, rientrante nell'ambito di applicazione del presente titolo, si scinde in uno o più gruppi beneficiari neocostituiti:
a) con riferimento all'esercizio nel corso del quale l'operazione di scissione è avvenuta, il requisito dimensionale richiesto all'articolo 3 relativo ad un gruppo beneficiario e ad un gruppo scisso si considera verificato se è raggiunta la soglia dei ricavi indicati nel suddetto articolo 10, riproporzionata avendo a riferimento la sua durata;
b) con riferimento ai tre esercizi successivi a quello di cui alla lettera a), il requisito dimensionale richiesto all'articolo 10, relativo ad un gruppo beneficiario o ad un gruppo scisso, si considera verificato nel secondo esercizio, compreso quello di cui alla lettera a), in cui è raggiunta la soglia dei ricavi indicati nel suddetto articolo 10.
Art. 41. Modifiche al perimetro di consolidamento
1. Se un'entità («entità target») diventa o cessa di essere un'impresa di un gruppo multinazionale o nazionale in conseguenza di un trasferimento diretto o indiretto della partecipazione nella stessa o se l'entità target diventa una controllante capogruppo di un nuovo gruppo durante un dato esercizio («esercizio di acquisizione»), essa è considerata parte di un gruppo multinazionale o nazionale ai fini del presente titolo, a condizione che una parte delle sue attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa sia inclusa voce per voce nel bilancio consolidato della controllante capogruppo nell'esercizio di acquisizione. L'aliquota d'imposizione effettiva e l'imposizione integrativa dell'entità target sono calcolate a sensi dei commi da 2 a 8.
2. Nell'esercizio di acquisizione il gruppo multinazionale o nazionale tiene conto solo del valore dell'utile o della perdita contabile netta e delle imposte rilevanti rettificate dell'entità target che sono inclusi nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo ai fini del presente titolo.
3. Nell'esercizio di acquisizione, e in ciascun esercizio successivo, il reddito o perdita rilevante e le imposte rilevanti rettificate dell'entità target sono basati sul proprio valore contabile delle attività e passività precedente al trasferimento.
4. Nell'esercizio di acquisizione il calcolo delle spese salariali ammissibili dell'entità target di cui all'articolo 35, comma 3, tiene conto solo dei costi che figurano nel bilancio consolidato della controllante capogruppo.
5. Il calcolo del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili dell'entità target di cui all'articolo 35, comma 4, è rettificato in proporzione al periodo di tempo durante il quale l'entità target fa parte del gruppo multinazionale o nazionale durante l'esercizio di acquisizione.
6. Fatta eccezione per l'imposta anticipata relativa a una perdita rilevante di cui all'articolo 30, le imposte anticipate e differite di un'entità target che sono trasferite fra gruppi multinazionali o nazionali sono prese in considerazione dal gruppo acquirente nello stesso modo e nella stessa misura in cui sarebbero state prese in considerazione se detto gruppo avesse controllato l'entità target al momento in cui sono sorte tali imposte anticipate e differite.
7. Le imposte differite dell'entità target precedentemente incluse nell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite sono considerate riversate e pagate, ai fini dell'articolo 29, comma 7, dal gruppo multinazionale o nazionale cedente e considerate iscritte dal gruppo multinazionale o nazionale acquirente nell'esercizio di acquisizione. In deroga all'articolo 29, comma 7, le imposte rilevanti sono ridotte, dal gruppo multinazionale o nazionale acquirente, nell'esercizio in cui si verifica il recupero delle imposte differite.
8. Se l'entità target è una controllante e fa parte di due o più gruppi multinazionali o nazionali durante l'esercizio di acquisizione, questa calcola separatamente l'importo dell'imposizione integrativa da essa dovuta in relazione alle imprese a bassa imposizione per ciascun gruppo multinazionale o nazionale.
9. In deroga ai commi da 1 a 8, l'acquisizione o la cessione di una partecipazione di controllo in un'entità target è considerata un trasferimento di attività e passività qualora il Paese ove la stessa è localizzata o, nel caso di un'entità fiscalmente trasparente il Paese dove sono localizzate le attività, consideri l'acquisizione o la cessione di detta partecipazione di controllo allo stesso modo o in maniera simile a un'acquisizione o a una cessione di attività e passività e applichi al venditore un'imposta rilevante basata sulla differenza fra il valore fiscale e il corrispettivo pattuito in cambio della partecipazione di controllo o il fair value delle attività e passività.
Art. 42. Trasferimento di attività e passività
1. Ai fini del presente articolo:
a) «riorganizzazione»: indica una operazione di trasformazione o di trasferimento di attività e passività a condizione che:
1) il corrispettivo dell'operazione è costituito, in tutto o in via maggioritaria, da una partecipazione emessa dall'impresa acquirente o da una entità ad essa connessa, o, nel caso di una liquidazione, è annullata la partecipazione nell'entità liquidata. In assenza di corrispettivo, rientrano tra le operazioni di riorganizzazione i trasferimenti di attività e passività a fronte dei quali non vi è una emissione di partecipazioni in quanto tale emissione sarebbe priva di significato economico;
2) l'utile o perdita dell'operazione non concorre, in tutto o in parte, a formare il reddito imponibile della entità trasferente ai fini delle imposte del Paese in cui questa è localizzata;
3) il Paese di localizzazione della entità acquirente impone a quest'ultima di subentrare nella posizione della entità trasferente in ordine al valore degli elementi della attività e passività trasferite ai fini delle imposte rilevanti, tenendo conto dell'eventuale utile o perdita non qualificante;
b) «utile o perdita non qualificante»: indica l'importo minore tra l'utile o la perdita dell'impresa cedente sorti in relazione a una riorganizzazione e assoggettati a imposizione nel luogo di localizzazione dell'impresa cedente e l'utile o la perdita contabile che sorge in relazione alla riorganizzazione.
2. In caso di trasferimento di attività e passività:
a) l'impresa trasferente include nel proprio reddito o perdita rilevante l'utile o perdita derivante dal trasferimento;
b) l'impresa acquirente determina il proprio reddito o perdita rilevante avendo a riferimento il valore contabile delle attività e passività ricevute determinato in base ai principi contabili adottati nel bilancio consolidato della propria controllante capogruppo.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, se il trasferimento di attività e passività avviene nell'ambito di una riorganizzazione, l'utile o la perdita contabile da trasferimento realizzati dall'impresa trasferente non concorrono a formare il suo reddito o perdita rilevante e l'impresa acquirente determina il proprio reddito o perdita rilevante avendo a riferimento il valore contabile che le stesse attività e passività avevano in capo all'impresa trasferente al momento del trasferimento.
4. In deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3, se il trasferimento di attività e passività avviene nell'ambito di una riorganizzazione che determina per l'entità trasferente l'emersione di un utile o perdita non qualificante:
a) l'impresa trasferente include nel calcolo del proprio reddito o perdita rilevante un importo pari all'utile o perdita da trasferimento nei limiti dell'utile o perdita non qualificante;
b) l'impresa acquirente determina il proprio reddito o perdita rilevante dopo l'acquisizione avendo a riferimento il valore contabile che le stesse attività e passività avevano in capo alla entità trasferente al momento del trasferimento, rettificato coerentemente con le norme fiscali locali dell'impresa acquirente per tener conto dell'utile o perdita non qualificante.
5. Su opzione dell'impresa dichiarante, se un'impresa è tenuta o autorizzata ad allineare ai fini fiscali, nel Paese in cui è localizzata, il valore delle sue attività e passività al corrispondente fair value, essa può:
a) includere nel calcolo del reddito o perdita rilevante un importo dell'utile o della perdita per ciascuna delle sue attività e passività:
1) pari alla differenza, rispettivamente positiva o negativa, tra il fair value dell'attività o passività immediatamente dopo la data dell'evento che ha innescato l'aggiustamento fiscale «evento attivatore» e il valore contabile delle attività o passività immediatamente prima dell'evento attivatore; e
2) diminuita (o aumentata) dell'eventuale utile o perdita non qualificante sorta in relazione all'evento attivatore;
b) avvalersi del fair value delle attività o passività immediatamente dopo l'evento attivatore per determinare il reddito o la perdita rilevante negli esercizi che terminano dopo l'evento attivatore;
c) può, a sua discrezione, far concorrere integralmente il valore complessivo netto calcolato ai sensi della lettera a) ai fini del calcolo del reddito o perdita rilevante dell'esercizio nel corso del quale si è verificato l'evento attivatore ovvero far concorrere tale valore in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
6. Se in un esercizio compreso nel quinquennio di cui alla lettera c) del comma 5, un'impresa cessa di essere parte del gruppo multinazionale o nazionale, il valore complessivo netto calcolato ai sensi della lettera a) del comma 5 che non ha ancora concorso a determinare il reddito o perdita rilevante nei precedenti esercizi concorre integralmente a formare il reddito rilevante di tale esercizio.
Art. 43. Entità a controllo congiunto
1. Una controllante che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in una entità a controllo congiunto o in una entità sussidiaria a controllo congiunto applica, con riferimento a ciascuna di tali entità, l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita secondo gli articoli da 13 a 17.
2. Il calcolo dell'imposizione integrativa, secondo le disposizioni dei capi da III a VII, relativa ad ogni entità a controllo congiunto è effettuato separatamente e, in caso di gruppo a controllo congiunto, trattando l'entità a controllo congiunto e le sue entità sussidiarie a controllo congiunto come un distinto gruppo multinazionale o nazionale di imprese e l'entità a controllo congiunto come la controllante capogruppo.
