Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.5 leggi comunitarie |
Data: | 20/11/2017 |
Numero: | 167 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE |
Art. 2. Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle diretive 2001/29/CE e 2004/48/CE |
Art. 3. Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE |
Art. 4. Modifiche all'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - Caso EU Pilot 8925/16/CNECT |
Art. 5. Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale - Caso EU Pilot [...] |
Art. 6. Disciplina dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. Procedura di infrazione n. 2011/4147 |
Art. 7. Disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto. Procedura d'infrazione n. 2013/4080 |
Art. 8. Modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta - Caso EU Pilot 9164/17/TAXU |
Art. 9. Modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione, in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE |
Art. 10. Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Caso EU Pilot 7060/14/TAXU |
Art. 11. Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL |
Art. 12. Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine [...] |
Art. 13. Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262 |
Art. 14. Modifica all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare - Caso EU Pilot 8443/16/MOVE |
Art. 15. Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele |
Art. 16. Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI |
Art. 17. Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici |
Art. 18. Disposizioni in materia di emissioni industriali - Caso EU Pilot 8978/16/ENVI |
Art. 19. Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di [...] |
Art. 20. Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Sostegno alla produzione di [...] |
Art. 21. Adeguamento alla normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di gas [...] |
Art. 22. Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 |
Art. 23. Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonchè per l'esercizio degli ascensori |
Art. 24. Termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico |
Art. 25. Trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna. |
Art. 26. Autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti nonchè del personale e delle organizzazioni che operano in essi, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 |
Art. 27. Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea |
Art. 28. Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 |
Art. 29. Disposizioni in materia di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali |
Art. 30. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 23.5.37 - L. 20 novembre 2017, n. 167.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.
(G.U. 27 novembre 2017, n. 277)
Capo I
Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi
Art. 1. Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del
«2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1 può essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9, comma 1, del
Art. 2. Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle diretive 2001/29/CE e 2004/48/CE
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della
2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonchè i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell'Autorità.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 l'Autorità individua misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità medesima.
Art. 3. Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE
1. Al
a) all'articolo 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari nonchè i Medici veterinari attraverso la prescrizione del medicinale veterinario inseriscono nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, le seguenti informazioni, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute:
a) l'inizio dell'attività di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione, nonchè l'acquirente;
b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari.
2-ter. La banca dati di cui al comma 2-bis è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.
2-quater. L'attività di tenuta e di aggiornamento della banca dati di cui al comma 2-bis è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
b) all'articolo 118, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In alternativa alla modalità di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, la prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere dal 1° settembre 2018, la prescrizione dei medicinali veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica.
1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 108».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del
«1-bis. In alternativa alla modalità di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, lettera a), la prescrizione dei mangimi medicati, ove obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis, del
Art. 4. Modifiche all'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - Caso EU Pilot 8925/16/CNECT
1. Dopo il comma 16 dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
«16-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi l, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'articolo 16, paragrafo 4, del
16-ter. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del
16-quater. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e 16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo II
Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza
Art. 5. Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale - Caso EU Pilot 8184/15/JUST
1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 della
2. Al
«Art. 25 terdecies. (Razzismo e xenofobia). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».
Art. 6. Disciplina dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. Procedura di infrazione n. 2011/4147
1. Alla
a) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) è abrogata;
b) all'articolo 12, comma l, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità»;
c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), dopo la parola: «somme» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a 5.000 euro»;
d) all'articolo 13, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità»;
e) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale»;
f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
2. L'indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificata, da ultimo, dal presente articolo, spetta anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della medesima legge.
3. La domanda di concessione dell'indennizzo ai sensi del comma 2 del presente articolo è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e secondo le modalità di accesso all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14 della
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera f), pari a 2,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonchè agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e in 30 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
b) quanto a 31,4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
5. Agli oneri valutati di cui all'alinea del comma 4 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo III
Disposizioni in materia di fiscalità
Art. 7. Disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto. Procedura d'infrazione n. 2013/4080
1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 38-bis, comma 4, del
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,09 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
Art. 8. Modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta - Caso EU Pilot 9164/17/TAXU
1. Dopo l'articolo 30-bis del
«Art. 30 ter. (Restituzione dell'imposta non dovuta). - 1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.
3. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della
Art. 9. Modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione, in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della
1. All'articolo 8, primo comma, del
«b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della
2. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del
3. Il comma 5 dell'articolo 26 della
Art. 10. Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Caso EU Pilot 7060/14/TAXU
1. Dal periodo d'imposta a decorrere dal quale entra in vigore il decreto di cui al comma 3 del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 4 del
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 del
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2018 e in 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
Capo IV
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 11. Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL
1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017, finalizzati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma l a titolo di cofinanziamento, nonchè gli obblighi a carico degli Atenei statali partecipanti [2].
2-bis. Ciascun Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2. La mancata partecipazione alla procedura determina, a carico dell'Ateneo statale inadempiente, l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota spettante del Fondo di Finanziamento Ordinario diminuita di un importo pari all'1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 24 giugno 2022, recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2022, Tabella 1, Quadro assegnazione iniziale, colonna 1, registrato dalla Corte dei conti in data 25 luglio 2022, al numero 1968 [3].
2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua altresì i casi di decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto, nonchè le modalità di recupero dei fondi già erogati [4].
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 8.705.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede, quanto a euro 8.705.000 per l'anno 2017, a euro 5.135.000 per l'anno 2018 e a euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
Capo V
Disposizioni in materia di salute
Art. 12. Disposizioni di attuazione della
1. Il presente articolo disciplina la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle loro miscele.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) «caseina acida alimentare»: il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo acido precipitato del latte scremato o di altri prodotti ottenuti dal latte, di cui all'allegato I, sezione I, della
b) «caseina presamica alimentare»: il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo del latte scremato o di altri prodotti ottenuti dal latte; il coagulo è ottenuto dalla reazione del presame o di altri enzimi coagulanti, di cui all'allegato I, sezione II, della
c) «caseinati alimentari»: i prodotti del latte ottenuti dall'azione della caseina alimentare o dal coagulo della cagliata della caseina alimentare con agenti neutralizzanti, seguita da essiccatura, di cui all'allegato II della
3. I prodotti disciplinati dal presente articolo, fermo restando quanto stabilito dal
a) la denominazione stabilita per i prodotti lattiero-caseari ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo, seguita, per i caseinati alimentari, dall'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della
b) per i prodotti commercializzati in miscele:
1) la dicitura «miscela di», seguita dall'indicazione dei vari prodotti di cui la miscela è composta, in ordine ponderale decrescente;
2) per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della
3) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari;
c) la quantità netta dei prodotti espressa in chilogrammi o in grammi;
d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore del settore alimentare non è stabilito nell'Unione europea, dell'importatore nel mercato dell'Unione;
e) per i prodotti importati da Stati terzi, l'indicazione dello Stato d'origine;
f) l'identificazione della partita dei prodotti o la data di produzione.
4. Le diciture di cui al comma 3, lettere a), b), e) e f), devono essere riportate in lingua italiana; le stesse indicazioni possono essere altresì riportate anche in altra lingua.
5. Quando risulta superato il tenore minimo di proteine del latte stabilito nell'allegato I, sezione I, lettera a), punto 2, nell'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e nell'allegato II, lettera a), punto 2, della
6. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè siano conformi alla normativa previgente.
7. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi, a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dal presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili e graficamente riconoscibili.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza per la preparazione di alimenti le caseine e i caseinati che non soddisfano le norme stabilite nell'allegato I, sezione I, lettere b) e c), nell'allegato I, sezione II, lettere b) e c), o nell'allegato II, lettere b) e c), della direttiva (UE) 2015/ 2203 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
9. Le sanzioni previste al comma 8 non si applicano a chi utilizza caseine e caseinati in confezioni originali, qualora la mancata corrispondenza alle prescrizioni di cui al medesimo comma 8 riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti, purchè l'utilizzatore non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque denomina ed etichetta le caseine e i caseinati, legalmente commercializzati per usi non alimentari, in modo da indurre l'acquirente in errore sulla loro natura o qualità o sull'uso al quale sono destinati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio, con le denominazioni indicate al comma 2 ovvero con altre denominazioni similari che possono indurre in errore l'acquirente, prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio i prodotti di cui al comma 2 con una denominazione comunque diversa da quelle prescritte dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni stabilite dal comma 3, relative alle indicazioni obbligatorie che devono essere apposte su imballaggi, recipienti, etichette o documenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
14. Il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito della propria organizzazione, provvedono, nelle materie di rispettiva competenza, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
15. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti ai sensi del comma 14 si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni contenute nella sezione II del capo I della
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17. Il
Art. 13. Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al
1. Il Ministero della salute organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'articolo 12 del
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equidi.
3. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo è abrogato il comma 15 dell'articolo 8 del
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. Modifica all'articolo 12, comma 5, del
1. Al comma 5 dell'articolo 12 del
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 15. Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del
1. Dopo l'articolo 10 del
«Art. 10 bis. (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 48 del regolamento in materia di pubblicità). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi l e 2, primo comma, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo VI
Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente
Art. 16. Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI
1. All'articolo 78-sexies, comma 2, del
Art. 17. Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici
1. Nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza del
2. Le eventuali ulteriori attività di monitoraggio e controllo derivanti da quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 1 sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio degli organi di controllo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o a carico della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154, comma 1, del
3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell'articolo 92 del
Art. 18. Disposizioni in materia di emissioni industriali - Caso EU Pilot 8978/16/ENVI
1. Al
a) all'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), dopo le parole: «producano effetti negativi e significativi sull'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «o sulla salute umana»;
b) all'articolo 29-ter, comma 2, le parole: «sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a m) del comma 1»;
c) all'articolo 29-quater, comma 2:
1) le parole: «almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «, non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione»;
2) le parole: «gli elementi» sono sostituite dalle seguenti: «con particolare riferimento agli elementi»;
3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè delle proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, ovvero dal sindaco ai sensi del comma 7, del presente articolo»;
d) all'articolo 29-quater, comma 13, lettera c), dopo le parole: «consultazioni condotte» sono inserite le seguenti: «, anche coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'articolo 32-bis,»;
e) all'articolo 29-decies, comma 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finchè il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione»;
f) all'articolo 32-bis, dopo il comma 2 e aggiunto il seguente:
«2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, attraverso il proprio sito internet istituzionale, a rendere disponibili al pubblico in modo appropriato le informazioni ricevute da altri Stati dell'Unione europea, in attuazione degli obblighi recati dall'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, circa le decisioni adottate in tali Stati su domande presentate per l'esercizio di attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del presente decreto»;
g) all'articolo 237-ter, comma 1, lettera b), dopo la parola: «caldaie,» sono inserite le seguenti: «le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi,»;
h) all'articolo 237-ter, comma 1, lettera c), le parole: «le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi» sono sostituite dalle seguenti: «le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi»;
i) all'articolo 237-sexies, comma 3, lettera a), le parole: «Allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1»;
l) all'articolo 237-sexies, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'autorità competente riesamina periodicamente e aggiorna, ove necessario, le condizioni di autorizzazione»;
m) all'articolo 237-nonies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio, è comunque assicurato il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'Allegato 1, paragrafo A»;
n) all'articolo 237-terdecies, comma 8, dopo le parole: «possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti, gassosi dell'impianto di» sono inserite le seguenti: «incenerimento o»;
o) all'articolo 237-octiesdecies, comma 5, dopo le parole: «ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile» sono inserite le seguenti: «all'autorità competente e»;
p) all'articolo 273, comma 5, all'alinea e alla lettera b), la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2022»;
q) all'articolo 275, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 271, commi 14 e 20, il gestore informa tempestivamente l'autorità competente di qualsiasi violazione delle prescrizioni autorizzative»;
r) all'articolo 275, comma 6, le parole: «, individuata sulla base di detto consumo,» sono soppresse;
s) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo 25, comma 1, del
«1-bis. Il gestore delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio informa immediatamente l'autorità competente in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare la conformità nel più breve tempo possibile.
