§ 58.8.32 - Legge 13 agosto 1980, n. 427.
Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:13/08/1980
Numero:427


Sommario
Art. unico. 


§ 58.8.32 - Legge 13 agosto 1980, n. 427. [1]

Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie

(G.U. 16 agosto 1980, n. 224)

 

     Art. unico.

     Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni agli impiegati sospesi dal lavoro è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

     L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare: a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati [2].

 


[1] Abrogata dall'art. 46 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.