3. L'imposizione integrativa dovuta con riferimento ad una entità a controllo congiunto o ad un gruppo a controllo congiunto è ridotta in misura pari all'importo di imposizione integrativa attribuibile ad ogni controllante ai sensi dei commi 1 e 2 relativa all'entità a controllo congiunto o ad ogni entità appartenente al gruppo a controllo congiunto. L'eventuale imposizione integrativa calcolata con riferimento ad una entità a controllo congiunto o ad un gruppo a controllo congiunto che residua dopo l'applicazione del primo periodo deve essere aggiunta all''importo complessivo dell'imposta minima suppletiva ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
Art. 44. Gruppi a controllante multipla
1. Ai fini del presente articolo:
a) «gruppo a controllante multipla»: indica due o più gruppi multinazionali o nazionali di imprese le cui controllanti capogruppo sottoscrivono un accordo che è una struttura vincolata o un accordo tra gruppi quotati che include almeno una entità o una stabile organizzazione di tale nuovo gruppo che è localizzata in un Paese differente da quello di localizzazione delle altre entità dello stesso;
b) «struttura vincolata»: indica un accordo sottoscritto tra due o più controllanti capogruppo appartenenti a gruppi distinti in forza del quale:
1) una partecipazione non inferiore al 50 per cento nelle controllanti capogruppo è vincolata, attraverso particolari forme di titolarità o di restrizioni alla circolazione ovvero di altri termini e condizioni, in modo tale da non poter essere trasferita o compravenduta se non congiuntamente e, se quotata in un mercato di capitali, la relativa quotazione avviene in forma unitaria;
2) una delle controllanti capogruppo predispone un bilancio consolidato, sottoposto a revisione legale, in cui le attività, le passività, le componenti positive e negative di reddito e i flussi finanziari di tutte le entità appartenenti ai gruppi interessati sono presentati congiuntamente come un unico gruppo;
c) «accordo tra gruppi quotati»: indica un accordo sottoscritto tra due o più controllanti capogruppo appartenenti a gruppi distinti in forza del quale:
1) conducono le rispettive attività imprenditoriali in maniera unitaria esclusivamente su base contrattuale e non attraverso la loro soggezione ad un comune controllo;
2) ogni controllante capogruppo eroga dividendi o proventi da liquidazione a favore dei rispettivi proprietari in base ad accordi contrattuali che prevedono delle percentuali di ripartizione fisse;
3) le attività delle singole controllanti capogruppo sono gestite come se fossero articolazioni della medesima realtà economica in virtù di specifici accordi pur rimanendo quest'ultime imprese giuridicamente autonome;
4) le partecipazioni delle singole controllanti capogruppo parte dell'accordo sono quotate, scambiate o trasferite in modo autonomo in differenti mercati di capitali;
5) le controllanti capogruppo predispongono il bilancio consolidato, sottoposto a revisione legale, nel quale sono riportate, come se fossero parte di un unico gruppo, le attività, le passività, le componenti positive e negative di reddito e i flussi finanziari di tutte le imprese interessate.
2. Le entità e le imprese appartenenti ad ogni gruppo di cui alla lettera a) del comma 1, sono trattate come imprese appartenenti ad un gruppo a controllante multipla.
3. Una entità, diversa da una entità esclusa, è considerata un'impresa se le sue attività, passività, le componenti positive e negative di reddito e i flussi finanziari sono consolidati voce per voce nel bilancio consolidato del gruppo a controllante multipla ovvero se, pur non essendo consolidate, la partecipazione di controllo è detenuta da una o più entità appartenente a tale gruppo.
4. Il bilancio consolidato del gruppo a controllante multipla è rappresentato dal bilancio consolidato indicato al numero 2) della lettera b) ovvero al numero 5) della lettera c) del comma 1, predisposto in base a principi contabili conformi. I principi contabili utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato di cui al primo periodo sono considerati i principi contabili adottati dalla controllante capogruppo ai fini dell'applicazione del presente titolo ai gruppi a controllante multipla.
5. Le controllanti capogruppo dei gruppi distinti che compongono il gruppo a controllante multipla sono le controllanti capogruppo del gruppo a controllante multipla. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, ogni riferimento ad una controllante capogruppo deve intendersi effettuato, ove necessario, a tutte le controllanti capogruppo del gruppo a controllante multipla.
6. Le controllanti di un gruppo a controllante multipla localizzate nel territorio dello Stato italiano, inclusa ogni controllante capogruppo, applicano l'imposta minima integrativa secondo le disposizioni degli articoli da 13 a 17 in misura pari all'importo dell'imposizione integrativa ad esse attribuita relativa alle imprese a bassa imposizione.
7. Le imprese appartenenti ad un gruppo a controllante multipla localizzate nel territorio dello Stato italiano applicano l'imposta minima suppletiva ai sensi degli articoli da 19 a 21 tenendo conto dell'imposizione integrativa di ciascuna impresa a bassa imposizione che fa parte del suddetto gruppo.
8. Le controllanti capogruppo di un gruppo a controllante multipla devono presentare la comunicazione rilevante ai sensi dell'articolo 51, comma 2, salvo che sia stata nominata una unica impresa dichiarante designata, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera b). La comunicazione deve contenere le informazioni rilevanti riguardanti ciascun gruppo che compone il gruppo a controllante multipla.
Capo VII
Regimi di neutralità fiscale e imposizione delle distribuzioni
Art. 45. Entità trasparente con qualifica di controllante capogruppo
1. Il reddito rilevante di una entità trasparente che assume la qualifica di controllante capogruppo è ridotto, in un esercizio, in misura pari alla quota dello stesso che è attribuibile a ciascuno dei suoi partecipanti a condizione che, con riferimento a tale quota, il titolare della partecipazione sia soggetto ad imposizione in un periodo d'imposta che termina entro i dodici mesi successivi a quello in cui termina l'esercizio in esame e:
a) il titolare della partecipazione sia assoggettato ad imposizione con una aliquota nominale pari o superiore alla aliquota minima d'imposta, o
b) l'importo complessivo delle imposte rilevanti rettificate della controllante capogruppo e delle imposte dovute, su tale reddito, dal titolare della partecipazione sia pari o superiore all'importo corrispondente al prodotto tra la suddetta quota di reddito e l'aliquota minima d'imposta.
2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, il reddito rilevante di una entità trasparente che è la controllante capogruppo è ridotto in misura pari alla quota dello stesso che è attribuibile al suo partecipante a condizione che quest'ultimo sia:
a) una persona fisica che è residente ai fini fiscali nel medesimo Paese di localizzazione della controllante capogruppo e detenga in essa una partecipazione il cui diritto agli utili e ai beni sia pari o inferiore al 5 per cento; o
b) una entità statale, una organizzazione internazionale, una organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione, residente nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo e detenga in essa una partecipazione il cui diritto agli utili e ai beni sia pari o inferiore al 5 per cento. Ai fini del precedente periodo, il Paese di residenza coincide con il Paese in cui il soggetto è costituito e amministrato.
3. La perdita rilevante di una entità trasparente che è la controllante capogruppo deve essere ridotta, in un esercizio, in misura pari alla quota della stessa che è attribuibile al suo partecipante se e nella misura in cui quest'ultimo abbia il diritto ad utilizzare la perdita dell'entità trasparente nel calcolo del suo reddito imponibile.
4. Le imposte rilevanti di una entità trasparente che è la controllante capogruppo si riducono in misura corrispondente alla riduzione del reddito rilevante determinata ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano:
a) alla stabile organizzazione attraverso la quale una entità trasparente che è la controllante capogruppo esercita in tutto o in parte la propria attività commerciale;
b) alla stabile organizzazione attraverso la quale una entità fiscalmente trasparente esercita in tutto o in parte la propria attività commerciale a condizione che la partecipazione in detta entità sia direttamente detenuta dalla controllante capogruppo ovvero indirettamente detenuta attraverso una struttura fiscalmente trasparente.
Art. 46. Controllante capogruppo soggetta al regime del dividendo deducibile
1. Ai fini del presente articolo:
a) «regime del dividendo deducibile»: indica un regime fiscale finalizzato a realizzare un unico livello di imposizione sul reddito in capo ai proprietari di una entità ottenuto attraverso la deduzione degli utili ad essi distribuiti dalla base imponibile dell'entità. A tale regime sono assimilati i regimi fiscali di esenzione delle cooperative;
b) «dividendo deducibile»: indica, con riferimento ad un'impresa che è soggetta al regime del dividendo deducibile:
1) una distribuzione di utili a favore di un suo proprietario che è deducibile ai fini della determinazione della base imponibile dell'impresa nel suo Paese di localizzazione;
2) i ristorni o distribuzione di utili a favore di soci delle cooperative;
c) «cooperativa»: indica una entità che acquista o vende beni o servizi per conto dei suoi soci e che nel proprio Paese di localizzazione è soggetta ad un regime fiscale volto a garantire la neutralità fiscale dei beni o servizi da essa acquistati o venduti per conto dei suoi soci;
d) «cooperativa di consumo» o «supply cooperative»: indica una cooperativa che acquista beni e servizi sul mercato e li rivende ai propri soci.
2. In un esercizio il reddito rilevante della controllante capogruppo che è soggetta ad un regime del dividendo deducibile è ridotto, fino alla sua concorrenza, in misura corrispondente ai dividendi deducibili da essa distribuiti nei dodici mesi successivi al termine dell'esercizio di riferimento, a condizione che i dividendi sono assoggettati ad imposizione in capo al loro percettore in un periodo d'imposta che termina entro i dodici mesi successivi all'esercizio di riferimento e:
a) l'aliquota di imposizione è pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; o
b) l'importo complessivo delle imposte rilevanti rettificate della controllante capogruppo e delle imposte dovute dai percettori dei dividendi deducibili è pari o superiore al prodotto tra il reddito rilevante della controllante capogruppo al lordo del dividendo deducibile distribuito e l'aliquota minima d'imposta; o
c) il percettore del dividendo sia una persona fisica e il dividendo percepito rappresenti una distribuzione di utili o un ristorno a favore dei propri soci effettuata da una cooperativa di consumo.
3. La riduzione del reddito rilevante di cui al comma 2 si applica ai dividendi distribuiti entro i dodici mesi successivi al termine dell'esercizio di riferimento anche quando il percettore è:
a) una persona fisica fiscalmente residente nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo e detiene in essa una partecipazione il cui diritto agli utili e ai beni è pari o inferiore al 5 per cento; o
b) residente nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo ed è una entità statale, una organizzazione internazionale, una organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione diverso da una entità di servizi pensionistici. Ai fini del precedente periodo, il Paese di residenza coincide con il Paese in cui il soggetto è costituito e amministrato.
4. La controllante capogruppo riduce le imposte rilevanti, diverse dalle imposte rilevanti la cui base imponibile è stata ridotta per effetto dei dividendi distribuiti, in misura proporzionale al rapporto tra dividendo deducibile distribuito e l'utile dell'esercizio e riduce il reddito rilevante del medesimo importo.
5. Se la controllante capogruppo detiene una partecipazione in un'impresa soggetta al regime del dividendo deducibile, direttamente o attraverso una catena di altre imprese soggette al medesimo regime, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ad ogni impresa localizzata nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo soggetta al regime del dividendo deducibile se e nella misura in cui il reddito rilevante di quest'ultima è distribuito a favore di percettori che soddisfano i requisiti dei commi 2 e 3.