1-ter. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, l'autorità competente impone al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che ritiene necessaria per ripristinare la conformità, disponendo la sospensione dell'esercizio della parte interessata laddove la violazione determini un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie e immediate sull'ambiente, finchè la conformità non sia ripristinata con l'applicazione delle misure adottate ai sensi del presente comma e del comma 1-bis»;
t) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo 25, comma 1, del
u) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo 25, comma 1, del
«3-bis. Alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio si applicano le disposizioni dell'articolo 29-undecies»;
v) all'allegato 1 al titolo III-bis della parte quarta:
1) al paragrafo C, punto 1:
1.1) è premesso il seguente periodo: «Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo.»;
1.2) alla lettera d):
1.2.1) al secondo capoverso sono aggiunti i seguenti periodi: «Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.»;
1.2.2) al terzo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. I sistemi automatici sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta all'anno.»;
1.2.3) al sesto capoverso, dopo il periodo: «Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.» è aggiunto il seguente: «I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HC1 e SO2 sono determinati in fase di autorizzazione dall'autorità competente, insieme con la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni, secondo quanto previsto nel presente paragrafo C.»;
2) al paragrafo E, punto 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'acqua sono eseguite in modo rappresentativo»;
z) al punto 1 del paragrafo C dell'allegato 2 al titolo III-bis della parte quarta:
1) è premesso il seguente periodo: «Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo.»;
2) alla lettera b):
2.1) al secondo capoverso sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.»;
2.2) al terzo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. I sistemi automatici sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta all'anno.»;
2.3) all'ultimo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HC1 e SO2 sono determinati in fase di autorizzazione dall'autorità competente, insieme con la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni, secondo quanto previsto nel presente paragrafo C.»;
aa) alla parte I dell'allegato II alla parte quinta:
1) al punto 3.1, dopo le parole: «ossidi di azoto,» sono inserite le seguenti: «il monossido di carbonio,»;
2) al punto 4.4, le parole: «delle polveri» sono sostituite dalle seguenti: «degli ossidi di azoto»;
3) il punto 5.1 è sostituito dal seguente:
«5.1. In caso di misurazioni continue, i valori limite di emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5, si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile:
nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti valori limite, e
nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti nuovi supera i pertinenti valori limite,
nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti anteriori al 2002 e anteriori al 2013 supera il 110 per cento dei pertinenti valori limite,
il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati nell'arco dell'anno non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite»;
4) il punto 5.3 è soppresso;
bb) alla parte I dell'allegato III alla parte quinta, al punto 3.4, le parole: «In alternativa alle apparecchiature di cui al punto 3.2,» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di emissioni che, a valle dei dispositivi di abbattimento, presentano un flusso di massa di COV, espressi come carbonio organico totale, non superiore a 10 kg/h,».
Capo VII
Disposizioni in materia di energia e di fonti rinnovabili
Art. 19. Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione
1. Nell'ambito dell'adeguamento di cui al presente articolo e al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2016 sono destinate, dal 1° gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», e alla decisione della Commissione europea C(2017) 3406, del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali essi possono essere comunque adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del
3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell'impresa, purchè nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonchè tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) di cui ai punti 189 e 190 della medesima comunicazione.
4. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del
5. All'articolo 1, comma 3-ter; del
«b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, almeno in parte ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa».
