§ 98.1.26855 - Legge 4 dicembre 1993, n. 501.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/12/1993
Numero:501


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.26855 - Legge 4 dicembre 1993, n. 501.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR.

(G.U. 7 dicembre 1993, n. 287)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 286.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404

     All'art. 1:

     al comma 1, sono soppresse le parole: "alla data del 31 dicembre 1991" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 7, commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies e 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236";

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. Al comma 6-bis dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono soppresse le parole: "e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991".

     1-ter. Al comma 6-ter dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "lavoratori destinatari delle disposizioni in materia", sono aggiunte le seguenti: "di trattamento speciale di disoccupazione e"";

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     "4-bis. Per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni, i requisiti di anzianità contributiva per il pensionamento di anzianità richiesti per l'applicazione dell'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono fissati ad un numero inferiore di cinque anni rispetto a quanto previsto per il pensionamento di anzianità";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 4-bis, valutati in lire 192,8 miliardi per l'anno 1993 si provvede a carico del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".