6. Ai fini del comma 2, una distribuzione di utili o i ristorni a favore dei propri soci effettuati da una cooperativa di consumo deve considerarsi soggetta ad imposta in capo ad essi se e nella misura in cui tale distribuzione o ristorno riduce il valore degli oneri deducibili ai fini della determinazione del loro reddito imponibile.
Art. 47. Regime di imposizione sull'utile distribuito
1. Ai fini del presente articolo:
a) l'ammontare della «imposta sulle distribuzioni presunte» indica il minore tra:
1) l'importo necessario per aumentare l'aliquota d'imposizione effettiva, calcolata ai sensi dell'articolo 34, comma 2, fino all'aliquota minima d'imposta in relazione ad un Paese in un esercizio;
2) l'importo dell'imposta che sarebbe stata dovuta se le imprese localizzate nel Paese avessero distribuito, nel corso del suddetto esercizio, il loro intero utile assoggettato al regime opzionale di cui al presente articolo.
b) il «conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte»: indica un conto annuale acceso con riferimento a ciascun esercizio di validità dell'opzione di cui al comma 2 e finalizzato alla misurazione e al monitoraggio dell'imposta sulle distribuzioni presunte il cui saldo iniziale, pari a zero, è aumentato dell'imposta sulle distribuzioni presunte. Con applicazione a partire dal meno recente dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte e al termine di ognuno degli esercizi successivi al primo esercizio di istituzione, il valore del saldo iniziale rispetto a quell'esercizio precedente è ridotto fino alla sua concorrenza:
1) in via prioritaria, in misura pari alle imposte pagate nell'esercizio dalle imprese in relazione a distribuzioni effettive o presunte;
2) successivamente, in misura pari all'importo della perdita netta rilevante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta;
3) successivamente, in misura pari all'importo del conto dell'imposta delle perdite riportabili relativo all'esercizio determinato ai sensi del comma 3.
c) il «conto dell'imposta delle perdite riportabili»: indica il conto istituito ai sensi del comma 3 e funzionante in conformità alle regole ivi indicate.
2. L'impresa dichiarante può scegliere, per sè stessa o altra impresa soggetta al regime di imposizione dell'utile distribuito, di includere l'importo dell'imposta sulle distribuzioni presunte, determinato secondo quanto stabilito al comma 1, nelle imposte rilevanti rettificate dell'impresa per un esercizio. L'opzione di cui al primo periodo, esercitata ai sensi dell'articolo 52, comma 2, ha validità per un esercizio e si applica a tutte le imprese, soggette ad analogo regime, localizzate nel medesimo Paese.
3. Se per ogni esercizio di validità dell'opzione di cui al comma 2, l'importo di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 è superiore al saldo del conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte dopo l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, deve essere istituito il conto dell'imposta delle perdite riportabili il cui valore è pari a tale eccedenza. Il conto dell'imposta delle perdite riportabili riduce il valore del conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte ai sensi del numero 3) della lettera b) del comma 1 e, a sua volta, si riduce in misura pari a tale utilizzo.
4. Il valore positivo del saldo del conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte, misurato all'ultimo giorno del quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale esso è stato istituito, riduce il valore delle imposte rilevanti rettificate relative al quarto esercizio anteriore. In tal caso, il valore dell'aliquota d'imposizione effettiva e l'importo di imposizione integrativa sono ricalcolati ai sensi dell'articolo 36, comma 1.
5. Le imposte pagate nel corso di un esercizio con riferimento alle distribuzioni effettive o presunte non concorrono a formare il valore delle imposte rilevanti rettificate per quell'esercizio nella misura in cui riducono il conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte ai sensi del numero 1) della lettera b) del comma 1.
6. Se un'impresa con riferimento alla quale si applica l'opzione di cui al comma 2 cessa di appartenere al gruppo multinazionale o nazionale o le sue attività sono trasferite ad un soggetto non appartenente al medesimo gruppo e non localizzato nel medesimo Paese, i saldi dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte accesi nei precedenti esercizi e misurati al termine di ciascuno di essi riducono, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, il valore, per i corrispondenti esercizi, delle imposte rilevanti rettificate e l'eventuale importo dell'imposizione integrativa addizionale dovuto in conseguenza a tale ricalcolo deve essere allocato ai sensi del comma 7 al fine di determinare l'imposizione integrativa dovuta ai sensi dell'articolo 34.
7. L'imposizione integrativa addizionale dovuta con riferimento al Paese di localizzazione dell'impresa di cui al comma 6 è pari all'importo complessivo dell'imposizione integrativa addizionale di cui al comma 6 moltiplicato per il rapporto tra il reddito rilevante della suddetta impresa localizzata in un Paese calcolato in base alle disposizioni del capo III per ciascun esercizio con riferimento al quale sussiste un saldo dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte e il reddito netto rilevante del Paese determinato ai sensi dell'articolo 33, comma 3, per ciascun esercizio con riferimento al quale sussiste un saldo dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte.
Art. 48. Il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa per le entità di investimento
1. L'aliquota di imposizione effettiva di un'impresa che è una entità di investimento, diversa da una entità fiscalmente trasparente o da un'impresa cui si applica il regime di cui agli articoli 49 e 50, è calcolata separatamente rispetto all'aliquota di imposizione effettiva relativa al Paese in cui la stessa è localizzata.
2. L'aliquota di imposizione effettiva di un'entità di investimento di cui al comma 1 è pari al rapporto tra le imposte rilevanti rettificate di cui al comma 3 e la quota del suo reddito o perdita rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza, calcolata ai sensi del comma 5. Nella ipotesi in cui più entità di investimento di cui al comma 1 sono localizzate nel medesimo Paese, l'aliquota di imposizione effettiva ad esse relativa è pari al rapporto tra la somma delle loro imposte rilevanti rettificate e la somma delle quote dei loro redditi o perdite rilevanti attribuibili al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza.
3. Le imposte rilevanti rettificate di un'entità di investimento di cui al comma 1 sono pari alla somma delle imposte rilevanti rettificate relative alla quota del suo reddito rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e delle imposte rilevanti attribuibili all'entità di investimento ai sensi dell'articolo 31. Le imposte rilevanti rettificate dell'entità di investimento non includono le imposte rilevanti relative alla porzione del suo reddito non attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza.
4. L'imposizione integrativa di un'entità di investimento di cui al comma 1 è pari all'aliquota di imposizione integrativa ad essa relativa moltiplicata per un importo pari alla differenza tra la quota del suo reddito rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e la riduzione da attività economica sostanziale ad essa relativa. L'aliquota di imposizione integrativa di un'entità di investimento è pari all'importo, se positivo, della differenza tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposizione effettiva di tale entità di investimento. Qualora nel medesimo Paese sono localizzate più entità di investimento, l'imposizione integrativa è calcolata in base al primo periodo aggregando le quote del reddito o perdita rilevante delle entità d'investimento ivi localizzate attribuibili al loro gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e gli importi delle riduzioni da attività economica sostanziale ad esse riferibili.
5. Ai fini del presente articolo, la quota del reddito o perdita rilevante di una entità di investimento attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza è pari al prodotto tra il suo reddito o perdita rilevante e la quota di attribuzione di cui all'articolo 16 ad essa relativo attribuibile alla sua controllante capogruppo calcolato senza tenere in considerazione le partecipazioni che sono oggetto di opzione ai sensi degli articoli 49 o 50.
6. Ai fini del comma 4, la riduzione da attività economica sostanziale relativa ad una entità di investimento è determinata ai sensi dell'articolo 35, commi da 1 a 7. Le immobilizzazioni materiali ammissibili e le spese salariali ammissibili dell'entità di investimento rilevano in misura corrispondente al rapporto tra il suo reddito rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e il totale del reddito rilevante dell'entità stessa.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle entità assicurative d'investimento di cui alla definizione numero 15) dell'allegato A.
Art. 49. Opzione per trattare un'entità di investimento come una entità fiscalmente trasparente
1. Su opzione dell'impresa dichiarante, un'entità d'investimento o un'entità assicurativa di investimento appartenente al gruppo può essere considerata come un'entità fiscalmente trasparente se l'impresa proprietaria è assoggettata a imposizione nel Paese in cui è localizzata in base al criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime analogo basato sulle variazioni annuali del fair value delle sue partecipazioni in tale entità e l'aliquota d'imposta applicabile all'impresa proprietaria su tale reddito è pari o superiore all'aliquota minima d'imposta.
2. Un'impresa che detiene indirettamente una partecipazione in un'entità d'investimento o in un'entità assicurativa di investimento attraverso una partecipazione diretta in un'altra entità d'investimento o un'altra entità assicurativa di investimento è considerata assoggettata ad imposizione in base al criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime analogo con riguardo alla sua partecipazione indiretta nella prima entità d'investimento o entità assicurativa di investimento se è assoggettata al criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime analogo per quanto riguarda la sua partecipazione diretta nella seconda entità d'investimento o entità assicurativa di investimento.
3. L'opzione di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 1. Se l'opzione è revocata, qualsiasi utile o perdita derivante dalla dismissione di un'attività o di una passività detenuta dall'entità d'investimento o da un'entità assicurativa di investimento si determina sulla base del fair value dell'attività o della passività individuato il primo giorno dell'esercizio cui la revoca si riferisce.
Art. 50. Opzione per il regime della distribuzione imponibile
1. Ai fini del presente articolo:
a) «esercizio di verifica»: identifica il terzo esercizio precedente l'esercizio di riferimento;
b) «periodo di verifica»: identifica il periodo che inizia con il primo giorno dell'esercizio di verifica e termina con l'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento in cui la partecipazione è detenuta;
c) «distribuzioni presunte»: identifica il reddito di una entità di investimento relativo ad un esercizio che, sebbene da essa non effettivamente distribuito, secondo la normativa fiscale nazionale concorre per quell'esercizio a formare il reddito imponibile della sua impresa proprietaria.
2. Su opzione dell'impresa dichiarante, l'impresa proprietaria di un'entità d'investimento può applicare il regime della distribuzione imponibile in relazione alla sua partecipazione nell'entità d'investimento, a condizione che l'impresa proprietaria e l'entità d'investimento siano complessivamente assoggettate a imposizione sul reddito rispettivamente distribuito e conseguito dall'entità d'investimento ad un'aliquota d'imposta pari o superiore all'aliquota minima d'imposta. Le disposizioni del primo periodo non si applicano alle imprese proprietarie che sono entità d'investimento.