6. Fino alla data di entrata in vigore della riforma della struttura delle componenti tariffarie di cui all'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del
7. All'articolo 29 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il regime tariffario speciale al consumo della società RFI-Rete ferroviaria italiana Spa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai servizi di trasporto ferroviari eserciti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale della società RFI, con esclusione dei servizi di trasporto di passeggeri effettuati sulle linee appositamente costruite per l'alta velocità e alimentate a 25 kV in corrente alternata»;
b) il comma 2 sostituito dal seguente:
«2. La componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al comma 1, è ridotta, sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh, di un importo fino a un massimo di 80 milioni di euro. I consumi elettrici rilevanti ai fini della determinazione della componente tariffaria compensativa sono calcolati sulla base del numero di treni per chilometro elettrico rilevato dalla società RFI».
Art. 20. Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Allo scopo di proseguire la politica di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», all'articolo 24 del
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore, da stabilire con i decreti di cui al comma 5, differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti eolici e a 1 MW elettrico per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri:
a) l'incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di favorire la riduzione dei costi;
b) l'incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5»;
b) al comma 4, lettera c), le parole: «a un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto» sono sostituite dalle seguenti: «a contingenti di potenza, anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di interventi».
Art. 21. Adeguamento alla normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di gas naturale
1. Al fine di consentire, in modo conforme ai criteri di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all'incidenza del costo del gas naturale sul valore dell'attività d'impresa e all'esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale. Le imprese che ne fanno richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente periodo, sono inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il Sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma l, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti nella citata comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 e applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale. Il sistema risultante dalla rideterminazione dei corrispettivi di cui al comma 1 assicura il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti dì Stato stabiliti dalle norme europee e l'invarianza del gettito tributario e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici non siano assoggettati all'applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. I provvedimenti di cui al presente comma assicurano l'invarianza del gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo VIII
Altre disposizioni
Art. 22. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 2, comma 9, le parole: «individuato l'ufficio di» sono sostituite dalle seguenti: «individuata la»;
b) all'articolo 29, comma 7, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
c) all'articolo 31, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici».
Art. 23. Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonchè per l'esercizio degli ascensori
1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonchè per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione previsto dall'articolo 15, comma 1, del regolamento di cui al
2. La data e la sede delle sessioni di esame è determinata dal prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame per tutte le domande presentate nella regione allo scopo di razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.
3. Gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al
4. Il Governo è autorizzato a modificare, con apposito regolamento, il regolamento di cui al
Art. 24. Termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico
1. In attuazione dell'articolo 20 della
Art. 25. Trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della
«1-bis. L'indennità di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna è calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.
1-ter. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 1-bis è subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale di cui al medesimo comma alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna con le procedure previste dagli articoli 2 e 3».
Art. 26. Autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti nonchè del personale e delle organizzazioni che operano in essi, ai sensi del
1. L'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) svolge le funzioni di autorità competente nazionale ai sensi del
Art. 27. Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea
1. Per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con il finanziamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi, il presente comma si applica fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilità per gli interventi stessi.
2. Il controllo della rendicontazione degli interventi di cui al comma 1 può essere effettuato da un revisore legale o da una società di revisione legale individuati nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al
Art. 28. Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
a) all'articolo 29:
1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformità a schemi tipo predisposti dal Garante»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis»;
b) al capo III del titolo VII della parte II, dopo l'articolo 110 è aggiunto il seguente:
«Art. 110 bis. (Riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici). - 1. Nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici può essere autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a tutela degli interessati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza».
Art. 29. Disposizioni in materia di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali
1. Al fine di assicurare il regolare esercizio dei poteri di controllo affidati al Garante per la protezione dei dati personali e per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea, è attribuito, a decorrere dall'anno 2018, un contributo aggiuntivo pari a 1.400.000 euro. Per le finalità di cui al primo periodo, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 887.250 per l'anno 2017 e a euro 4.061.750 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 30. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, con esclusione degli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 29, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[1] Per la modifica del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 594, della
[2] Comma già modificato dall'art. 1, comma 1144, della
[3] Comma inserito dall'art. 38 del
[4] Comma inserito dall'art. 38 del