3. In base al regime della distribuzione imponibile, le distribuzioni e le distribuzioni presunte del reddito rilevante di un'entità d'investimento sono incluse nel reddito rilevante dell'impresa proprietaria che ha effettivamente percepito la distribuzione o virtualmente percepito la distribuzione presunta, a condizione che quest'ultima non sia un'entità d'investimento. L'importo delle imposte rilevanti sostenute dall'entità d'investimento che può essere utilizzato come credito a fronte dell'imposta dovuta dall'impresa proprietaria a seguito delle distribuzioni e delle distribuzioni presunte intervenute a suo favore da parte dell'entità d'investimento è incluso nel reddito rilevante e nelle imposte rilevanti rettificate dell'impresa proprietaria che ha percepito la distribuzione o virtualmente percepito la distribuzione presunta.
4. Il reddito o perdita rilevante di un'entità d'investimento e le imposte rilevanti rettificate attribuibili a tale reddito per l'esercizio sono esclusi dal calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva in conformità del capo V e dell'articolo 48, ad eccezione dell'importo delle imposte rilevanti di cui al secondo periodo del comma 3.
5. La quota dell'impresa proprietaria nel reddito netto rilevante non distribuito dell'entità d'investimento di cui al comma 6, generato nell'esercizio di verifica, è considerata reddito rilevante di tale entità d'investimento per l'esercizio. L'importo pari a tale reddito rilevante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta è considerato come imposizione integrativa di un'impresa a bassa imposizione per l'esercizio ai fini del capo II.
6. Il reddito netto rilevante non distribuito di un'entità d'investimento relativo all'esercizio di verifica corrisponde all'importo del reddito rilevante di tale entità d'investimento per tale esercizio, ridotto fino a un minimo di zero:
a) delle imposte rilevanti dell'entità d'investimento;
b) delle distribuzioni e delle distribuzioni presunte ai soci che non sono entità d'investimento intervenute nel periodo di verifica;
c) della perdita rilevante che si è generata durante il periodo di verifica;
d) dell'importo residuo della perdita rilevante che non è già stata utilizzata per ridurre il reddito netto rilevante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio di verifica.
7. Il reddito netto rilevante non distribuito di un'entità d'investimento non è ridotto delle distribuzioni o delle distribuzioni presunte che hanno già ridotto il reddito netto rilevante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio di verifica in applicazione del comma 6, lettera b). Il reddito netto rilevante non distribuito di un'entità d'investimento non è ridotto dell'importo della perdita rilevante che ha già ridotto il reddito netto rilevante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio di verifica in applicazione del comma 6, lettera c).
8. Ai fini del presente articolo, una distribuzione presunta è quella considerata tale in base alla legislazione relativa alle imposte rilevanti applicabili nel Paese dell'impresa proprietaria e sussiste in ogni caso quando una partecipazione diretta o indiretta nell'entità d'investimento è trasferita a un'entità che non appartiene al gruppo multinazionale o nazionale di imprese ed è pari alla quota del reddito netto rilevante non distribuito attribuibile a tale partecipazione alla data del trasferimento, determinata indipendentemente dalla distribuzione presunta.
9. L'opzione di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 1 ed ha efficacia per cinque esercizi. In caso di revoca dell'opzione, la quota dell'impresa proprietaria nel reddito netto rilevante non distribuito dell'entità d'investimento per l'esercizio di verifica, individuato con riferimento all'ultimo giorno dell'esercizio precedente l'esercizio di efficacia della revoca, si considera reddito rilevante dell'entità di investimento per l'esercizio in cui ha efficacia la revoca. L'importo del reddito rilevante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta è considerato imposizione integrativa dell'impresa a bassa imposizione per l'esercizio di efficacia della revoca ai fini del capo II.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle entità assicurative d'investimento di cui alla definizione numero 15) dell'allegato A.
Capo VIII
Disposizioni amministrative
Art. 51. Obblighi informativi
1. Ai fini del presente articolo:
a) «Accordo qualificato tra autorità competenti»: identifica un accordo bilaterale o multilaterale in essere tra due o più autorità fiscali al fine di consentire lo scambio automatico delle informazioni relative alle comunicazioni rilevanti;
b) «comunicazione rilevante»: identifica il modello di comunicazione contenente le informazioni di cui al comma 5;
c) «impresa locale designata»: identifica l'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano designata dalle altre imprese del gruppo multinazionale o nazionale ivi localizzate a presentare per loro conto la comunicazione rilevante.
2. Ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano o che è un'entità trasparente costituita secondo le leggi dello Stato presenta la comunicazione rilevante. In deroga a quanto riportato al primo periodo, la comunicazione rilevante di un'impresa può essere presentata dall'impresa locale designata.
3. In deroga a quanto riportato al comma 2, un'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano non è tenuta a presentare la comunicazione rilevante ad essa relativa se tale adempimento è effettuato:
a) dalla controllante capogruppo localizzata in un Paese che, con riferimento all'esercizio oggetto della comunicazione, ha in essere un Accordo qualificato tra autorità competenti con lo Stato italiano;
b) dall'impresa designata localizzata in un Paese che, con riferimento all'esercizio oggetto di comunicazione, ha in essere un Accordo qualificato tra autorità competenti con lo Stato italiano.
4. Nei casi in cui i commi 2, secondo periodo e 3 trovano applicazione, ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi rispettivamente della impresa locale designata e della controllante capogruppo o dell'impresa designata di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e il relativo Paese di localizzazione.
5. La comunicazione rilevante deve contenere le seguenti informazioni relative al gruppo multinazionale o nazionale:
a) dati identificativi delle imprese, compreso il loro codice di identificazione fiscale, il loro Paese di localizzazione e la loro qualificazione ai fini dell'applicazione del presente titolo;
b) informazioni sulla struttura societaria del gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza, comprese le partecipazioni di controllo che un'impresa detiene in un'altra impresa;
c) le informazioni necessarie al fine di calcolare:
1) l'aliquota di imposizione effettiva di ogni Paese nel quale è ubicata almeno un'impresa e l'importo della imposizione integrativa relativa a ciascuna impresa;
2) l'importo della imposizione integrativa relativa ad ogni membro di un gruppo a controllo congiunto;
3) l'allocazione dell'importo dell'imposta minima integrativa e della imposta minima suppletiva in relazione a ciascun Paese;
d) l'elenco delle scelte previste dal decreto che sono state esercitate e revocate nell'esercizio a cui si riferisce la comunicazione rilevante nonchè l'elenco delle scelte previste dal decreto che sono in essere per tale esercizio.
6. In deroga a quanto previsto al comma 5, se un'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano la cui controllante capogruppo è localizzata in uno Stato terzo che applica disposizioni che sono state valutate equivalenti alle disposizioni della direttiva, secondo quanto ivi previsto all'articolo 52, la stessa ovvero l'impresa locale designata presenta una comunicazione rilevante contenente:
a) tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 e in particolare:
1) l'identificazione di tutte le imprese nelle quali una entità partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato italiano detiene, ovvero ha detenuto nel corso dell'esercizio, direttamente o indirettamente, partecipazioni nelle imprese del gruppo multinazionale o nazionale;
2) una descrizione della struttura societaria contenente i rapporti partecipativi che la entità partecipante parzialmente posseduta di cui al numero 1) ha detenuto o detiene nelle imprese;
3) tutte le informazioni che sono necessarie per calcolare l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposta minima integrativa dovuta in relazione ai Paesi di localizzazione delle imprese di cui al numero 1);
4) tutte le informazioni rilevanti ai fini della corretta e puntuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 o 18;
b) tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 e in particolare:
1) l'identificazione di tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese di localizzazione della controllante capogruppo;
2) una descrizione della struttura societaria contenente i rapporti partecipativi che la controllante capogruppo di cui al numero 1) ha detenuto o detiene nelle imprese ivi indicate;
3) tutte le informazioni che sono necessarie per calcolare l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposta minima suppletiva in relazione al Paese di localizzazione della controllante capogruppo di cui al numero 1);
4) tutte le informazioni rilevanti ai fini della corretta e puntuale allocazione della imposta minima suppletiva ai sensi dell'articolo 21;
c) tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'imposta minima nazionale.
7. La comunicazione rilevante contenente le informazioni di cui ai commi 5 e 6 nonchè le comunicazioni di esercizio o revoca delle opzioni previste dal presente Titolo riguardanti le imprese localizzate nel territorio dello Stato, sono presentate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio con riferimento al quale la comunicazione rilevante si riferisce.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modalità, elementi e condizioni, coerentemente con la direttiva e con le regole OCSE, per la trasmissione della predetta comunicazione rilevante all'Agenzia delle entrate.
9. In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante di cui al comma 1, lettera b) o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi si applica una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel primo periodo, che si applicano anche in relazione alla comunicazione prevista al comma 4, non possono comunque superare complessivamente un milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste al primo periodo sono ridotte del 50 per cento.
Art. 52. Opzioni
1. Le opzioni di cui agli articoli 11, comma 3, 23, commi 3, 7, 13 e 15, articoli 49 e 50 sono validi per un periodo di cinque esercizi consecutivi a partire dall'esercizio con riferimento al quale l'opzione è effettuata. L'opzione si rinnova automaticamente salvo che l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia ai sensi dell'articolo 49; in tal caso, la revoca ha una efficacia quinquennale a partire dall'esercizio con riferimento al quale la revoca è effettuata.
2. Le opzioni di cui agli articoli 23, comma 9, 28, comma 6, 29, comma 1, lettera b), 32, commi 2, 3, 35, comma 2, 37, comma 1 e 47, comma 2, hanno validità annuale. L'opzione si rinnova automaticamente salvo che l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia entro il termine dell'esercizio.
3. Le opzioni di cui agli articoli 11, comma 3, 23 commi 3, 7, 9, 13 e 15, articoli 29, comma 1, lettera b), 32 comma 2, 35, comma 2, 37, comma 1 e 47, comma 2 e articoli 49 e 50 sono comunicate all'autorità fiscale del Paese di localizzazione dell'impresa dichiarante.
Art. 53. Dichiarazione, riscossione, accertamento e sanzioni
1. La dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale è presentata entro il termine previsto per la comunicazione rilevante di cui agli articoli 51, comma 7, e 58.
2. Le imposte di cui al comma 1 sono versate in due rate. Il 90 per cento dell'importo dovuto entro l'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio al quale le imposte si riferiscono e il versamento dell'importo residuo è effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto nel comma 1 per la dichiarazione annuale relativa a tale esercizio.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabilite le modalità per gli adempimenti previsti ai commi 1 e 2.
4. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione delle imposte di cui all'articolo 1 nonchè del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
5. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo non si fa luogo ad irrogazione delle sanzioni ad eccezione che per i casi di dolo o colpa grave.
Capo IX
Disposizioni transitorie e finali
Art. 54. Disciplina delle imposte anticipate, delle imposte differite e delle immobilizzazioni trasferite
1. Ai fini del presente articolo, il termine esercizio transitorio indica, in relazione ad un Paese, il primo esercizio con riferimento al quale un gruppo multinazionale o nazionale di imprese è soggetto alle disposizioni del presente titolo ovvero alle disposizioni interne di trasposizione della direttiva negli Stati membri europei ovvero alle disposizioni di recepimento delle regole OCSE in Stati terzi.
2. Ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva di un Paese nell'esercizio transitorio e negli esercizi ad esso successivi, il gruppo multinazionale o nazionale di imprese deve tenere in considerazione le imposte anticipate e le imposte differite iscritte all'inizio dell'esercizio transitorio nel bilancio e negli equivalenti rendiconti patrimoniali e finanziari delle imprese ivi localizzate. Si tiene conto anche delle imposte anticipate non iscritte in bilancio in mancanza dei relativi presupposti contabili. In relazione alle imposte anticipate e differite di cui al primo e al secondo periodo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 5 e 7.
3. Ai fini del comma 2, le imposte anticipate e le imposte differite rilevano in misura pari al minore tra il loro valore calcolato applicando l'aliquota minima d'imposta e il loro valore calcolato applicando la pertinente aliquota nominale di imposizione in vigore nel Paese. Tuttavia, le imposte anticipate che sono state calcolate applicando una aliquota di imposizione inferiore all'aliquota minima d'imposta sono ricalcolate applicando l'aliquota minima di imposta se e nella misura in cui esse si riferiscono ad una perdita rilevante. Sono irrilevanti le iscrizioni o cancellazioni, totali o parziali, contabilizzate a conto economico di imposte anticipate per effetto di modifiche dei loro presupposti di registrazione contabile.
4. Le imposte anticipate che originano da elementi reddituali che non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi delle disposizioni del capo III non rilevano ai fini del comma 2 se esse originano da transazioni poste in essere successivamente alla data del 30 novembre 2021.
5. In caso di trasferimenti di immobilizzazioni posti in essere tra imprese in data successiva al 30 novembre 2021 ma anteriore all'inizio dell'esercizio transitorio, il loro valore rilevante ai fini delle disposizioni del presente titolo corrisponde al loro valore contabile in capo alla entità trasferente alla data del trasferimento. Tale valore è aumentato o diminuito a seguito di ammortamenti, svalutazioni, rivalutazioni o capitalizzazioni intercorse dalla data del trasferimento sino all'ultimo giorno antecedente il periodo transitorio. Ai fini del secondo periodo, sono irrilevanti i maggiori ammortamenti derivanti da valutazioni con il criterio del fair value. Le plusvalenze e le minusvalenze in caso di ulteriore cessione sono calcolate, ai fini del reddito o perdita rilevante, sulla base del valore indicato nel primo e secondo periodo del presente comma. Eventuali valori di imposte differite e di imposte anticipate registrate dalle suddette imprese in conseguenza del trasferimento sono ricalcolati avendo a riferimento il valore contabile che le immobilizzazioni trasferite avevano in capo alla entità trasferente alla data del trasferimento.
Art. 55. Disciplina transitoria in tema di riduzione da attività economica sostanziale
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 35, commi 3 e 4, l'aliquota del 5 per cento è sostituita da quella indicata nell'allegato B, riportata in corrispondenza di ciascuno degli esercizi che iniziano nell'anno solare ivi indicato.
Art. 56. Fase iniziale di esclusione dall'imposizione integrativa
1. L'imposizione integrativa dovuta da una controllante capogruppo localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 13, comma 2, o da una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 14, comma 5, quando la controllante capogruppo è un'entità esclusa, è ridotta a zero:
a) nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, indipendentemente dai requisiti di cui al capo V;
b) nei primi cinque anni a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in cui il gruppo nazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente titolo.
2. Se la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in uno Stato terzo, l'imposizione integrativa dovuta da un'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 21, comma 2, è ridotta a zero nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, indipendentemente dai requisiti di cui al capo V.
3. Un gruppo multinazionale di imprese è considerato nella fase iniziale della sua attività internazionale se, per un esercizio:
a) ha imprese in non più di sei Paesi;
b) la somma del valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese appartenenti al gruppo localizzate in tutti Paesi diversi dal Paese di riferimento non supera 50 milioni di euro. Ai fini del primo periodo, per «Paese di riferimento» si intende il Paese in cui le imprese del gruppo multinazionale detengono il valore totale dei beni tangibili più elevato nell'esercizio in cui il gruppo multinazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente Titolo. Il valore totale dei beni tangibili in un Paese corrisponde alla somma dei valori contabili netti di tutti i beni tangibili di tutte le imprese del gruppo multinazionale che sono localizzate in tale Paese.
4. Il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, decorre dall'inizio dell'esercizio in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente titolo. Per i gruppi multinazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera a), decorre dal 31 dicembre 2023. Per i gruppi multinazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di cinque anni di cui al comma 2 decorre dal 31 dicembre 2024. Per i gruppi nazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera b), decorre dal 31 dicembre 2023.
5. L'entità localizzata nel territorio dello Stato, designata a presentare la comunicazione di cui all'articolo 51, informa l'Agenzia delle entrate in merito alla data di inizio della fase iniziale della attività internazionale del gruppo al quale appartiene.
Art. 57. Differimento dell'imposta minima integrativa e dell'imposta minima suppletiva
1. Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in uno Stato membro che ha scelto di differire l'applicazione dell'imposta minima integrativa equivalente e dell'imposta minima suppletiva equivalente, secondo quanto previsto nell'articolo 50 della direttiva, le imprese di tale gruppo multinazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano sono soggette all'importo dell'imposta minima suppletiva assegnato all'Italia, ai sensi dell'articolo 21, per gli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023.
2. Se l'entità controllante capogruppo di cui al comma 1 nomina un'entità designata localizzata nel territorio dello Stato, questa presenta la comunicazione sulle imposte integrative conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, sulla base delle informazioni necessarie fornite dalle imprese localizzate nello Stato membro che ha effettuato la scelta di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, la percentuale dell'imposta minima suppletiva equivalente imputabile allo Stato membro che ha effettuato la scelta di cui al comma 1 è considerata pari a zero per l'esercizio.
Art. 58. Esenzione transitoria per gli obblighi di comunicazione
1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 51, comma 7, la comunicazione rilevante e le altre comunicazioni di cui all'articolo 51 sono presentate entro il diciottesimo mese successivo al termine finale dell'esercizio transitorio di cui all'articolo 54.
Art. 59. Prevenzione delle controversie
1. Le autorità competenti italiane, in ottemperanza ai principi che orientano l'azione amministrativa, se un'impresa o entità cui si applicano le disposizioni del presente titolo ne fanno richiesta, verificata la fondatezza tecnica della medesima, attivano la procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni in quanto applicabili, al fine di fare del loro meglio per risolvere, a condizioni di reciprocità e di comune accordo con le autorità omologhe di altri Stati, le questioni di interpretazione o applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo, in conformità con la direttiva e le regole OCSE e di eliminare, laddove consentito anche alle autorità omologhe di altri Stati, conseguenti casi di doppia imposizione anche non previsti dalla Convenzione.
2. In assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile o se una Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile non prevede tale clausola, la procedura si svolge, sempre a condizioni di reciprocità, su richiesta di un'impresa o entità cui si applica il presente titolo. In ottemperanza ai principi che orientano l'azione amministrativa, le autorità competenti italiane sono tenute a consultarsi con le autorità omologhe di altri Stati, dopo aver preliminarmente verificato la fondatezza tecnica della richiesta, al fine di fare del loro meglio per risolvere le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione delle misure di cui al presente titolo, della direttiva o delle regole OCSE e di eliminare, laddove consentito anche alle autorità omologhe di altri Stati, i conseguenti casi di doppia imposizione.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni applicative delle procedure previste al comma 1.
Art. 60. Decorrenza
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2024, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 57, comma 1.
Titolo III
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA COMPLIANCE IN MATERIA DI DISALLINEAMENTI DA IBRIDI
Art. 61. Disposizioni in materia di documentazione dei disallineamenti da ibridi
1. Al fine di incentivare la cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti e garantire la proporzionalità nell'applicazione delle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi, all'articolo 1 del
2. Per assicurare l'immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello di entrata in vigore del presente decreto si applicano le previsioni contenute nel comma 6-bis dell'articolo 1 del
4. L'applicazione dei commi 1 e 3 è condizionata, in ogni caso, alla completa e veritiera descrizione delle fattispecie indicate nel decreto previsto dal comma 6-bis dell'articolo 1 del
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 62. Disposizioni finanziarie
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18.
Art. 63. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
(previsto dall'articolo 8, comma 1)
1) «aliquota minima d'imposta»: il quindici per cento (15%);
2) «altri crediti d'imposta»: crediti di imposta non rimborsabili e non trasferibili che possono essere utilizzati dal titolare originario per compensare i propri debiti per imposte rilevanti.
3) «bilancio consolidato»:
a) il bilancio predisposto da una entità secondo un principio contabile conforme, in cui le attività, le passività, i componenti positivi e negativi di reddito e i flussi di cassa di tale entità e di qualsiasi entità in cui essa detiene una partecipazione di controllo sono indicati come quelli di un unico soggetto economico;
b) per i gruppi di cui al numero 25), lettera b), il bilancio predisposto da una entità secondo un principio contabile conforme;
c) il bilancio di cui alle lettere a) o b) della controllante capogruppo che non è redatto secondo un principio contabile conforme e che è stato successivamente rettificato per evitare distorsioni competitive rilevanti;
d) al di fuori delle fattispecie previste alle precedenti lettere a), b) o c), il bilancio che sarebbe stato predisposto dalla controllante capogruppo qualora ne fosse stata obbligata nel presupposto che esso sarebbe stato redatto secondo principi contabili autorizzati che possono essere conformi o altri principi contabili, quest'ultimi rettificati al fine di evitare distorsioni competitive rilevanti;
4) «casa madre»: un'entità che include nel proprio bilancio il valore dell'utile o perdita contabile netta di una stabile organizzazione;
5) «controllante»: una controllante capogruppo che non è un'entità esclusa, una partecipante intermedia o una partecipante parzialmente posseduta;
6) «controllante capogruppo»:
a) una entità che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in qualsiasi altra entità e che non è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità con una partecipazione di controllo in essa; o
b) la casa madre di un gruppo quale definito al numero 25), lettera b);
7) «credito d'imposta negoziabile»: un credito d'imposta trasferibile che può essere utilizzato dal suo titolare per compensare le imposte rilevanti del Paese che ha concesso il credito e che rispetta le seguenti due condizioni che debbono essere valutate separatamente in capo al soggetto a cui il credito è stato originariamente concesso (titolare originario) ed in capo al soggetto che ne è diventato successivamente titolare (titolare successivo):
a) la condizione legale si considera rispettata con riferimento al:
1) titolare originario, se la normativa del Paese che lo ha istituito ne prevede la cedibilità a favore di un soggetto terzo nell'esercizio con riferimento al quale il credito è stato riconosciuto o entro la fine del quindicesimo mese successivo al termine dell'esercizio in cui sono soddisfatte le condizioni per il suo ottenimento;
2) titolare successivo, se la normativa del Paese che lo ha istituito prevede la possibilità di effettuare ulteriori cessioni a soggetti terzi nello stesso esercizio in cui il credito è stato trasferito al titolare successivo a condizione che la cessione non sia assoggettata a vincoli legali più stringenti rispetto a quelli posti in capo al titolare originario.
b) la condizione di mercato si considera rispettata con riferimento al:
1) titolare originario, se il credito è ceduto a un soggetto terzo entro la fine del quindicesimo mese successivo al termine dell'esercizio in cui sono state soddisfatte le condizioni per l'ottenimento del credito, per un corrispettivo non inferiore al valore stabilito alla successiva lettera c) ovvero, se non ceduto o ceduto a favore di parti correlate, a condizione che sul mercato esistano transazioni similari tra soggetti terzi, per un corrispettivo non inferiore al valore stabilito alla successiva lettera c), nel periodo ricompreso tra la fine dell'esercizio in cui sono state soddisfatte le condizioni per l'ottenimento del credito e la fine del quindicesimo mese ad esso successivo;
2) titolare successivo, se il credito è stato acquistato da un soggetto terzo per un corrispettivo non inferiore al valore stabilito alla successiva lettera c);
c) il valore è pari all'80 per cento del valore attuale netto del credito di imposta.
d) ai fini delle lettere a) e b):
1) per «soggetti terzi», si intendono soggetti nei quali un soggetto detiene, direttamente o indirettamente, meno del 50 per cento del diritto agli utili e, nei casi di società, anche dei diritti di voto nell'altro soggetto ovvero soggetti nei quali un terzo soggetto detiene, direttamente o indirettamente, meno del 50 per cento del diritto agli utili e, nei casi di società, anche dei diritti di voto negli altri due soggetti;
2) per «parti correlate», si intendono i soggetti diversi dai soggetti terzi ed in ogni caso i soggetti nei quali uno ha il controllo, anche di fatto, dell'altro o sono entrambi sotto il controllo di un terzo soggetto.
e) ai fini della lettera c), il valore attuale netto deve essere calcolato tenendo conto dei seguenti elementi:
1) il valore del credito di imposta è pari al suo valore nominale ovvero alla porzione dello stesso non ancora utilizzata in compensazione;
2) il tasso di attualizzazione è pari al tasso di rendimento di un titolo di Stato emesso dallo stesso Paese che ha istituito il credito di imposta avente una durata analoga al periodo minimo di utilizzo del credito di imposta, con il limite massino di durata quinquennale, emesso nello stesso anno in cui la titolarità del credito è stato trasferito;
3) i flussi di cassa che debbono essere considerati ai fini del calcolo del valore attuale netto sono, per ciascun esercizio, pari all'ammontare massimo del valore del credito di imposta che in detto periodo può essere utilizzato in compensazione.
8) «credito d'imposta non negoziabile»: un credito d'imposta trasferibile che non soddisfa una o più condizioni per essere definito credito d'imposta negoziabile.
9) «credito d'imposta rimborsabile non qualificato»: un credito d'imposta che non è un credito d'imposta rimborsabile qualificato, ma che è rimborsabile in tutto o in parte;
10) «credito d'imposta rimborsabile qualificato»:
a) un credito d'imposta rimborsabile concepito in modo tale da dover essere pagato in contanti o equivalente a contanti a un'impresa entro quattro anni dalla data in cui la stessa ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile ai sensi della legislazione del Paese che concede il credito; o
b) se il credito d'imposta è parzialmente rimborsabile, la parte del credito d'imposta rimborsabile che è pagabile in contanti o equivalente a contanti a un'impresa entro quattro anni dalla data in cui la stessa ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile parziale.
Un credito d'imposta rimborsabile qualificato non include alcun ammontare di imposta accreditabile o rimborsabile in virtù di un'imposta accreditabile rilevante o di un'imposta accreditabile non rilevante;
11) «credito d'imposta trasferibile»: un credito d'imposta che può essere oggetto di una o più cessioni in base alla normativa civilistica e fiscale del Paese che ha istituito il credito. I crediti d'imposta trasferibili si distinguono in crediti d'imposta negoziabili e crediti d'imposta non negoziabili.
12) «distorsione competitiva rilevante»: l'effetto dell'applicazione di principi contabili generalmente accettati, o di una sua procedura, che in un esercizio comporta una variazione complessiva nella contabilizzazione di componenti reddituali superiore a 75 milioni di euro rispetto all'importo che sarebbe stato determinato applicando i principi contabili internazionali (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del
13) «entità»: qualsiasi persona giuridica o qualsiasi soggetto, diverso da una persona fisica, che predispone proprie scritture contabili. Questo termine non include lo Stato o una sua suddivisione politica o amministrativa centrale, locale o ente che svolge funzioni statali;
14) «entità a controllo congiunto»: una entità i cui risultati economici, patrimoniali e finanziari sono contabilizzati con il metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato della controllante capogruppo a condizione che quest'ultima detenga in essa, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 50 per cento. La definizione di entità a controllo congiunto non include:
a) la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale che applica la Direttiva o le regole OCSE;
b) una entità esclusa di cui all'articolo 11;
c) una entità la cui partecipazione è detenuta direttamente da una entità esclusa appartenente ad un gruppo multinazionale o nazionale e che:
1) opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a beneficio dei suoi investitori; o
2) esercita attività che sono accessorie a quelle esercitate da una entità esclusa; o
3) il suo reddito è escluso dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettere b) e c);
4) una entità che è detenuta da un gruppo multinazionale o nazionale composto esclusivamente da entità escluse;
5) una entità sussidiaria a controllo congiunto;
15) «entità assicurativa di investimento»: una entità che soddisferebbe la definizione di fondo di investimento di cui al numero 23) o di veicolo di investimento immobiliare di cui al numero 56), se non fosse costituita in relazione a passività derivanti da un contratto assicurativo o di rendita e non fosse interamente posseduta da una o più imprese assicurative dello stesso gruppo soggette a regolamentazione nel Paese in cui sono localizzate.
16) «entità designata»: l'impresa, diversa dalla controllante capogruppo, che è stata designata dal gruppo multinazionale o dal gruppo nazionale ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 51 per conto del gruppo stesso;
17) «entità d'investimento»:
a) un fondo d'investimento o un veicolo di investimento immobiliare;
b) un'entità il cui capitale è detenuto per almeno il 95 per cento, direttamente da un'entità di cui alla lettera a) o attraverso una o più di esse e che detiene esclusivamente o quasi esclusivamente attività o investe fondi a beneficio dei suoi investitori; o
c) un'entità il cui valore è detenuto per almeno l'85 per cento da un'entità di cui alla lettera a), a condizione che il suo reddito sia sostanzialmente costituito da dividendi o plusvalenze o minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettere b) e c);
18) «entità di servizi pensionistici»: un'entità istituita e gestita esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio delle entità di cui al numero 24), lettera a), o per svolgere attività aventi carattere accessorio rispetto alle attività regolamentate di cui al numero 24), lettera a), a condizione che l'entità di servizi pensionistici faccia parte dello stesso gruppo delle entità che svolgono tali attività regolamentate;
19) «entità statale»: un'entità che soddisfa tutti i seguenti criteri:
a) è parte integrante di uno Stato o totalmente di proprietà statale, comprese eventuali rispettive suddivisioni politiche o autorità locali dello stesso;
b) non esercita un'attività commerciale o imprenditoriale e persegue l'obiettivo principale di:
1) svolgere una funzione statale; o
2) gestire o investire i beni dello Stato o dell'amministrazione pubblica mediante la realizzazione e la detenzione di investimenti, la gestione patrimoniale e le connesse attività di investimento per i beni dello Stato o di tale amministrazione pubblica;
c) risponde dei suoi risultati allo Stato o ad un'amministrazione pubblica cui fornisce una relazione informativa annuale;
d) i suoi beni sono attribuiti allo Stato o ad un'amministrazione pubblica in caso di scioglimento e nella misura in cui essa distribuisce utili netti, questi ultimi sono o possono essere destinati esclusivamente allo Stato o a tale amministrazione pubblica.
Tra le entità statali sono incluse le Banche centrali.
20) «entità sussidiaria a controllo congiunto» indica:
a) una entità le cui attività, passività, componenti positivi e negativi di reddito e flussi finanziari sono contabilizzati voce per voce nel bilancio consolidato di una entità a controllo congiunto sulla base di principi contabili conformi, ovvero che lo sarebbero in base ai principi contabili conformi qualora essa fosse stata obbligata a predisporre il bilancio consolidato; o
b) una stabile organizzazione la cui casa madre è una entità a controllo congiunto ovvero una entità descritta alla precedente lettera a). In tali casi, la stabile organizzazione è considerata una distinta entità sussidiaria a controllo congiunto;
21) «entità trasparente»: un'entità che è considerata trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui è stata costituita, in relazione ai suoi componenti positivi e negativi di reddito, gli utili e le perdite conseguiti o sostenuti, a meno che non sia residente a fini fiscali e assoggettata a un'imposta rilevante sul reddito o sul profitto in un altro Paese.
Un'entità trasparente è considerata:
a) una «entità fiscalmente trasparente» per quanto riguarda i suoi componenti positivi e negativi di reddito, gli utili o le perdite nella misura in cui è trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui è localizzato il soggetto partecipante;
b) una «entità ibrida inversa» per quanto riguarda i componenti positivi e negativi di reddito, gli utili o le perdite nella misura in cui non è trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui è localizzato il soggetto partecipante.
Ai fini della presente definizione, per «trasparente ai fini fiscali» si intende il caso in cui le componenti positive e negative di reddito, gli utili o le perdite di un'entità sono considerati dalla legislazione di un Paese come se fossero conseguiti o sostenuti dal partecipante diretto di tale entità in proporzione alla sua quota di partecipazione detenuta in tale entità. Qualora la partecipazione in una entità o in una stabile organizzazione che fa parte di un gruppo sia detenuta indirettamente tramite una catena di entità fiscalmente trasparenti, è considerata come se fosse detenuta tramite una struttura fiscalmente trasparente. Un'impresa che non è residente ai fini fiscali e non è assoggettata a un'imposta rilevante o a un'imposta minima nazionale equivalente in base alla sua sede di direzione, alla sua sede di costituzione o a criteri analoghi è considerata come un'entità trasparente e fiscalmente trasparente in relazione alle sue componenti positive e negative di reddito, ai suoi utili e perdite, nella misura in cui:
a) i soggetti partecipanti di tale entità sono localizzati in un Paese che considera l'entità come trasparente ai fini fiscali;
b) la sede della sua attività non è nel Paese in cui è stata costituita; e
c) le componenti positive e negative di reddito, gli utili o le perdite non sono attribuibili a una stabile organizzazione;
22) «esercizio»: il periodo di rendicontazione contabile in relazione al quale la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale redige il proprio bilancio consolidato. Nell'ipotesi in cui la controllante capogruppo non rediga un bilancio consolidato, il termine esercizio indica il periodo corrispondente all'anno solare;
23) «fondo d'investimento»: un'entità o uno strumento giuridico che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) è concepito per aggregare attività finanziarie o non finanziarie di una pluralità di investitori, alcuni dei quali non collegati tra loro;
b) investe tali attività conformemente a una politica di investimento definita;
c) consente agli investitori di ridurre i costi di transazione, di ricerca e di analisi o di ripartire collettivamente il rischio;
d) è costituito principalmente per generare redditi o utili da investimenti o proteggere da eventi o risultati particolari o generali;
e) i suoi investitori hanno diritto a un rendimento sulle attività del fondo o sul reddito derivante da tali attività, sulla base del conferimento effettuato;
f) il fondo, o il suo gestore, è assoggettato al regime di regolamentazione dei fondi d'investimento, inclusa un'appropriata regolamentazione in materia di antiriciclaggio e protezione degli investitori, nel Paese in cui è stabilito o gestito;
g) è gestito da un gestore di fondi d'investimento professionale che agisce per conto degli investitori;
24) «fondo pensione»:
a) un'entità stabilita e gestita in una Paese esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o erogare prestazioni pensionistiche e benefici accessori o collaterali a persone fisiche se:
1) tale entità è regolamentata in quanto tale da tale Paese o da una delle sue suddivisioni politiche o dalle sue autorità locali; o
2) tali prestazioni sono garantite o altrimenti protette da disposizioni regolamentari nazionali e finanziate da un aggregato di attività detenute tramite un accordo fiduciario o un fiduciante per garantire l'adempimento dei corrispondenti obblighi pensionistici in caso di insolvenza del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale;
b) un'entità di servizi pensionistici;
25) «gruppo»:
a) un insieme di entità tra loro collegate per effetto di rapporti di proprietà o di controllo che sono incluse nel bilancio consolidato della controllante capogruppo, nonchè ogni impresa che ne è esclusa unicamente a causa delle sue dimensioni, del principio di rilevanza o perchè detenuta per la vendita; o
b) una entità che ha una o più stabili organizzazioni, a condizione che non faccia parte di un altro gruppo quale definito alla lettera a);
26) «gruppo a controllo congiunto»: una entità a controllo congiunto di cui al numero 14) e le sue entità sussidiarie a controllo congiunto di cui al numero 20).
27) «gruppo multinazionale»: qualsiasi gruppo comprendente almeno una entità o una stabile organizzazione che non è localizzata nel Paese della controllante capogruppo;
28) «gruppo nazionale»: qualsiasi gruppo le cui imprese sono tutte localizzate nel territorio dello Stato;
29) «imposizione integrativa»: la maggiore imposta calcolata in relazione ad un Paese o ad un'impresa a norma dell'articolo 34;
30) «imposta accreditabile non rilevante»: qualsiasi imposta, diversa da un'imposta accreditabile rilevante, maturata o versata da un'impresa, che è:
a) rimborsabile al beneficiario effettivo di un dividendo, distribuito da tale impresa in relazione a tale dividendo o utilizzabile come credito dal beneficiario effettivo a fronte di un debito d'imposta, diverso di un debito d'imposta relativo a tale dividendo; o
b) rimborsabile alla società che distribuisce un dividendo ad un azionista.
Ai fini della presente definizione, per «imposta accreditabile rilevante» si intende un'imposta rilevante maturata o versata da un'impresa - compresa una stabile organizzazione - rimborsabile o accreditabile al beneficiario effettivo del dividendo distribuito dall'impresa o, nel caso di un'imposta rilevante maturata o versata da una stabile organizzazione, un dividendo distribuito dalla casa madre, nella misura in cui il rimborso è esigibile o il credito è concesso:
a) da un Paese diverso da quello che ha applicato le imposte rilevanti di cui all'articolo 27;
b) a un beneficiario effettivo del dividendo assoggettato a imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta sul dividendo percepito a norma della legislazione nazionale del Paese che ha applicato le imposte rilevanti di cui all'articolo 27 all'impresa;
c) a una persona fisica che è il beneficiario effettivo del dividendo e fiscalmente residente nel Paese che ha applicato le imposte rilevanti di cui all'articolo 27 all'impresa e che è assoggettata a imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota d'imposta ordinaria applicabile al reddito ordinario; o
d) a un'entità statale, a un'organizzazione internazionale, a un'organizzazione senza scopo di lucro residente, a un fondo pensione residente, a un'entità d'investimento residente che non fa parte di un gruppo multinazionale o nazionale di imprese, o a una società di assicurazione sulla vita residente nella misura in cui il dividendo è percepito in relazione alle attività del fondo pensione residente ed è assoggettato a imposizione in modo analogo a un dividendo percepito da un fondo pensione;
Ai fini della lettera d):
1) un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione è residente in un Paese se è ivi costituito e gestito;
2) un'entità d'investimento è residente in un Paese se è costituita e regolamentata in tale Paese;
3) una società di assicurazione sulla vita è residente nel Paese in cui è localizzata;
31) «imposta minima integrativa equivalente»: un insieme di regole attuate nel diritto interno di un Paese, a condizione che tale Paese non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste:
a) siano equivalenti alle disposizioni della
b) siano amministrate in modo coerente con le disposizioni della citata Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, con le regole OCSE;
32) «imposta minima nazionale equivalente»: una imposta integrativa attuata nel diritto interno di un Paese, a condizione che tale Paese non attribuisca benefici connessi a tali regole e che:
a) preveda la determinazione del reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate in tale Paese conformemente alle disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di Paesi terzi, alle regole OCSE e l'applicazione dell'aliquota minima d'imposta a tali redditi o profitti eccedenti conformemente alle disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, alle regole elaborate dall'OCSE;
b) sia applicata e amministrata in modo coerente con le disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, con le regole elaborate dall'OCSE.
Ai fini della determinazione dell'imposta minima nazionale equivalente, il reddito o perdita rilevante ed il profitto eccedente può essere calcolato secondo un principio contabile conforme o autorizzato, con gli aggiustamenti per rimuovere distorsioni competitive rilevanti, diverso da quello utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato dalla controllante capogruppo.
33) «imposta minima suppletiva equivalente»: un insieme di regole attuate nel diritto interno di un Paese, a condizione che esso non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste:
a) siano equivalenti alle disposizioni previste nella Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, alle regole OCSE in base alle quali un Paese riscuote la sua quota imputabile di imposizione integrativa di un gruppo multinazionale di imprese che non è stata applicata nell'ambito dell'imposta minima integrativa nei confronti delle imprese a bassa imposizione di tale gruppo multinazionale;
b) sia amministrata in modo coerente con le disposizioni della Direttiva o, per quanto gli Stati terzi, con le regole OCSE;
34) «impresa»:
a) qualsiasi entità che fa parte di un gruppo multinazionale o nazionale; e
b) qualsiasi stabile organizzazione di una casa madre che fa parte di un gruppo multinazionale di cui alla lettera a);
35) «impresa a bassa imposizione»:
a) un'impresa facente parte di un gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale localizzata in un Paese a bassa imposizione; o
b) un'entità apolide che, per un dato esercizio, ha un reddito rilevante e un'aliquota d'imposizione effettiva inferiore all'aliquota minima d'imposta;
36) «impresa dichiarante»: impresa che presenta la comunicazione sulle imposte di cui all'articolo 9 secondo quanto disposto nell'articolo 51;
37) «impresa proprietaria»: una impresa che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o nazionale;
38) «organizzazione internazionale»: qualsiasi organizzazione intergovernativa, compresa un'organizzazione sovranazionale, un'agenzia o ente da essa interamente detenuti, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) è composto principalmente da governi;
b) ha concluso con il Paese in cui è stabilito un accordo di sede o un accordo sostanzialmente simile, per esempio accordi che conferiscono privilegi e immunità agli uffici o alle sedi dell'organizzazione in tale Paese; e
c) la legge o i suoi atti statutari impediscono che il suo reddito maturi a beneficio di privati;
39) «organizzazione senza scopo di lucro»: un'entità che soddisfa tutti i seguenti criteri:
a) è costituita e gestita nel suo Paese di residenza:
1) esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive, educative o simili; o
2) in quanto organizzazione professionale, associazione commerciale, camera di commercio, organizzazione del lavoro, organizzazione agricola o orticola, associazione civica o organizzazione attiva esclusivamente per la promozione del benessere sociale;
b) sostanzialmente tutto il reddito derivante dalle attività di cui alla lettera a) è esente dall'imposta sul reddito nel suo Paese di residenza;
c) non ha azionisti o soci che esercitano diritti ad ottenere o beneficiare del suo reddito o del suo patrimonio;
d) il reddito o le attività dell'entità non possono essere distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non:
1) nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità;
2) a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi o per l'utilizzo di beni o capitali; o
3) a titolo di pagamento del valore normale di beni acquistati dall'entità;
e) in caso di risoluzione, liquidazione o scioglimento dell'entità, tutte le sue attività devono essere distribuite o devolute a un'altra organizzazione senza scopo di lucro o allo Stato o ad una sua suddivisione politica o autorità locale, compresa qualsiasi amministrazione pubblica, del Paese di residenza;
f) non esercita un'attività commerciale o imprenditoriale non direttamente collegata alle finalità per le quali è stata istituita;
40) «Paese»: identifica uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato terzo o un territorio terzo con autonomia impositiva;
41) «Paese a bassa imposizione»: uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo in cui il gruppo multinazionale o nazionale abbia, in qualsiasi esercizio, un reddito rilevante e sia assoggettato a un'aliquota d'imposizione effettiva inferiore all'aliquota minima d'imposta;
42) «partecipazione»: indica la partecipazione al capitale o al patrimonio di una impresa, qualificata come tale in base ai principi contabili conformi o ai principi contabili autorizzati utilizzati nella redazione del bilancio consolidato, che comporta la titolarità del diritto agli utili, al capitale o alle riserve della impresa. In caso di partecipazione indirettamente detenuta, il suo valore deve essere calcolato tenendo in considerazione l'effetto demoltiplicativo;
43) «partecipazione di controllo»: una partecipazione in una entità in base alla quale il titolare della partecipazione è tenuto a consolidarne le attività, passività, i ricavi, i costi e i flussi finanziari applicando il metodo del consolidamento voce per voce secondo un principio contabile conforme o ai principi contabili autorizzati o che avrebbe dovuto consolidarne le attività, passività, i ricavi, i costi e i flussi finanziari applicando il metodo del consolidamento voce per voce se la controllante capogruppo fosse stata obbligata a predisporre il bilancio consolidato; si assume che una impresa detenga le partecipazioni di controllo delle sue stabili organizzazioni;
44) «partecipante intermedia»: un'impresa che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o gruppo nazionale e che non si configura come controllante capogruppo, partecipante parzialmente posseduta, stabile organizzazione, entità d'investimento o entità assicurativa d'investimento;
45) «partecipante parzialmente posseduta»: un'impresa, diversa dalla controllante capogruppo, dalla stabile organizzazione, dall'entità d'investimento o dall'entità assicurativa di investimento, che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o nazionale, i cui diritti agli utili sono detenuti, direttamente o indirettamente, per più del 20 per cento da soggetti terzi ossia da una o più persone fisiche o da una o più entità che non fanno parte del gruppo multinazionale o nazionale;
46) «principio contabile autorizzato»: in relazione a una impresa, i principi contabili generalmente accettati approvati da un organismo contabile autorizzato nel Paese in cui è localizzata l'impresa; ai fini della presente definizione, per organismo contabile autorizzato si intende l'organismo avente autorità giuridica in un Paese per prescrivere, stabilire o accettare principi contabili a fini di rendicontazione finanziaria;
47) «principio contabile conforme»: i principi contabili internazionali (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del
48) «redditi passivi»: i seguenti componenti positivi di reddito che concorrono a formare il reddito o perdita rilevante a condizione che gli stessi siano assoggettati ad imposizione in capo ad una impresa proprietaria ai sensi delle disposizioni di un regime delle imprese controllate estere o per effetto del regime di trasparenza fiscale applicato con riferimento ad una entità ibrida:
a) dividendi o proventi assimilati;
b) interessi o proventi assimilati;
c) canoni di locazione, affitto o noleggio relativi a beni mobili o immobili;
d) canoni da proprietà intellettuale;
e) rendite;
f) le plusvalenze realizzate mediante cessione di beni e diritti che generano i redditi di cui alle precedenti lettere;
49) «reddito o perdita rilevante»: il valore dell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio di una impresa rettificato conformemente alle regole di cui ai capi III, VI e VII. Per «perdita rilevante» si intende un importo negativo o pari a zero e per «reddito rilevante» s'intende un importo positivo;
50) «regime di imposizione sull'utile distribuito»: un regime di imposizione sul reddito delle società che:
a) applica l'imposta sul reddito sugli utili solo quando tali utili sono distribuiti o si ritiene siano distribuiti agli azionisti o quando la società sostiene determinate spese estranee all'esercizio della sua attività d'impresa;
b) applica un'imposta ad un'aliquota pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; e
c) era in vigore il 1° luglio 2021 o prima di tale data;
51) «regime fiscale delle società controllate estere»: il regime fiscale previsto dall'articolo 167 del
52) «stabile organizzazione»:
a) una sede di affari, inclusa una fattispecie assimilata, localizzata in un Paese in cui tale sede o fattispecie è considerata una stabile organizzazione in conformità alle previsioni ivi applicabili di una convenzione per evitare le doppie imposizioni, a condizione che tale Paese le attribuisca fiscalmente il reddito conformemente a una disposizione analoga all'articolo 7 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito Modello OCSE);
b) nel caso in cui non sia applicabile una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito, una sede d'affari, inclusa una fattispecie assimilata, con riferimento alla quale la legislazione interna di un Paese assoggetta ad imposizione il reddito netto ad essa attribuibile con modalità similari a quelle applicabili per l'imposizione dei redditi dei propri residenti fiscali;
c) nel caso in cui un Paese non abbia un sistema di imposizione sui redditi, una sede d'affari, inclusa una sede d'affari o fattispecie assimilata, ivi ubicata che sarebbe trattata come stabile organizzazione secondo il Modello OCSE, a condizione che tale Paese avrebbe avuto, ai sensi dell'articolo 7 di tale modello, il diritto di assoggettare ad imposizione detto reddito; o
d) una sede d'affari, o una fattispecie assimilata, non ricompresa nelle ipotesi di cui alle lettere da (a) a (c) attraverso la quale è esercitata un'attività imprenditoriale in un Paese diverso da quello di localizzazione della casa madre a condizione che il Paese di localizzazione di quest'ultima esenti il reddito attribuibile a tali attività;
53) «l'utile da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale»: l'utile netto conseguito da una impresa relativo alle seguenti attività da essa esercitate in connessione con l'attività di trasporto di persone e merci per nave nell'ambito dell'attività internazionale:
1) attività di noleggio di una nave priva dell'equipaggio e delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento a favore di un'altra impresa di trasporto marittimo, non appartenente al gruppo, a condizione che la durata del contratto di noleggio non sia superiore a tre anni;
2) vendita di biglietti emessi da altre imprese di trasporto marittimo, appartenenti o meno al gruppo, in relazione alla tratta interna di un trasporto internazionale;
3) attività di noleggio e deposito a breve termine di container ed incasso di penali collegate alla ritardata riconsegna degli stessi;
4) fornitura di servizi di ingegneria, manutenzione, gestione merci, ristorazione e servizi alla clientela a favore di altre imprese di trasporto marittimo appartenenti o meno al gruppo;
5) investimenti accessori che costituiscono parte integrante dell'attività di trasporto di merci o di passeggeri nell'ambito del traffico internazionale.
54) «utile da trasporto marittimo internazionale»: indica l'utile netto conseguito da una impresa dall'esercizio delle seguenti attività, a condizione che il trasporto non sia effettuato esclusivamente tra località situate all'interno del territorio del medesimo Paese:
1) trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o merci per mezzo di nave di proprietà, noleggiata ovvero a qualsiasi titolo a sua disposizione;
2) trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o merci per mezzo di nave in base a contratti che prevedono la disponibilità di suoi predeterminati spazi;
3) noleggio di nave adibita al trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o merci, corredata di equipaggio nonchè delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento;
4) noleggio di una nave adibita al trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o merci, priva dell'equipaggio e delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento, a favore di un'altra impresa del gruppo che esercita trasporto marittimo internazionale;
5) partecipazione ad una associazione di imprese o ad un'agenzia operativa internazionale per il trasporto di merci o di passeggeri via nave nell'ambito del traffico internazionale;
6) alienazione di una nave utilizzata per il trasporto di persone o merci nell'ambito del traffico internazionale, a condizione che la stessa sia stata detenuta dall'impresa per almeno 1 anno e correttamente classificata in bilancio come immobilizzazione materiale.
55) «valore contabile netto dei beni tangibili»: la media aritmetica semplice del valore contabile dei beni tangibili, al netto di ammortamenti e svalutazioni, registrato all'inizio ed alla fine dell'esercizio e riportato in bilancio;
56) «veicolo di investimento immobiliare»: un'entità i cui attivi sono prevalentemente costituiti da beni immobili ed i cui titoli di partecipazione al capitale o al patrimonio sono ampiamente diffusi tra il pubblico laddove le modalità di imposizione del reddito da essa prodotto in un determinato periodo di imposta comportano, entro il periodo di imposta successivo, un unico livello di imposizione a livello dell'entità ovvero a livello dei suoi partecipanti al capitale ed al patrimonio.
Allegato B
(previsto dall'articolo 55, comma 1)
Per la riduzione basata sulle spese salariali, l'aliquota del 5 per cento è sostituita dalle seguenti:
a) nel 2023 è pari al 10 per cento
b) nel 2024 è pari al 9,8 per cento
c) nel 2025 è pari al 9,6 per cento
d) nel 2026 è pari al 9,4 per cento
e) nel 2027 è pari al 9,2 per cento
f) nel 2028 è pari al 9,0 per cento
g) nel 2029 è pari al 8,2 per cento
h) nel 2030 è pari al 7,4 per cento
i) nel 2031 è pari al 6,6 per cento
l) nel 2032 è pari al 5,8 per cento
Per la riduzione basata sulle immobilizzazioni materiali, l'aliquota del 5 per cento è sostituita dalle seguenti:
a) nel 2023 è pari al 8 per cento
b) nel 2024 è pari al 7,8 per cento
c) nel 2025 è pari al 7,6 per cento
d) nel 2026 è pari al 7,4 per cento
e) nel 2027 è pari al 7,2 per cento
f) nel 2028 è pari al 7,0 per cento
g) nel 2029 è pari al 6,6 per cento
h) nel 2030 è pari al 6,2 per cento
i) nel 2031 è pari al 5,8 per cento
l) nel 2032 è pari al 5,4 per cento